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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15913/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei Sigg. magistrati
- dott. Bruno Perla Presidente
- dott.ssa Roberta Cinosuro giudice relatore
- dott.ssa Silvia Migliori giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 15913/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 San Lazzaro di Savena (BO), via Torreggiani n. 8, e c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Lazzaro di Savena (BO), via F.lli Canova n. 31/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata FRAGOMENI CHIARA del Foro di Bologna;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 20.12.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio a Bologna il Persona_1 17.04.2012; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'accordo di separazione in seguito di negoziazione assistita e depositato in data 28.05.2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
FANO (PU) il 16.04.1980, e nato a [...] rato a Parte_2
PESARO il 25.06.2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PESARO al n. 60 parte 2 s. A anno 2011; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il figlio ad oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente sia affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione paterna sita in San Lazzaro di Savena via F.lli Canova n. 31/a;
- la responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata disgiuntamente dai genitori, Per_1 limitatamente alle questioni di ordinaria gestione del figlio e alla gestione della vita quotidiana, nei periodi coincidenti con la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, mentre le decisioni di maggiore importanza, relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, alle attività extra scolastiche di saranno assunte di comune accordo da entrambi i Per_1 genitori;
- entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con Per_1
i suoi impegni scolastici e ricreativi: in maniera alternata nel corso di ciascuna settimana dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattina sino all'ingresso a scuola, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza dell'altro genitore;
nel weekend dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, quando la settimana è di pertinenza dell'altro genitore;
nel corso di ciascuna settimana (dal lunedì al giovedì) un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 9 del giorno successivo;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla sera del mercoledì seguente;
nel periodo delle vacanze estive 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- dare atto che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio minore finché questi non sarà economicamente autosufficiente, provvedendo ciascuno direttamente al pagamento delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento di nei rispettivi Per_1 periodi di permanenza, tempi previsti e pattuiti in modo sostanzialmente paritario;
- entrambi i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse del figlio, secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” in data 9 agosto 2017 a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, che dichiarano di recepire e che si allega al presente ricorso;
- entrambi i coniugi autorizzano per il figlio il rilascio di un documento Persona_1 valido per espatrio a lui intestato, disponendo che il minore possa recarsi all'estero, purché in vacanza con uno dei genitori o per motivi di studio, in ogni caso avvisando l'altro, ed escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso avvisando l'altro, ed escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso accordo – qualsiasi trasferimento definitivo o prolungato del figlio all'estero;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire per il figlio , un rapporto equilibrato e Per_1 sereno, a collaborare a dialogare nell'interesse del figlio e a fare quanto necessario per garantire un rapporto continuativo con gli ascendenti, tanto materni quanto paterni;
- la casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena via F.lli Canova n. 31/a, di proprietà del
Sig. come già identificati nel ricorso per separazione consensuale, rimarrà Pt_2 assegnata, alle medesime preesistenti condizioni, al signor che continuerà ad Pt_2 abitarci con il figlio;
Per_1
- il sig. pegna ad aprire entro il 31 dicembre 2025 un conto Parte_2 corrente/libretto di risparmio presso l'Istituto bancario il cui unico beneficiario sarà CP_1
al fine di versare un importo pari ad euro 2.000. Somma di denaro che Per_1 Per_1 potrà riscattare solo al raggiungimento della maggiore età.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Pesaro di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei Sigg. magistrati
- dott. Bruno Perla Presidente
- dott.ssa Roberta Cinosuro giudice relatore
- dott.ssa Silvia Migliori giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 15913/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 San Lazzaro di Savena (BO), via Torreggiani n. 8, e c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Lazzaro di Savena (BO), via F.lli Canova n. 31/A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocata FRAGOMENI CHIARA del Foro di Bologna;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio
IL TR I B U N A L E Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 20.12.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio a Bologna il Persona_1 17.04.2012; rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'accordo di separazione in seguito di negoziazione assistita e depositato in data 28.05.2021;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 17.03.2025; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a Parte_1
FANO (PU) il 16.04.1980, e nato a [...] rato a Parte_2
PESARO il 25.06.2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PESARO al n. 60 parte 2 s. A anno 2011; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- il figlio ad oggi minorenne ed economicamente non autosufficiente sia affidato Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione paterna sita in San Lazzaro di Savena via F.lli Canova n. 31/a;
- la responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata disgiuntamente dai genitori, Per_1 limitatamente alle questioni di ordinaria gestione del figlio e alla gestione della vita quotidiana, nei periodi coincidenti con la permanenza presso l'uno o l'altro genitore, mentre le decisioni di maggiore importanza, relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, alle attività extra scolastiche di saranno assunte di comune accordo da entrambi i Per_1 genitori;
- entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con Per_1
i suoi impegni scolastici e ricreativi: in maniera alternata nel corso di ciascuna settimana dal lunedì all'uscita da scuola al venerdì mattina sino all'ingresso a scuola, nella settimana che si conclude con il weekend di pertinenza dell'altro genitore;
nel weekend dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina all'ingresso a scuola, quando la settimana è di pertinenza dell'altro genitore;
nel corso di ciascuna settimana (dal lunedì al giovedì) un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 9 del giorno successivo;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua fino alla sera del mercoledì seguente;
nel periodo delle vacanze estive 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- dare atto che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio minore finché questi non sarà economicamente autosufficiente, provvedendo ciascuno direttamente al pagamento delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento di nei rispettivi Per_1 periodi di permanenza, tempi previsti e pattuiti in modo sostanzialmente paritario;
- entrambi i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse del figlio, secondo quanto previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” in data 9 agosto 2017 a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, che dichiarano di recepire e che si allega al presente ricorso;
- entrambi i coniugi autorizzano per il figlio il rilascio di un documento Persona_1 valido per espatrio a lui intestato, disponendo che il minore possa recarsi all'estero, purché in vacanza con uno dei genitori o per motivi di studio, in ogni caso avvisando l'altro, ed escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso avvisando l'altro, ed escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso accordo – qualsiasi trasferimento definitivo o prolungato del figlio all'estero;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire per il figlio , un rapporto equilibrato e Per_1 sereno, a collaborare a dialogare nell'interesse del figlio e a fare quanto necessario per garantire un rapporto continuativo con gli ascendenti, tanto materni quanto paterni;
- la casa coniugale, sita in San Lazzaro di Savena via F.lli Canova n. 31/a, di proprietà del
Sig. come già identificati nel ricorso per separazione consensuale, rimarrà Pt_2 assegnata, alle medesime preesistenti condizioni, al signor che continuerà ad Pt_2 abitarci con il figlio;
Per_1
- il sig. pegna ad aprire entro il 31 dicembre 2025 un conto Parte_2 corrente/libretto di risparmio presso l'Istituto bancario il cui unico beneficiario sarà CP_1
al fine di versare un importo pari ad euro 2.000. Somma di denaro che Per_1 Per_1 potrà riscattare solo al raggiungimento della maggiore età.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Pesaro di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE DOTT.SSA ROBERTA CINOSURO IL PRESIDENTE DOTT. BRUNO PERLA