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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/07/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1462/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO AZARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO PERRIA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, , premesso di avere lavorato alle dipendenze Parte_1 di dal 22.10.2013 presso il distributore sito in Sassari alla via Caniga n. 35 reg. Li Controparte_1 Bombi con mansioni di impiegato livello 3 CCNL Commercio, ha convenuto quest'ultima al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.12.2022 ed ottenere l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.
Ha dedotto il ricorrente la genericità e tardività delle contestazioni e l'insussistenza dei fatti addebitati.
si è costituita rilevando la fondatezza degli addebiti legittimanti il licenziamento, CP_1 consistenti in ammanchi di cassa e olio lubrificante e formulando domanda riconvenzionale per i danni conseguenti.
La causa, concessi numerosi rinvii a fini conciliativi e discussa dalle parti, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
La prima contestazione disciplinare è stata inoltrata al lavoratore in data 7 novembre 2022 e reca il seguente tenore letterale:
“Egregio Dipendente, abbiamo concluso la verifica capillare, eseguita a ritroso sino allo scorso mese di giugno 2021, sulla situazione di cassa, a seguito di alcune segnalazioni di incongruenze emerse pagina 1 di 6 dalla contabilità, che già le sono state tempestivamente contestate verbalmente, non avendo avuto giustificati riscontri abbiamo approfondito i controlli.
La verifica ha fatto emergere diversi e reiterati ammanchi, a Lei imputabili in quanto addetto continuativamente ad operazioni di cassa, per le quali, peraltro, Ella gode della relativa indennità retributiva.
Di seguito, in allegato indichiamo gli ammanchi, analiticamente indicati per mese di riferimento. Alcune somme sono già state recuperate dalle Sue competenze, già dal primo mese in cui sono emersi gli ammanchi.
Nel contestare a Suo carico le incongruenze emerse, e riservandoci di proseguire l'azione di recupero a Suo carico di quanto emerso contabilmente. Le contestiamo formalmente quanto sopra, attendendo di ricevere da Lei, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, adeguate ed esaurienti giustificazioni in merito” (cfr. doc. 3 ricorrente).
Con lettera del 5 dicembre 2022 la società resistente ha inoltrato al lavoratore la ulteriore e seguente contestazione (cfr. doc. 5 ricorrente):
“Egregio Dipendente, le verifiche ancora in corso riguardo il Suo operato in servizio, resesi necessarie a seguito degli episodi già oggetto di nostra precedente contestazione a Lei già notificata, ed il cui procedimento è ancora pendente, nuovi riscontri, fanno emergere, pesanti ed oltremodo preoccupanti inadempienze. Emerge, da una capillare verifica sui movimenti di magazzino, analiticamente inventariato, pesanti ammanchi di olio minerale, per kg 29,644, per un corrispettivo, al valore attuale, di € 503,00 circa;
tale quantità di prodotto risulta correttamente caricata nei rapporti di lavoro dell'officina aziendale, ma non vi è traccia di fatturazione né di incasso del relativo corrispettivo. Non emerge lo scarico di tale quantità di materiale neppure negli appositi registri aziendali. Nel corso degli accertamenti, abbiamo ritenuto opportuno presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, affinché siano svolte le opportune indagini. Gli accertamenti interni eseguiti, anche analizzando il sistema interno di sicurezza e videosorveglianza, permettono di rilevare il seguente, anomalo quanto illecito, comportamento: l'olio minerale, veniva regolarmente fornito all'officina dell'impianto, ed altrettanto regolarmente indicato nei rapporti di lavoro giornalieri dagli addetti all'officina stessa;
nonostante il passaggio suddetto, Lei, colpevolmente, ometteva regolarmente di scaricare la relativa quantità di prodotto dai registri obbligatori, di cui Lei avrebbe dovuto occuparsi;
così facendo, mancavano gli elementi per la fatturazione ed il prodotto non veniva pagato dai clienti, così come, per (numerosi, la gran parte) clienti senza fattura non risultano pagamenti in entrata per la vendita del prodotto. Gli accertamenti suddetti riguardano il Suo operato nell'arco di tempo da marzo a luglio del corrente anno. Vi sono ulteriori anomalie che emergono a Suo carico. Tali fatti sono emersi recentemente, il giorno 26 novembre u.s., dopo un confronto con un operaio dipendente di azienda cliente del nostro impianto di distribuzione. Secondo gli elementi raccolti, nel fine settimana (il venerdì), i dipendenti di tale azienda, insieme con Lei, verificavano le erogazioni di carburante effettivamente eseguite a ciascuno;
si confrontava il plafond massimo assegnato dall'Azienda cliente a ciascuno di essi, e si otteneva la differenza non erogata. Tale valore di differenza veniva, in qualche modo, mediante produzione di documentazione falsa da parte Sua (riferita nella maggior parte dei casi ad erogazioni di altri clienti, ignari ed estranei all'operazione), "monetizzato". con consegna del relativo denaro agli operai stessi, sempre da parte Sua.
