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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1562 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 P.IVA_2
appellanti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Felli
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 309/2023 del Tribunale di Venezia emessa in data 13.02.2023 e depositata in data 14.02.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Voglia codesta Corte d'Appello, ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversarie disattese - previa, in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza o dell'esecuzione della medesima se iniziata - in riforma della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 309/2023: in via principale: respingere in toto le domande svolte dal odierno appellato in CP_1
primo grado, nel senso e per le ragioni esposte;
in via subordinata, per il caso in cui si ritenga di dare applicazione al principio di diritto sancito dalla Cassazione in cause analoghe, accertare e dichiarare che i “minori introiti” del di , da compensare con il trasferimento erariale, ammontano CP_1 Controparte_1
per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) ad euro 949.779,10 e che, pertanto, essendo rimasta in assegnazione all'ente locale la stessa cifra, il non ha altro da CP_1
pretendere a tale titolo;
in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di reiezione della richiesta in via principale, accogliere il predetto gravame sulle spese di causa, nel senso sopra specificato;
Con vittoria di spese e di onorari”.
Conclusioni di parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
a) In via principale respingere l'appello, perché infondato per le causali tutte dedotte nella comparsa di costituzione in appello e nella memoria integrativa del 9.3.2024;
b) In via subordinata, in ipotesi di adesione agli arresti della Corte di Cassazione (ex multis Sentenze nn. 18701/2023 - 19168/2023) condannare gli appellanti al pagamento del debito non ancora adempiuto nella misura di € 25.307,91 o nella diversa somma accertanda e dovuta in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
c) In ogni caso con il favore delle spese processuali, oltre accessori di legge e spese processuali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 06.10.2020, il Controparte_1
conveniva in giudizio il e il
[...] Parte_1 Controparte_2
[..
[...] [
, chiedendo di accertare e dichiarare che, in base all'art. 64 della l. 388/2000, i
[...]
“minori introiti ICI” da compensare con il trasferimento erariale dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che il debito dei convenuti ammontava, per gli anni dal 2001 al CP_3
2009, ad €48.591,52 come da dichiarazioni presentate dal , CP_1 Controparte_1
nelle forme previste dal d.m. 197/2002, con conseguente condanna al pagamento del debito non ancora adempiuto e/o alla restituzione delle somme indebitamente recuperate e, in subordine, al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, le quali eccepivano, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore e contestavano comunque la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accertava che l'ammontare complessivo spettante al Comune di a titolo di trasferimenti Controparte_1
compensativi del minore gettito ICI per gli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione, per gli anni dal 2002 al 2009, ammontava ad €48.591,52 e condannava i convenuti al pagamento del suddetto importo, maggiorato degli interessi legali CP_3
dal 04.02.2016 al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
2. Avverso l'indicata pronuncia il e il Parte_1 Parte_2
hanno interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
[...]
2.1 Con il primo motivo censurano la sentenza laddove ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, escludendo l'applicabilità del termine di CP_3
prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. ed affermando che il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalla messa in mora datata 20.1.2016.
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non abbia considerato la periodicità delle prestazioni in cui si concretano i trasferimenti erariali e che il dies a quo va rintracciato nella data di entrata in vigore della legge n. 388/2000, od, in subordine, nel giorno in cui il Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio ha emanato la circolare esplicativa (23.01.2009).
3 2.2 Con il secondo motivo denunciano la violazione da parte del tribunale dell'art. 64 L.
388/2000 e del D.M. 197/2002, nella determinazione della base di calcolo sulla quale verificare il superamento delle soglie per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI, rappresentata, secondo gli appellanti, dal minor gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e senza tener conto del minor gettito derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, anziché, come ritenuto dal primo giudice, dal minor gettito di tutti gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita, a prescindere dal momento in cui il passaggio è avvenuto e tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati e compensati negli anni precedenti.
2.3 Con il terzo motivo chiedono la riforma del capo della sentenza che li ha condannati alla rifusione delle spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c., il quale prevede che "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
3. Si è costituito il , il quale ha chiesto, in via principale, il Controparte_1 rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza appellata, ed, in subordine, di accertare e dichiarare, in adesione al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in recenti pronunce, tra cui le sentenze n. 18718/2023 e n. 19168/2023, che i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale ammonta per gli anni dal 2001 al 2009 quantomeno ad €25.307,91, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento del debito non ancora adempiuto e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate.
4. Conviene preliminarmente delineare il quadro normativo nel quale si innesta la vicenda in esame.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, istitutivo dell'I.C.I., ha individuato, con carattere generale, nei confronti di tutti i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta nel "valore
4 degli immobili", da determinarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i coefficienti specificati nell'art. 5 del decreto stesso.
Tale criterio generale rimaneva inoperativo nei confronti degli immobili ancora da censire e da iscrivere in catasto ovvero per quelli, pur iscritti, ma temporaneamente privi dell'attribuzione della rendita.
Per i fabbricati di categoria "D" si è previsto, in deroga al criterio generale sopra citato, che, fino a quando i medesimi non fossero stati iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il loro valore doveva essere determinato in base all'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, rivalutato secondo diversi coefficienti indicati nella stessa disposizione (art. 5, comma 3).
Considerato che, di regola, il valore contabile del bene comportava un ammontare dell'ICI più elevato rispetto a quello calcolato in base alla rendita catastale, il D.M. n. 701 del 1994 ha consentito ai contribuenti di poter calcolare tale rendita, in attesa dell'accatastamento, su una base imponibile inferiore.
L'introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito ICI per le casse dei Comuni.
Vi è stato, perciò, l'intervento dello Stato, diretto a limitare tale perdita, attraverso l'erogazione di un contributo, la cui ratio è quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione
In proposito l'art. 31, comma 3, della legge 23.12. 1998, n. 448, ha stabilito: "Per gli anni
1998 e 1999 ai Comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno
1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni. .... In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli Comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente.".
5 L'art. 53, comma 14, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto: "A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai
Comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito.".
L'art. 64 della medesima L. 23 dicembre 2000, n. 388 – intorno alla cui interpretazione ruota l'oggetto della presente controversia - ha inoltre previsto: "
1. A decorrere dall'anno
2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile
1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la
6 determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione dei commi 1 e 2".
Il decreto del Ministero dell'Interno 01.07.2002, n. 197 (recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni) ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei Comuni che subiscono minori entrate relative all'ICI, per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" ed inoltre per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei Comuni che beneficiano del contributo statale per il minor gettito ICI, ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D".
