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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2302/2024
promossa da
, nato in data [...] in [...], C.F. , in proprio e, Parte_1 C.F._1 congiuntamente all'altro genitore , nata il [...] Parte_2 in Brasile, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nata in [...] 11 Persona_1 aprile 2012 in Brasile, C.F. ; C.F._2
nato il [...] in [...], C.F. , in proprio e, Controparte_1 C.F._3 congiuntamente all'altro genitore , nata il [...] in [...], Controparte_2 in qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nata il 5 agosto Persona_2
2024 in Brasile, C.F. ; C.F._4
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Roberta Romano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe Reale n. 38 attori
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Persona_1 CP_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare
[...] Persona_2 e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana nata il Persona_3 26 maggio 1897 ad RI (CB) ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
In data 9/07/2025, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata trattenuta in CP_3 decisione e sono stati trasmessi gli atti al P.M. il quale, ad oggi, non ha fatto pervenire il suo parere.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il [...] Persona_3 e, precisamente, a RI (CB), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 28/08/1915, al figlio , Persona_3 Persona_4 Persona_5 nato il [...];
- , coniugatosi con al figlio , nato il Persona_5 Persona_6 Persona_7
12/01/1958;
- , coniugatosi con ai figli Persona_7 Controparte_4 Parte_1
nato in data [...], e , nato il [...];
[...] Controparte_1
- , coniugatosi con , al figlio Parte_1 Parte_2
, nato in data [...]; Persona_1
- , coniugatosi , alla figlia Controparte_1 Controparte_2 [...]
, nata il [...]. Persona_8
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quello per via materna è da a . Persona_3 Persona_5
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che cittadina italiana non naturalizzatasi, pur coniugatasi con nel 1915, Persona_3 Persona_4 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio , il quale, a sua volta, ha potuto Persona_5 trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , e quest'ultimo, a sua volta, ai suoi Persona_7 discendenti, e così via fino ad arrivare agli odierni attori.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , e , con Parte_1 Persona_1 Controparte_1 Persona_2 conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_3 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede: • Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2302/2024
promossa da
, nato in data [...] in [...], C.F. , in proprio e, Parte_1 C.F._1 congiuntamente all'altro genitore , nata il [...] Parte_2 in Brasile, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nata in [...] 11 Persona_1 aprile 2012 in Brasile, C.F. ; C.F._2
nato il [...] in [...], C.F. , in proprio e, Controparte_1 C.F._3 congiuntamente all'altro genitore , nata il [...] in [...], Controparte_2 in qualità di genitore esercente la potestà sul minore , nata il 5 agosto Persona_2
2024 in Brasile, C.F. ; C.F._4
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Roberta Romano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Reggio Calabria, alla Via Giuseppe Reale n. 38 attori
contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , , Parte_1 Persona_1 CP_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare
[...] Persona_2 e dichiarare il loro status di cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per Controparte_3 esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana nata il Persona_3 26 maggio 1897 ad RI (CB) ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 16/06/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
In data 9/07/2025, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata trattenuta in CP_3 decisione e sono stati trasmessi gli atti al P.M. il quale, ad oggi, non ha fatto pervenire il suo parere.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022). Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava nata in [...] il [...] Persona_3 e, precisamente, a RI (CB), ed emigrata in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugatasi con in data 28/08/1915, al figlio , Persona_3 Persona_4 Persona_5 nato il [...];
- , coniugatosi con al figlio , nato il Persona_5 Persona_6 Persona_7
12/01/1958;
- , coniugatosi con ai figli Persona_7 Controparte_4 Parte_1
nato in data [...], e , nato il [...];
[...] Controparte_1
- , coniugatosi con , al figlio Parte_1 Parte_2
, nato in data [...]; Persona_1
- , coniugatosi , alla figlia Controparte_1 Controparte_2 [...]
, nata il [...]. Persona_8
La linea di discendenza è dunque costituita da passaggi sia per via materna che paterna, e quello per via materna è da a . Persona_3 Persona_5
Ebbene, sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Dunque, in relazione al caso di specie, considerato che sulla base di quanto sinora osservato lo status di cittadini deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione - e conseguentemente ai loro discendenti - deve affermarsi che cittadina italiana non naturalizzatasi, pur coniugatasi con nel 1915, Persona_3 Persona_4 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio , il quale, a sua volta, ha potuto Persona_5 trasmettere la cittadinanza italiana al figlio , e quest'ultimo, a sua volta, ai suoi Persona_7 discendenti, e così via fino ad arrivare agli odierni attori.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
, , e , con Parte_1 Persona_1 Controparte_1 Persona_2 conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, Controparte_3 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede: • Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 26/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani