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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9562/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI MIRKO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corte Pancaldo 70
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLO CP_1 C.F._2
LINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in GALLERIA PELLICCIAI, 11 37121
VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 13 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatti e colpe addebitabili alla sig.ra
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1
2) disporre che la casa coniugale di IN (VR), di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
, rimanga nella piena disponibilità di quest'ultimo, così come stabilito con ordinanza
[...]
presidenziale del 11.07.2022;
3) disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa essendo quest'ultima economicamente autosufficiente
e in grado di provvedere al proprio mantenimento;
4) in via subordinata, disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in considerazione CP_1 dell'addebito della separazione in capo a quest'ultima;
5) in ulteriore subordine, confermare l'importo stabilito in via provvisoria a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , posto a carico del ricorrente. CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: … OMISSIS…”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Dichiararsi la LI delle parti signora economicamente autosufficiente e Parte_2
conseguentemente elidersi l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie della LI stessa posto a carico della madre;
2) respingersi la domanda di addebito della separazione alla signora svolta dal CP_1
ricorrente in quanto totalmente infondata;
3) porsi a carico del ricorrente arch. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della moglie tramite il versamento della somma mensile di 2.500 euro ovvero di quella che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce dell'estromissione della resistente dall'abitazione coniugale e della vendita di tale immobile effettuata dal ricorrente, nonché alla luce della risalente autosufficienza economica della LI, facendo decorrere il nuovo e maggior importo dell'assegno di mantenimento dalla domanda;
4) spese di lite rifuse.
In via istruttoria la signora insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze CP_1 istruttorie… omissis…”
pagina 2 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Premessa.
Con sentenza non definitiva n. 13/2023, pubblicata il 3 gennaio 2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
La causa è proseguita in relazione alle ulteriori domande relative alla richiesta di addebito in capo alla moglie, al contributo al mantenimento di quest'ultima e della LI Parte_2
Va anticipato sin d'ora che:
- il ricorrente, architetto, è nato il [...];
- la resistente/convenuta è nata il [...];
- le parti hanno contratto matrimonio il 16 dicembre 1989;
- dal matrimonio sono nati i figli il 9 maggio 1991, che da tempo vive per proprio conto Per_1
ed è del tutto autosufficiente sul piano economico, e , nata il [...]. Quanto Pt_2
a , inizialmente, ambo le parti ne hanno affermato la non autosufficienza economica: Pt_2
sul finire del procedimento il padre ha mantenuto tale allegazione, mentre la madre ne ha sostenuto la sopravvenuta autosufficienza.
Per comodità espositiva si riporta il dispositivo dell'ordinanza presidenziale depositata in data
11.07.2022, contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati liberi di scegliere la residenza dove vogliono ma con
l'obbligo di informare l'altro coniuge di ogni variazione;
- rigetta l'istanza di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, che dovrà lasciarla libera entro 20 giorni dalla presente ordinanza;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla LI da questo mese e Pt_2 successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.000,00 (incluso
l'affitto per l'appartamento di cui al doc. 17) quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici , oltre all'80% delle spese come CP_2
specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, fermo il residuo
20% a carico della resistente;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente da questo mese e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.100,00 quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
pagina 3 di 13 1) Domanda di addebito.
In estrema sintesi, il ricorrente addebita il fallimento del matrimonio alla condotta della coniuge, che descrive come dedita da molti anni ad un uso eccessivo di sostanze stupefacenti e di alcol, e alla trascuranza del rapporto coniugale e in generale della famiglia. Di contro la resistente/convenuta, contestando la ricostruzione della vicenda familiare offerta dall'altra parte, pur non formulando a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, ne descrive condotte prevaricanti, offensive e scatti d'ira, attribuendogli a sua volta il consumo, sia pure occasionale, di sostanze psicotrope, e, più di frequente, l'abuso di alcol. Allega inoltre il proprio stato depressivo, diagnosticatale da anni (circostanza dichiarata anche dal ricorrente, che non contesta che la diagnosi sia collocata nel 2013), e per il quale è da tempo in cura (sono documentati colloqui psicologici dal 2015 – doc. 7 – 8 resistente/convenuta), ascrivendone la causa al clima in famiglia dovuto ai comportamenti del marito.
Non si è ritenuto di dar corso ad attività istruttoria sul tema dell'addebito.
Va sottolineato che, quand'anche le condotte che si pongono in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio, tra cui può annoverarsi l'uso di stupefacenti e/o l'abuso di alcol, tuttavia va dimostrato il nesso di causa tra esse e il venir meno dell'unione coniugale. In tale valutazione assume primaria importanza il dato temporale di inizio dell'uso di sostanze, ossia se esso fosse già in essere prima del matrimonio e, in tal caso, se ciò fosse noto all'altro coniuge.
Nel proprio atto introduttivo (pag. 6) il ricorrente allega che “la ricorrente ha da sempre fatto uso di sostanze stupefacenti, in particolare cannabis, prevalentemente la sera, intensificate negli ultimi anni con un abuso quotidiano anche di giorno, oltre ad abusare di alcolici … omissis…”. In atti è poi precisato che è a partire dal 2012 che l'abuso di sostanze si sarebbe intensificato, sino a divenire smodato. Quanto riportato dallo stesso ricorrente fa ritenere che il riferito consumo di sostanze stupefacenti da parte della moglie fosse circostanza nota al marito ancor prima della contrazione del matrimonio, tanto più che non è contestato che la coppia abbia in precedenza anche convissuto alcuni anni more uxorio. Considerato che l'uso di sostanze stupefacenti crea di per sé uno stato di dipendenza, che ben può peggiorare nel tempo, l'asserita intensificazione del consumo che viene collocato intorno al 2012 (a tredici anni dal matrimonio e a undici anni dal deposito del ricorso per la separazione), quand'anche pagina 4 di 13 dimostrata, si ritiene che non costituisca nel caso di specie effettivo presupposto per il riconoscimento dell'addebito. Peraltro i capitoli di prova formulati sul punto (1-2) nella memoria del ricorrente n. 2, ex art. 183, comma 6 c.p.c., paiono generici e valutativi sia sul piano temporale (in specie in relazione all'alcol) che sul piano quantitativo (in ordine all'aumento di consumo).
Per altro verso le contestazioni inerenti l'incuria verso la vita familiare e la relazione coniugale, al di là che paiono anche compatibili con la compromissione della situazione di salute della convenuta (sono anche documentati accessi in pronto soccorso per accertati episodi di epilessia), non sono oggetto di idonee e specifiche istanze istruttorie.
Per quanto sopra la domanda di addebito va respinta.
2) Contributo al mantenimento della moglie.
La funzione del contributo al mantenimento del coniuge nella fase separativa è quella di tendere alla conservazione, in capo alla parte economicamente più debole, di un tenore di vita analogo a quello fruito nel corso della convivenza matrimoniale, considerato che il vincolo coniugale, sia pure attenuato, in questa fase permane. La valutazione degli elementi perequativo-compensativo ed assistenziale è preminente nell'assegno divorzile.
Tuttavia anche in questa sede si deve tenere conto di come nel corso degli anni di convivenza matrimoniale i coniugi abbiano organizzato i rispettivi compiti ed attività, posto che ciò va ad incidere sulla valutazione delle attuali capacità patrimoniali, reddituali, e, quindi, anche lavorative dei due, rilevanti nella determinazione dell'eventuale contributo al mantenimento, teso, come detto, alla tendenziale conservazione del pregresso tenore di vita.
La convivenza matrimoniale, preceduta, come detto, da alcuni anni di coabitazione more uxorio, si è protratta per oltre trent'anni.
Al di là delle contrapposte versioni delle parti circa il fatto che la signora abbia CP_1
contribuito al menage familiare dedicandosi ai figli ed alla famiglia ed abbia perciò rinunciato all'attività di disegnatrice di gioielli che svolgeva in precedenza (la versione del ricorrente è nel senso che ciò non sia vero e che ella abbia comunque trascurato la famiglia e non si sia adeguatamente impegnata nemmeno sul fronte lavorativo), resta il fatto che il ricorrente, al di là dell'intenzione prospettata nelle ultime fasi del procedimento di andare in pensione, ha una sua professionalità affermata, sia attraverso lo studio di architetto sia tramite la gestione della pagina 5 di 13 società R&R Tools s.r.l. (di cui è amministratore e socio unico), con cui svolge attività di consulenza. Si occupa – sin dal 2004, inizialmente su incarico del suocero – di amministrare la società partecipata in pari misura dalla moglie e dai suoi due fratelli, CP_3
proprietaria di un importante compendio immobiliare oggetto di contratto rent to buy del
5.03.2020 (stipulato per far fronte all'esposizione debitoria nei confronti del Banco Popolare),
e di recente venduto per l'importo di euro 900.000,00 complessivi, come si dirà infra.
Di contro la resistente/convenuta, nata nell'aprile 1962, non ha una professionalità specifica, è lontana da anni dal mondo del lavoro, e, sul piano personale, è gravata da una situazione depressiva ed in generale da condizioni di salute non ottimali (si pensi alle crisi epilettiche di cui vi è documentazione in atti), condizioni che, nel loro insieme, rendono difficile immaginare via sia la possibilità per lei di reperire e svolgere attività lavorativa.
Di fatto il ricorrente sostiene che ella possa mantenere il pregresso tenore di vita con le rendite dei beni personali.
Venendo alla situazione patrimoniale dei due, in ricorso (pag. 9) il signor ha dato atto, Pt_1
oltre che della proprietà esclusiva della casa familiare di IN, via Peschiera 47(venduta in corso di causa), acquisita prima del matrimonio a seguito di divisione ereditaria, di essere titolare della quota del 23% dell'immobile industriale e residenziale, a sua volta di proprietà della società Tecnorama (da anni in liquidazione volontaria), caduto nella successione paterna, e venduto con la sorella e la madre a terzi nel 2018 per l'importo complessivo di
6.000.000,00 di euro, di cui 2.000.000 già versati, ed il residuo da corrispondersi entro la fine del 2021. Di tale specifica operazione non vi sono però ulteriori descrizioni, né aggiornamenti circa l'esito del pagamento del prezzo residuo. E' quindi lecito supporre che l'operazione sia andata a buon fine e che il ricorrente abbia percepito la quota di prezzo – anch'essa rilevante – di sua spettanza. Dà atto inoltre di essere proprietario di un immobile ed annesso terreno a
Scicli (RG), in fase di ristrutturazione per realizzarvi un'abitazione e due suite da destinarsi a locazione. Dagli ultimi estratti conto depositati dal ricorrente risulta che quanto meno una delle unità destinate a locazione sia ora operativa (consta infatti l'accredito di importi a titolo di locazione turistica a Scicli).
Nella valutazione delle condizioni patrimoniali influisce anche la vicenda dell'abitazione familiare, di esclusiva proprietà del ricorrente, ove all'inizio del procedimento viveva la stessa convenuta.
pagina 6 di 13 In sede presidenziale, accertato che la LI non viveva più presso tale immobile, si è Pt_2
rigettata l'istanza della signora di assegnazione a sé della casa. CP_1
Anche in ragione della necessità per la convenuta di reperire una nuova soluzione abitativa in sede presidenziale, con ordinanza del 10/11.07.2022, si è riconosciuto in suo favore e a carico della ricorrente un contributo al mantenimento pari ad euro 1.100,00 mensili.
È peraltro stato dimostrato che l'immobile, che già era stato fatto oggetto di preliminare di compravendita il 22.12.2020 (doc. 6 ricorrente), è stato poi alienato dal ricorrente il
30.12.2021, unitamente ad attiguo terreno, al prezzo di euro 1.400.000,00, denaro che, stando alle allegazioni del ricorrente, sarebbe poi dovuto essere investito per almeno 800.000,00 euro nel progetto di realizzare un'abitazione per sé e una per ciascuno dei due figli, e , Per_1 Pt_2
in area limitrofa a quella venduta, già di proprietà del signor Pt_1
Il ricorrente allega che la signora malgrado non svolga attività lavorativa, tuttavia CP_1
disponga di importanti risorse economiche, derivatele dalla successione paterna. Al riguardo documenta la vendita in data 5.03.2020 da parte della convenuta, unitamente ai due fratelli coeredi, di un compendio immobiliare di AZ al rilevante prezzo complessivo di euro
2.770.000,00.
Sul finire della causa sono emerse altre due operazioni di rilievo per la convenuta.
E' stato documentato dal ricorrente che la convenuta ha acquistato il 14 giugno 2024 un appartamento a Pastrengo al prezzo di euro 178.000,00, di cui si dà conto del pregresso avvenuto pagamento di euro 160.000,00 con previsione del versamento del prezzo residuo entro lo spirare del 2024, appartamento già nel possesso della convenuta sin dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare in data 18 luglio 2023.