In particolare, l'art. 2 di tale decreto, intitolato "contributo statale", ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali dei Comuni che subiscono un minore gettito dell'ICI a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" eseguita dai contribuenti secondo la procedura DOCFA, "sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a €1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato".
Il comma 3 dello stesso art. 2 ha previsto che il contributo statale fosse pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale
"D", considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo la procedura DOCFA, ed il gettito dell'ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.
L'entità del minor gettito, applicando l'aliquota dell'imposta dell'ICI, doveva essere calcolata facendo riferimento a quella vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti,
7 per la prima volta, effettuavano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate.
Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita doveva essere attribuito nell'anno successivo a quello in cui si era verificata la perdita ed era consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.
Ove il minore gettito dell'ICI, derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, si fosse verificato in esercizi anteriori all'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito doveva essere effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001.
Quindi, riepilogando, fino all'anno 2000 il minor gettito dell'ICI è stato compensato con un trasferimento erariale pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal CP_1
(con l'aliquota ICI calcolata al 4 per mille) e quanto sarebbe stato incassato se gli immobili con rendita autodeterminata fossero stati tassati (al 4 per mille) sulla base del valore contabile.
Dall'anno 2001 in poi, invece, la compensazione dei predetti minori introiti è stata subordinata al rispetto delle due concomitanti condizioni introdotte dall'art. 64 sopra citato e, di fatto, ribadite dal regolamento di cui al D.M. 1 luglio 2002, n.197.
Il comma 4 dell'art. 2 di quest'ultimo decreto ha poi specificato che la perdita del gettito dovesse essere calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", oggetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.
Al fine di ottenere il contributo statale, è stato stabilito che i Comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviassero al
, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita Parte_1
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al detto decreto, attestante l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, dovevano trasmettere i certificati al
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale Parte_1
della Finanza locale.
Il comma 712 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione prevista dal citato decreto 1 luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, dovesse essere
8 inviata al entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno Parte_1
successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
Sulla normativa di base relativa all'erogazione dei contributi in questione si è innestato il decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito in L. 4 dicembre 2008, n. 189.
In particolare, l'art. 2 quater, comma 7, ha previsto che le certificazioni rilasciate dai
Comuni "... attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al , a pena di decadenza, entro il Parte_1
31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati".
La novella del 2008 si è limitata, pertanto, ad imporre ai Comuni l'obbligo di presentare nuovamente le certificazioni relative alle perdite dagli anni dal 2001 al 2005, lasciando però immutati i criteri, già legislativamente determinati, condizionanti l'operatività del meccanismo compensativo (€1.549,37 come valore assoluto e 0,5% della spesa corrente).
La riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi, consentendo loro di presentarle, e, al contempo, ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato ed ottenuto i trasferimenti compensativi.
Al fine di fornire chiarimenti, in data 24.12.2008, con circolare FL6/2008, il
[...]
, per quanto di propria competenza, ha diramato le istruzioni per la corretta Parte_1
compilazione del modello certificativo.
Successivamente, il ed il Parte_2 Parte_1
hanno pubblicato sui propri siti web, in data 23.01.2009, ulteriori istruzioni.
In particolare, nel comunicato del 23.01.2009 del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, è stato precisato, con riguardo ai limiti per la richiesta di contributo: "le singole annualità, a tal fine, vanno considerate distinte e, pertanto, nell'ipotesi in cui in un certo anno non sia possibile per il richiedere il contributo CP_1
per una perdita risultante inferiore ad uno dei due limiti, tale perdita non potrà concorrere nell'anno successivo a determinare il superamento dei limiti stessi. Infatti la norma - nel
9 richiamato articolo 64 - impone espressamente il raffronto con la spesa corrente prevista per ciascun anno. Se si operasse in maniera diversa, si consentirebbe il trascinamento, in un'annualità successiva, di perdite relative a fabbricati che sono stati oggetto di attribuzione di rendita catastale nell'anno precedente e che sarebbero conseguentemente computate per un anno in cui non si è verificata la condizione prevista dalla legge per richiedere il contributo.
Il valore contabile da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo statale deve essere quello attualizzato secondo i coefficienti approvati con decreto annualmente emanato...e relativo all'ultimo anno in cui tale valore è stato utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile".
Perciò, una volta certificato e consolidato un minore introito compensato con un trasferimento statale a partire da un dato anno, le somme a tale titolo corrisposte non possono più concorrere, ai fini della verifica del rispetto dei parametri fissati, con le nuove perdite, ossia con quelle che eventualmente si verificano l'anno successivo per effetto di nuovi accatastamenti (id est: nuove autodeterminazioni provvisorie della rendita catastale) avvenuti in tale anno.
Solo se la somma di tali nuove perdite è superiore allo 0,5% della spesa corrente e ad
€1.549,37, viene consolidato l'ultimo importo certificato, che, ovviamente, comprende anche la perdita dell'anno/i precedente/i (già, a suo tempo, consolidata). Ove invece il delta differenziale (rispetto al minor gettito già consolidato nell'anno precedente) dato dalla nuova perdita (e cioè dal minor gettito correlato ai nuovi accatastamenti nell'anno in corso
(id est: nuove autodeterminazioni provvisorie della rendita catastale) non soddisfa entrambi i parametri citati (€1.549,37 e 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno), la stessa nuova perdita non viene ammessa a rimborso e non viene più presa in considerazione, in quanto ogni annualità è distinta dalle altre.
5. La tesi sostenuta dal in primo grado è che la perdita del Controparte_1 gettito ICI derivante dal passaggio all'autodeterminazione della rendita dei fabbricati in questione va calcolata complessivamente, senza distinguere tra immobili passati ad autodeterminazione nell'anno di riferimento ovvero negli anni precedenti, in quanto il nuovo parametro comporta un minor gettito non solo nell'anno in cui è avvenuto, ma in
10 ogni successiva annualità. Secondo l'ente locale, dunque, per verificare il superamento delle soglie stabilite dal primo comma dell'art. 64 (cioè per stabilire se il minor introito superi €1.594,37 e lo 0,50% della spesa corrente prevista per quell'anno) occorre tener conto ogni anno di tutti gli immobili per i quali i contribuenti hanno proceduto all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, a prescindere dal momento in cui ciò è avvenuto e tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati e compensati negli anni precedenti.
