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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3002/2024 R.G. vertente tra:
, , , e (Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
BALESTRA ROSA ALBA)
- OPPONENTI -
E
, Controparte_1 Parte_6
Avv. COPPOLA LUIGI)
[...]
- OPPOSTA -
NONCHE'
e per essa la procuratrice speciale (AVV.ti BOSCIA P. E CP_2 Controparte_3
APOLLONIA F.)
- TERZA INTERVENUTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 88/2024 emesso da questo Tribunale per la somma di € 196.902,64, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare dichiarare l'incompetenza per materia in combinato disposto dell'art 38 cpc e dell' art 819 ter cpc secondo le clausole compromissorie contenute nell' art 8 del contratto di mutuo chirografario a firma del Notaio Avv. Capotorto rep.n.1881 racc.n.1349 del 15.5.2015 registrato in Bari il 21.05.2015 al
n. 13476/IT ed art 20 Convenzione tra e Parte_7 [...]
( all. sotto la lettera “ A del contratto di mutuo innanzi Controparte_4 descritto) . Conseguentemente revocare l'opposto decreto, e conseguentemente condannare la
[...]
a rifondere le spese sostenute dagli opponenti per Controparte_4 la costituzione nell'odierno giudizio oltreché al pagamento degli onorari e spese del sottoscritto procuratore da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2) Sempre in via preliminare dichiarare la decadenza ex art. 10.2 della Convenzione tra e Parte_7 [...]
( all. sotto la lettera “ A del contratto di mutuo innanzi Controparte_4 descritto) non avendo attivato le procedure di recupero entro 30gg dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine inviata il 19 giugno 2023 è comunicata ai sensi dell'articolo 10.1 della predetta convenzione. Conseguentemente revocare l'opposto decreto. Conseguentemente condannare la
[...]
a rifondere le spese sostenute dagli opponenti per Controparte_4 la costituzione nell'odierno giudizio oltreché al pagamento degli onorari e spese del sottoscritto procuratore da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3) In via subordinata nel merito e in via riconvenzionale, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo chirografario a firma del Notaio Avv.
Capotorto rep.n.1881 racc.n.1349 del 15.5.2015 registrato in Bari il 21.05.2015 al n. 13476/IT ed art 20
Convenzione tra e Parte_7 Controparte_4
( all. sotto la lettera “ A del contratto di mutuo innanzi descritto) nella parte relativa
[...] all' art 7 ( fideiussione) delle fideiussioni sottoscritte rispettivamente da , , Parte_1 Parte_2
, e per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente Parte_5 Parte_4 Parte_3
Revocare l'opposto decreto;
Conseguentemente condannare la Controparte_4
a rifondere le spese sostenute dagli opponenti per la costituzione
[...] nell'odierno giudizio oltreché al pagamento degli onorari e spese del sottoscritto procuratore da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
4) In via subordinata dichiarare la nullità delle clausole vessatorie indicate nell'art 13 del contratto di mutuo chirografario a firma del Notaio Avv. Capotorto rep.n.1881 racc.n.1349 del 15.5.2015 registrato in Bari il 21.05.2015 al n. 13476/IT ed art 20 Convenzione tra e Parte_7 Controparte_4 oltre che dell' art 7 del predetto contratto di mutuo per le motivazioni indicate in narrativa;
[...] conseguentemente Revocare l'opposto decreto;
Conseguentemente condannare la Controparte_4
a rifondere le spese sostenute dagli opponenti per la costituzione nell'odierno giudizio oltreché
[...] al pagamento degli onorari e spese del sottoscritto procuratore da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi, parte opposta ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 29.1.2025 è stata fissata l'odierna udienza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sull'eccezione pregiudiziale di compromesso sollevata dagli opponenti.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., è intervenuta la e per essa la procuratrice CP_2 speciale facendo proprie tutte le domande, eccezioni, conclusioni, istanze, attività Controparte_3 e difese espletate dalla cedente.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti che hanno concluso anche nel merito mediante il deposito di note sostitutive d'udienza.
2. L'opposizione va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di compromesso sollevata dagli opponenti.
Il terzo capoverso dell'art. 8 del contratto di mutuo chirografario del 15.5.2015 tra la
[...]
, e la Controparte_1 Parte_6 Parte_8
[...
garantito dalla invocato dalla difesa degli opponenti, Parte_7 va inteso nel senso che, nel caso di risoluzione o di decadenza dal benefici del termine per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa finanziata, la banca finanziatrice può agire per il recupero del credito, per sorte capitale residua, interessi di mora e per ogni altra voce di spesa contemplata come dovuta, sia nei confronti della parte mutuataria che in danno delle parti garanti (fideiussori personali), ovvero nei modi e termini di cui alla Convenzione nei confronti della Parte_7
ai fini dell'escussione della garanzia consortile.