Il ricorrente ha poi depositato il contratto di compravendita del 5 luglio 2024 (doc. 53) stipulato da di cui egli è amministratore unico, con cui l'immobile, a seguito CP_3
della stipula del contratto rent to buy del 10.06.2021, è stato definitivamente alienato all'acquirente all'importo complessivo di euro 900.000,00, di cui un terzo (euro 300.000,00) spettante alla convenuta.
Sulla sorte, però, dei proventi delle alienazioni operate dalla convenuta-resistente unitamente ai fratelli di quanto acquisito per successione paterna vi è l'opposta prospettazione delle parti.
La convenuta/resistente, in specie quanto alla vendita del marzo del 2020, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui ella avrebbe fatto confluire parte del prezzo sul pagina 7 di 13 conto del figlio sostiene invece di avere utilizzato gran parte dei proventi per Per_1
fronteggiare le perdite e le passività della società la cui situazione di grave CP_3
sofferenza è confermata anche dal ricorrente. In effetti risultano dimostrati finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, anche per rientrare dall'importante esposizione nei riguardi di
Bpm, di entità tale da ridurre significativamente quanto utilmente percepito dai singoli eredi, nonché soci di dalla vendita del compendio immobiliare di AZ (doc. 23 CP_3
ricorrente).
Una parte dei proventi è stata poi destinata – la circostanza è dichiarata da ambo le parti – ad un prestito personale in favore di un ex dipendente, prestito la cui restituzione parziale è avvenuta attraverso versamenti periodici, e, da ultimo, stando alle allegazioni della stessa convenuta, nell'ambito del recente acquisito dell'appartamento di Pastrengo, che vede come dante causa proprio il suo ex dipendente, beneficiario del prestito. Non è allegato, né documentato che la resistente abbia dovuto contrarre finanziamenti/mutui per il versamento del prezzo: se ne ricava che abbia fatto fronte ai correlati esborsi con proprie disponibilità.
Quanto, poi, al valore del deposito titoli della convenuta, i documenti prodotti danno atto di una significativa riduzione del valore complessivo, di cui si trae conferma dall'estratto del conto corrente in cui ne è confluita la progressiva liquidazione. Non consta, inoltre, che la quota parte del canone percepito da nella vigenza del contratto “rent to buy” del CP_3
10.06.2021 (euro 3.000,00 al mese), in astratto spettante alla signora considerata, come CP_1
evidenziato dalla convenuta, anche la situazione complessiva della società e i carichi fiscali, sia significativa.
Di contro, per quanto il saldo del conto corrente del ricorrente, che ha avuto un “picco” nel saldo in corrispondenza della vendita dell'abitazione familiare, sia poi progressivamente diminuito, va dato atto che ciò si è verificato per il progressivo impiego del denaro ivi confluito nel pagamento di iniziative edilizie, legate a ristrutturazioni immobiliari in prospettiva di investimento e futura messa a reddito, o a finanziamenti socio in favore della sua società.
Non persuade l'affermazione secondo cui al ricorrente non sia possibile mantenere il pregresso tenore di vita in ragione del rallentamento dell'attività professionale, di consulenza e di costruzione a causa della pandemia da COVID-19 (di fatto già deflagrata ad inizio del
2020, quindi prima del deposito del ricorso e prima della vendita dell'abitazione familiare.
pagina 8 di 13 Già si è detto che non è chiaro ove siano confluiti i proventi (per complessivi 6.000.000,00 di euro) – nella quota spettante al ricorrente – della vendita dell'immobile già facente capo a
Tecnorama. La convenuta ha depositato la visura della società
[...]
da molti anni in liquidazione volontaria (liquidatrice sig.ra Parte_3
ed inattiva, in cui il ricorrente risulta essere socio amministratore (doc. 12 e Parte_3
14).
Nel tempo consta il ricorrente abbia continuato a versare alla LI , con cadenza Pt_2
mensile, importi maggiori di quanto stabilito in udienza presidenziale (euro 1.000,00), oscillanti tra i 1.200 ed i 1.500,00 euro (peraltro definiti “paghetta” nelle stesse disposizioni dei bonifici). Quanto alla conoscibilità delle reali ed effettive capacità economico/reddituali, la convenuta ha segnalato, ad esempio, il trasferimento da parte del ricorrente alla LI
, il 13 maggio 2019, dell'importo di euro 419.000,00 a titolo di “prestito”, pur in Pt_2
assenza di alcun acquisto o operazione effettuati da quest'ultima. Specie negli estratti conto più datati (2018 e 2019) emergono operazioni di giroconto pressoché mensili per importi mediamente di euro 3.000,00, che avvalorano l'ipotesi sostenuta dalla convenuta di ulteriori rapporti bancari facenti capo al resistente. Sono inoltre documentate anche la restituzione dell'importo di euro 250.000,00 da parte di in data 13.02.2019 e da parte di CP_1 [...]
(per euro 18.000,00 in data 31.10.2019. Già dal 2020 constano bonifici periodici a CP_3
titolo di paghetta per la LI , prima, quindi, dei provvedimenti presidenziali, e pur a Pt_2
fronte di un saldo di conto corrente allora di circa 20.000,00 euro, di importi tra i 1.000,00 ed i 1.500,00 euro mensili. Del resto, al di là del documentato finanziamento di euro 40.000,00, che il ricorrente indica come prezzo di acquisto della sua automobile Mercedes classe V, deve rilevarsi come appaia plausibile la diversa ricostruzione dell'acquisito da parte della convenuta, posto che, a fronte del finanziamento di tale importo, in pari data risulta l'esborso di euro 60.000,00 alla concessionaria venditrice. Il finanziamento in questione grava per circa
800.000,00 euro mensili, e deve ritenersi che l'acquisto sia stato effettuato nella piena consapevolezza di poter agevolmente fronteggiare l'esborso legato al finanziamento. La convenuta è invece proprietaria di una Dacia acquistata nel febbraio 2019 per euro 17.200,00
(doc. 18 ricorrente).
Chiarito che “in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
pagina 9 di 13 l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass.
975/2021), non si ritiene necessario dare corso ad ulteriori approfondimenti istruttori sul punto, posto che dai documenti prodotti è comunque possibile una ricostruzione attendibile.