6. Secondo la diversa interpretazione propugnata dai Controparte_4
, il sistema congegnato dall'art. 64 della L. 388/2000 e dal D.M. 197
[...]
del 2002, alla luce del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali accertati e stabilmente assicurati ai Comuni interessati, prevede che l'attribuzione del contributo consolidato serva a compensare i minori introiti effettivi, sicché, dal momento in cui il minor introito in un anno è compensato con il corrispondente aumento (consolidato) dei trasferimenti erariali, esso non potrà più essere considerato come minore introito rilevante ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi;
di conseguenza, solamente nuove eventuali perdite verificatesi nell'anno di riferimento, e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, devono essere valutate ai fini del superamento delle soglie previste dall'art. 64, e solo in caso di superamento delle stesse si potrà determinare un corrispondente aumento del trasferimento erariale già consolidato.
Dopo il primo anno (2001), dunque, nel quale per la prima volta i comuni hanno dichiarato il minor gettito relativo all'ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria di tutti gli immobili rientranti nella categoria D, per gli anni successivi la verifica del rispetto dei parametri fissati (0,5% della spesa e importo superiore a lire 3 milioni) ai fini del calcolo dei minori introiti comunali dovrebbe essere condotta non già con riferimento all'intero stock immobiliare che quell'anno si trovava in regime di autodeterminazione, ma soltanto per quella frazione di immobili per i quali si è proceduto all'autodeterminazione provvisoria in quell'anno.
In base a tale criterio, al Comune di spetterebbe per gli anni dal 2002 al Controparte_1
2005 la medesima somma attribuita nel 2001, non dovendosi conteggiare il minor gettito
11 correlato alle nuove autodeterminazioni provvisorie effettuate in ciascuno degli anni successivi, così come, per l'anno 2007 risulterebbe dovuta la stessa somma attribuita nel
2006 e per l'anno 2009 la stessa somma attribuita nel 2008, essendo il 2001, il 2006 ed il
2008 gli unici anni in cui la nuova perdita ha superato entrambe le soglie stabilite dal primo comma dell'art. 64 della legge n. 388/2000.
Pertanto, secondo i al di è dovuto un contributo CP_3 CP_1 Controparte_1 annuale di €56.600,54 per gli anni dal 2002 al 2006, di €119.852,45 per gli anni 2007 e
2008 e di €213.535,75 per gli anni 2009 e 2010, per un totale complessivo di €949.779,10.
Poiché all'ente comunale sono stati attribuiti contributi statali per un ammontare complessivo di €973.062,71 per gli anni dal 2002 al 2010, il Ministero dell'Interno ha proceduto nel 2009 al recupero nei confronti del di del CP_1 Controparte_1 maggior importo non dovuto, pari ad €23.283,61 e null'altro può essergli riconosciuto.
7. Il tribunale, con la sentenza qui appellata, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata dalle amministrazioni convenute, ha aderito alla tesi sostenuta dall'amministrazione comunale, osservando peraltro come la stessa era stata inizialmente condivisa anche dal , il quale nella circolare n. 6 del 24 dicembre Parte_1
2008 aveva ritenuto inapplicabile il criterio differenziale ed invitato i Comuni a dichiarare l'intera perdita accertata.
8. Passando ora ad analizzare le censure sollevate dagli appellanti, va innanzitutto rilevato che il primo motivo di gravame è infondato.
Va rammentato che il credito fatto valere dal nei confronti del CP_1 [...]
e del per gli anni dal 2001 al 2009 e Parte_1 Parte_2
riconosciuto dal giudice di prime cure, ammonta ad €48.591,52, di cui €23.283,61 corrispondono ai contributi già erogati e poi recuperati nel 2009, ed €25.307,61 corrispondono al contributo erariale riconosciuto per l'esercizio 2009 ed iscritto nel bilancio comunale, ma non ancora erogato.
Come dianzi indicato, è solo a seguito del comunicato del 23.01.2009 del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio che sono state avviate le procedure per il
12 recupero delle somme corrisposte in eccesso agli enti locali e per la revoca di quelle riconosciute come dovute, ma non ancora erogate.
E' dunque solo a partire da quel momento che è sorto in capo al Comune di CP_1
il diritto di richiedere la restituzione delle somme che indebitamente i convenuti
[...]
avevano recuperato, nonché il versamento di quelle inizialmente assegnate e poi CP_3
revocate.
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, nel caso in esame, in assenza di un'espressa previsione, è applicabile l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non essendo configurabile l'estinzione per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo poiché il trasferimento erariale riconosciuto di anno in anno ai Comuni non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti, ben potendo anche non essere effettuato se per quell'anno non spetti alcunché all'ente comunale sulla base delle certificazioni periodicamente inviate ai sensi del D.M. n. 197/2002 ove ad esempio il minor gettito risulti superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione.
Perciò, con l'invio della diffida ad adempiere del 20.01.2016 e successivamente, con l'instaurazione del presente giudizio, il ha tempestivamente Controparte_1
interrotto il decorso del termine prescrizionale.
9. Il secondo di gravame è fondato nei termini infra precisati.
La controversia in esame, come già in precedenza evidenziato, attiene alla individuazione delle modalità di calcolo dei minori introiti annuali dell'ICI del Comune di CP_1
nel periodo dal 2001 al 2009, correlati all'autodeterminazione provvisoria della
[...]
rendita catastale dei fabbricati ascritti al gruppo D sostitutiva del valore contabile prima preso a riferimento, sulla cui base determinare il diritto dello stesso ad ottenere il CP_1 contributo compensativo ove il minor gettito risulti superiore a €1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita.
13 In particolare, occorre stabilire se i minori introiti del Comune ai quali applicare ogni anno le soglie fissate dal primo comma dell'art. 64 della legge n. 388/2000 vadano calcolati con riferimento al complesso degli immobili di categoria D entrati sino a quel momento a far parte del regime di autodeterminazione della rendita catastale, indipendentemente dall'anno in cui l'autodeterminazione stessa è intervenuta e tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati e compensati negli anni precedenti, come sostenuto dal Comune di , oppure solo con riferimento agli immobili di categoria D in Controparte_1 relazione ai quali l'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale è stata effettuata nello specifico anno di riferimento e senza includere pertanto nel conteggio quelli già passati al regime di autodeterminazione negli anni precedenti per i quali il minor gettito è già stato compensato con trasferimenti erariali consolidati o non è stato compensato perché di importo inferiore alle singole soglie percentuali in ciascun anno di riferimento, come sostenuto dai appellanti. CP_3
Il contrasto sorto in ordine all'interpretazione delle disposizioni sopra richiamate è stato recentemente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia delle sentenze n. 18705/2023, n. 18718/2023, n. n. 19168/2023 ha affermato che deve essere accolta la tesi sostenuta dal e dal Parte_1 Parte_2
sia pure con l'introduzione di un correttivo.
