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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10522 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10522/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PASTORE MARIA e SCARANO LORENZO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DE LEONARDIS DANIELE CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.08.2024, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00015056 39 000, formato in data 24 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 12.07.2024, per il pagamento della complessiva somma di € 4.470,32, da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per contributi accertati come dovuti a titolo di recupero di benefici contributivi, per il periodo da agosto 2021 al mese di dicembre 2021, di cui alle note di rettifica modelli DM10 emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, a fronte dell'esito negativo della procedura di DURC interno.
A sostegno della domanda, parte opponente spiegava preliminarmente “che, nonostante il regolare pagamento della contribuzione dovuta, … iniziava a ricevere una serie di “inviti a regolarizzare” ed il consulente del lavoro riscontrava le richieste precisando che le somme richieste non sono dovute in quanto scaturite dal mancato inserimento nelle denunce Uniemens della lavoratrice
[...]
(codice fiscale ) del codice contribuzione "55" in quanto la Persona_1 C.F._1 stessa è stata assunta con l'agevolazione di cui all'art. 4, co. 8-11, L. 92/2012 (concesso il codice di autorizzazione 2H) procedendo contestualmente alle rettifiche degli uniemens inviando le relative ricevute” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Evidenziava, difatti, che in relazione alla lavoratrice assunta con Persona_1 l'agevolazione di cui all'art. 4, co. 8-11, l. 92/2012, l' gli aveva concesso il codice autorizzazione CP_1
"2h", previsto per tale tipologia di sgravio contributivo, per tutto il periodo dal 01/09/2020 al
31/03/2022.
Rimarcando, dunque, di avere sempre versato la contribuzione dovuta e prevista per legge a seguito dell'autorizzazione allo sgravio contributivo, avendo pure provveduto per tempo alle variazioni sulle denunce contributive della lavoratrice con l'inserimento del codice Persona_1 contribuzione "55", sosteneva l'inammissibilità della revoca dei benefici per motivazioni meramente CP_ formali, sanate dall'interessato e, peraltro, oggetto di accettazione dall' Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della revoca delle agevolazioni operata dall' in CP_1 virtù dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito opposto n. 314 2024 00015056 39 000, con il favore delle spese di giudizio.
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' contestava in diritto gli avversi assunti, richiamando il CP_1 procedimento di regolarizzazione delle inadempienze che determinano il recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015; in ogni caso, confermava che “gli esiti di non regolarità dei quattro Durc che hanno portato all'emissione delle note di rettifica oggetto dell'AVA opposto sono stati determinati dalle note di rettifica relative al periodo 09-11/2020 e 04-05/2021; come affermato da controparte, gli addebiti sono scaturiti dalla errata esposizione, nelle relative denunce mensili, della dipendente assunta Persona_1 con l'agevolazione di cui all'art. 4, co. 8-11, L. 92/2012 ma indicata con codice tipo agevolazione
“00” piuttosto che con il CTC “55”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'avviso di addebito impugnato è stato emesso per il recupero coattivo degli importi indicati nelle note di rettifica relativi al periodo da agosto 2021 al mese di dicembre 2021, per la somma complessiva di € 4.470,32, da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per contributi asseritamente dovuti a titolo di recupero di benefici contributivi.
Le note di rettifica sono state emesse per la rilevata insussistenza dei presupposti di formazione di un
DURC interno (positivo) ex art. 1 comma 1175 Legge 296 del 27/12/2006. Ciò posto, si osserva che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Giova rammentare come l'art. 1 co. 1175 della Finanziaria 2007 preveda testualmente che: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro”, che intenda usufruirne “dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (Cass. 10.7.18, n. 18160; conf. Cass. 18.1.18, n. 1157; Cass. 24.5.17, n. 13011).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal CP_1 medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso questo subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Merita, però, evidenziare che la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (in questi termini si esprime Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27107).
È stato, altresì, osservato che l'art. 7 del D.M. 24.10.2007 prevede, invero, al comma 1, che i benefici contributivi siano condizionati al rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva. La norma prevede, poi, al comma 6, che il DURC non viene rilasciato ove il contribuente, ricevuta la richiesta di pagamento di contributi, non effettui il pagamento nel termine assegnato massimo di 15 giorni.
Orbene, la norma in questione non subordina affatto la permanenza dei benefici contributivi alle risultanze del cd. DURC interno dell' – con cui si intende la procedura informatica che segnala CP_1 all' la presenza di irregolarità contributive -, con la conseguenza che non possono essere CP_2 emesse note di rettifica con addebito dei contributi oggetto di sgravi o altri benefici contributivi finché l' non abbia avvisato il contribuente a norma del comma 6 dell'art. 7 cit., assegnandogli il CP_2 termine per la regolarizzazione. Solo dopo la scadenza infruttuosa di detto termine, infatti, non può essere emesso il DURC di regolarità contributiva e risulta legittima la revoca degli sgravi, con la richiesta di pagamento dei contributi in misura integrale e l'emissione delle conseguenti note di rettifica, che non possono al contrario – come vorrebbe l' – costituire esse stesse avviso ex art. CP_2
7. Le finalità dell'art. 7 cit., che va interpretato nel suo complesso, sono infatti quelle di indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche;
detti effetti non possono, viceversa, essere raggiunti con il modus operandi dell'Istituto, se non altro perché le note di rettifica – di per sé non legittime prima della revoca dei benefici e non chiare quanto al titolo della loro emissione -, non contengono quell'espresso avviso che la norma prevede con le finalità predette, di pagare entro l'assegnato termine pena la perdita dei benefici contributivi.
Si è posto, poi, il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore.
Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.
Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi. È d'uopo ricordare che l'autorizzazione amministrativa è quell'atto con cui la Pubblica Amministrazione conferisce al soggetto autorizzato la facoltà d'esercitare un potere o un diritto, che preesiste all'autorizzazione medesima, ma è allo stato potenziale. L'esercizio diviene lecito soltanto dopo che l'autorità competente lo permette, avendo constatato i motivi che giustificano l'esercizio stesso o almeno la mancanza di motivi in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il mancato rilascio del DURC regolare non possa mai comportare la perdita del beneficio contributivo, ma soltanto la sua impossibilità ad essere usufruito fino a quando perduri l'irregolarità.
È opportuno, in aggiunta, soffermare l'attenzione su un altro aspetto rilevante nell'interpretazione dell'art. 1, c. 1175, l. n. 296/2006 sopra riportato. Il legislatore stabilisce che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge [...]”. Orbene, l'inciso “fermi restando gli altri obblighi di legge” risulta chiaramente suscettibile di interpretazioni estensive. Tuttavia, si è al riguardo anche ritenuto che, ai fini della correntezza contributiva, le inadempienze debbano necessariamente realizzare irregolarità che hanno una diretta conseguenza sul pagamento dei contributi e premi, nel senso che determinano un minore versamento rispetto a quanto dovuto. Diversamente, sarebbe inaccettabile la tesi che ogni inadempienza, anche formale, commessa in materia di lavoro e legislazione sociale, possa avere come conseguenza il mancato rilascio del DURC. Tali essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per avere la regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica del modello DM nei termini di scadenza previsti dalla legge. Poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è anche l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili. È quindi a carico dell' l'onere di allegazione del fondamento della rideterminazione degli CP_2 importi dovuti, che il resistente ha soddisfatto deducendo la contribuzione portata dall'avviso di addebito opposto non è stata pagata. È, invece, a carico dell'opponente la prova della correttezza dell'adempimento, ossia dell'esatto adempimento per effetto del godimento del beneficio degli sgravi contributivi. In altri termini, incombe sull'opponente, quale debitore, l'onere di provare che l'importo versato è satisfattorio avendo egli pieno diritto al versamento ridotto per effetto del beneficio degli sgravi, o - nel caso in cui tale diritto agli sgravi sia controverso - provare di poterne beneficiare.
Come visto, si ribadisce come costituisca un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (tra tutte, cfr. Cass. sent. 18 gennaio 2018 n. 1157,
Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del 26/10/2010).
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'
[...]
che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro CP_3 che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti.
Nel caso di specie, l' , costituendosi tardivamente, non ha ritualmente Controparte_3 documentato che l'inoltro delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato abbia effettivamente rispettato le tempistiche anzi dette e sia stato preceduto dall'invito alla regolarizzazione entro 15 giorni. Dunque, non vi è prova del rispetto delle formalità prescritte per il rilascio del DURC.
Per il resto, si osserva che lo stesso ha confermato la prospettazione del ricorrente, secondo cui CP_1
“come affermato da controparte, gli addebiti sono scaturiti dalla errata esposizione, nelle relative denunce mensili, della dipendente assunta con l'agevolazione di cui all'art. Persona_1
4, co. 8-11, L. 92/2012 ma indicata con codice tipo agevolazione “00” piuttosto che con il CTC
“55”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). È, d'altronde, pacifico che la parte ricorrente fosse effettivamente autorizzata all'impiego del codice utile alla fruizione degli sgravi in relazione alla assunzione della dipendente Persona_1
e che abbia regolarmente versato la contribuzione dovuta, avendo poi provveduto alla variazione degli Uniemens da 09/2020 a 12/2021 con l'inserimento del codice corretto.
Pertanto, si ritiene ingiustificata la richiesta di versamento delle differenze contributive operata CP_ dall' nei confronti della società opponente, in considerazione del fatto che non vi è dimostrazione, nel presente giudizio, della mancata attivazione della procedura di sanatoria e della conseguente legittimità della dichiarazione di irregolarità del Durc - che pure costituisce il presupposto per beneficiare degli sgravi contributivi - nonché, tenuto conto della effettiva spettanza dei benefici contributivi.
Ciò posto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, dovendosi dichiarare non dovute le somme con lo stesso pretese. La peculiarità della vicenda in esame, nonché la natura e la relativa novità della questione suggeriscono di disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 19.08.2024, così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 314 2024 00015056 39 000, dichiarando non dovute le somme con esso richieste;
2) spese compensate.
Bari, lì 20.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10522/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PASTORE MARIA e SCARANO LORENZO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DE LEONARDIS DANIELE CP_1
Resistente
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.08.2024, l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314 2024 00015056 39 000, formato in data 24 giugno 2024 e notificato a mezzo p.e.c. in data 12.07.2024, per il pagamento della complessiva somma di € 4.470,32, da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per contributi accertati come dovuti a titolo di recupero di benefici contributivi, per il periodo da agosto 2021 al mese di dicembre 2021, di cui alle note di rettifica modelli DM10 emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, a fronte dell'esito negativo della procedura di DURC interno.
A sostegno della domanda, parte opponente spiegava preliminarmente “che, nonostante il regolare pagamento della contribuzione dovuta, … iniziava a ricevere una serie di “inviti a regolarizzare” ed il consulente del lavoro riscontrava le richieste precisando che le somme richieste non sono dovute in quanto scaturite dal mancato inserimento nelle denunce Uniemens della lavoratrice
[...]
(codice fiscale ) del codice contribuzione "55" in quanto la Persona_1 C.F._1 stessa è stata assunta con l'agevolazione di cui all'art. 4, co. 8-11, L. 92/2012 (concesso il codice di autorizzazione 2H) procedendo contestualmente alle rettifiche degli uniemens inviando le relative ricevute” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Evidenziava, difatti, che in relazione alla lavoratrice assunta con Persona_1 l'agevolazione di cui all'art. 4, co. 8-11, l. 92/2012, l' gli aveva concesso il codice autorizzazione CP_1
"2h", previsto per tale tipologia di sgravio contributivo, per tutto il periodo dal 01/09/2020 al
31/03/2022.
Rimarcando, dunque, di avere sempre versato la contribuzione dovuta e prevista per legge a seguito dell'autorizzazione allo sgravio contributivo, avendo pure provveduto per tempo alle variazioni sulle denunce contributive della lavoratrice con l'inserimento del codice Persona_1 contribuzione "55", sosteneva l'inammissibilità della revoca dei benefici per motivazioni meramente CP_ formali, sanate dall'interessato e, peraltro, oggetto di accettazione dall' Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della revoca delle agevolazioni operata dall' in CP_1 virtù dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito opposto n. 314 2024 00015056 39 000, con il favore delle spese di giudizio.
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' contestava in diritto gli avversi assunti, richiamando il CP_1 procedimento di regolarizzazione delle inadempienze che determinano il recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015; in ogni caso, confermava che “gli esiti di non regolarità dei quattro Durc che hanno portato all'emissione delle note di rettifica oggetto dell'AVA opposto sono stati determinati dalle note di rettifica relative al periodo 09-11/2020 e 04-05/2021; come affermato da controparte, gli addebiti sono scaturiti dalla errata esposizione, nelle relative denunce mensili, della dipendente assunta Persona_1 con l'agevolazione di cui all'art. 4, co. 8-11, L. 92/2012 ma indicata con codice tipo agevolazione
“00” piuttosto che con il CTC “55”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'avviso di addebito impugnato è stato emesso per il recupero coattivo degli importi indicati nelle note di rettifica relativi al periodo da agosto 2021 al mese di dicembre 2021, per la somma complessiva di € 4.470,32, da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per contributi asseritamente dovuti a titolo di recupero di benefici contributivi.