Per quanto di nostra competenza, a tutela dei nostri interessi, sarà, intanto, presentata regolare denuncia alle autorità competenti, per i provvedimenti e le indagini del caso. Allo stato, non resta che contestare a Suo carico i nuovi episodi emersi, e sin qui esposti, chiedendoLe di predisporre le più adeguate e convincenti giustificazioni nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente”.
Ha fatto poi seguito, in data 19.12.2022, lettera di licenziamento che si riporta (doc. 7 ricorrente): pagina 2 di 6 “In relazione al procedimento disciplinare in corso con cui Le abbiamo contestato numerosi ammanchi di cassa, ammanchi di olio e monetizzazione di buoni carburanti, siamo a prendere atto delle Sue raccomandate, ricevute in data 14/11/2022 e 13/12/2022 con la quali Lei ha rigettato le contestazioni. Vista la Sua assenza alle Audizione, da Lei richieste, convocate per il 28/11/2022 e per il 11/29
Non ritenendo giustificate le ragioni da Lei addotte e ritenendo che un simile grave comportamento rientra tra quelli sanzionabili;
Vista la incompatibilità tra l'attuale mansione di cassiere;
Siamo con la presente comunicarLe e ad infliggerle il seguente provvedimento disciplinare: a licenziamento per giusta causa con effetto immediato, le Sue competenze di fine rapporto Le verranno corrisposte nei tempi tecnici strettamente necessari all'Ufficio del Personale. Mentre Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa contestati per 8 443,35 €, Si inizierà l'operazione di recupero delle somme a partire dallo stipendio del mese di Dicembre 2022”.
Ritiene il Tribunale che sia innanzitutto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente.
Deve premettersi che in materia di licenziamento disciplinare l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso, che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. Sez. lav. sentenza n. 2902/2015, Cass. n. 19115/13).
Nella specie, oltre al diritto del lavoratore ad un pieno esercizio della sua difesa, comunque in via generale compromesso dal lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti e la loro contestazione da parte dell'azienda, rileva il principio della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 27842/09), in base al quale il diritto del datore di lavoro a conoscere compiutamente le irregolarità commesse dal suo dipendente non può spingersi sino a consentirgli di svolgere complesse ed oltre modo lunghe indagini a tale scopo, dovendosi invece ritenere che egli abbia l'obbligo di contestare i fatti appena abbia avuto sufficiente contezza degli stessi e della loro gravità.
Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.
La tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare;
sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati: con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24/01/2013, n. 1693; Cass. 5 aprile 2003 n. 5396).
Trattasi, all'evidenza, di una ragione giustificativa della regola di immediatezza della contestazione coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più pagina 3 di 6 specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (ex plurimis Cass. 23 giugno 1999, n. 6408).
La giurisprudenza ha peraltro precisato che si tratta di una sorta di decadenza dal potere -nel sistema tedesco “Verwirkung”-, derivante dalla violazione del più generale divieto di venire contra factum proprium (Cass. 17 dicembre 2008 n. 29480).
Orbene, nel caso di specie, il tempo trascorso fino alle contestazioni elevate è certamente in netto contrasto con la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
La società resistente ha proceduto alla prima contestazione in data 7.11.2022, ossia un anno e cinque mesi dopo la conoscenza degli asseriti ammanchi di cassa, risalenti a giugno 2021 e protrattasi fino all'anno successivo e oltre, lasso di tempo da ritenersi del tutto contrario al principio dell'immediatezza.