[...]
Secondo il giudice di legittimità, la ragione determinante che giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il principio del consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall'attribuzione finanziaria, evidenziando che tale principio non è stato introdotto dal regolamento ministeriale, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dall'art. 64 della
L. 388 del 2000, il quale, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, il che esclude la possibilità di conteggiare nel minor gettito ICI di un anno una perdita di un anno precedente che tale non è più proprio perché è ormai compensata stabilmente dal trasferimento compensativo, ma, dall'altro, lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando le soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori.
Nelle citate pronunce si evidenzia che la tesi qui propugnata dal appellato, CP_1
permettendo di «trascinare» il minor gettito degli anni precedenti, costituenti oggetto di
14 trasferimenti erariali compensativi consolidati, e sommandolo con il minor gettito sotto soglia degli anni successivi ai fini della verifica del superamento delle soglie, purché la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l'annichilire il sistema delle soglie, che è un caposaldo della scelta legislativa.
Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa che, una volta superata nel primo anno, resterebbe acquisita in tutti gli anni successivi a fronte di gettiti inferiori
(per ciascun anno successivo) all'importo di € 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita dell'anno o degli anni precedenti.
Si sottolinea che l'interpretazione offerta dai Ministeri è condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per valutare il superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni fatte dai contribuenti negli anni precedenti, sia quando esso (minor introito) sia stato già compensato mediante un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive), sia quando non sia stato compensato perché di importo inferiore alle singole soglie percentuali in ciascun anno di riferimento, senza possibilità di sommatorie dei minori introiti inferiori relativi ad anni diversi.
Tuttavia, si puntualizza che l'esposta tesi ministeriale non può essere seguita se intesa nel senso di sterilizzare il minor gettito ICI benché superiore alle soglie in un certo anno, sol perché relativo a immobili autodichiarati dai contribuenti in un anno precedente nel quale esso non era stato compensato perché le soglie non erano state superate in quell'anno.
Pertanto, nel caso in cui le soglie siano superate in un anno successivo a quello della prima autodichiarazione, il diritto alla compensazione sussiste, dovendosi calcolare a tal fine il minore introito ICI di quello stesso anno successivo (senza recupero dei minori introiti sotto-soglia degli anni precedenti), ferma l'espunzione del minor introito corrispondente ai trasferimenti già consolidati, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, sempre in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate negli anni precedenti.
La Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i “minori introiti” relativi all'ICI
15 conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti in cui il minor introito sia inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti”.
La Corte si è inoltre peritata di fornire alcuni esempi pratici per meglio chiarire la portata del principio affermato.
Così a pag. 19 e 20 della sentenza n. 18705/2023 si legge: “Se il Comune «X» nell'anno
2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell'art.64.
Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a €
1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto
16 che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sotto soglia. Part Ipotizziamo poi che nell'anno successivo 2003 il Comune abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati – una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito (emergente dal bilancio 2003) sia composta, in parte, da un minor introito ICI per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito ICI relativo ai fabbricati costituenti oggetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per i quali i contribuenti pagano l'imposta anche nel 2003).
Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alla soglia di legge del 2003, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà negli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi. In altri termini, se nel 2003 si riproduce il minor gettito ICI provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, eseguita dai contribuenti nel 2002, non v'è ragione di escludere il corrispondente aumento del trasferimento erariale”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, dai quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, va rigettata tanto la domanda proposta in via principale, quanto quella formulata in via subordinata dal in questa fase Controparte_1 del giudizio, volta ad ottenere il pagamento della minor somma di €25.307,91, in quanto si fonda sull'errore di calcolare più volte l'importo non ammesso al rimborso per un dato anno, invece di calcolarlo una sola volta, secondo uno sviluppo argomentativo che contrasta con i criteri indicati dal giudice di legittimità e chiariti negli esempi riportati nelle richiamate pronunce.
Invero, secondo i conteggi effettuati dai che non sono stati contestati nella loro CP_3 correttezza dal e muovendo dall'assunto, desumibile dai principi affermati dalla CP_1
Suprema Corte, che il minore introito ICI sotto-soglia relativo a ciascun anno va calcolato una sola volta, anche se si riproduce negli anni successivi, al fine di stabilire se, una volta
17 cumulato alle perdite di gettito verificatesi negli anni successivi, dia diritto ad un aumento del trasferimento erariale perché tali componenti risultano superare le soglie di legge, il totale dei contributi spettanti al , a compensazione delle minori entrate Controparte_1
registrate negli anni 2001-2009, per gli anni dal 2002 al 2010 è pari ad €949.779,10, che corrisponde esattamente all'importo erogato dal . Parte_1
10. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si reputano sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, in ragione della novità della questione decisa, sul quale la Suprema Corte si è espressa per la prima volta solo in pendenza del presente giudizio di appello, e del fatto che in precedenza la giurisprudenza di merito aveva adottato un indirizzo non univoco, anche se per lo più favorevole alla posizione dei Comuni interessati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dal : Controparte_1
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
18 19
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1562 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
(C.F. Parte_2 P.IVA_2
appellanti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
appellato rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Felli
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 309/2023 del Tribunale di Venezia emessa in data 13.02.2023 e depositata in data 14.02.2023.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Voglia codesta Corte d'Appello, ogni altra istanza, eccezione e deduzione avversarie disattese - previa, in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza o dell'esecuzione della medesima se iniziata - in riforma della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 309/2023: in via principale: respingere in toto le domande svolte dal odierno appellato in CP_1
primo grado, nel senso e per le ragioni esposte;
in via subordinata, per il caso in cui si ritenga di dare applicazione al principio di diritto sancito dalla Cassazione in cause analoghe, accertare e dichiarare che i “minori introiti” del di , da compensare con il trasferimento erariale, ammontano CP_1 Controparte_1
per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002-2010) ad euro 949.779,10 e che, pertanto, essendo rimasta in assegnazione all'ente locale la stessa cifra, il non ha altro da CP_1
pretendere a tale titolo;
in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di reiezione della richiesta in via principale, accogliere il predetto gravame sulle spese di causa, nel senso sopra specificato;
Con vittoria di spese e di onorari”.
