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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3721/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FILIPPO SPANO' Parte_1
ricorrente CONTRO
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente Controparte_4 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti e funzionari in Controparte_5 Controparte_6 servizio presso lo stesso Controparte_4 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente per le annualità scolastiche 2022/2023, 2023/2024 e CP_1
2024/2025, in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- dal 21/11/2022 al 30/06/2023, per 18 h settimanali, presso “secondaria
I grado J. E R. Kennedy” (doc. 2 allegato al ricorso);
- dal 29/09/2023 al 30/06/2024, per 18 h settimanali, presso “secondaria
I gado A. Vivaldi”, (doc. 3 allegato al ricorso);
- dal 01/09/2024 al 30/06/2025, per 12 h settimanali, presso “secondaria
I gr. P. , (doc. 4 allegato al ricorso). Persona_1
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
- conseguentemente condannare il , in persona Controparte_1 del , al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_7 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
2 indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di
€ 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co.
121, della L. 105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sarà fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 1.500,00 che gli sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della difesa e del 30% ex art. 4 del
D.M. 55/2014 comma 1 bis, come da nota spese calcolata ai medi o, in subordine ai minimi, comunque, inderogabili, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”
3
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
3. Il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_8 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
4 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
5 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione del ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1
6 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7 7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione del ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi.
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Sussiste altresì l'attualità di servizio al momento del deposito del ricorso, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto l'intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 che all'art. 15, c. 1, ha previsto: “
1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
8 Tale disposizione non trova applicazione nel caso che ci occupa, in quanto essa non ha effetto retroattivo e il testo è chiaro nel riconoscere l'emolumento limitatamente all'anno 2023/2024 solo ai docenti titolari di incarichi annuali su posto vacante.
Poiché tuttavia sussiste la piena equiparabilità della posizione della ricorrente ai docenti di ruolo, il che, alla luce dei principi di diritto richiamati, configura l'esclusione dal beneficio de quo dettato dall'art. 15 cit. quale trattamento discriminatorio e deteriore rispetto ai docenti assunti sino al 31.08.2024, va riconosciuto il diritto ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione all'annualità 2023/2024 per cui è fatta domanda.
11. Con riferimento infine alla pretesa azionata per l'a.s. 2024/2025, la
Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile.
Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la Carta anche in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
9 12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo e considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
15. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee
10 ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative
e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 02/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3721/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FILIPPO SPANO' Parte_1
ricorrente CONTRO
in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente Controparte_4 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti e funzionari in Controparte_5 Controparte_6 servizio presso lo stesso Controparte_4 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un insegnante e di aver prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente per le annualità scolastiche 2022/2023, 2023/2024 e CP_1
2024/2025, in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:
- dal 21/11/2022 al 30/06/2023, per 18 h settimanali, presso “secondaria
I grado J. E R. Kennedy” (doc. 2 allegato al ricorso);
- dal 29/09/2023 al 30/06/2024, per 18 h settimanali, presso “secondaria
I gado A. Vivaldi”, (doc. 3 allegato al ricorso);
- dal 01/09/2024 al 30/06/2025, per 12 h settimanali, presso “secondaria
I gr. P. , (doc. 4 allegato al ricorso). Persona_1
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente, eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, per il tramite della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
- conseguentemente condannare il , in persona Controparte_1 del , al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_7 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
2 indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, quindi, ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di
€ 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co.
121, della L. 105 n. 107", oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nel caso in cui al momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sarà fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, condannare parte resistente al risarcimento dei danni, pari all'importo di € 1.500,00 che gli sarebbe spettato per la Carta docente o ad un importo da liquidarsi equitativamente nella misura ritenuta più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto entro il massimo costituito dal valore della Carta per ogni anno richiesto, oltre rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, precisando che gli interessi legali sono richiesti dalla data del diritto all'accredito al momento in cui è stato incardinato il presente procedimento, ed interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c., dalla data di deposito del presente ricorso fino all'effettivo soddisfo;
- con condanna di spese, competenze ed onorari aumentati del 33% per la manifesta fondatezza delle ragioni della difesa e del 30% ex art. 4 del
D.M. 55/2014 comma 1 bis, come da nota spese calcolata ai medi o, in subordine ai minimi, comunque, inderogabili, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”
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2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
3. Il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_8 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
4 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
5 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione del ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1
6 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7 7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione del ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi.
Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Sussiste altresì l'attualità di servizio al momento del deposito del ricorso, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto l'intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 che all'art. 15, c. 1, ha previsto: “
1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
8 Tale disposizione non trova applicazione nel caso che ci occupa, in quanto essa non ha effetto retroattivo e il testo è chiaro nel riconoscere l'emolumento limitatamente all'anno 2023/2024 solo ai docenti titolari di incarichi annuali su posto vacante.
Poiché tuttavia sussiste la piena equiparabilità della posizione della ricorrente ai docenti di ruolo, il che, alla luce dei principi di diritto richiamati, configura l'esclusione dal beneficio de quo dettato dall'art. 15 cit. quale trattamento discriminatorio e deteriore rispetto ai docenti assunti sino al 31.08.2024, va riconosciuto il diritto ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione all'annualità 2023/2024 per cui è fatta domanda.
11. Con riferimento infine alla pretesa azionata per l'a.s. 2024/2025, la
Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile.
Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto la ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto esclusa dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la Carta anche in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
9 12. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo e considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore in ragione della dichiarata anticipazione.
15. Non si ritiene di riconoscere la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.n. 55 del 2014 in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II Ord., 27/07/2023, n. 22762) “l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee
10 ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative
e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni”, presupposti che non ricorrono nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 02/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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