A riguardo è la stessa società resistente ad affermare di avere rilevato, già fin dal giugno 2021, la sussistenza di ammanchi e di avere iniziato, già dallo stesso giugno 2021, a trattenere dallo stipendio del lavoratore € 63,00 mensili a copertura degli ammanchi, perdendo quindi ogni pregio l'argomentazione difensiva secondo la quale “gli approfondimenti contabili” avrebbero “richiesto l'esame di una mole enorme di documenti per la necessità di incrociare i dati del gestionale relativi a tutti gli erogatori, le fatture emesse, le annotazioni del sig. , gli scontrini POS, i tabulati delle Pt_1
“carte fedeltà” e l'ammontare dei contanti, e ciò per ogni singolo giorno tra giugno 2021 e settembre 2022”, tenuto conto che, peraltro, i fogli di annotazione venivano quotidianamente consegnati al datore, che era quindi nelle condizioni di eseguire le verifiche e contestare tempestivamente gli asseriti ammanchi.
Per stessa asserzione di parte resistente, quindi, vi erano già, a giugno 2021, ragioni evidenti, idonee e sufficienti ad interrompere il rapporto di fiducia e non si spiega per quale motivo, nonostante tale conoscenza e l'asserita reiterazione della condotta del lavoratore, il datore abbia voluto proseguire il rapporto di lavoro e tollerare tale condotta, per poi risolversi a contestarla soltanto a distanza di oltre un anno.
Per le medesime ragioni è da ritenersi tardiva la seconda contestazione del 5.12.2022 laddove si riferisce ad ammanchi di olio minerale riferibili al periodo da marzo a luglio 2022 (9 mesi prima) e la cui mancata tempestività non si giustifica anche avuto riguardo alla circostanza che gli accertamenti interni sarebbero stati eseguiti mediante “sistema interno di sicurezza e videosorveglianza” e quindi immediatamente riscontrabile dal datore di lavoro.
Quanto alle “ulteriori anomalie” contestate e risalenti al 26.11.2022, consistenti nel fatto che “dopo un confronto con un operaio dipendente di azienda cliente del nostro impianto di distribuzione”,
“Secondo gli elementi raccolti, nel fine settimana (il venerdì), i dipendenti di tale azienda, insieme con Lei, verificavano le erogazioni di carburante effettivamente eseguite a ciascuno;
si confrontava il plafond massimo assegnato dall'Azienda cliente a ciascuno di essi, e si otteneva la differenza non erogata. Tale valore di differenza veniva, in qualche modo, mediante produzione di documentazione falsa da parte Sua (riferita nella maggior parte dei casi ad erogazioni di altri clienti, ignari ed estranei all'operazione), "monetizzato". con consegna del relativo denaro agli operai stessi, sempre da parte Sua” si rileva la totale indeterminatezza e genericità degli assunti, mancando qualsiasi concreto riferimento alla citata “Azienda cliente” oltre che alle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata, la cui descrizione appare, a sua volta, non adeguatamente delineata e incerta al punto da non consentire adeguata difesa.
Ne discende l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dalle parti, sui quali comunque il giudice si è espresso con ordinanze del 29.11.2024 e 21.03.2025, ritenendo, all'esito, la causa matura per la decisione. pagina 4 di 6 Si ribadisce, per completezza, anche la mancanza di prova dei fatti contestati, constando, l'unica documentazione in atti (doc. 4 resistente), di annotazioni manoscritte prive di natura contabile, confuse e provenienti da soggetti diversi, non intelleggibili -non potendosi ricavare, alla loro lettura, alcun criterio computistico- e dunque prive di efficacia probatoria, tenuto conto altresì che parte ricorrente li ha espressamente disconosciuti e non è stata formulata istanza di verificazione dalla resistente.
A riguardo sono da ritenersi superabili le argomentazioni rese dalla difesa di parte resistente all'udienza del 6.2.2025, per le quali non sarebbe stata disconosciuta la provenienza, bensì la conformità ai documenti redatti dal ricorrente, con la conseguenza che non sarebbero soggetti a verificazione bensì ad allegazione del documento originale, tempestivamente offerta all'atto della contestazione.
Si osserva, innanzitutto, che il ricorrente ha formalmente ed espressamente disconosciuto i documenti fotocopiati ed indicati come produzione 4 da parte resistente in quanto copie modificate e quindi non conformi a quelle redatte dal ricorrente, rilevando, in particolare, le copie sulle quali risulterebbero apportate annotazioni e/o correzioni e/o modifiche da parte di altri soggetti (relative ai giorni 25/02/2022, 05/02/2022, 12/03/2022, 25.05.2022, 26/05/2022, 03/06/2022, 10/05/2022, 17/05/2022, 12/08/2022 e 22/08/2022).
