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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3408/2019 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Ragone, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura agli atti, dall'avv.to Biagio Trapani, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE CONVENUTA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 agli atti, dall'avv.to Giorgio Chirico, elettivamente domiciliato come in atti;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di essere proprietaria dei veicoli assicurati presso la Nobis Compagnia di
Assicurazione S.p.a. con polizza incendio e furto, come indicati in citazione;
la costituiva Parte_1
un R.T.I con la aggiudicandosi l'appalto per la fornitura di n. 12 automezzi;
in virtù Controparte_3
di tale appalto, la come la conferivano automezzi di rispettiva proprietà, Pt_1 CP_3
consegnati al Comune di , che li utilizzava per la raccolta dei rifiuti;
nella notte tra Controparte_2
il 14 e 15 maggio 2018, presso il deposito della Nettezza Urbana del Comune di , Controparte_2
si sviluppava un incendio che coinvolgeva gli automezzi di proprietà della tutti Pt_1
irrimediabilmente danneggiati dalle fiamme, poi demoliti;
concludeva al fine di accertare il diritto della ad essere indennizzata nei termini di cui alle polizze di assicurazione per il caso Parte_1
incendio stipulate con la di Assicurazioni per la somma complessiva di € Controparte_1 CP_1
70.100,00, oltre agli interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento, sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da perdita da mancato utilizzo del veicolo, con condanna ex art. 96 c.p.c., vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva parte convenuta, la quale rilevava che i mezzi erano custoditi presso il deposito di proprietà del , che sarebbe responsabile della custodia;
pertanto, CP_2 Controparte_2
chiamava in giudizio il , eccepiva il dolo o colpa grave dell'assicurato, Controparte_2
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di , rilevando che “risultano ancora oggi ignoti gli autori, Controparte_2
non di certo la dolosità dello stesso ad opera (probabilmente) di un soggetto che si è introdotto abusivamente all'interno dell'area, scavalcando la prima recinzione ( di 2 mt di altezza circa) ha rotto il vetro della prima porta di accesso (in ferro) e per il tramite del corridoio interno ha raggiunto ( aprendo una seconda porta) il luogo dove erano allocati anche gli automezzi della parte attrice”; domandava una pronuncia di rigetto di ogni domanda nei propri confronti, con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Giova premettere che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass., sent. n. 30656 del 2017).
Nel merito risulta provato l'evento dannoso.
All'udienza del 21 aprile 2022 il testimone ha dichiarato: “conosco i signori Testimone_1
che non c'è più, e , sono rappresentanti della so Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
che la vende o comunque affitta camion per il ritiro dei rifiuti;
non so precisamente con chi Pt_1
la abbia concluso i relativi contratti;
circa 3-4 anni fa si appiccò un incendio nello stabile Pt_1
dove alloggiavano i camion della e del Comune, si trattava di un luogo dove venivano riposti Pt_1
i camion;
lo so in quanto percorrendo la pubblica via si nota il capannone e i camion riposti;
io non ho assistito all'incendio, ma mi sono recato sul posto solo dopo che lo stesso era terminato, mi sono recato per curiosità come tante altre persone;
preciso che ho visto il luogo dell'incendio solo dall'esterno, senza entrare nei relativi locali;
c'era fumo nero, vetri dello stabile rotti, e camion che erano bruciati;
ho notato che i camion danneggiati erano di diverse dimensioni, ma non saprei descrivere precisamente i modelli;
non so se l'incendio è avvenuto di notte o di giorno, io mi sono recato sul posto di mattina”.
Il testimone ha dichiarato: “sono direttore tecnico della la Testimone_4 Parte_1 Pt_1
noleggia veicoli per la raccolta dei rifiuti;
circa nel 2017-2018 la ha noleggiato al i Pt_1 CP_2
veicoli per la raccolta dei rifiuti, consegnandoli materialmente;
i veicoli erano custoditi presso un deposito comunale in via Nocelleto, Comune di , io abito vicino;
nel maggio 2018 Controparte_2 all'alba sono stato svegliato e chiamato dall'amministratore della che mi Pt_1 Testimone_2 comunicava dell'incendio avvenuto nel deposito che prima ho citato;
quindi mi sono recato sul posto,
i vigili del fuoco avevano già spento l'incendio, un veicolo – compattatore tre assi, con all'interno dei rifiuti – fumava ancora;
erano presenti circa una decina di veicoli, alcuni del Comune”; “ riconosco nell'all 14 il capannone all'interno del quale erano custoditi i veicoli e preciso che al fianco di tale spiazzo vi è un ulteriore cancello;
riconosco nell'all. 15 il capannone e lo indico apponendo una X sul punto dove è sito”.