Conclusioni di parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
a) In via principale respingere l'appello, perché infondato per le causali tutte dedotte nella comparsa di costituzione in appello e nella memoria integrativa del 9.3.2024;
b) In via subordinata, in ipotesi di adesione agli arresti della Corte di Cassazione (ex multis Sentenze nn. 18701/2023 - 19168/2023) condannare gli appellanti al pagamento del debito non ancora adempiuto nella misura di € 25.307,91 o nella diversa somma accertanda e dovuta in applicazione del principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione, con la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
c) In ogni caso con il favore delle spese processuali, oltre accessori di legge e spese processuali 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 06.10.2020, il Controparte_1
conveniva in giudizio il e il
[...] Parte_1 Controparte_2
[..
[...] [
, chiedendo di accertare e dichiarare che, in base all'art. 64 della l. 388/2000, i
[...]
“minori introiti ICI” da compensare con il trasferimento erariale dovevano essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che il debito dei convenuti ammontava, per gli anni dal 2001 al CP_3
2009, ad €48.591,52 come da dichiarazioni presentate dal , CP_1 Controparte_1
nelle forme previste dal d.m. 197/2002, con conseguente condanna al pagamento del debito non ancora adempiuto e/o alla restituzione delle somme indebitamente recuperate e, in subordine, al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, le quali eccepivano, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore e contestavano comunque la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accertava che l'ammontare complessivo spettante al Comune di a titolo di trasferimenti Controparte_1
compensativi del minore gettito ICI per gli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione, per gli anni dal 2002 al 2009, ammontava ad €48.591,52 e condannava i convenuti al pagamento del suddetto importo, maggiorato degli interessi legali CP_3
dal 04.02.2016 al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
2. Avverso l'indicata pronuncia il e il Parte_1 Parte_2
hanno interposto tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
[...]
2.1 Con il primo motivo censurano la sentenza laddove ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, escludendo l'applicabilità del termine di CP_3
prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. ed affermando che il termine di prescrizione decennale era stato interrotto dalla messa in mora datata 20.1.2016.
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure non abbia considerato la periodicità delle prestazioni in cui si concretano i trasferimenti erariali e che il dies a quo va rintracciato nella data di entrata in vigore della legge n. 388/2000, od, in subordine, nel giorno in cui il Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio ha emanato la circolare esplicativa (23.01.2009).
3 2.2 Con il secondo motivo denunciano la violazione da parte del tribunale dell'art. 64 L.
388/2000 e del D.M. 197/2002, nella determinazione della base di calcolo sulla quale verificare il superamento delle soglie per l'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti relativi all'ICI, rappresentata, secondo gli appellanti, dal minor gettito dei soli immobili passati ad autodeterminazione della rendita catastale nell'anno di riferimento e senza tener conto del minor gettito derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati, anziché, come ritenuto dal primo giudice, dal minor gettito di tutti gli immobili passati ad autodeterminazione della rendita, a prescindere dal momento in cui il passaggio è avvenuto e tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati e compensati negli anni precedenti.
2.3 Con il terzo motivo chiedono la riforma del capo della sentenza che li ha condannati alla rifusione delle spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 92, comma 2 c.p.c., il quale prevede che "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
3. Si è costituito il , il quale ha chiesto, in via principale, il Controparte_1 rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza appellata, ed, in subordine, di accertare e dichiarare, in adesione al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in recenti pronunce, tra cui le sentenze n. 18718/2023 e n. 19168/2023, che i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale ammonta per gli anni dal 2001 al 2009 quantomeno ad €25.307,91, con conseguente condanna degli appellanti al pagamento del debito non ancora adempiuto e alla restituzione delle somme indebitamente recuperate.
4. Conviene preliminarmente delineare il quadro normativo nel quale si innesta la vicenda in esame.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992, istitutivo dell'I.C.I., ha individuato, con carattere generale, nei confronti di tutti i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta nel "valore
4 degli immobili", da determinarsi applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i coefficienti specificati nell'art. 5 del decreto stesso.
Tale criterio generale rimaneva inoperativo nei confronti degli immobili ancora da censire e da iscrivere in catasto ovvero per quelli, pur iscritti, ma temporaneamente privi dell'attribuzione della rendita.
Per i fabbricati di categoria "D" si è previsto, in deroga al criterio generale sopra citato, che, fino a quando i medesimi non fossero stati iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il loro valore doveva essere determinato in base all'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili, rivalutato secondo diversi coefficienti indicati nella stessa disposizione (art. 5, comma 3).
Considerato che, di regola, il valore contabile del bene comportava un ammontare dell'ICI più elevato rispetto a quello calcolato in base alla rendita catastale, il D.M. n. 701 del 1994 ha consentito ai contribuenti di poter calcolare tale rendita, in attesa dell'accatastamento, su una base imponibile inferiore.
L'introduzione di tale facoltà ha generato un minor gettito ICI per le casse dei Comuni.
Vi è stato, perciò, l'intervento dello Stato, diretto a limitare tale perdita, attraverso l'erogazione di un contributo, la cui ratio è quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione
In proposito l'art. 31, comma 3, della legge 23.12. 1998, n. 448, ha stabilito: "Per gli anni
1998 e 1999 ai Comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno
1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni. .... In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli Comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente.".
5 L'art. 53, comma 14, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto: "A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai
Comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito.".
L'art. 64 della medesima L. 23 dicembre 2000, n. 388 – intorno alla cui interpretazione ruota l'oggetto della presente controversia - ha inoltre previsto: "
1. A decorrere dall'anno
2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile
1994, n. 701, del Ministro delle finanze, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la
6 determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione dei commi 1 e 2".
Il decreto del Ministero dell'Interno 01.07.2002, n. 197 (recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni) ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei Comuni che subiscono minori entrate relative all'ICI, per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" ed inoltre per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei Comuni che beneficiano del contributo statale per il minor gettito ICI, ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del 30% rispetto a quelli conseguiti prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D".
In particolare, l'art. 2 di tale decreto, intitolato "contributo statale", ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali dei Comuni che subiscono un minore gettito dell'ICI a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" eseguita dai contribuenti secondo la procedura DOCFA, "sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a €1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato".
Il comma 3 dello stesso art. 2 ha previsto che il contributo statale fosse pari alla differenza tra il gettito dell'ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale
"D", considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo la procedura DOCFA, ed il gettito dell'ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.