In secondo luogo, del tutto ininfluente sarebbe stata la produzione dei documenti in originale, dal momento che, ciò che è oggetto di contestazione, è la modifica, peraltro pacifica, da parte della Sig.ra madre del legale rappresentante della resistente, dello stesso originale che, ove prodotto, Per_1 non avrebbe comunque sanato tale difetto originario e non avrebbe dimostrato la piena riconducibilità della scrittura al ricorrente, rimanendo infine privo di efficacia probatoria.
Si rileva inoltre la mancanza di prova dei danni lamentati dalla società resistente, atteso che il conteggio degli ammanchi, nel quale è indicata la somma di 3.219,85, altro non è che un prospetto riepilogativo proveniente da parte resistente privo di riscontro contabile (cfr. doc. 17 parte resistente) e che ai fini della dimostrazione di tali danni non sono state formulate altre istanze istruttorie.
Quanto alle conseguenze, in tema di tempestività della reazione del datore di lavoro ai comportamenti del lavoratore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (ex multis, Cassazione Civile Sezioni Unite n. 1693/2013) che la stessa rileva, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, ai fini della sussistenza dell'incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, laddove la tardiva contestazione di fatti trascorsi e poi adotti a motivazione di un licenziamento è in contrasto con la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
Dalla tardiva contestazione si ricava pertanto la mancanza di interesse da parte della società datrice, la quale, rimasta inerte per mesi, ha così mostrato di tollerare i fatti contestati e di non ritenerli rilevanti sotto l'aspetto disciplinare.
Ed è proprio l'inesistenza della rilevanza disciplinare, discendente dalla tardività di contestazione, ad escludere la sussistenza del fatto alla base del licenziamento.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, nel caso di specie trova applicazione l'art. 8 L.604/1966, risalente il contratto di assunzione al 22.10.2013 (e quindi antecedente al requisito temporale richiesto dall'art. 1 D. Lgv. 23/2015, applicabile ai lavoratori assunti dal 7.3.2015) e da ritenersi provata la mancanza del requisito dimensionale, così come emerge dal LUL prodotto dalla resistente (doc. n. 11) riferito ai sei mesi precedenti al licenziamento (per quanto attiene al periodo da prendere in considerazione per determinare i lavoratori stabilmente occupati in azienda al momento dell'intimazione del licenziamento, si richiama il chiarimento reso dalla Corte di Cassazione, secondo cui occorre utilizzare il criterio della normale occupazione ovvero la media degli ultimi 6 mesi (cfr. Cass. n. 7448/98; Cass. n. 609/2000). pagina 5 di 6 La resistente è pertanto tenuta, ai sensi dell'art.8 della L.604/1966, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni dalla pronuncia, oppure a risarcirgli il danno patito nella misura di cinque mensilità (tenuto conto della lunga durata del rapporto di lavoro -dal 22.10.2013 al 19.12.2022- delle mansioni espletate, del numero dei dipendenti occupati dal datore -nel numero di 8/9 e quindi significativo ancorché inferiore a 15- e del comportamento della resistente) dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Quante alle spese, va valorizzato, oltre che il principio della soccombenza, anche il comportamento processuale delle parti.
A riguardo si rileva la disponibilità del ricorrente ad accettare la proposta del giudice consistente nel pagamento di € 1.500,00 oltre ad un contributo per spese, la cui condizione, consistente nella rimessione della querela sporta a suo carico (cfr. nota del difensore del ricorrente depositata in data 1.7.2024), ha perso nelle more rilievo alla luce del decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Sassari del 9.9.2024, pronunciato, a seguito di opposizione della parte offesa, per incertezza probatoria (cfr. nota di deposito del difensore del ricorrente del 4.2.2025).
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese, liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 19.12.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni dalla presente pronuncia o, in difetto, a corrispondergli, a titolo di risarcimento, la somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 14/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1462/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO AZARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO PERRIA Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, , premesso di avere lavorato alle dipendenze Parte_1 di dal 22.10.2013 presso il distributore sito in Sassari alla via Caniga n. 35 reg. Li Controparte_1 Bombi con mansioni di impiegato livello 3 CCNL Commercio, ha convenuto quest'ultima al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.12.2022 ed ottenere l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.