All'udienza del 06.07.2023 il teste dichiarava: “lavoravo al Comune di Castel S. Tes_5
Giorgio, dal 1982 sino al 2021; dal 2001 ero responsabile della raccolta dei rifiuti”; “gli automezzi per la raccolta venivano custoditi presso l'autorimessa comunale, in via Nocelleto;
”; “alle 4 di mattina mi chiamarono perché c'era un incendio nella rimessa comunale;
giunto lì c'erano già i pompieri, comandante dei vigili, sindaco e carabinieri;
abbiamo riscontrato che un compattatore, una spazzatrice, e un gruppo elettrogeno del Comune, un apecar del Comune erano danneggiati;
”;
“l'autorimessa era un grande capannone con uffici, ringhiera alta 2 metri, muro di cemento con un cancello;
in particolare si accedeva prima agli uffici, e poi al capannone;
non ricordo di preciso quando è avvenuto l'incendio; in seguito all'incendio, cinque mezzi e un compattatore della Pt_1 risultarono bruciati ed inutilizzabili”; “mi recavo all'autorimessa tutti i giorni della settimana, dalle
06.00 del mattino sino alle ore 12:00”; “per accedere ai locali dalla strada, sul lato sinistro c'è una insenatura che termina con un cancello, attraversato il quale si accede allo spazio dei locali degli uffici;
dopo gli uffici c'era una porta in ferro, sempre chiusa, la quale consentiva l'accesso al capannone dell'autorimessa, dove si trovano i mezzi custoditi;
quando mi recai sui luoghi a causa dell'incendio notai la porta principale in ferro per entrare all'interno degli uffici con vetri rotti”; “io aprivo e chiudevo i cancelli e le porte descritte quando accedevo e lasciavo i locali, secondo gli orari che ho già indicato prima;
oltre a me le chiavi erano in possesso anche del personale della manutenzione”; “preciso che dopo il primo cancello, c'era un cancello scorrevole grande, chiuso con una catena e lucchetto, che si apriva per far uscire i mezzi dal capannone;
preciso che si tratta di una porta scorrevole in ferro, attraversata la quale si accedeva alla strada”.
Il testimone dichiarava: “sono il funzionario del settore patrimonio, manutenzioni, e Testimone_6
ufficio di piano per PUC, del lavoro dal 1988 ad oggi;
la concedeva gli automezzi CP_2 Pt_1 al per la raccolta dei rifiuti;
gli automezzi venivano custoditi nell'area esterna e interna di CP_2 un capannone in via Nocelleto, di proprietà comunale”; “mi recavo al capannone tutti i giorni, di mattina ed anche a orari vari;
ciò fino a maggio 2018, quando accadde un incendio, io venni chiamato e mi recai sul posto;
quando arrivai, circa alle 8:30, i cancelli erano aperti, c'erano già i vigili del fuoco;
in seguito abbiamo riscontrato i mezzi del Comune e della andati distrutti e abbiamo Pt_1 redatto apposito verbale”; “percorrendo via nocelleto c'è un primo cancello in ferro per passo carrabile che consente l'accesso all'area esterna del capannone;
percorrendo l'area esterna c'è una struttura con porta in ferro vetrata, attraversata la quale si arrivava agli uffici;
dopo aver varcato la porta in ferro vetrata vi era un corridoio che terminava con un confinante capannone al quale si poteva accedere tramite porta in ferro chiusa”; “superato il cancello di accesso all'area esterna, vi era un ulteriore accesso al capannone, un grosso cancello in ferro di circa 4 metri di altezza, dove accedevano i mezzi all'interno del capannone, è scorrevole, due ante scorrevoli, chiuse con lucchetti;
si tratta di un accesso direttamente sulla strada;
”; “l'area esterna è perimetrata da un muretto di circa altezza un metro con sovrastante ringhiera di circa 1.50 mt”; “io avevo le chiavi di tutti gli accessi ma non le usavo mai, c'è un dipendente che abitando vicino alla struttura apriva lui o qualche altro dipendente;
quando io mi recavo facevo aprire e chiudere sul posto le porte e i cancelli descritti”; “alcuni mesi dopo maggio 2018 ci fu un secondo incendio, ma non ricordo se furono interessati anche altri mezzi della . Pt_1
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità. In relazione a quanto dedotto dall'impresa di assicurazione convenuta, che sostiene la responsabilità del custode nel caso di specie, va evidenziato che “la condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto, a essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti
e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (così, da ultimo Cass. n. 18317/15)”, con l'ulteriore precisazione che
“il limite alla responsabilità da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d'ufficio” (Cass., n. 13005 del 2016).
