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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13505 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13505/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PUNZI COSIMO NICOLA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 05.11.2024, l'istante in epigrafe indicata, dedotto di essere affetta da infermità che riducono permanentemente a meno di 1/3 del normale la sua capacità lavorativa specifica e di vantare, dunque, il requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, si duole del fatto che l' abbia respinto la domanda del 20.12.2023 Controparte_2 di riconoscimento della cennata prestazione per il ritenuto difetto del concorrente requisito contributivo (segnatamente, adducendo la seguente motivazione: “…negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 21.12.2018 al 20.12.2023 nr. 47 contributi settimanali di cui nr. 47 nella gestione dei lavoratori dipendenti”).
A sostengo della domanda, l'istante sostiene di poter vantare il requisito contributivo, utilmente perfezionato e/o prefezionabile prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria, in quanto “Nel periodo 20.12.2018 – 20.12.2023 – difatti – la stessa può far valere 110 contributi, ai quali aggiungere i 33 maturati dal 21.12.2023 al 31.8.2024: il totale è di 143 contributi … vieppiù, è invalida civile al 75% dal 5.8.2021 e, per tali ragioni, ha diritto alla maggiorazione contributiva di 2 mesi all'anno, ex lege 388/2000, per gli anni 2021-2022- 2023-2024, ossia 8 mesi equivalenti a 32 settimane che, aggiunte alle 143 di contribuzione presente in estratto, le consentono di raggiungere un monte contributivo di 175 settimane, superiore al requisito minimo richiesto dalla legge 12.6.1984 nr. 222 (minimo 156 settimane), utile per il beneficio in esame” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Chiede, pertanto, accertarsi il diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 legge 222/84 a decorrere dal settembre 2024, avendo rassegnato testualmente le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare che la ricorrente – già riconosciuta invalida ai sensi della legge 12.6.1984 nr. 222 – detiene il requisito contributivo utile per l'accesso al beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità e, per l'effetto b) condannare l' corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla corresponsione, in favore di essa parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del detto requisito contributivo (1.9.2024)”, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' , nel costituirsi in giudizio, contesta gli avversi assunti e conclude per il rigetto della domanda. CP_1
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Deve ricordarsi che l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 è una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (v. Cass. 17159/2011), che per l'art. 2 comma 4 della legge 222/84 il possesso di redditi propri (o del coniuge) assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore al doppio (o al triplo per i coniugati) dell'ammontare della pensione sociale esclude il diritto alla integrazione al minimo dell'assegno di invalidità (Cass. 1885/1999; Cass. 7058/2007) e che tra tali redditi ed a tal fine non deve essere computato lo stesso assegno di invalidità (Cass. 925/1999); che in caso di ripristino di assegno revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie, laddove ciò avvenga non con la medesima decorrenza deve addirittura valutarsi anche il requisito contributivo relativo in relazione alla domanda di ripristino (Cass. 11748/2015). A tanto aggiungasi, sia pure più in generale e con riferimento all'adiacente settore assistenziale, che è ormai prevalso l'orientamento che anche in caso di revoca disposta per il solo requisito sanitario deve verificarsi la persistenza di tutti i requisiti richiesti e quindi anche quelli di tipo reddituale (Cass.
3688/2015; Cass. 21665/2013; Cass. 11075/2010; Cass. 392/2009).
2 L'art. 43 del dpr 445/2000 prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni ed i dati in loro possesso laddove è evidente che i dati non acquisibili per tale via devono necessariamente essere comunicati dall'assistito. A tale scopo l' ha predisposto la procedura e la modulistica necessaria per la comunicazione CP_2 dei dati, come dimostrato appunto da quella versata in atti.
Com'è noto, poi, per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, oltre alla sussistenza del requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità, è necessaria la ricorrenza del requisito contributivo di almeno 260 contributi settimanali
(cinque anni di contribuzione ed assicurazione) di cui 156 (tre anni) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Orbene, nel caso di specie, l' ha specificamente eccepito il difetto del requisito contributivo, CP_1 avendo evidenziato come in capo alla parte ricorrente risultino complessivamente, nel periodo dal
21.12.2018 al 20.12.2023, n. 47 contributi settimanali, tutti maturati nella gestione dei lavoratori dipendenti.