Ha dedotto il ricorrente la genericità e tardività delle contestazioni e l'insussistenza dei fatti addebitati.
si è costituita rilevando la fondatezza degli addebiti legittimanti il licenziamento, CP_1 consistenti in ammanchi di cassa e olio lubrificante e formulando domanda riconvenzionale per i danni conseguenti.
La causa, concessi numerosi rinvii a fini conciliativi e discussa dalle parti, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni che seguono.
La prima contestazione disciplinare è stata inoltrata al lavoratore in data 7 novembre 2022 e reca il seguente tenore letterale:
“Egregio Dipendente, abbiamo concluso la verifica capillare, eseguita a ritroso sino allo scorso mese di giugno 2021, sulla situazione di cassa, a seguito di alcune segnalazioni di incongruenze emerse pagina 1 di 6 dalla contabilità, che già le sono state tempestivamente contestate verbalmente, non avendo avuto giustificati riscontri abbiamo approfondito i controlli.
La verifica ha fatto emergere diversi e reiterati ammanchi, a Lei imputabili in quanto addetto continuativamente ad operazioni di cassa, per le quali, peraltro, Ella gode della relativa indennità retributiva.
Di seguito, in allegato indichiamo gli ammanchi, analiticamente indicati per mese di riferimento. Alcune somme sono già state recuperate dalle Sue competenze, già dal primo mese in cui sono emersi gli ammanchi.
Nel contestare a Suo carico le incongruenze emerse, e riservandoci di proseguire l'azione di recupero a Suo carico di quanto emerso contabilmente. Le contestiamo formalmente quanto sopra, attendendo di ricevere da Lei, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente, adeguate ed esaurienti giustificazioni in merito” (cfr. doc. 3 ricorrente).
Con lettera del 5 dicembre 2022 la società resistente ha inoltrato al lavoratore la ulteriore e seguente contestazione (cfr. doc. 5 ricorrente):
“Egregio Dipendente, le verifiche ancora in corso riguardo il Suo operato in servizio, resesi necessarie a seguito degli episodi già oggetto di nostra precedente contestazione a Lei già notificata, ed il cui procedimento è ancora pendente, nuovi riscontri, fanno emergere, pesanti ed oltremodo preoccupanti inadempienze. Emerge, da una capillare verifica sui movimenti di magazzino, analiticamente inventariato, pesanti ammanchi di olio minerale, per kg 29,644, per un corrispettivo, al valore attuale, di € 503,00 circa;
tale quantità di prodotto risulta correttamente caricata nei rapporti di lavoro dell'officina aziendale, ma non vi è traccia di fatturazione né di incasso del relativo corrispettivo. Non emerge lo scarico di tale quantità di materiale neppure negli appositi registri aziendali. Nel corso degli accertamenti, abbiamo ritenuto opportuno presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente, affinché siano svolte le opportune indagini. Gli accertamenti interni eseguiti, anche analizzando il sistema interno di sicurezza e videosorveglianza, permettono di rilevare il seguente, anomalo quanto illecito, comportamento: l'olio minerale, veniva regolarmente fornito all'officina dell'impianto, ed altrettanto regolarmente indicato nei rapporti di lavoro giornalieri dagli addetti all'officina stessa;
nonostante il passaggio suddetto, Lei, colpevolmente, ometteva regolarmente di scaricare la relativa quantità di prodotto dai registri obbligatori, di cui Lei avrebbe dovuto occuparsi;
così facendo, mancavano gli elementi per la fatturazione ed il prodotto non veniva pagato dai clienti, così come, per (numerosi, la gran parte) clienti senza fattura non risultano pagamenti in entrata per la vendita del prodotto. Gli accertamenti suddetti riguardano il Suo operato nell'arco di tempo da marzo a luglio del corrente anno. Vi sono ulteriori anomalie che emergono a Suo carico. Tali fatti sono emersi recentemente, il giorno 26 novembre u.s., dopo un confronto con un operaio dipendente di azienda cliente del nostro impianto di distribuzione. Secondo gli elementi raccolti, nel fine settimana (il venerdì), i dipendenti di tale azienda, insieme con Lei, verificavano le erogazioni di carburante effettivamente eseguite a ciascuno;
si confrontava il plafond massimo assegnato dall'Azienda cliente a ciascuno di essi, e si otteneva la differenza non erogata. Tale valore di differenza veniva, in qualche modo, mediante produzione di documentazione falsa da parte Sua (riferita nella maggior parte dei casi ad erogazioni di altri clienti, ignari ed estranei all'operazione), "monetizzato". con consegna del relativo denaro agli operai stessi, sempre da parte Sua.