Ebbene, emerge dall'istruttoria la condotta di terzi, quale causa dell'evento ed integrante il caso fortuito, non essendo concretamente prevedibile né evitabile da parte del custode, tenuto conto degli accorgimenti adottati nel caso di specie;
né risulta, peraltro, nemmeno puntualmente dedotta la negligenza asseritamente perpetrata, che in ogni caso non emerge dall'istruttoria, sicchè, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non sussiste, nel caso di specie, alcuna responsabilità del custode in relazione all'evento.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va evidenziato che dalla CTU emerge un danno pari ad euro 44.275,00 (pag. 22 della relazione tecnica in atti), somma alla quale la convenuta compagnia di assicurazione va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice.
Non può essere riconosciuta alcuna altra voce di danno;
in proposito, va ricordato che - a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno - è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
prova che nel caso di specie non sussiste (si aggiunga che il danno derivante dal mancato utilizzo dei veicoli distrutti deriva esclusivamente dalla condotta degli autori del fatto illecito, e non della parte convenuta).
La convenuta compagnia di assicurazione va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 44.275,00.
Posto che “Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore”
(Cass., 16229 del 2023), a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del
2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – il 15 maggio 2018 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Non possono trovare accoglimento le domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale
è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent. n. 19583 del
2013). In secondo luogo, “oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).
Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3,c.p.c.; tale norma prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 3408/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 44.275,00, oltre interessi come in motivazione;
2. pone in capo a parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17 novembre
2025;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e del terzo chiamato in giudizio, delle spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese in favore di parte attrice ed – in favore di ciascuno - € 6.164,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ragone ed oneri come da nota del 05 novembre 2025 in favore del
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 16 dicembre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3408/2019 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Ragone, elettivamente Parte_1
domiciliata come in atti;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura agli atti, dall'avv.to Biagio Trapani, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE CONVENUTA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_2 agli atti, dall'avv.to Giorgio Chirico, elettivamente domiciliato come in atti;
TERZO CHIAMATO IN GIUDIZIO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di essere proprietaria dei veicoli assicurati presso la Nobis Compagnia di
Assicurazione S.p.a. con polizza incendio e furto, come indicati in citazione;
la costituiva Parte_1
un R.T.I con la aggiudicandosi l'appalto per la fornitura di n. 12 automezzi;
in virtù Controparte_3
di tale appalto, la come la conferivano automezzi di rispettiva proprietà, Pt_1 CP_3
consegnati al Comune di , che li utilizzava per la raccolta dei rifiuti;
nella notte tra Controparte_2
il 14 e 15 maggio 2018, presso il deposito della Nettezza Urbana del Comune di , Controparte_2
si sviluppava un incendio che coinvolgeva gli automezzi di proprietà della tutti Pt_1
irrimediabilmente danneggiati dalle fiamme, poi demoliti;
concludeva al fine di accertare il diritto della ad essere indennizzata nei termini di cui alle polizze di assicurazione per il caso Parte_1
incendio stipulate con la di Assicurazioni per la somma complessiva di € Controparte_1 CP_1
70.100,00, oltre agli interessi da calcolarsi sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento, sino all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale da perdita da mancato utilizzo del veicolo, con condanna ex art. 96 c.p.c., vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva parte convenuta, la quale rilevava che i mezzi erano custoditi presso il deposito di proprietà del , che sarebbe responsabile della custodia;
pertanto, CP_2 Controparte_2
chiamava in giudizio il , eccepiva il dolo o colpa grave dell'assicurato, Controparte_2
concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva il Comune di , rilevando che “risultano ancora oggi ignoti gli autori, Controparte_2
non di certo la dolosità dello stesso ad opera (probabilmente) di un soggetto che si è introdotto abusivamente all'interno dell'area, scavalcando la prima recinzione ( di 2 mt di altezza circa) ha rotto il vetro della prima porta di accesso (in ferro) e per il tramite del corridoio interno ha raggiunto ( aprendo una seconda porta) il luogo dove erano allocati anche gli automezzi della parte attrice”; domandava una pronuncia di rigetto di ogni domanda nei propri confronti, con vittoria di spese.
La domanda è fondata.
Giova premettere che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass., sent. n. 30656 del 2017).
Nel merito risulta provato l'evento dannoso.
