Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Marco Bottino lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 21.3.24 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 9332/2024 del ruolo generale affari contenziosi , avente ad oggetto: ripetizione indebito;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.to Gennaro Grassia Parte_1 ricorrente C O N T R O
, in persona del Presidente p.t,; Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.7.24 il ricorrente premesso di aver ricevuto notifica dei seguenti avvisi di pagamento: a) pratica n. 18638391 notificata in data 7.6.24 su prestazione di disoccupazione n.
6037567000801 per l'importo di euro 10.878,76 b) pratica n. 18638399 notificata il 7.6.24 su prestazione di disoccupazione n. 6037554300229 per l'importo di euro 3.691,40 c) pratica n. 18638376 notificata in data 7.6,24 su prestazioe di disoccupazione n. 6037610500646 per l'importo di euro
6.825,04 ha dedotto la prescrizione ed ha chiesto altresì accertarsi l'irripetibilità dell'indebito. CP_ L ha evidenziato che l'indebito era stato scoperto con i verbali ispettivi redatti il 22.11.14 ed il
25.2.17 e che pertanto non era maturata alcuna prescrizione
All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
CP_ Va osservato che l'azione intrapresa dal' non risulta preceduta da comunicazione di indebito al ricorrente.
Tale premessa risulta necessaria in quanto il principale motivo di ricorso riguarda la prescrizione CP_ dell'azione di ripetizione dell'indebito intrapresa dall' in quanto il rapporto disconosciuto risale
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Ed invero l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito deve trovare accoglimento con conseguente restituzione delle somme eventualmente recuperate.
La parte resistente va condannata, al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto degli avvisi di pagamento: a) pratica n. 18638391 notificata in data 7.6.24 su prestazione di disoccupazione n. 6037567000801 per l'importo di euro 10.878,76
b) pratica n. 18638399 notificata il 7.6.24 su prestazione di disoccupazione n.
6037554300229 per l'importo di euro 3.691,40 c) pratica n. 18638376 notificata in data 7.6,24 su prestazione di disoccupazione n. 6037610500646 per l'importo di euro 6.825,04 con condanna alla restituzione delle somme già eventualmente recuperate;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. CP_2
1080,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione.
Così deciso in Aversa, lì 24.3.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
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