Per quanto di nostra competenza, a tutela dei nostri interessi, sarà, intanto, presentata regolare denuncia alle autorità competenti, per i provvedimenti e le indagini del caso. Allo stato, non resta che contestare a Suo carico i nuovi episodi emersi, e sin qui esposti, chiedendoLe di predisporre le più adeguate e convincenti giustificazioni nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente”.
Ha fatto poi seguito, in data 19.12.2022, lettera di licenziamento che si riporta (doc. 7 ricorrente): pagina 2 di 6 “In relazione al procedimento disciplinare in corso con cui Le abbiamo contestato numerosi ammanchi di cassa, ammanchi di olio e monetizzazione di buoni carburanti, siamo a prendere atto delle Sue raccomandate, ricevute in data 14/11/2022 e 13/12/2022 con la quali Lei ha rigettato le contestazioni. Vista la Sua assenza alle Audizione, da Lei richieste, convocate per il 28/11/2022 e per il 11/29
Non ritenendo giustificate le ragioni da Lei addotte e ritenendo che un simile grave comportamento rientra tra quelli sanzionabili;
Vista la incompatibilità tra l'attuale mansione di cassiere;
Siamo con la presente comunicarLe e ad infliggerle il seguente provvedimento disciplinare: a licenziamento per giusta causa con effetto immediato, le Sue competenze di fine rapporto Le verranno corrisposte nei tempi tecnici strettamente necessari all'Ufficio del Personale. Mentre Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa contestati per 8 443,35 €, Si inizierà l'operazione di recupero delle somme a partire dallo stipendio del mese di Dicembre 2022”.
Ritiene il Tribunale che sia innanzitutto fondata l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente.
Deve premettersi che in materia di licenziamento disciplinare l'immediatezza della contestazione è da ritenersi elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e quindi non è necessario, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento stesso, che la violazione del detto principio, costituita dal ritardo nell'elevazione della incolpazione rispetto al verificarsi dei fatti addebitati al dipendente, dia luogo ad un pregiudizio concreto nei confronti del lavoratore incolpato (Cass. Sez. lav. sentenza n. 2902/2015, Cass. n. 19115/13).
Nella specie, oltre al diritto del lavoratore ad un pieno esercizio della sua difesa, comunque in via generale compromesso dal lungo lasso di tempo trascorso tra la commissione dei fatti e la loro contestazione da parte dell'azienda, rileva il principio della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (Cass. n. 27842/09), in base al quale il diritto del datore di lavoro a conoscere compiutamente le irregolarità commesse dal suo dipendente non può spingersi sino a consentirgli di svolgere complesse ed oltre modo lunghe indagini a tale scopo, dovendosi invece ritenere che egli abbia l'obbligo di contestare i fatti appena abbia avuto sufficiente contezza degli stessi e della loro gravità.
Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile.
La tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo aspetto, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare;
sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati: con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24/01/2013, n. 1693; Cass. 5 aprile 2003 n. 5396).
Trattasi, all'evidenza, di una ragione giustificativa della regola di immediatezza della contestazione coincidente con quella che connette l'onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più pagina 3 di 6 specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare (ex plurimis Cass. 23 giugno 1999, n. 6408).
La giurisprudenza ha peraltro precisato che si tratta di una sorta di decadenza dal potere -nel sistema tedesco “Verwirkung”-, derivante dalla violazione del più generale divieto di venire contra factum proprium (Cass. 17 dicembre 2008 n. 29480).
Orbene, nel caso di specie, il tempo trascorso fino alle contestazioni elevate è certamente in netto contrasto con la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
La società resistente ha proceduto alla prima contestazione in data 7.11.2022, ossia un anno e cinque mesi dopo la conoscenza degli asseriti ammanchi di cassa, risalenti a giugno 2021 e protrattasi fino all'anno successivo e oltre, lasso di tempo da ritenersi del tutto contrario al principio dell'immediatezza.