Le note di rettifica sono state emesse per la rilevata insussistenza dei presupposti di formazione di un
DURC interno (positivo) ex art. 1 comma 1175 Legge 296 del 27/12/2006. Ciò posto, si osserva che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).
Giova rammentare come l'art. 1 co. 1175 della Finanziaria 2007 preveda testualmente che: “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro”, che intenda usufruirne “dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (Cass. 10.7.18, n. 18160; conf. Cass. 18.1.18, n. 1157; Cass. 24.5.17, n. 13011).
Le modalità di rilascio del Durc (che in questi casi resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso sono regolate, in forza del rinvio operato dal CP_1 medesimo art. 1, comma 1176, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso questo subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Merita, però, evidenziare che la fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007, art. 7, è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (in questi termini si esprime Cass. civ., Sez. L, 25 ottobre 2018, n. 27107).
È stato, altresì, osservato che l'art. 7 del D.M. 24.10.2007 prevede, invero, al comma 1, che i benefici contributivi siano condizionati al rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva. La norma prevede, poi, al comma 6, che il DURC non viene rilasciato ove il contribuente, ricevuta la richiesta di pagamento di contributi, non effettui il pagamento nel termine assegnato massimo di 15 giorni.
Orbene, la norma in questione non subordina affatto la permanenza dei benefici contributivi alle risultanze del cd. DURC interno dell' – con cui si intende la procedura informatica che segnala CP_1 all' la presenza di irregolarità contributive -, con la conseguenza che non possono essere CP_2 emesse note di rettifica con addebito dei contributi oggetto di sgravi o altri benefici contributivi finché l' non abbia avvisato il contribuente a norma del comma 6 dell'art. 7 cit., assegnandogli il CP_2 termine per la regolarizzazione. Solo dopo la scadenza infruttuosa di detto termine, infatti, non può essere emesso il DURC di regolarità contributiva e risulta legittima la revoca degli sgravi, con la richiesta di pagamento dei contributi in misura integrale e l'emissione delle conseguenti note di rettifica, che non possono al contrario – come vorrebbe l' – costituire esse stesse avviso ex art. CP_2
7. Le finalità dell'art. 7 cit., che va interpretato nel suo complesso, sono infatti quelle di indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, e di conferire, d'altra parte, certezza alle situazioni giuridiche;
detti effetti non possono, viceversa, essere raggiunti con il modus operandi dell'Istituto, se non altro perché le note di rettifica – di per sé non legittime prima della revoca dei benefici e non chiare quanto al titolo della loro emissione -, non contengono quell'espresso avviso che la norma prevede con le finalità predette, di pagare entro l'assegnato termine pena la perdita dei benefici contributivi.
Si è posto, poi, il problema inerente alla qualificazione giuridica del DURC rispetto al beneficio contributivo e cioè se il DURC medesimo si ponga nei confronti di quest'ultimo come elemento generatore.
Orbene, tale tesi non può essere condivisa, in quanto il beneficio contributivo è inerente ad un vero e proprio diritto in capo all'impresa, diritto soggetto alla normale prescrizione in materia previdenziale. Ne consegue che il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC stesso, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva amministrativa.
Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che per legge è portatore di determinate agevolazioni.
Il DURC, quindi, è da intendersi quale atto amministrativo avente natura di autorizzazione periodica ad usufruire del beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 4 d.m. 30 gennaio 2015 (e precedentemente dell'art. 7 d.m. 24 ottobre 2007), in caso di mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti ad invitare gli interessati a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi, ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali: il DURC, quindi, non genera e non estingue benefici, ma si pone come una autorizzazione amministrativa, al fine di usufruire di quei benefici medesimi. È d'uopo ricordare che l'autorizzazione amministrativa è quell'atto con cui la Pubblica Amministrazione conferisce al soggetto autorizzato la facoltà d'esercitare un potere o un diritto, che preesiste all'autorizzazione medesima, ma è allo stato potenziale. L'esercizio diviene lecito soltanto dopo che l'autorità competente lo permette, avendo constatato i motivi che giustificano l'esercizio stesso o almeno la mancanza di motivi in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il mancato rilascio del DURC regolare non possa mai comportare la perdita del beneficio contributivo, ma soltanto la sua impossibilità ad essere usufruito fino a quando perduri l'irregolarità.
