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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4587 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via A. Serra n. 22/A, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Cosenza, Piazza
ST e UI LO n. 88, presso lo Studio Legale dell'Avv. Roberto Grano che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80, esponeva che il CTU nominato ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario utile per poter fruire della prestazione.
Tanto premesso, dedotta l'erroneità della ctu ed instando per la sua rinnovazione, chiedeva con il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal giorno della domanda amministrativa, oltre vittoria delle spese di lite.
Si costitutiva l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. CP_2
Disposta CTU medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
28.10.2024- data deposito atto di dissenso 24.10.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22.11.2024.
Sempre in via preliminare, valga osservare che con istanza ex art. 445 bis c.p.c. parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario utile al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con domanda di statuizione del suo diritto alla corresponsione della prestazione.
Deve dichiararsi inammissibile tale ultimo capo di domanda alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti
9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ciò posto, infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come e perche' diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta, rappresentando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Per tali ragioni e altresì nell'ottica di valutare i dedotti aggravamenti (rilevanti in questa sede atteso che, secondo l'insegnamento della SC, la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. con sent. n.
30860/2019, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP), è stata ammessa e disposta CTU medico legale. Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in questa fase (Dott. , Persona_2
a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che, stante il tipo di patologie da cui è affetta, parte ricorrente necessita di assistenza globale, continuativa e permanente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (luglio 2023)
–come da conclusioni dell'elaborato peritale, da intendersi qui integralmente trascritto.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili anche in merito alla decorrenza del requisito sanitario, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20 luglio 2023); appare, tuttavia, inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base dell'insegnamento della SC, sopra rammentato.
Le spese di lite, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario utile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, sono poste a carico dell' siccome soccombente;
CP_2 parimenti, graveranno sull' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_2
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.
S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato
“Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone:
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.
n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n.
12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n.
28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_2 procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'indennità di accompagnamento dal luglio del 2023;
2. - dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento;
3. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
4. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_2
Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4587 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via A. Serra n. 22/A, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Cosenza, Piazza
ST e UI LO n. 88, presso lo Studio Legale dell'Avv. Roberto Grano che lo rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del Presidente p.t., con sede in Via Ciro il Controparte_1
Grande, 21 00144 Roma (RM), (CF: in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato GILDA AVENA (C.F.: , C.F._2
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio Email_1
n ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, Per_1
22/A 87100 COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.11.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80, esponeva che il CTU nominato ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario utile per poter fruire della prestazione.
Tanto premesso, dedotta l'erroneità della ctu ed instando per la sua rinnovazione, chiedeva con il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal giorno della domanda amministrativa, oltre vittoria delle spese di lite.
Si costitutiva l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso. CP_2
Disposta CTU medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
28.10.2024- data deposito atto di dissenso 24.10.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22.11.2024.
Sempre in via preliminare, valga osservare che con istanza ex art. 445 bis c.p.c. parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario utile al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con domanda di statuizione del suo diritto alla corresponsione della prestazione.
Deve dichiararsi inammissibile tale ultimo capo di domanda alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto
l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio- economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti
9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Ciò posto, infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come e perche' diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta, rappresentando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute.
Per tali ragioni e altresì nell'ottica di valutare i dedotti aggravamenti (rilevanti in questa sede atteso che, secondo l'insegnamento della SC, la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. con sent. n.
30860/2019, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP), è stata ammessa e disposta CTU medico legale. Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in questa fase (Dott. , Persona_2
a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che, stante il tipo di patologie da cui è affetta, parte ricorrente necessita di assistenza globale, continuativa e permanente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (luglio 2023)
–come da conclusioni dell'elaborato peritale, da intendersi qui integralmente trascritto.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili anche in merito alla decorrenza del requisito sanitario, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20 luglio 2023); appare, tuttavia, inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base dell'insegnamento della SC, sopra rammentato.
Le spese di lite, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario utile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, sono poste a carico dell' siccome soccombente;
CP_2 parimenti, graveranno sull' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_2
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass.
S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6
c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato
“Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone:
“Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”.
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.
n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n.
12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n.
28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_2 procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'indennità di accompagnamento dal luglio del 2023;
2. - dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento;
3. - condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_2
1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente;
4. - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_2
Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice
dott. ssa Fedora Cavalcanti