A riguardo è la stessa società resistente ad affermare di avere rilevato, già fin dal giugno 2021, la sussistenza di ammanchi e di avere iniziato, già dallo stesso giugno 2021, a trattenere dallo stipendio del lavoratore € 63,00 mensili a copertura degli ammanchi, perdendo quindi ogni pregio l'argomentazione difensiva secondo la quale “gli approfondimenti contabili” avrebbero “richiesto l'esame di una mole enorme di documenti per la necessità di incrociare i dati del gestionale relativi a tutti gli erogatori, le fatture emesse, le annotazioni del sig. , gli scontrini POS, i tabulati delle Pt_1
“carte fedeltà” e l'ammontare dei contanti, e ciò per ogni singolo giorno tra giugno 2021 e settembre 2022”, tenuto conto che, peraltro, i fogli di annotazione venivano quotidianamente consegnati al datore, che era quindi nelle condizioni di eseguire le verifiche e contestare tempestivamente gli asseriti ammanchi.
Per stessa asserzione di parte resistente, quindi, vi erano già, a giugno 2021, ragioni evidenti, idonee e sufficienti ad interrompere il rapporto di fiducia e non si spiega per quale motivo, nonostante tale conoscenza e l'asserita reiterazione della condotta del lavoratore, il datore abbia voluto proseguire il rapporto di lavoro e tollerare tale condotta, per poi risolversi a contestarla soltanto a distanza di oltre un anno.
Per le medesime ragioni è da ritenersi tardiva la seconda contestazione del 5.12.2022 laddove si riferisce ad ammanchi di olio minerale riferibili al periodo da marzo a luglio 2022 (9 mesi prima) e la cui mancata tempestività non si giustifica anche avuto riguardo alla circostanza che gli accertamenti interni sarebbero stati eseguiti mediante “sistema interno di sicurezza e videosorveglianza” e quindi immediatamente riscontrabile dal datore di lavoro.
Quanto alle “ulteriori anomalie” contestate e risalenti al 26.11.2022, consistenti nel fatto che “dopo un confronto con un operaio dipendente di azienda cliente del nostro impianto di distribuzione”,
“Secondo gli elementi raccolti, nel fine settimana (il venerdì), i dipendenti di tale azienda, insieme con Lei, verificavano le erogazioni di carburante effettivamente eseguite a ciascuno;
si confrontava il plafond massimo assegnato dall'Azienda cliente a ciascuno di essi, e si otteneva la differenza non erogata. Tale valore di differenza veniva, in qualche modo, mediante produzione di documentazione falsa da parte Sua (riferita nella maggior parte dei casi ad erogazioni di altri clienti, ignari ed estranei all'operazione), "monetizzato". con consegna del relativo denaro agli operai stessi, sempre da parte Sua” si rileva la totale indeterminatezza e genericità degli assunti, mancando qualsiasi concreto riferimento alla citata “Azienda cliente” oltre che alle circostanze di tempo e di luogo della condotta contestata, la cui descrizione appare, a sua volta, non adeguatamente delineata e incerta al punto da non consentire adeguata difesa.
Ne discende l'irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dalle parti, sui quali comunque il giudice si è espresso con ordinanze del 29.11.2024 e 21.03.2025, ritenendo, all'esito, la causa matura per la decisione. pagina 4 di 6 Si ribadisce, per completezza, anche la mancanza di prova dei fatti contestati, constando, l'unica documentazione in atti (doc. 4 resistente), di annotazioni manoscritte prive di natura contabile, confuse e provenienti da soggetti diversi, non intelleggibili -non potendosi ricavare, alla loro lettura, alcun criterio computistico- e dunque prive di efficacia probatoria, tenuto conto altresì che parte ricorrente li ha espressamente disconosciuti e non è stata formulata istanza di verificazione dalla resistente.
A riguardo sono da ritenersi superabili le argomentazioni rese dalla difesa di parte resistente all'udienza del 6.2.2025, per le quali non sarebbe stata disconosciuta la provenienza, bensì la conformità ai documenti redatti dal ricorrente, con la conseguenza che non sarebbero soggetti a verificazione bensì ad allegazione del documento originale, tempestivamente offerta all'atto della contestazione.