All'udienza del 21 aprile 2022 il testimone ha dichiarato: “conosco i signori Testimone_1
che non c'è più, e , sono rappresentanti della so Testimone_2 Testimone_3 Parte_1
che la vende o comunque affitta camion per il ritiro dei rifiuti;
non so precisamente con chi Pt_1
la abbia concluso i relativi contratti;
circa 3-4 anni fa si appiccò un incendio nello stabile Pt_1
dove alloggiavano i camion della e del Comune, si trattava di un luogo dove venivano riposti Pt_1
i camion;
lo so in quanto percorrendo la pubblica via si nota il capannone e i camion riposti;
io non ho assistito all'incendio, ma mi sono recato sul posto solo dopo che lo stesso era terminato, mi sono recato per curiosità come tante altre persone;
preciso che ho visto il luogo dell'incendio solo dall'esterno, senza entrare nei relativi locali;
c'era fumo nero, vetri dello stabile rotti, e camion che erano bruciati;
ho notato che i camion danneggiati erano di diverse dimensioni, ma non saprei descrivere precisamente i modelli;
non so se l'incendio è avvenuto di notte o di giorno, io mi sono recato sul posto di mattina”.
Il testimone ha dichiarato: “sono direttore tecnico della la Testimone_4 Parte_1 Pt_1
noleggia veicoli per la raccolta dei rifiuti;
circa nel 2017-2018 la ha noleggiato al i Pt_1 CP_2
veicoli per la raccolta dei rifiuti, consegnandoli materialmente;
i veicoli erano custoditi presso un deposito comunale in via Nocelleto, Comune di , io abito vicino;
nel maggio 2018 Controparte_2 all'alba sono stato svegliato e chiamato dall'amministratore della che mi Pt_1 Testimone_2 comunicava dell'incendio avvenuto nel deposito che prima ho citato;
quindi mi sono recato sul posto,
i vigili del fuoco avevano già spento l'incendio, un veicolo – compattatore tre assi, con all'interno dei rifiuti – fumava ancora;
erano presenti circa una decina di veicoli, alcuni del Comune”; “ riconosco nell'all 14 il capannone all'interno del quale erano custoditi i veicoli e preciso che al fianco di tale spiazzo vi è un ulteriore cancello;
riconosco nell'all. 15 il capannone e lo indico apponendo una X sul punto dove è sito”.
All'udienza del 06.07.2023 il teste dichiarava: “lavoravo al Comune di Castel S. Tes_5
Giorgio, dal 1982 sino al 2021; dal 2001 ero responsabile della raccolta dei rifiuti”; “gli automezzi per la raccolta venivano custoditi presso l'autorimessa comunale, in via Nocelleto;
”; “alle 4 di mattina mi chiamarono perché c'era un incendio nella rimessa comunale;
giunto lì c'erano già i pompieri, comandante dei vigili, sindaco e carabinieri;
abbiamo riscontrato che un compattatore, una spazzatrice, e un gruppo elettrogeno del Comune, un apecar del Comune erano danneggiati;
”;
“l'autorimessa era un grande capannone con uffici, ringhiera alta 2 metri, muro di cemento con un cancello;
in particolare si accedeva prima agli uffici, e poi al capannone;
non ricordo di preciso quando è avvenuto l'incendio; in seguito all'incendio, cinque mezzi e un compattatore della Pt_1 risultarono bruciati ed inutilizzabili”; “mi recavo all'autorimessa tutti i giorni della settimana, dalle
06.00 del mattino sino alle ore 12:00”; “per accedere ai locali dalla strada, sul lato sinistro c'è una insenatura che termina con un cancello, attraversato il quale si accede allo spazio dei locali degli uffici;
dopo gli uffici c'era una porta in ferro, sempre chiusa, la quale consentiva l'accesso al capannone dell'autorimessa, dove si trovano i mezzi custoditi;
quando mi recai sui luoghi a causa dell'incendio notai la porta principale in ferro per entrare all'interno degli uffici con vetri rotti”; “io aprivo e chiudevo i cancelli e le porte descritte quando accedevo e lasciavo i locali, secondo gli orari che ho già indicato prima;
oltre a me le chiavi erano in possesso anche del personale della manutenzione”; “preciso che dopo il primo cancello, c'era un cancello scorrevole grande, chiuso con una catena e lucchetto, che si apriva per far uscire i mezzi dal capannone;
preciso che si tratta di una porta scorrevole in ferro, attraversata la quale si accedeva alla strada”.