La parte ricorrente, dal canto suo, assume la sussistenza del requisito contributivo, in quanto “Nel periodo 20.12.2018 – 20.12.2023 – difatti – la stessa può far valere 110 contributi, ai quali aggiungere i 33 maturati dal 21.12.2023 al 31.8.2024: il totale è di 143 contributi … vieppiù, è invalida civile al 75% dal 5.8.2021 e, per tali ragioni, ha diritto alla maggiorazione contributiva di 2 mesi all'anno, ex lege 388/2000, per gli anni 2021-2022- 2023-2024, ossia 8 mesi equivalenti a 32 settimane che, aggiunte alle 143 di contribuzione presente in estratto, le consentono di raggiungere un monte contributivo di 175 settimane, superiore al requisito minimo richiesto dalla legge 12.6.1984 nr. 222 (minimo 156 settimane), utile per il beneficio in esame” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Al riguardo, - in disparte la correttezza della ricostruzione contabile relativa alla contribuzione effettivamente maturata, in ogni caso insufficiente a beneficiare della prestazione odiernamente richiesta - mette conto rilevare come, nella specie, non vi siano nemmeno i presupposti beneficiare della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
Com'è noto, l'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 recita: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834, e successive modifiche, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa.”.
Come si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione, elementi costitutivi della domanda sono il requisito sanitario e lo svolgimento, presso determinati datori di lavoro, di attività lavorativa.
Il riconoscimento del beneficio è strettamente collegato agli anni di attività lavorativa prestata.
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte è in epoca relativamente recente pronunciata con riferimento ad una fattispecie ove la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inammissibilità CP_ dell'azione di mero accertamento sollevata dall' affermando di condividere l'opzione interpretativa che ammette l'azione di mero accertamento dello status invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno status, quale quello di invalidità totale o in misura
3 superiore al 74% potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido. Ebbene, si legge nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 09/04/2019 n. 9877 che:
“Si è affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Va, quindi, riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27187 del 2006 sopra ricordate, secondo cui " (...) La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e
278 c.p.c). I fatti (...) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che
l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art.
696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata;
art. 221
c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (...)".
7. In continuità con questo arresto va ricordato che questa Corte di legittimità si è pronunciata in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente affermando che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all per il riconoscimento dei CP_1 relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr Cass. ord. N. 9013/2016, n. 25395/2016, n. 9960/2005).
8. La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
9. Come osservato da questa Corte nei precedenti sopra citati alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all CP_1
("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
In forza di tali principi, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza sottoposta al suo vaglio ed ha rigettato l'originaria domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 80 previa verifica dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74 %.
4 Il medesimo principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019 n. 31284 che giunge alle medesime conclusioni affermando: “In definitiva, per essere il beneficio strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento del gradiente invalidante, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
Ebbene, nella presente fattispecie, la parte ricorrente non può accedere al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, in quanto dalla documentazione in atti risulta che le è stato riconosciuto “lo stato di invalidità civile nella misura del 74%” (cfr. ctu depositata nel procedimento R.G. 2015/2022 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro) e, quindi, non vi è evidenza del fatto che sia “stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%”, come postulato dalla L. n. 388 del 2000, art. 80.
CP_ A tanto si aggiunga che non è in atti alcuna domanda amministrativa all' volta al riconoscimento della contribuzione figurativa a fini pensionistici.
Da quanto sopra discende il rigetto della domanda attorea, non risultando integrato il requisito contributivo utile a beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della controversia e dell'indice di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 05.11.2024, così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso.
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali liquidate CP_1 in € 886,00 per compensi, oltre ad accessori. Bari, li 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13505/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE CESARE FRANCESCO LUIGI Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. PUNZI COSIMO NICOLA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 05.11.2024, l'istante in epigrafe indicata, dedotto di essere affetta da infermità che riducono permanentemente a meno di 1/3 del normale la sua capacità lavorativa specifica e di vantare, dunque, il requisito sanitario utile a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222/84, si duole del fatto che l' abbia respinto la domanda del 20.12.2023 Controparte_2 di riconoscimento della cennata prestazione per il ritenuto difetto del concorrente requisito contributivo (segnatamente, adducendo la seguente motivazione: “…negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 21.12.2018 al 20.12.2023 nr. 47 contributi settimanali di cui nr. 47 nella gestione dei lavoratori dipendenti”).