In sostanza dalla complessiva comparazione della situazione reddituale/economico e patrimoniale dei coniugi, per quanto entrambi non abbiano del tutto chiarito l'esatto ammontare delle proprie disponibilità e ove siano effettivamente confluiti o spesi i proventi delle vendite di beni ereditari effettuati, può concludersi nel senso che la situazione della signora sia meno florida di quella del marito. In particolare non consta che la signora CP_1
priva di capacità lavorativa come già detto, con la rendita dei beni di cui dispone sia in CP_1
grado di mantenere il pregresso tenore di vita, cui è finalizzato il contributo al mantenimento in fase di separazione.
Se non può accogliersi l'istanza di elisione del contributo alla coniuge da parte del ricorrente, va però evidenziato come la richiesta della convenuta di vedersi riconoscere un importo pari ad euro 2.500,00 mensili appare eccessiva.
Va pertanto confermato quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali sul contributo al mantenimento della convenuta/resistente.
3) Controparte_4 Parte_2
All'inizio del procedimento ambo le parti hanno affermato la non autosufficienza della LI
, nata il 19 febbraio del 1993, prossima al compimento di trentadue anni. Pt_2
E' stato altresì affermato da ambo le parti come la giovane, che si è laureata in architettura nel corso della causa ma che non è ancora iscritta all'ordine professionale, già in passato abbia vissuto fuori casa, per conto proprio o, comunque, con il compagno, ed abbia svolto sin dal
2016 attività lavorativa come barista presso vari datori di lavoro, sebbene non in modo continuativo, e abbia sempre collaborato con il padre, sia pure in alcuni momenti saltuariamente. In particolare per l'anno d'imposta 2017 risulta dal CUD la percezione di emolumenti lordi per complessivi euro 19.714,00 per lavoro a tempo indeterminato o assimilati (primo file doc. 41 di parte ricorrente); per gli anni a seguire, invece, gli emolumenti provenienti dall'attività di dipendente nel settore della ristorazione/bar risultano decisamente inferiori e non idonei, di per sé soli, a garantire l'autosufficienza.
pagina 10 di 13 La stessa per iscritto ha dichiarato (doc. 15 di parte attrice) di avere eletto dal Parte_2 maggio 2021 il proprio domicilio a Rivoli Veronese e di non vivere nell'abitazione familiare di IN già dal 2015, fatta eccezione per “saltuari” periodi legati agli studi e all'emergenza Covid.
Per quanto non sia stata poi accolta l'istanza della resistente/convenuta di assegnazione a sé della casa familiare, la ricorrente aveva comunque sostenuto la non autosufficienza della LI, chiedono l'imposizione al padre del contributo al mantenimento della giovane e la previsione di una sua parziale partecipazione alle spese accessorie/straordinarie.
In sede presidenziale, quando ancora la LI era iscritta all'università, è stato posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento di , l'importo di euro 1.000,00 (incluso il Pt_2 canone di locazione che all'epoca la giovane corrispondeva: è poi stata documentata la risoluzione del rapporto locatizio), da versarsi direttamente alla LI, vista la non coabitazione con la madre, oltre all'80% delle spese straordinarie, che, per il residuo 20%, sono state poste a carico della convenuta/resistente.
Nella parte conclusiva del procedimento la resistente/convenuta ha affermato la sopravvenuta autosufficienza economica della LI, sostenendo che, ultimati gli studi, oramai da tempo ella collabora nelle attività del padre.
Il ricorrente, che è contrario alla modifica/elisione del contributo in favore della LI, contesta anzitutto che la convenuta/resistente sia legittimata a formulare l'istanza di revoca del mantenimento di , ritenendo che, al più, spetti solo alla LI – che non è parte del Pt_2
presente procedimento – interloquire sul punto.
Invero la convenuta è legittimata in quanto, sia pure in termini di parziale partecipazione alle spese accessorie/straordinarie, è destinataria di un obbligo di mantenimento della LI.
D'altro canto, sia pure in via indiretta, l'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli incide sulle capacità patrimoniali dell'obbligato e, quindi, anche sulle aspettative di mantenimento in capo all'altro coniuge/genitore. La questione della revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non dà vita ad un litisconsorzio necessario che imponga il coinvolgimento del figlio, del quale resta salvo, se ritenuto, il diritto di agire autonomamente nei confronti dei propri genitori per vedersi riconosciuto da parte loro il proprio mantenimento. Né, per la tematica di cui si tratta, soggetta di per sé al principio
“rebus sic stantibus”, possono ritenersi precluse le domande di modifica e/o revoca delle pagina 11 di 13 determinazioni di natura economica, anche relative ai figli, legate a sopravvenienze in corso di causa.
Ebbene, anche considerate le pregresse esperienze lavorative di è lecito ritenere Parte_2
che, ultimati gli studi universitari in architettura, la collaborazione di con il padre Pt_2
architetto sia aumentata rispetto al passato, e che quindi, anche in ragione dell'età della ragazza, possa considerarsi autosufficiente o quanto meno in grado di procurarsi un reddito adeguato al proprio mantenimento. Resta fermo che il padre, che si è opposto alla domanda di elisione, qualora lo ritenga possa continuare volontariamente a contribuire al mantenimento della LI,
Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per revocare con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza il contributo al mantenimento della LI , e, parimenti, la Pt_2
partecipazione anche della madre alle sue spese straordinarie/accessorie.
4) Spese di lite.
Tenuto conto della natura neutra della pronuncia di separazione, nonché della reciproca soccombenza, stanti in particolare il rigetto della domanda di addebito ed il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della signora sensibilmente inferiore a quanto CP_1
richiesto (euro 2.500,00 mensili), sussistono giustificati gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente/convenuta;
- Conferma a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento della convenuta/resistente, l'importo di euro 1.100,00, oltre rivalutazione annuale Istat, come da ordinanza presidenziale depositata in data 11.07.2022;
- Revoca a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI maggiorenne anche quanto a partecipazione Parte_2 delle spese accessorie/straordinarie, di cui all'ordinanza presidenziale depositata in data 11.07.2022;
- Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 12 di 13 Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9562/2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI MIRKO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corte Pancaldo 70
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLO CP_1 C.F._2
LINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in GALLERIA PELLICCIAI, 11 37121
VERONA,
CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 13 “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, per fatti e colpe addebitabili alla sig.ra
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
CP_1
2) disporre che la casa coniugale di IN (VR), di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
, rimanga nella piena disponibilità di quest'ultimo, così come stabilito con ordinanza
[...]