Si osserva, innanzitutto, che il ricorrente ha formalmente ed espressamente disconosciuto i documenti fotocopiati ed indicati come produzione 4 da parte resistente in quanto copie modificate e quindi non conformi a quelle redatte dal ricorrente, rilevando, in particolare, le copie sulle quali risulterebbero apportate annotazioni e/o correzioni e/o modifiche da parte di altri soggetti (relative ai giorni 25/02/2022, 05/02/2022, 12/03/2022, 25.05.2022, 26/05/2022, 03/06/2022, 10/05/2022, 17/05/2022, 12/08/2022 e 22/08/2022).
In secondo luogo, del tutto ininfluente sarebbe stata la produzione dei documenti in originale, dal momento che, ciò che è oggetto di contestazione, è la modifica, peraltro pacifica, da parte della Sig.ra madre del legale rappresentante della resistente, dello stesso originale che, ove prodotto, Per_1 non avrebbe comunque sanato tale difetto originario e non avrebbe dimostrato la piena riconducibilità della scrittura al ricorrente, rimanendo infine privo di efficacia probatoria.
Si rileva inoltre la mancanza di prova dei danni lamentati dalla società resistente, atteso che il conteggio degli ammanchi, nel quale è indicata la somma di 3.219,85, altro non è che un prospetto riepilogativo proveniente da parte resistente privo di riscontro contabile (cfr. doc. 17 parte resistente) e che ai fini della dimostrazione di tali danni non sono state formulate altre istanze istruttorie.
Quanto alle conseguenze, in tema di tempestività della reazione del datore di lavoro ai comportamenti del lavoratore, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (ex multis, Cassazione Civile Sezioni Unite n. 1693/2013) che la stessa rileva, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, ai fini della sussistenza dell'incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare, laddove la tardiva contestazione di fatti trascorsi e poi adotti a motivazione di un licenziamento è in contrasto con la regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro.
Dalla tardiva contestazione si ricava pertanto la mancanza di interesse da parte della società datrice, la quale, rimasta inerte per mesi, ha così mostrato di tollerare i fatti contestati e di non ritenerli rilevanti sotto l'aspetto disciplinare.
Ed è proprio l'inesistenza della rilevanza disciplinare, discendente dalla tardività di contestazione, ad escludere la sussistenza del fatto alla base del licenziamento.
Quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, nel caso di specie trova applicazione l'art. 8 L.604/1966, risalente il contratto di assunzione al 22.10.2013 (e quindi antecedente al requisito temporale richiesto dall'art. 1 D. Lgv. 23/2015, applicabile ai lavoratori assunti dal 7.3.2015) e da ritenersi provata la mancanza del requisito dimensionale, così come emerge dal LUL prodotto dalla resistente (doc. n. 11) riferito ai sei mesi precedenti al licenziamento (per quanto attiene al periodo da prendere in considerazione per determinare i lavoratori stabilmente occupati in azienda al momento dell'intimazione del licenziamento, si richiama il chiarimento reso dalla Corte di Cassazione, secondo cui occorre utilizzare il criterio della normale occupazione ovvero la media degli ultimi 6 mesi (cfr. Cass. n. 7448/98; Cass. n. 609/2000). pagina 5 di 6 La resistente è pertanto tenuta, ai sensi dell'art.8 della L.604/1966, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni dalla pronuncia, oppure a risarcirgli il danno patito nella misura di cinque mensilità (tenuto conto della lunga durata del rapporto di lavoro -dal 22.10.2013 al 19.12.2022- delle mansioni espletate, del numero dei dipendenti occupati dal datore -nel numero di 8/9 e quindi significativo ancorché inferiore a 15- e del comportamento della resistente) dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo.
Quante alle spese, va valorizzato, oltre che il principio della soccombenza, anche il comportamento processuale delle parti.
A riguardo si rileva la disponibilità del ricorrente ad accettare la proposta del giudice consistente nel pagamento di € 1.500,00 oltre ad un contributo per spese, la cui condizione, consistente nella rimessione della querela sporta a suo carico (cfr. nota del difensore del ricorrente depositata in data 1.7.2024), ha perso nelle more rilievo alla luce del decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Sassari del 9.9.2024, pronunciato, a seguito di opposizione della parte offesa, per incertezza probatoria (cfr. nota di deposito del difensore del ricorrente del 4.2.2025).
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese, liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 per fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente in data 19.12.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni dalla presente pronuncia o, in difetto, a corrispondergli, a titolo di risarcimento, la somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 14/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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