A sostengo della domanda, l'istante sostiene di poter vantare il requisito contributivo, utilmente perfezionato e/o prefezionabile prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria, in quanto “Nel periodo 20.12.2018 – 20.12.2023 – difatti – la stessa può far valere 110 contributi, ai quali aggiungere i 33 maturati dal 21.12.2023 al 31.8.2024: il totale è di 143 contributi … vieppiù, è invalida civile al 75% dal 5.8.2021 e, per tali ragioni, ha diritto alla maggiorazione contributiva di 2 mesi all'anno, ex lege 388/2000, per gli anni 2021-2022- 2023-2024, ossia 8 mesi equivalenti a 32 settimane che, aggiunte alle 143 di contribuzione presente in estratto, le consentono di raggiungere un monte contributivo di 175 settimane, superiore al requisito minimo richiesto dalla legge 12.6.1984 nr. 222 (minimo 156 settimane), utile per il beneficio in esame” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Chiede, pertanto, accertarsi il diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 legge 222/84 a decorrere dal settembre 2024, avendo rassegnato testualmente le seguenti conclusioni: “a) accertare
e dichiarare che la ricorrente – già riconosciuta invalida ai sensi della legge 12.6.1984 nr. 222 – detiene il requisito contributivo utile per l'accesso al beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità e, per l'effetto b) condannare l' corrente in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla corresponsione, in favore di essa parte ricorrente, dell'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del detto requisito contributivo (1.9.2024)”, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
L' , nel costituirsi in giudizio, contesta gli avversi assunti e conclude per il rigetto della domanda. CP_1
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Deve ricordarsi che l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984 è una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (v. Cass. 17159/2011), che per l'art. 2 comma 4 della legge 222/84 il possesso di redditi propri (o del coniuge) assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore al doppio (o al triplo per i coniugati) dell'ammontare della pensione sociale esclude il diritto alla integrazione al minimo dell'assegno di invalidità (Cass. 1885/1999; Cass. 7058/2007) e che tra tali redditi ed a tal fine non deve essere computato lo stesso assegno di invalidità (Cass. 925/1999); che in caso di ripristino di assegno revocato per mancata permanenza delle condizioni sanitarie, laddove ciò avvenga non con la medesima decorrenza deve addirittura valutarsi anche il requisito contributivo relativo in relazione alla domanda di ripristino (Cass. 11748/2015). A tanto aggiungasi, sia pure più in generale e con riferimento all'adiacente settore assistenziale, che è ormai prevalso l'orientamento che anche in caso di revoca disposta per il solo requisito sanitario deve verificarsi la persistenza di tutti i requisiti richiesti e quindi anche quelli di tipo reddituale (Cass.
3688/2015; Cass. 21665/2013; Cass. 11075/2010; Cass. 392/2009).
2 L'art. 43 del dpr 445/2000 prevede che le amministrazioni pubbliche siano tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni ed i dati in loro possesso laddove è evidente che i dati non acquisibili per tale via devono necessariamente essere comunicati dall'assistito. A tale scopo l' ha predisposto la procedura e la modulistica necessaria per la comunicazione CP_2 dei dati, come dimostrato appunto da quella versata in atti.
Com'è noto, poi, per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, oltre alla sussistenza del requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità, è necessaria la ricorrenza del requisito contributivo di almeno 260 contributi settimanali
(cinque anni di contribuzione ed assicurazione) di cui 156 (tre anni) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Orbene, nel caso di specie, l' ha specificamente eccepito il difetto del requisito contributivo, CP_1 avendo evidenziato come in capo alla parte ricorrente risultino complessivamente, nel periodo dal
21.12.2018 al 20.12.2023, n. 47 contributi settimanali, tutti maturati nella gestione dei lavoratori dipendenti.