presidenziale del 11.07.2022;
3) disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento della stessa essendo quest'ultima economicamente autosufficiente
e in grado di provvedere al proprio mantenimento;
4) in via subordinata, disporre che nulla è dovuto dal sig. a favore della sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in considerazione CP_1 dell'addebito della separazione in capo a quest'ultima;
5) in ulteriore subordine, confermare l'importo stabilito in via provvisoria a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra , posto a carico del ricorrente. CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: … OMISSIS…”
Conclusioni di parte resistente:
“1) Dichiararsi la LI delle parti signora economicamente autosufficiente e Parte_2
conseguentemente elidersi l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie della LI stessa posto a carico della madre;
2) respingersi la domanda di addebito della separazione alla signora svolta dal CP_1
ricorrente in quanto totalmente infondata;
3) porsi a carico del ricorrente arch. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1
della moglie tramite il versamento della somma mensile di 2.500 euro ovvero di quella che verrà ritenuta di giustizia, anche alla luce dell'estromissione della resistente dall'abitazione coniugale e della vendita di tale immobile effettuata dal ricorrente, nonché alla luce della risalente autosufficienza economica della LI, facendo decorrere il nuovo e maggior importo dell'assegno di mantenimento dalla domanda;
4) spese di lite rifuse.
In via istruttoria la signora insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze CP_1 istruttorie… omissis…”
pagina 2 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Premessa.
Con sentenza non definitiva n. 13/2023, pubblicata il 3 gennaio 2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
La causa è proseguita in relazione alle ulteriori domande relative alla richiesta di addebito in capo alla moglie, al contributo al mantenimento di quest'ultima e della LI Parte_2
Va anticipato sin d'ora che:
- il ricorrente, architetto, è nato il [...];
- la resistente/convenuta è nata il [...];
- le parti hanno contratto matrimonio il 16 dicembre 1989;
- dal matrimonio sono nati i figli il 9 maggio 1991, che da tempo vive per proprio conto Per_1
ed è del tutto autosufficiente sul piano economico, e , nata il [...]. Quanto Pt_2
a , inizialmente, ambo le parti ne hanno affermato la non autosufficienza economica: Pt_2
sul finire del procedimento il padre ha mantenuto tale allegazione, mentre la madre ne ha sostenuto la sopravvenuta autosufficienza.
Per comodità espositiva si riporta il dispositivo dell'ordinanza presidenziale depositata in data
11.07.2022, contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati liberi di scegliere la residenza dove vogliono ma con
l'obbligo di informare l'altro coniuge di ogni variazione;
- rigetta l'istanza di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, che dovrà lasciarla libera entro 20 giorni dalla presente ordinanza;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla LI da questo mese e Pt_2 successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.000,00 (incluso
l'affitto per l'appartamento di cui al doc. 17) quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici , oltre all'80% delle spese come CP_2
specificamente elencate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, fermo il residuo
20% a carico della resistente;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente da questo mese e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di € 1.100,00 quale contributo per il suo mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”.
pagina 3 di 13 1) Domanda di addebito.
In estrema sintesi, il ricorrente addebita il fallimento del matrimonio alla condotta della coniuge, che descrive come dedita da molti anni ad un uso eccessivo di sostanze stupefacenti e di alcol, e alla trascuranza del rapporto coniugale e in generale della famiglia. Di contro la resistente/convenuta, contestando la ricostruzione della vicenda familiare offerta dall'altra parte, pur non formulando a sua volta domanda di addebito nei confronti del marito, ne descrive condotte prevaricanti, offensive e scatti d'ira, attribuendogli a sua volta il consumo, sia pure occasionale, di sostanze psicotrope, e, più di frequente, l'abuso di alcol. Allega inoltre il proprio stato depressivo, diagnosticatale da anni (circostanza dichiarata anche dal ricorrente, che non contesta che la diagnosi sia collocata nel 2013), e per il quale è da tempo in cura (sono documentati colloqui psicologici dal 2015 – doc. 7 – 8 resistente/convenuta), ascrivendone la causa al clima in famiglia dovuto ai comportamenti del marito.
Non si è ritenuto di dar corso ad attività istruttoria sul tema dell'addebito.
Va sottolineato che, quand'anche le condotte che si pongono in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio, tra cui può annoverarsi l'uso di stupefacenti e/o l'abuso di alcol, tuttavia va dimostrato il nesso di causa tra esse e il venir meno dell'unione coniugale. In tale valutazione assume primaria importanza il dato temporale di inizio dell'uso di sostanze, ossia se esso fosse già in essere prima del matrimonio e, in tal caso, se ciò fosse noto all'altro coniuge.
Nel proprio atto introduttivo (pag. 6) il ricorrente allega che “la ricorrente ha da sempre fatto uso di sostanze stupefacenti, in particolare cannabis, prevalentemente la sera, intensificate negli ultimi anni con un abuso quotidiano anche di giorno, oltre ad abusare di alcolici … omissis…”. In atti è poi precisato che è a partire dal 2012 che l'abuso di sostanze si sarebbe intensificato, sino a divenire smodato. Quanto riportato dallo stesso ricorrente fa ritenere che il riferito consumo di sostanze stupefacenti da parte della moglie fosse circostanza nota al marito ancor prima della contrazione del matrimonio, tanto più che non è contestato che la coppia abbia in precedenza anche convissuto alcuni anni more uxorio. Considerato che l'uso di sostanze stupefacenti crea di per sé uno stato di dipendenza, che ben può peggiorare nel tempo, l'asserita intensificazione del consumo che viene collocato intorno al 2012 (a tredici anni dal matrimonio e a undici anni dal deposito del ricorso per la separazione), quand'anche pagina 4 di 13 dimostrata, si ritiene che non costituisca nel caso di specie effettivo presupposto per il riconoscimento dell'addebito. Peraltro i capitoli di prova formulati sul punto (1-2) nella memoria del ricorrente n. 2, ex art. 183, comma 6 c.p.c., paiono generici e valutativi sia sul piano temporale (in specie in relazione all'alcol) che sul piano quantitativo (in ordine all'aumento di consumo).
