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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 2088/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. , nato ad [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , nata a CAVARZERE (VE) in [...] Parte_2 C.F._2
17/05/1970 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. PASSADORE SANDRA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07.06.1997 tra il sig.
e la sig.ra ad Adria (RO) e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pt_1 Pt_2
Adria al n. 7, Parte I;
ordinare al Comune di Adria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24.6.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio non sono nati figli.
1 Inoltre, hanno precisato che con decreto del 2.1.2014, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza del 3.12.2013.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 25.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, il quale, su successiva richiesta delle parti, ha assegnato alle stesse termine sino al 15.7.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 16.7.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 3.12.2013 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 2.1.2014 di questo Tribunale (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in IA in data 07/06/1997 tra Pt_1
e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
IA nell'anno 1997, al numero 7, parte I;
RECEPISCE integralmente le condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 22 luglio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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