L'entità del minor gettito, applicando l'aliquota dell'imposta dell'ICI, doveva essere calcolata facendo riferimento a quella vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti,
7 per la prima volta, effettuavano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate.
Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita doveva essere attribuito nell'anno successivo a quello in cui si era verificata la perdita ed era consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.
Ove il minore gettito dell'ICI, derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, si fosse verificato in esercizi anteriori all'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito doveva essere effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001.
Quindi, riepilogando, fino all'anno 2000 il minor gettito dell'ICI è stato compensato con un trasferimento erariale pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal CP_1
(con l'aliquota ICI calcolata al 4 per mille) e quanto sarebbe stato incassato se gli immobili con rendita autodeterminata fossero stati tassati (al 4 per mille) sulla base del valore contabile.
Dall'anno 2001 in poi, invece, la compensazione dei predetti minori introiti è stata subordinata al rispetto delle due concomitanti condizioni introdotte dall'art. 64 sopra citato e, di fatto, ribadite dal regolamento di cui al D.M. 1 luglio 2002, n.197.
Il comma 4 dell'art. 2 di quest'ultimo decreto ha poi specificato che la perdita del gettito dovesse essere calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", oggetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali.
Al fine di ottenere il contributo statale, è stato stabilito che i Comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviassero al
, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita Parte_1
dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al detto decreto, attestante l'importo complessivo del minore gettito dell'ICI. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, dovevano trasmettere i certificati al
- Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale Parte_1
della Finanza locale.
Il comma 712 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione prevista dal citato decreto 1 luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D, dovesse essere
8 inviata al entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno Parte_1
successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
Sulla normativa di base relativa all'erogazione dei contributi in questione si è innestato il decreto legge 7.10.2008, n. 154, convertito in L. 4 dicembre 2008, n. 189.
In particolare, l'art. 2 quater, comma 7, ha previsto che le certificazioni rilasciate dai
Comuni "... attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al , a pena di decadenza, entro il Parte_1
31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati".
La novella del 2008 si è limitata, pertanto, ad imporre ai Comuni l'obbligo di presentare nuovamente le certificazioni relative alle perdite dagli anni dal 2001 al 2005, lasciando però immutati i criteri, già legislativamente determinati, condizionanti l'operatività del meccanismo compensativo (€1.549,37 come valore assoluto e 0,5% della spesa corrente).
La riapertura dei termini per la presentazione delle certificazioni ha incluso i Comuni che non avevano mai fatto richiesta di rimborsi, consentendo loro di presentarle, e, al contempo, ha permesso le rettifiche degli importi per i Comuni che avevano già certificato ed ottenuto i trasferimenti compensativi.
Al fine di fornire chiarimenti, in data 24.12.2008, con circolare FL6/2008, il
[...]
, per quanto di propria competenza, ha diramato le istruzioni per la corretta Parte_1
compilazione del modello certificativo.
Successivamente, il ed il Parte_2 Parte_1
hanno pubblicato sui propri siti web, in data 23.01.2009, ulteriori istruzioni.
In particolare, nel comunicato del 23.01.2009 del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, è stato precisato, con riguardo ai limiti per la richiesta di contributo: "le singole annualità, a tal fine, vanno considerate distinte e, pertanto, nell'ipotesi in cui in un certo anno non sia possibile per il richiedere il contributo CP_1
per una perdita risultante inferiore ad uno dei due limiti, tale perdita non potrà concorrere nell'anno successivo a determinare il superamento dei limiti stessi. Infatti la norma - nel
9 richiamato articolo 64 - impone espressamente il raffronto con la spesa corrente prevista per ciascun anno. Se si operasse in maniera diversa, si consentirebbe il trascinamento, in un'annualità successiva, di perdite relative a fabbricati che sono stati oggetto di attribuzione di rendita catastale nell'anno precedente e che sarebbero conseguentemente computate per un anno in cui non si è verificata la condizione prevista dalla legge per richiedere il contributo.
Il valore contabile da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo statale deve essere quello attualizzato secondo i coefficienti approvati con decreto annualmente emanato...e relativo all'ultimo anno in cui tale valore è stato utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile".
Perciò, una volta certificato e consolidato un minore introito compensato con un trasferimento statale a partire da un dato anno, le somme a tale titolo corrisposte non possono più concorrere, ai fini della verifica del rispetto dei parametri fissati, con le nuove perdite, ossia con quelle che eventualmente si verificano l'anno successivo per effetto di nuovi accatastamenti (id est: nuove autodeterminazioni provvisorie della rendita catastale) avvenuti in tale anno.
Solo se la somma di tali nuove perdite è superiore allo 0,5% della spesa corrente e ad
€1.549,37, viene consolidato l'ultimo importo certificato, che, ovviamente, comprende anche la perdita dell'anno/i precedente/i (già, a suo tempo, consolidata). Ove invece il delta differenziale (rispetto al minor gettito già consolidato nell'anno precedente) dato dalla nuova perdita (e cioè dal minor gettito correlato ai nuovi accatastamenti nell'anno in corso
(id est: nuove autodeterminazioni provvisorie della rendita catastale) non soddisfa entrambi i parametri citati (€1.549,37 e 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno), la stessa nuova perdita non viene ammessa a rimborso e non viene più presa in considerazione, in quanto ogni annualità è distinta dalle altre.
5. La tesi sostenuta dal in primo grado è che la perdita del Controparte_1 gettito ICI derivante dal passaggio all'autodeterminazione della rendita dei fabbricati in questione va calcolata complessivamente, senza distinguere tra immobili passati ad autodeterminazione nell'anno di riferimento ovvero negli anni precedenti, in quanto il nuovo parametro comporta un minor gettito non solo nell'anno in cui è avvenuto, ma in
10 ogni successiva annualità. Secondo l'ente locale, dunque, per verificare il superamento delle soglie stabilite dal primo comma dell'art. 64 (cioè per stabilire se il minor introito superi €1.594,37 e lo 0,50% della spesa corrente prevista per quell'anno) occorre tener conto ogni anno di tutti gli immobili per i quali i contribuenti hanno proceduto all'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, a prescindere dal momento in cui ciò è avvenuto e tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati e compensati negli anni precedenti.