[...]
Ne discende che l'art. 20 (tentativo di conciliazione ed arbitrato) della Convenzione del 26.03.2015 intervenuta il 26.03.2015 tra la Parte_9
la c.d. Convenzione,
[...] Parte_7 allegato “A” al contratto di mutuo per cui è causa, che contiene le regole che disciplinano sia i criteri, le modalità e i limiti della prestazione della detta garanzia pubblica da parte della
[...]
n favore della banca per agevolare la concessione di finanziamenti Parte_7 richiesti dalle piccole e medie imprese socie del consorzio, sia le regole disciplinanti la gestione del rapporto di garanzia, l'escussione della stessa e la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti) riguarda solo le controversie tra le parti che hanno stipulato detta Convenzione alla quale i fideiussori del predetto contratto di mutuo (v. art. 7) sono estranei, sicché la clausola compromissoria non può riguardare anche le controversie insorte in relazione al contratto di mutuo.
Infondata è anche l'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva della banca opposta, poiché nella predetta Convenzione si legge che le azioni giudiziali di recupero poste in essere dalla banca nei confronti “... dell'Impresa socia e dei terzi garanti …”, possono essere svolte anche in nome e per conto del
Consorzio di garanzia, che all'uopo ha conferito esplicito mandato alla banca (v. art. 10.4). Infatti, nel corpo del ricorso per decreto ingiuntivo (pagg. 2-3) la banca opposta, in forza dell'espresso mandato ricevuto, ha precisato di agire “anche in nome e per conto della ai sensi dell'art. 10.4 della Convenzione sui Pt_7
Fondi Regione Puglia - P.O FERS 2007 - 2013 - Azione 6.1.6 sottoscritta con l'odierna creditrice il
26.03.2015 ed allegata alla “lettera A” del contratto di mutuo, e che l'ente di garanzia potrà comunque esercitare i diritti e le facoltà di cui al successivo punto 10.5 e segg.”.
Priva di pregio è l'eccezione di decadenza dalla garanzia per inosservanza dei termini stabiliti nella
Convenzione del 26.03.2015 (precisamente, ai punti 10.2 e 10.3), poiché, come visto, la Convenzione disciplina il rapporto di garanza pubblica al quale sono estranei gli odierni opponenti. Per la stessa ragione va disattesa pure l'eccezione di omessa produzione nel ricorso monitorio dell'istruttoria di richiesta di escussione e di conseguente asserito abuso di posizione dominante. Infatti, trattandosi di un procedimento previsto dalla Convenzione stipulata tra la banca e l'ente consortile di garanzia, gli odierni opponenti sono privi di legittimazione (oltre che di un interesse giuridicamente rilevante) alla proposizione dell'eccezione e ad una pronuncia di decadenza dalla garanzia pubblica.
Inoltre, alcun abuso di posizione dominante può dirsi concretizzato nella fattispecie, non essendo emerso che la banca opposta ha impedito ai concorrenti di operare liberamente sul mercato in regime di concorrenza e di aver con ciò provocato un conseguente danno anche ai consumatori.
Del tutto generiche poi sono le deduzioni della difesa opponente circa la sopravvenuta oggettiva impossibilità di adempiere alla prestazione da parte della società finanziata a causa dell'epidemia da Covid-
19, facendosi riferimento ad una richiesta di sospensione del mutuo chirografario avanzata dalla Parte_8 parecchi anni dopo (8.5.2023) il normalizzarsi della situazione emergenziale scaturita dalla
[...] pandemia.
Non accoglibile è anche l'eccezione degli opponenti per cui la banca opposta avrebbe dovuto completare la fase dell'escussione della garanzia consortile prima di ricorrere al procedimento monitorio in danno della società debitrice principale e dei suoi fideiussori. Invero, l'escussione della garanzia del
CONFIDI è possibile per la banca non prima di aver avviato le azioni recuperatorie contro i debitori, come del resto si può dedurre dall'applicazione del già esaminato combinato disposto degli artt. 10 (vedi punti 3 e
5) e 11 della Convenzione del 26.03.2015.
Del resto, la garanzia fideiussoria è caratterizzata dalla solidarietà dell'obbligazione, sancita dall'art. 1944 c.c., che comporta che il fideiussore è obbligato al pagamento del debito per l'intero assieme al debitore principale, anche in caso di concorrenza di altre garanzie. Quindi, essendo pacifico in atti che il garante
CONFIDI nulla ha liquidato a tutt'oggi, ben può la banca opposta agire per l'integrale pagamento della debitoria verso i fideiussori (v. art. 7 del contratto di mutuo che prevede espressamente la solidarietà dell'obbligazione fideiussoria). Ovviamente, se la banca opposta dovesse escutere la garanzia prestata per il finanziamento dalla prima della messa in esecuzione del d.i. opposto, questa avrebbe il dovere di Pt_7 rimodulare la propria pretesa di credito al ribasso nella misura eccedente quanto ricevuto in pagamento da
COFIDI.
Priva di fondamento è l'eccezione di sovragaranzia per cui la garanzia sarebbe stata acquisita in violazione dell'art. 4 co. 4 D.M. del 23.09.2005, il quale sancirebbe l'illegittimità della garanzia reale, assicurativa e bancaria acquisita dalla banca finanziatrice sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2 comma 100 lett. a) della l. n. 662/96 (l'art. 4 co.
4 cit. prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”). Infatti, la qualifica della garanzia come “bancaria” o “assicurativa” deriva dal soggetto che la presta e non da quello che ne beneficia, come desumibile del significato giuridico, sintattico e logico della predetta disposizione. Pertanto, non si condivide l'attribuzione della qualifica di
“garanzia bancaria” a quella prestata, come nella specie, da una persona fisica, atteso che contrasta con il dato letterale e con la ratio della disposizione, che lascia intendere alcun limite espresso o implicito per le garanzie personali diverse da quelle reali (pegno e ipoteca) o da quelle rilasciate da compagnie assicurative e da banche.
Sempre in relazione all'eccezione di sovragaranzia del finanziamento, del tutto generica si appalesa la dedotta violazione dell'art. 2 della c.d. legge antitrust senza alcuna ulteriore specificazione.
La difesa degli opponenti ha anche sollevato l'eccezione di nullità delle condizioni contrattuali delle fideiussioni per asserita contrarietà di alcune clausole all'art. 2, comma 2, lettera a), della l. 287/1990 (c.d. legge antitrust).
Sul punto va osservato che, nella specie, non si è in presenza di una fideiussione omnibus, ma di fideiussioni specifiche rilasciate ex art. 7 del contratto di mutuo per cui è causa a garanzia delle obbligazioni derivanti da detto mutuo. Pertanto, non vi è prova che si sia in presenza di un contratto che costituisce applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990. Difatti, come noto, con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'AL censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva, con l'introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 comma 3 l. 287/1990.
Quindi, come esposto dalla Banca d'AL, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Ciò significa che solo qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'AL n. 55/2005.
Tuttavia, nel caso in esame, come già esposto, non si è in presenza di fideiussioni omnibus, ma di fideiussioni specifiche senza che la difesa opponente abbia allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.
Del resto, va ulteriormente evidenziato che l'istruttoria alla base del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'AL copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo. In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'AL, non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005 per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 rispetto alle quali non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro, come già esposto, relativo alle fideiussioni omnibus. Quindi, lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'AL e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità (anno 2015), fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel lontano 2005. Spetta così al garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Trib. Milano 19.1.2022, Sezione Specializzata Impresa), prova che nella specie difetta.
Pure infondata è l'eccezione di nullità delle clausole non specificatamente sottoscritte ex art. 1341 co. 2 c.c. poiché noni si è in presenza di condizioni generali di contratto, destinate cioè a disciplinare più rapporti negoziali, predisposte da uno dei contraenti, ma di un singolo contratto di mutuo stipulato per atto pubblico.
Infine, va disattesa l'eccezione con la quale si deduce il carattere vessatorio delle clausole indicate nell'art. 13 del contratto di mutuo in questione.
Come si è visto, nella specie non può operare la disciplina di cui all'art. 1341 co. 2 c.c., ma neppure la disciplina consumeristica poiché deve escludersi la qualità di consumatori in capo agli odierni opponenti poiché le fideiussioni risultano essere state rilasciate da soggetti proprietari complessivamente dell'intero capitale sociale della debitrice da essi garantita. Infatti, anche amministratrice della società Parte_1 debitrice principale, è proprietaria dei 2/6 delle quote sociali, mentre gli altri fideiussori sono tutti proprietari di 1/6 del capitale sociale, oltre ad essere stati o essere ancora dipendenti in posizione apicale del gruppo societario oppure della stessa debitrice principale (v. doc. 18-21 fasc, parte opposta).
In ogni caso, in relazione alla disciplina consumeristica la deduzione di vessatorietà di dette clausole
è generica e come tale inammissibile non essendo stato neppure dedotto il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi ai danni dei fideiussori o la riconducibilità di dette clausole a quelle di cui all'art. 33 co. 2 cod. cons.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi pel le prime due fasi e minimi per le altre due fasi, previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 52.000,00 ad € 260.000,00.
Nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria del credito le spese di lite vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo la prima determinato l'intervento in giudizio della seconda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
, he si liquidano in euro Controparte_1 Parte_6
9.142,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra gli opponenti e la cessionaria del credito.
Così deciso in Bari, il 01/04/2025. IL GIUDICE
dott. Michele De Palma