Per altro verso le contestazioni inerenti l'incuria verso la vita familiare e la relazione coniugale, al di là che paiono anche compatibili con la compromissione della situazione di salute della convenuta (sono anche documentati accessi in pronto soccorso per accertati episodi di epilessia), non sono oggetto di idonee e specifiche istanze istruttorie.
Per quanto sopra la domanda di addebito va respinta.
2) Contributo al mantenimento della moglie.
La funzione del contributo al mantenimento del coniuge nella fase separativa è quella di tendere alla conservazione, in capo alla parte economicamente più debole, di un tenore di vita analogo a quello fruito nel corso della convivenza matrimoniale, considerato che il vincolo coniugale, sia pure attenuato, in questa fase permane. La valutazione degli elementi perequativo-compensativo ed assistenziale è preminente nell'assegno divorzile.
Tuttavia anche in questa sede si deve tenere conto di come nel corso degli anni di convivenza matrimoniale i coniugi abbiano organizzato i rispettivi compiti ed attività, posto che ciò va ad incidere sulla valutazione delle attuali capacità patrimoniali, reddituali, e, quindi, anche lavorative dei due, rilevanti nella determinazione dell'eventuale contributo al mantenimento, teso, come detto, alla tendenziale conservazione del pregresso tenore di vita.
La convivenza matrimoniale, preceduta, come detto, da alcuni anni di coabitazione more uxorio, si è protratta per oltre trent'anni.
Al di là delle contrapposte versioni delle parti circa il fatto che la signora abbia CP_1
contribuito al menage familiare dedicandosi ai figli ed alla famiglia ed abbia perciò rinunciato all'attività di disegnatrice di gioielli che svolgeva in precedenza (la versione del ricorrente è nel senso che ciò non sia vero e che ella abbia comunque trascurato la famiglia e non si sia adeguatamente impegnata nemmeno sul fronte lavorativo), resta il fatto che il ricorrente, al di là dell'intenzione prospettata nelle ultime fasi del procedimento di andare in pensione, ha una sua professionalità affermata, sia attraverso lo studio di architetto sia tramite la gestione della pagina 5 di 13 società R&R Tools s.r.l. (di cui è amministratore e socio unico), con cui svolge attività di consulenza. Si occupa – sin dal 2004, inizialmente su incarico del suocero – di amministrare la società partecipata in pari misura dalla moglie e dai suoi due fratelli, CP_3
proprietaria di un importante compendio immobiliare oggetto di contratto rent to buy del
5.03.2020 (stipulato per far fronte all'esposizione debitoria nei confronti del Banco Popolare),
e di recente venduto per l'importo di euro 900.000,00 complessivi, come si dirà infra.
Di contro la resistente/convenuta, nata nell'aprile 1962, non ha una professionalità specifica, è lontana da anni dal mondo del lavoro, e, sul piano personale, è gravata da una situazione depressiva ed in generale da condizioni di salute non ottimali (si pensi alle crisi epilettiche di cui vi è documentazione in atti), condizioni che, nel loro insieme, rendono difficile immaginare via sia la possibilità per lei di reperire e svolgere attività lavorativa.
Di fatto il ricorrente sostiene che ella possa mantenere il pregresso tenore di vita con le rendite dei beni personali.
Venendo alla situazione patrimoniale dei due, in ricorso (pag. 9) il signor ha dato atto, Pt_1
oltre che della proprietà esclusiva della casa familiare di IN, via Peschiera 47(venduta in corso di causa), acquisita prima del matrimonio a seguito di divisione ereditaria, di essere titolare della quota del 23% dell'immobile industriale e residenziale, a sua volta di proprietà della società Tecnorama (da anni in liquidazione volontaria), caduto nella successione paterna, e venduto con la sorella e la madre a terzi nel 2018 per l'importo complessivo di
6.000.000,00 di euro, di cui 2.000.000 già versati, ed il residuo da corrispondersi entro la fine del 2021. Di tale specifica operazione non vi sono però ulteriori descrizioni, né aggiornamenti circa l'esito del pagamento del prezzo residuo. E' quindi lecito supporre che l'operazione sia andata a buon fine e che il ricorrente abbia percepito la quota di prezzo – anch'essa rilevante – di sua spettanza. Dà atto inoltre di essere proprietario di un immobile ed annesso terreno a
Scicli (RG), in fase di ristrutturazione per realizzarvi un'abitazione e due suite da destinarsi a locazione. Dagli ultimi estratti conto depositati dal ricorrente risulta che quanto meno una delle unità destinate a locazione sia ora operativa (consta infatti l'accredito di importi a titolo di locazione turistica a Scicli).
Nella valutazione delle condizioni patrimoniali influisce anche la vicenda dell'abitazione familiare, di esclusiva proprietà del ricorrente, ove all'inizio del procedimento viveva la stessa convenuta.
pagina 6 di 13 In sede presidenziale, accertato che la LI non viveva più presso tale immobile, si è Pt_2
rigettata l'istanza della signora di assegnazione a sé della casa. CP_1
Anche in ragione della necessità per la convenuta di reperire una nuova soluzione abitativa in sede presidenziale, con ordinanza del 10/11.07.2022, si è riconosciuto in suo favore e a carico della ricorrente un contributo al mantenimento pari ad euro 1.100,00 mensili.
È peraltro stato dimostrato che l'immobile, che già era stato fatto oggetto di preliminare di compravendita il 22.12.2020 (doc. 6 ricorrente), è stato poi alienato dal ricorrente il
30.12.2021, unitamente ad attiguo terreno, al prezzo di euro 1.400.000,00, denaro che, stando alle allegazioni del ricorrente, sarebbe poi dovuto essere investito per almeno 800.000,00 euro nel progetto di realizzare un'abitazione per sé e una per ciascuno dei due figli, e , Per_1 Pt_2
in area limitrofa a quella venduta, già di proprietà del signor Pt_1
Il ricorrente allega che la signora malgrado non svolga attività lavorativa, tuttavia CP_1
disponga di importanti risorse economiche, derivatele dalla successione paterna. Al riguardo documenta la vendita in data 5.03.2020 da parte della convenuta, unitamente ai due fratelli coeredi, di un compendio immobiliare di AZ al rilevante prezzo complessivo di euro
2.770.000,00.
Sul finire della causa sono emerse altre due operazioni di rilievo per la convenuta.