La parte ricorrente, dal canto suo, assume la sussistenza del requisito contributivo, in quanto “Nel periodo 20.12.2018 – 20.12.2023 – difatti – la stessa può far valere 110 contributi, ai quali aggiungere i 33 maturati dal 21.12.2023 al 31.8.2024: il totale è di 143 contributi … vieppiù, è invalida civile al 75% dal 5.8.2021 e, per tali ragioni, ha diritto alla maggiorazione contributiva di 2 mesi all'anno, ex lege 388/2000, per gli anni 2021-2022- 2023-2024, ossia 8 mesi equivalenti a 32 settimane che, aggiunte alle 143 di contribuzione presente in estratto, le consentono di raggiungere un monte contributivo di 175 settimane, superiore al requisito minimo richiesto dalla legge 12.6.1984 nr. 222 (minimo 156 settimane), utile per il beneficio in esame” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Al riguardo, - in disparte la correttezza della ricostruzione contabile relativa alla contribuzione effettivamente maturata, in ogni caso insufficiente a beneficiare della prestazione odiernamente richiesta - mette conto rilevare come, nella specie, non vi siano nemmeno i presupposti beneficiare della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000.
Com'è noto, l'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 recita: “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art.1 della legge n.381 del 1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23.12.1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834, e successive modifiche, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite di cinque anni di contribuzione figurativa.”.
Come si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione, elementi costitutivi della domanda sono il requisito sanitario e lo svolgimento, presso determinati datori di lavoro, di attività lavorativa.
Il riconoscimento del beneficio è strettamente collegato agli anni di attività lavorativa prestata.
Sul punto, si osserva che la Suprema Corte è in epoca relativamente recente pronunciata con riferimento ad una fattispecie ove la corte territoriale aveva respinto l'eccezione di inammissibilità CP_ dell'azione di mero accertamento sollevata dall' affermando di condividere l'opzione interpretativa che ammette l'azione di mero accertamento dello status invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno status, quale quello di invalidità totale o in misura
3 superiore al 74% potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido. Ebbene, si legge nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 09/04/2019 n. 9877 che:
“Si è affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Va, quindi, riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27187 del 2006 sopra ricordate, secondo cui " (...) La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e
278 c.p.c). I fatti (...) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che
l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art.
696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata;
art. 221
c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (...)".
7. In continuità con questo arresto va ricordato che questa Corte di legittimità si è pronunciata in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente affermando che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all per il riconoscimento dei CP_1 relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr Cass. ord. N. 9013/2016, n. 25395/2016, n. 9960/2005).
8. La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
9. Come osservato da questa Corte nei precedenti sopra citati alla stregua della richiamata disciplina deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all CP_1
("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. Il beneficio è, infatti, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
In forza di tali principi, la S.C. ha, quindi, cassato la sentenza sottoposta al suo vaglio ed ha rigettato l'originaria domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dalla L. n. 388 del 2000, art. 80 previa verifica dello stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74 %.
4 Il medesimo principio è stato ribadito da Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019 n. 31284 che giunge alle medesime conclusioni affermando: “In definitiva, per essere il beneficio strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento del gradiente invalidante, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto”.
Ebbene, nella presente fattispecie, la parte ricorrente non può accedere al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, in quanto dalla documentazione in atti risulta che le è stato riconosciuto “lo stato di invalidità civile nella misura del 74%” (cfr. ctu depositata nel procedimento R.G. 2015/2022 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro) e, quindi, non vi è evidenza del fatto che sia “stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%”, come postulato dalla L. n. 388 del 2000, art. 80.
CP_ A tanto si aggiunga che non è in atti alcuna domanda amministrativa all' volta al riconoscimento della contribuzione figurativa a fini pensionistici.
Da quanto sopra discende il rigetto della domanda attorea, non risultando integrato il requisito contributivo utile a beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della controversia e dell'indice di complessità della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 05.11.2024, così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso.
- condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese processuali liquidate CP_1 in € 886,00 per compensi, oltre ad accessori. Bari, li 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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