È opportuno, in aggiunta, soffermare l'attenzione su un altro aspetto rilevante nell'interpretazione dell'art. 1, c. 1175, l. n. 296/2006 sopra riportato. Il legislatore stabilisce che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge [...]”. Orbene, l'inciso “fermi restando gli altri obblighi di legge” risulta chiaramente suscettibile di interpretazioni estensive. Tuttavia, si è al riguardo anche ritenuto che, ai fini della correntezza contributiva, le inadempienze debbano necessariamente realizzare irregolarità che hanno una diretta conseguenza sul pagamento dei contributi e premi, nel senso che determinano un minore versamento rispetto a quanto dovuto. Diversamente, sarebbe inaccettabile la tesi che ogni inadempienza, anche formale, commessa in materia di lavoro e legislazione sociale, possa avere come conseguenza il mancato rilascio del DURC. Tali essendo i tratti salienti della normativa in materia, emerge che tra gli adempimenti mensili che l'azienda deve rispettare per avere la regolarità contributiva vi è certamente la trasmissione in via telematica del modello DM nei termini di scadenza previsti dalla legge. Poi, tra gli altri requisiti e condizioni indispensabili per avere la regolarità contributiva vi è anche l'assenza di inadempienze, ovvero l'avere pagato tutte le note di rettifica o comunque i modelli DM insoluti parzialmente o totalmente, ed anche le sanzioni civili. È quindi a carico dell' l'onere di allegazione del fondamento della rideterminazione degli CP_2 importi dovuti, che il resistente ha soddisfatto deducendo la contribuzione portata dall'avviso di addebito opposto non è stata pagata. È, invece, a carico dell'opponente la prova della correttezza dell'adempimento, ossia dell'esatto adempimento per effetto del godimento del beneficio degli sgravi contributivi. In altri termini, incombe sull'opponente, quale debitore, l'onere di provare che l'importo versato è satisfattorio avendo egli pieno diritto al versamento ridotto per effetto del beneficio degli sgravi, o - nel caso in cui tale diritto agli sgravi sia controverso - provare di poterne beneficiare.
Come visto, si ribadisce come costituisca un principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (tra tutte, cfr. Cass. sent. 18 gennaio 2018 n. 1157,
Cass. Sez. L, sent. n. 21898 del 26/10/2010).
Poiché lo sgravio contributivo integra di fatto un mancato versamento dei contributi, non è l'
[...]
che deve provare la carenza dei requisiti per fruire dello sgravio, ma è il datore di lavoro CP_3 che deve provare la sussistenza di tutti gli elementi che giustificano l'esonero dal versamento dei contributi, altrimenti dovuti.
Nel caso di specie, l' , costituendosi tardivamente, non ha ritualmente Controparte_3 documentato che l'inoltro delle note di rettifica oggetto dell'avviso di addebito impugnato abbia effettivamente rispettato le tempistiche anzi dette e sia stato preceduto dall'invito alla regolarizzazione entro 15 giorni. Dunque, non vi è prova del rispetto delle formalità prescritte per il rilascio del DURC.
Per il resto, si osserva che lo stesso ha confermato la prospettazione del ricorrente, secondo cui CP_1
“come affermato da controparte, gli addebiti sono scaturiti dalla errata esposizione, nelle relative denunce mensili, della dipendente assunta con l'agevolazione di cui all'art. Persona_1
4, co. 8-11, L. 92/2012 ma indicata con codice tipo agevolazione “00” piuttosto che con il CTC
“55”” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva). È, d'altronde, pacifico che la parte ricorrente fosse effettivamente autorizzata all'impiego del codice utile alla fruizione degli sgravi in relazione alla assunzione della dipendente Persona_1
e che abbia regolarmente versato la contribuzione dovuta, avendo poi provveduto alla variazione degli Uniemens da 09/2020 a 12/2021 con l'inserimento del codice corretto.
Pertanto, si ritiene ingiustificata la richiesta di versamento delle differenze contributive operata CP_ dall' nei confronti della società opponente, in considerazione del fatto che non vi è dimostrazione, nel presente giudizio, della mancata attivazione della procedura di sanatoria e della conseguente legittimità della dichiarazione di irregolarità del Durc - che pure costituisce il presupposto per beneficiare degli sgravi contributivi - nonché, tenuto conto della effettiva spettanza dei benefici contributivi.
Ciò posto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto, dovendosi dichiarare non dovute le somme con lo stesso pretese. La peculiarità della vicenda in esame, nonché la natura e la relativa novità della questione suggeriscono di disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 19.08.2024, così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 314 2024 00015056 39 000, dichiarando non dovute le somme con esso richieste;
2) spese compensate.
Bari, lì 20.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella