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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
l
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maria Cristina Salvadori Presidente Rel.
Dr. Maria Colomba Giuliano Consigliere
Dr.Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1064/2022 del Ruolo Generale
promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Perri con domicilio eletto nel suo studio in
Bologna Piazza San Domenico 8/A
appellante
contro
Controparte_1
1
Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Bologna con domicilio eletto presso gli uffici di quest'ultima in Bologna Via Testoni 6in proprio
appellati
In punto a: appello avverso la sentenza n.660/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata il 15.3.2022.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n.660/2022 pubblicata il 15.3.2022 ha respinto la opposizione proposta da avverso la ingiunzione di Parte_1 pagamento emessa il 20.10.2022 dal 6° Reparto Infrastrutture di Bologna -
MINISTERO per la somma di euro 14.800,49, oltre interessi, CP_1 dovuta quale rate di canone per l'alloggio di servizio assegnato al marito di
. Parte_1
Per quello che ancora rileva in questa sede, va osservato che in atto di opposizione – premesso di essere coniuge separata a far data Parte_1 dal 2005 di un militare e di avere continuato ad abitare, in qualità di “occupante sine titulo” nell'alloggio demaniale a lui concesso in quanto nel nucleo familiare era presente un soggetto portatore di Handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92 ed il proprio reddito annuo non superava la soglia consentita, nonché di avere pagato regolarmente i canoni solo fino a maggio del 2018 e non quelli maturati successivamente sia per le discutibili condizioni igienico sanitarie in cui versava l'immobile sia per le proprie precarie condizioni economiche – aveva eccepito la infondatezza della pretesa creditoria avversaria non avendo la
Amministrazione ricorrente neppure precisato i criteri in base ai quali aveva determinato il proprio credito, essendosi limitata a richiedere il pagamento della somma di euro 14.800 a titolo di canoni dal 2011 al 2019 senza specificare le mensilità di riferimento.
La aveva contestato altresì l'ammontare dell'importo mensile che Pt_1
l'Amministrazione aveva dapprima determinato in misura da euro 95,82 fino a euro 139,02 nel periodo ricompreso fra il 2003 e il 2011 e poi aumentato unilateralmente e arbitrariamente ad euro 665,00 fino a settembre 2013 e 2 successivamente ridotto alla misura di euro 245,76 da aggiornarsi secondo gli indici istat, così impedendo la corretta valutazione dell'importo effettivamente dovuto.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sia per la genericità delle contestazioni formulate dall'opponente in merito ai crediti specificatamente indicati dalla parte convenuta nella tabella allegata, sia per il mancato assolvimento dell'onere di prova del pagamento da parte dell'opponente, sia per il riconoscimento di debito insito nell'istanza di rateazione dalla stessa formulata.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello sulla base di Parte_1 due motivi.
Con il primo motivo l'appellante, pur non contestando quanto ritenuto dal Tribunale in ordine al riconoscimento di debito insito nella richiesta di rateazione, ha censurato l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 1988 c.c. con riguardo al contenuto dell'onere della prova a suo carico eccependo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la prova contraria incombente a carico dell'autore di un riconoscimento di debito possa avere ad oggetto solo l'avvenuto pagamento della somma, ben potendo invece l'autore del riconoscimento vincere la presunzione dallo stesso derivante fornendo la prova attinente l'ammontare della somma dovuta.
In particolare l'appellante richiamava, quale prova liberatoria idonea a vincere la presunzione di cui all'art. 1988 c.c., le contestazioni formulate in atto di opposizione relativamente alla arbitraria quantificazione da parte dell'Amministrazione militare di un canone di euro 665,00 mensili a fronte delle proprie mutate condizioni economiche, nonché della presenza di una figlia disabile nel nucleo familiare in violazione dell'art. 43 L.724/94.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. laddove, nel respingere le doglianze di essa opponente, ha evidenziato che i crediti dovuti sono indicati in modo preciso nella tabella prodotta da parte convenuta;
secondo l'appellante, al contrario,nessun riferimento sarebbe stato fatto da controparte ad una presunta tabella e nessun calcolo analitico sarebbe stato prospettato in ordine all'ammontare dei canoni solo genericamente indicati nel totale complessivo.
L'appello è infondato in relazione ad entrambi i profili che vanno unitariamente considerati.
3 In primo luogo va rilevato che contrariamente a quanto eccepito dall'appellante sin dall'atto di opposizione, la pretesa creditoria dell'amministrazione militare era stata specificata nei vari prospetti allegati alla richieste di pagamento, laddove sono stati indicati per ogni mensilità gli importi dovuti, quelli pagati e quelli non corrisposti e in seguito ad una di queste richieste la appellante ha chiesto la rateazione del debito, diminuito di due canoni (relativi alle mensilità di dicembre 2016 e gennaio 2017) già corrisposti.
A fronte della specifica indicazione dei canoni mensili risultante dalla documentazione prodotta, l'appellante si è limitata a contestare genericamente l'importo dei canoni eccependone la arbitraria determinazione senza peraltro indicare le ragioni della asserita arbitrraia determinazione da parte dell'amministrazione militare e senza prospettare un diverso sistema di calcolo in applicazione dei parametri legali di cui al D.L. 78/2010 poi convertito con modificazioni dalla L.122/2010 e successivo Decreto Ministeriale del 16.3.2011.
Pertanto, pur condividendo questa Corte l'orientamento richiamato dall'appellante secondo cui, mentre il destinatario del riconoscimento di debito è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza e validità si presume fino a prova contraria, l'autore del riconoscimento può vincere tale presunzione non solo dimostrando di avere pagato, ma offrendo la prova liberatoria che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o è estinto o che ricorre un elemento che incide sull'entità dell'obbligazione derivante dal riconoscimento, va osservato che nella specie nessuna prova contraria, in ordine ad una diversa e più corretta quantificazione del credito oggetto del riconoscimento, è stata offerta dall'appellante.
Tra l'altro va considerato che in data 1.6.2020 il , avanti Parte_2 il quale ha impugnato l'avviso di rilascio dell'alloggio di Parte_1 servizio ingiuntole per il mancato pagamento dei canoni, ha respinto il ricorso riconoscendo che la rideterminazione dei canoni era avvenuta ex lege derivando l'ammontare dei canoni di assegnazione dell'alloggio dall'adeguamento di quelli introdotti per gli alloggi occupati sine titulo dalla L.122/2010 e dal successivo decreto in data 16.3.2011.
L'assenza di prova contraria in ordine ad un diverso ammontare del credito (la cui fondatezza è stata riconosciuta anche dalla citata sentenza del T.A.R.) rende quindi definitivo l'accertamento conseguente alla presunzione derivante dal riconoscimento di debito insito nella richiesta di rateazione.
4 Da ultimo si osserva che non vanno esaminate in quanto inammissibili le eccezioni di nullità dell'ingiunzione di pagamento che l'appellante ha riformulato nelle conclusioni dell'atto di appello senza peraltro prospettare alcun motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale che quelle eccezioni aveva motivatamente rigettato.
L'esito della lite giustifica la imposizione delle spese del grado a carico dell'appellante.
Deve darsi altresì atto della ricorrenza delle condizioni di cui alla'rt. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n.660/2022 che integralmente conferma e condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado che liquida in euro
3.300,00 per compensi oltre accessori di legge.
Dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002.
Bologna, 22.11.2024
Il Presidente est.
Maria Cristina Salvadori
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