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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/10/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2733/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI OL VO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2733/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LE Matrone del Foro di Bologna, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 ottobre 2025 i ricorrenti hanno confermato di volersi separare e il loro difensore ha chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Moiano (BN), il 5 agosto 2017, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 16 gennaio 2019 e il 23 marzo 2022) le figlie LE ed Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (implicitamente afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni e alla loro collocazione preferenziale presso la madre, nonché alle frequentazioni paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate il 30 giugno 2025, si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo.
All'udienza celebrata il 14 ottobre 2025 essi confermavano personalmente di volere separarsi e rilasciavano dichiarazioni sulle condizioni familiari.
Il loro difensore insisteva quindi per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolto.
La reiterata volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese all'udienza del 14 ottobre 2025, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Vanno infine omologate anche le condizioni riguardanti diritti disponibili dei ricorrenti e il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Moiano (BN) il 5 agosto 2017 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 6, p. II, s. A, Ufficio 1, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 10 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 14 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI OL VO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI OL VO Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2733/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LE Matrone del Foro di Bologna, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 ottobre 2025 i ricorrenti hanno confermato di volersi separare e il loro difensore ha chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10 aprile 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Moiano (BN), il 5 agosto 2017, e che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 16 gennaio 2019 e il 23 marzo 2022) le figlie LE ed Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo altresì indicazioni in ordine alle risorse economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (implicitamente afferenti all'affidamento condiviso delle figlie minorenni e alla loro collocazione preferenziale presso la madre, nonché alle frequentazioni paterne, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa coniugale, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note pagina 1 di 2 scritte autorizzate il 30 giugno 2025, si riportavano al contenuto del ricorso introduttivo.
All'udienza celebrata il 14 ottobre 2025 essi confermavano personalmente di volere separarsi e rilasciavano dichiarazioni sulle condizioni familiari.
Il loro difensore insisteva quindi per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolto.
La reiterata volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e di frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese all'udienza del 14 ottobre 2025, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Vanno infine omologate anche le condizioni riguardanti diritti disponibili dei ricorrenti e il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano Parte_2 Parte_1 celebrato matrimonio in Moiano (BN) il 5 agosto 2017 (matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 6, p. II, s. A, Ufficio 1, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 10 aprile 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Così deciso in Parma il 14 ottobre 2025
Il Presidente est.
SI OL VO
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