E' stato documentato dal ricorrente che la convenuta ha acquistato il 14 giugno 2024 un appartamento a Pastrengo al prezzo di euro 178.000,00, di cui si dà conto del pregresso avvenuto pagamento di euro 160.000,00 con previsione del versamento del prezzo residuo entro lo spirare del 2024, appartamento già nel possesso della convenuta sin dalla data di sottoscrizione del contratto preliminare in data 18 luglio 2023.
Il ricorrente ha poi depositato il contratto di compravendita del 5 luglio 2024 (doc. 53) stipulato da di cui egli è amministratore unico, con cui l'immobile, a seguito CP_3
della stipula del contratto rent to buy del 10.06.2021, è stato definitivamente alienato all'acquirente all'importo complessivo di euro 900.000,00, di cui un terzo (euro 300.000,00) spettante alla convenuta.
Sulla sorte, però, dei proventi delle alienazioni operate dalla convenuta-resistente unitamente ai fratelli di quanto acquisito per successione paterna vi è l'opposta prospettazione delle parti.
La convenuta/resistente, in specie quanto alla vendita del marzo del 2020, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui ella avrebbe fatto confluire parte del prezzo sul pagina 7 di 13 conto del figlio sostiene invece di avere utilizzato gran parte dei proventi per Per_1
fronteggiare le perdite e le passività della società la cui situazione di grave CP_3
sofferenza è confermata anche dal ricorrente. In effetti risultano dimostrati finanziamenti infruttiferi da parte dei soci, anche per rientrare dall'importante esposizione nei riguardi di
Bpm, di entità tale da ridurre significativamente quanto utilmente percepito dai singoli eredi, nonché soci di dalla vendita del compendio immobiliare di AZ (doc. 23 CP_3
ricorrente).
Una parte dei proventi è stata poi destinata – la circostanza è dichiarata da ambo le parti – ad un prestito personale in favore di un ex dipendente, prestito la cui restituzione parziale è avvenuta attraverso versamenti periodici, e, da ultimo, stando alle allegazioni della stessa convenuta, nell'ambito del recente acquisito dell'appartamento di Pastrengo, che vede come dante causa proprio il suo ex dipendente, beneficiario del prestito. Non è allegato, né documentato che la resistente abbia dovuto contrarre finanziamenti/mutui per il versamento del prezzo: se ne ricava che abbia fatto fronte ai correlati esborsi con proprie disponibilità.
Quanto, poi, al valore del deposito titoli della convenuta, i documenti prodotti danno atto di una significativa riduzione del valore complessivo, di cui si trae conferma dall'estratto del conto corrente in cui ne è confluita la progressiva liquidazione. Non consta, inoltre, che la quota parte del canone percepito da nella vigenza del contratto “rent to buy” del CP_3
10.06.2021 (euro 3.000,00 al mese), in astratto spettante alla signora considerata, come CP_1
evidenziato dalla convenuta, anche la situazione complessiva della società e i carichi fiscali, sia significativa.
Di contro, per quanto il saldo del conto corrente del ricorrente, che ha avuto un “picco” nel saldo in corrispondenza della vendita dell'abitazione familiare, sia poi progressivamente diminuito, va dato atto che ciò si è verificato per il progressivo impiego del denaro ivi confluito nel pagamento di iniziative edilizie, legate a ristrutturazioni immobiliari in prospettiva di investimento e futura messa a reddito, o a finanziamenti socio in favore della sua società.
Non persuade l'affermazione secondo cui al ricorrente non sia possibile mantenere il pregresso tenore di vita in ragione del rallentamento dell'attività professionale, di consulenza e di costruzione a causa della pandemia da COVID-19 (di fatto già deflagrata ad inizio del
2020, quindi prima del deposito del ricorso e prima della vendita dell'abitazione familiare.
pagina 8 di 13 Già si è detto che non è chiaro ove siano confluiti i proventi (per complessivi 6.000.000,00 di euro) – nella quota spettante al ricorrente – della vendita dell'immobile già facente capo a
Tecnorama. La convenuta ha depositato la visura della società
[...]
da molti anni in liquidazione volontaria (liquidatrice sig.ra Parte_3
ed inattiva, in cui il ricorrente risulta essere socio amministratore (doc. 12 e Parte_3
14).
Nel tempo consta il ricorrente abbia continuato a versare alla LI , con cadenza Pt_2
mensile, importi maggiori di quanto stabilito in udienza presidenziale (euro 1.000,00), oscillanti tra i 1.200 ed i 1.500,00 euro (peraltro definiti “paghetta” nelle stesse disposizioni dei bonifici). Quanto alla conoscibilità delle reali ed effettive capacità economico/reddituali, la convenuta ha segnalato, ad esempio, il trasferimento da parte del ricorrente alla LI
, il 13 maggio 2019, dell'importo di euro 419.000,00 a titolo di “prestito”, pur in Pt_2
assenza di alcun acquisto o operazione effettuati da quest'ultima. Specie negli estratti conto più datati (2018 e 2019) emergono operazioni di giroconto pressoché mensili per importi mediamente di euro 3.000,00, che avvalorano l'ipotesi sostenuta dalla convenuta di ulteriori rapporti bancari facenti capo al resistente. Sono inoltre documentate anche la restituzione dell'importo di euro 250.000,00 da parte di in data 13.02.2019 e da parte di CP_1 [...]
(per euro 18.000,00 in data 31.10.2019. Già dal 2020 constano bonifici periodici a CP_3
titolo di paghetta per la LI , prima, quindi, dei provvedimenti presidenziali, e pur a Pt_2
fronte di un saldo di conto corrente allora di circa 20.000,00 euro, di importi tra i 1.000,00 ed i 1.500,00 euro mensili. Del resto, al di là del documentato finanziamento di euro 40.000,00, che il ricorrente indica come prezzo di acquisto della sua automobile Mercedes classe V, deve rilevarsi come appaia plausibile la diversa ricostruzione dell'acquisito da parte della convenuta, posto che, a fronte del finanziamento di tale importo, in pari data risulta l'esborso di euro 60.000,00 alla concessionaria venditrice. Il finanziamento in questione grava per circa
800.000,00 euro mensili, e deve ritenersi che l'acquisto sia stato effettuato nella piena consapevolezza di poter agevolmente fronteggiare l'esborso legato al finanziamento. La convenuta è invece proprietaria di una Dacia acquistata nel febbraio 2019 per euro 17.200,00
(doc. 18 ricorrente).
Chiarito che “in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
pagina 9 di 13 l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass.