Il testimone dichiarava: “sono il funzionario del settore patrimonio, manutenzioni, e Testimone_6
ufficio di piano per PUC, del lavoro dal 1988 ad oggi;
la concedeva gli automezzi CP_2 Pt_1 al per la raccolta dei rifiuti;
gli automezzi venivano custoditi nell'area esterna e interna di CP_2 un capannone in via Nocelleto, di proprietà comunale”; “mi recavo al capannone tutti i giorni, di mattina ed anche a orari vari;
ciò fino a maggio 2018, quando accadde un incendio, io venni chiamato e mi recai sul posto;
quando arrivai, circa alle 8:30, i cancelli erano aperti, c'erano già i vigili del fuoco;
in seguito abbiamo riscontrato i mezzi del Comune e della andati distrutti e abbiamo Pt_1 redatto apposito verbale”; “percorrendo via nocelleto c'è un primo cancello in ferro per passo carrabile che consente l'accesso all'area esterna del capannone;
percorrendo l'area esterna c'è una struttura con porta in ferro vetrata, attraversata la quale si arrivava agli uffici;
dopo aver varcato la porta in ferro vetrata vi era un corridoio che terminava con un confinante capannone al quale si poteva accedere tramite porta in ferro chiusa”; “superato il cancello di accesso all'area esterna, vi era un ulteriore accesso al capannone, un grosso cancello in ferro di circa 4 metri di altezza, dove accedevano i mezzi all'interno del capannone, è scorrevole, due ante scorrevoli, chiuse con lucchetti;
si tratta di un accesso direttamente sulla strada;
”; “l'area esterna è perimetrata da un muretto di circa altezza un metro con sovrastante ringhiera di circa 1.50 mt”; “io avevo le chiavi di tutti gli accessi ma non le usavo mai, c'è un dipendente che abitando vicino alla struttura apriva lui o qualche altro dipendente;
quando io mi recavo facevo aprire e chiudere sul posto le porte e i cancelli descritti”; “alcuni mesi dopo maggio 2018 ci fu un secondo incendio, ma non ricordo se furono interessati anche altri mezzi della . Pt_1
Le dichiarazioni rese, in relazione agli elementi essenziali del fatto, nel caso di specie non presentano alcun particolare profilo di inattendibilità. In relazione a quanto dedotto dall'impresa di assicurazione convenuta, che sostiene la responsabilità del custode nel caso di specie, va evidenziato che “la condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto, a essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno (in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti
e proprietaria del cassonetto), ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo (così, da ultimo Cass. n. 18317/15)”, con l'ulteriore precisazione che
“il limite alla responsabilità da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d'ufficio” (Cass., n. 13005 del 2016).
Ebbene, emerge dall'istruttoria la condotta di terzi, quale causa dell'evento ed integrante il caso fortuito, non essendo concretamente prevedibile né evitabile da parte del custode, tenuto conto degli accorgimenti adottati nel caso di specie;
né risulta, peraltro, nemmeno puntualmente dedotta la negligenza asseritamente perpetrata, che in ogni caso non emerge dall'istruttoria, sicchè, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non sussiste, nel caso di specie, alcuna responsabilità del custode in relazione all'evento.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, va evidenziato che dalla CTU emerge un danno pari ad euro 44.275,00 (pag. 22 della relazione tecnica in atti), somma alla quale la convenuta compagnia di assicurazione va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice.
Non può essere riconosciuta alcuna altra voce di danno;
in proposito, va ricordato che - a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno - è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito.
Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Tribunale Cosenza, sent. n. 825 del 2020).
Dunque, in caso di domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno, è onere dell'attore provare la sussistenza del citato evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile, o quantomeno degli elementi fattuali sufficienti per poter invocare il meccanismo presuntivo;
prova che nel caso di specie non sussiste (si aggiunga che il danno derivante dal mancato utilizzo dei veicoli distrutti deriva esclusivamente dalla condotta degli autori del fatto illecito, e non della parte convenuta).
La convenuta compagnia di assicurazione va, pertanto, condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 44.275,00.
Posto che “Il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore”
(Cass., 16229 del 2023), a fronte del ritardo nell'adempimento deve, inoltre, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda Cass., sent. n. 2796 del
2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna del convenuto al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento dell'evento – il 15 maggio 2018 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento dell'evento e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Non possono trovare accoglimento le domande formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale
è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent. n. 19583 del
2013). In secondo luogo, “oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).
Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3,c.p.c.; tale norma prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 3408/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 44.275,00, oltre interessi come in motivazione;
2. pone in capo a parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 17 novembre
2025;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice e del terzo chiamato in giudizio, delle spese di lite, che si liquidano in euro 545,00 per spese in favore di parte attrice ed – in favore di ciascuno - € 6.164,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ragone ed oneri come da nota del 05 novembre 2025 in favore del
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 16 dicembre 2025.