6. Secondo la diversa interpretazione propugnata dai Controparte_4
, il sistema congegnato dall'art. 64 della L. 388/2000 e dal D.M. 197
[...]
del 2002, alla luce del principio del consolidamento dei trasferimenti erariali accertati e stabilmente assicurati ai Comuni interessati, prevede che l'attribuzione del contributo consolidato serva a compensare i minori introiti effettivi, sicché, dal momento in cui il minor introito in un anno è compensato con il corrispondente aumento (consolidato) dei trasferimenti erariali, esso non potrà più essere considerato come minore introito rilevante ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi;
di conseguenza, solamente nuove eventuali perdite verificatesi nell'anno di riferimento, e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento, devono essere valutate ai fini del superamento delle soglie previste dall'art. 64, e solo in caso di superamento delle stesse si potrà determinare un corrispondente aumento del trasferimento erariale già consolidato.
Dopo il primo anno (2001), dunque, nel quale per la prima volta i comuni hanno dichiarato il minor gettito relativo all'ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria di tutti gli immobili rientranti nella categoria D, per gli anni successivi la verifica del rispetto dei parametri fissati (0,5% della spesa e importo superiore a lire 3 milioni) ai fini del calcolo dei minori introiti comunali dovrebbe essere condotta non già con riferimento all'intero stock immobiliare che quell'anno si trovava in regime di autodeterminazione, ma soltanto per quella frazione di immobili per i quali si è proceduto all'autodeterminazione provvisoria in quell'anno.
In base a tale criterio, al Comune di spetterebbe per gli anni dal 2002 al Controparte_1
2005 la medesima somma attribuita nel 2001, non dovendosi conteggiare il minor gettito
11 correlato alle nuove autodeterminazioni provvisorie effettuate in ciascuno degli anni successivi, così come, per l'anno 2007 risulterebbe dovuta la stessa somma attribuita nel
2006 e per l'anno 2009 la stessa somma attribuita nel 2008, essendo il 2001, il 2006 ed il
2008 gli unici anni in cui la nuova perdita ha superato entrambe le soglie stabilite dal primo comma dell'art. 64 della legge n. 388/2000.
Pertanto, secondo i al di è dovuto un contributo CP_3 CP_1 Controparte_1 annuale di €56.600,54 per gli anni dal 2002 al 2006, di €119.852,45 per gli anni 2007 e
2008 e di €213.535,75 per gli anni 2009 e 2010, per un totale complessivo di €949.779,10.
Poiché all'ente comunale sono stati attribuiti contributi statali per un ammontare complessivo di €973.062,71 per gli anni dal 2002 al 2010, il Ministero dell'Interno ha proceduto nel 2009 al recupero nei confronti del di del CP_1 Controparte_1 maggior importo non dovuto, pari ad €23.283,61 e null'altro può essergli riconosciuto.
7. Il tribunale, con la sentenza qui appellata, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione preliminarmente sollevata dalle amministrazioni convenute, ha aderito alla tesi sostenuta dall'amministrazione comunale, osservando peraltro come la stessa era stata inizialmente condivisa anche dal , il quale nella circolare n. 6 del 24 dicembre Parte_1
2008 aveva ritenuto inapplicabile il criterio differenziale ed invitato i Comuni a dichiarare l'intera perdita accertata.
8. Passando ora ad analizzare le censure sollevate dagli appellanti, va innanzitutto rilevato che il primo motivo di gravame è infondato.
Va rammentato che il credito fatto valere dal nei confronti del CP_1 [...]
e del per gli anni dal 2001 al 2009 e Parte_1 Parte_2
riconosciuto dal giudice di prime cure, ammonta ad €48.591,52, di cui €23.283,61 corrispondono ai contributi già erogati e poi recuperati nel 2009, ed €25.307,61 corrispondono al contributo erariale riconosciuto per l'esercizio 2009 ed iscritto nel bilancio comunale, ma non ancora erogato.
Come dianzi indicato, è solo a seguito del comunicato del 23.01.2009 del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio che sono state avviate le procedure per il
12 recupero delle somme corrisposte in eccesso agli enti locali e per la revoca di quelle riconosciute come dovute, ma non ancora erogate.
E' dunque solo a partire da quel momento che è sorto in capo al Comune di CP_1
il diritto di richiedere la restituzione delle somme che indebitamente i convenuti
[...]
avevano recuperato, nonché il versamento di quelle inizialmente assegnate e poi CP_3
revocate.
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, nel caso in esame, in assenza di un'espressa previsione, è applicabile l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non essendo configurabile l'estinzione per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo poiché il trasferimento erariale riconosciuto di anno in anno ai Comuni non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti, ben potendo anche non essere effettuato se per quell'anno non spetti alcunché all'ente comunale sulla base delle certificazioni periodicamente inviate ai sensi del D.M. n. 197/2002 ove ad esempio il minor gettito risulti superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione.
Perciò, con l'invio della diffida ad adempiere del 20.01.2016 e successivamente, con l'instaurazione del presente giudizio, il ha tempestivamente Controparte_1
interrotto il decorso del termine prescrizionale.
9. Il secondo di gravame è fondato nei termini infra precisati.
La controversia in esame, come già in precedenza evidenziato, attiene alla individuazione delle modalità di calcolo dei minori introiti annuali dell'ICI del Comune di CP_1
nel periodo dal 2001 al 2009, correlati all'autodeterminazione provvisoria della
[...]
rendita catastale dei fabbricati ascritti al gruppo D sostitutiva del valore contabile prima preso a riferimento, sulla cui base determinare il diritto dello stesso ad ottenere il CP_1 contributo compensativo ove il minor gettito risulti superiore a €1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita.
13 In particolare, occorre stabilire se i minori introiti del Comune ai quali applicare ogni anno le soglie fissate dal primo comma dell'art. 64 della legge n. 388/2000 vadano calcolati con riferimento al complesso degli immobili di categoria D entrati sino a quel momento a far parte del regime di autodeterminazione della rendita catastale, indipendentemente dall'anno in cui l'autodeterminazione stessa è intervenuta e tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati e compensati negli anni precedenti, come sostenuto dal Comune di , oppure solo con riferimento agli immobili di categoria D in Controparte_1 relazione ai quali l'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale è stata effettuata nello specifico anno di riferimento e senza includere pertanto nel conteggio quelli già passati al regime di autodeterminazione negli anni precedenti per i quali il minor gettito è già stato compensato con trasferimenti erariali consolidati o non è stato compensato perché di importo inferiore alle singole soglie percentuali in ciascun anno di riferimento, come sostenuto dai appellanti. CP_3
Il contrasto sorto in ordine all'interpretazione delle disposizioni sopra richiamate è stato recentemente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia delle sentenze n. 18705/2023, n. 18718/2023, n. n. 19168/2023 ha affermato che deve essere accolta la tesi sostenuta dal e dal Parte_1 Parte_2
sia pure con l'introduzione di un correttivo.