975/2021), non si ritiene necessario dare corso ad ulteriori approfondimenti istruttori sul punto, posto che dai documenti prodotti è comunque possibile una ricostruzione attendibile.
In sostanza dalla complessiva comparazione della situazione reddituale/economico e patrimoniale dei coniugi, per quanto entrambi non abbiano del tutto chiarito l'esatto ammontare delle proprie disponibilità e ove siano effettivamente confluiti o spesi i proventi delle vendite di beni ereditari effettuati, può concludersi nel senso che la situazione della signora sia meno florida di quella del marito. In particolare non consta che la signora CP_1
priva di capacità lavorativa come già detto, con la rendita dei beni di cui dispone sia in CP_1
grado di mantenere il pregresso tenore di vita, cui è finalizzato il contributo al mantenimento in fase di separazione.
Se non può accogliersi l'istanza di elisione del contributo alla coniuge da parte del ricorrente, va però evidenziato come la richiesta della convenuta di vedersi riconoscere un importo pari ad euro 2.500,00 mensili appare eccessiva.
Va pertanto confermato quanto disposto in sede di provvedimenti presidenziali sul contributo al mantenimento della convenuta/resistente.
3) Controparte_4 Parte_2
All'inizio del procedimento ambo le parti hanno affermato la non autosufficienza della LI
, nata il 19 febbraio del 1993, prossima al compimento di trentadue anni. Pt_2
E' stato altresì affermato da ambo le parti come la giovane, che si è laureata in architettura nel corso della causa ma che non è ancora iscritta all'ordine professionale, già in passato abbia vissuto fuori casa, per conto proprio o, comunque, con il compagno, ed abbia svolto sin dal
2016 attività lavorativa come barista presso vari datori di lavoro, sebbene non in modo continuativo, e abbia sempre collaborato con il padre, sia pure in alcuni momenti saltuariamente. In particolare per l'anno d'imposta 2017 risulta dal CUD la percezione di emolumenti lordi per complessivi euro 19.714,00 per lavoro a tempo indeterminato o assimilati (primo file doc. 41 di parte ricorrente); per gli anni a seguire, invece, gli emolumenti provenienti dall'attività di dipendente nel settore della ristorazione/bar risultano decisamente inferiori e non idonei, di per sé soli, a garantire l'autosufficienza.
pagina 10 di 13 La stessa per iscritto ha dichiarato (doc. 15 di parte attrice) di avere eletto dal Parte_2 maggio 2021 il proprio domicilio a Rivoli Veronese e di non vivere nell'abitazione familiare di IN già dal 2015, fatta eccezione per “saltuari” periodi legati agli studi e all'emergenza Covid.
Per quanto non sia stata poi accolta l'istanza della resistente/convenuta di assegnazione a sé della casa familiare, la ricorrente aveva comunque sostenuto la non autosufficienza della LI, chiedono l'imposizione al padre del contributo al mantenimento della giovane e la previsione di una sua parziale partecipazione alle spese accessorie/straordinarie.
In sede presidenziale, quando ancora la LI era iscritta all'università, è stato posto a carico del padre, quale contributo al mantenimento di , l'importo di euro 1.000,00 (incluso il Pt_2 canone di locazione che all'epoca la giovane corrispondeva: è poi stata documentata la risoluzione del rapporto locatizio), da versarsi direttamente alla LI, vista la non coabitazione con la madre, oltre all'80% delle spese straordinarie, che, per il residuo 20%, sono state poste a carico della convenuta/resistente.
Nella parte conclusiva del procedimento la resistente/convenuta ha affermato la sopravvenuta autosufficienza economica della LI, sostenendo che, ultimati gli studi, oramai da tempo ella collabora nelle attività del padre.
Il ricorrente, che è contrario alla modifica/elisione del contributo in favore della LI, contesta anzitutto che la convenuta/resistente sia legittimata a formulare l'istanza di revoca del mantenimento di , ritenendo che, al più, spetti solo alla LI – che non è parte del Pt_2
presente procedimento – interloquire sul punto.
Invero la convenuta è legittimata in quanto, sia pure in termini di parziale partecipazione alle spese accessorie/straordinarie, è destinataria di un obbligo di mantenimento della LI.
D'altro canto, sia pure in via indiretta, l'obbligo di contribuzione per il mantenimento dei figli incide sulle capacità patrimoniali dell'obbligato e, quindi, anche sulle aspettative di mantenimento in capo all'altro coniuge/genitore. La questione della revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non dà vita ad un litisconsorzio necessario che imponga il coinvolgimento del figlio, del quale resta salvo, se ritenuto, il diritto di agire autonomamente nei confronti dei propri genitori per vedersi riconosciuto da parte loro il proprio mantenimento. Né, per la tematica di cui si tratta, soggetta di per sé al principio
“rebus sic stantibus”, possono ritenersi precluse le domande di modifica e/o revoca delle pagina 11 di 13 determinazioni di natura economica, anche relative ai figli, legate a sopravvenienze in corso di causa.
Ebbene, anche considerate le pregresse esperienze lavorative di è lecito ritenere Parte_2
che, ultimati gli studi universitari in architettura, la collaborazione di con il padre Pt_2
architetto sia aumentata rispetto al passato, e che quindi, anche in ragione dell'età della ragazza, possa considerarsi autosufficiente o quanto meno in grado di procurarsi un reddito adeguato al proprio mantenimento. Resta fermo che il padre, che si è opposto alla domanda di elisione, qualora lo ritenga possa continuare volontariamente a contribuire al mantenimento della LI,
Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per revocare con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza il contributo al mantenimento della LI , e, parimenti, la Pt_2
partecipazione anche della madre alle sue spese straordinarie/accessorie.
4) Spese di lite.
Tenuto conto della natura neutra della pronuncia di separazione, nonché della reciproca soccombenza, stanti in particolare il rigetto della domanda di addebito ed il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della signora sensibilmente inferiore a quanto CP_1
richiesto (euro 2.500,00 mensili), sussistono giustificati gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di addebito della separazione alla resistente/convenuta;
- Conferma a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento della convenuta/resistente, l'importo di euro 1.100,00, oltre rivalutazione annuale Istat, come da ordinanza presidenziale depositata in data 11.07.2022;
- Revoca a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI maggiorenne anche quanto a partecipazione Parte_2 delle spese accessorie/straordinarie, di cui all'ordinanza presidenziale depositata in data 11.07.2022;
- Compensa integralmente le spese di lite.
pagina 12 di 13 Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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