[...]
Secondo il giudice di legittimità, la ragione determinante che giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il principio del consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall'attribuzione finanziaria, evidenziando che tale principio non è stato introdotto dal regolamento ministeriale, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dall'art. 64 della
L. 388 del 2000, il quale, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, il che esclude la possibilità di conteggiare nel minor gettito ICI di un anno una perdita di un anno precedente che tale non è più proprio perché è ormai compensata stabilmente dal trasferimento compensativo, ma, dall'altro, lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando le soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori.
Nelle citate pronunce si evidenzia che la tesi qui propugnata dal appellato, CP_1
permettendo di «trascinare» il minor gettito degli anni precedenti, costituenti oggetto di
14 trasferimenti erariali compensativi consolidati, e sommandolo con il minor gettito sotto soglia degli anni successivi ai fini della verifica del superamento delle soglie, purché la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l'annichilire il sistema delle soglie, che è un caposaldo della scelta legislativa.
Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa che, una volta superata nel primo anno, resterebbe acquisita in tutti gli anni successivi a fronte di gettiti inferiori
(per ciascun anno successivo) all'importo di € 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita dell'anno o degli anni precedenti.
Si sottolinea che l'interpretazione offerta dai Ministeri è condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per valutare il superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni fatte dai contribuenti negli anni precedenti, sia quando esso (minor introito) sia stato già compensato mediante un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive), sia quando non sia stato compensato perché di importo inferiore alle singole soglie percentuali in ciascun anno di riferimento, senza possibilità di sommatorie dei minori introiti inferiori relativi ad anni diversi.
Tuttavia, si puntualizza che l'esposta tesi ministeriale non può essere seguita se intesa nel senso di sterilizzare il minor gettito ICI benché superiore alle soglie in un certo anno, sol perché relativo a immobili autodichiarati dai contribuenti in un anno precedente nel quale esso non era stato compensato perché le soglie non erano state superate in quell'anno.
Pertanto, nel caso in cui le soglie siano superate in un anno successivo a quello della prima autodichiarazione, il diritto alla compensazione sussiste, dovendosi calcolare a tal fine il minore introito ICI di quello stesso anno successivo (senza recupero dei minori introiti sotto-soglia degli anni precedenti), ferma l'espunzione del minor introito corrispondente ai trasferimenti già consolidati, non essendovi alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, sempre in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate negli anni precedenti.
La Corte ha dunque enunciato il seguente principio di diritto: “I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e dal d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno 2001, i “minori introiti” relativi all'ICI
15 conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti in cui il minor introito sia inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti”.
La Corte si è inoltre peritata di fornire alcuni esempi pratici per meglio chiarire la portata del principio affermato.
Così a pag. 19 e 20 della sentenza n. 18705/2023 si legge: “Se il Comune «X» nell'anno
2001, per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, ha subito una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione di quell'anno, definitivamente assestato, avrà diritto al trasferimento compensativo e questo si stabilizzerà per il consolidamento nei trasferimenti degli anni successivi, salvo il meccanismo di riduzione per il caso di attribuzione delle rendite definitive dal comma 2 dell'art.64.
Se nell'anno successivo 2002 quello stesso Comune «X», per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti, una volta detratta la perdita di gettito corrispondente al trasferimento consolidato, ha subito una perdita di gettito inferiore a €
1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, continuerà certamente a incassare il trasferimento compensativo maturato per il 2001, ma non otterrà nulla per il 2002, visto
16 che il minor gettito, al netto di quello compensato dal trasferimento per il 2001, è sotto soglia. Part Ipotizziamo poi che nell'anno successivo 2003 il Comune abbia subito – sempre al netto delle perdite corrispondenti ai trasferimenti consolidati – una perdita di gettito superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5% per cento della spesa corrente, e che tale perdita di gettito (emergente dal bilancio 2003) sia composta, in parte, da un minor introito ICI per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2003 e, in altra parte, da un minor introito ICI relativo ai fabbricati costituenti oggetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati eseguita dai contribuenti nel 2002 (per i quali i contribuenti pagano l'imposta anche nel 2003).
Se le citate componenti di per sé isolatamente considerate sono inferiori alla soglia di legge del 2003, ma le superano considerate unitariamente, in tal caso nel 2003 maturerà a favore del Comune il trasferimento compensativo, che si consoliderà negli anni successivi e dovrà di conseguenza essere espunto dal minor introito negli anni successivi. In altri termini, se nel 2003 si riproduce il minor gettito ICI provocato dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, eseguita dai contribuenti nel 2002, non v'è ragione di escludere il corrispondente aumento del trasferimento erariale”.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, dai quali questo collegio non ha motivo di discostarsi, va rigettata tanto la domanda proposta in via principale, quanto quella formulata in via subordinata dal in questa fase Controparte_1 del giudizio, volta ad ottenere il pagamento della minor somma di €25.307,91, in quanto si fonda sull'errore di calcolare più volte l'importo non ammesso al rimborso per un dato anno, invece di calcolarlo una sola volta, secondo uno sviluppo argomentativo che contrasta con i criteri indicati dal giudice di legittimità e chiariti negli esempi riportati nelle richiamate pronunce.
Invero, secondo i conteggi effettuati dai che non sono stati contestati nella loro CP_3 correttezza dal e muovendo dall'assunto, desumibile dai principi affermati dalla CP_1
Suprema Corte, che il minore introito ICI sotto-soglia relativo a ciascun anno va calcolato una sola volta, anche se si riproduce negli anni successivi, al fine di stabilire se, una volta
17 cumulato alle perdite di gettito verificatesi negli anni successivi, dia diritto ad un aumento del trasferimento erariale perché tali componenti risultano superare le soglie di legge, il totale dei contributi spettanti al , a compensazione delle minori entrate Controparte_1
registrate negli anni 2001-2009, per gli anni dal 2002 al 2010 è pari ad €949.779,10, che corrisponde esattamente all'importo erogato dal . Parte_1
10. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si reputano sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, in ragione della novità della questione decisa, sul quale la Suprema Corte si è espressa per la prima volta solo in pendenza del presente giudizio di appello, e del fatto che in precedenza la giurisprudenza di merito aveva adottato un indirizzo non univoco, anche se per lo più favorevole alla posizione dei Comuni interessati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dal : Controparte_1
2) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di primo grado;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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