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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IL OT Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 98/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4/6/2025, vertente tra , nato a [...] il Parte_1
14/5/2000, c.f. , difeso dall'avv. Roberta Facchini, e , nata CodiceFiscale_1 CP_1
a Cassino (FR) il 23/4/2000, c.f. , difesa dall'avv. Emilio Roncone, con CodiceFiscale_2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/1/2025 il signor , premesso di aver avuto una Parte_1 relazione more uxorio con la signora dalla quale il 23/9/2022 è nata il la figlia CP_1
, ha chiesto che il Tribunale di Cassino provveda alla regolamentazione dei diritti della Per_1 prole disciplinandone l'affidamento, i turni di visita da riconoscere ai genitori e i correlati obblighi di mantenimento secondo le modalità esposte nell'atto.
***
Costituita con comparsa depositata il 2/5/2025, la signora ha chiesto l'adozione di CP_1 statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 4/6/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Parte_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:” La figlia sarà Per_1 affidata congiuntamente ai due genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo delle parti, per due giorni alla settimana da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 21.30, a settimane alterne dalle 13.00 del sabato alle 23.30 della domenica, ad anni alterni il
24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione del compleanno, a Pasqua o il lunedì successivo e per quindici giorni consecutivi a giugno, luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
analogo diritto per i mesi estivi va riconosciuto al genitore non collocatario. Il signor verserà alla signora Parte_1 entro il giorno venticinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di 450,00 al mese CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, da imputare per intero alle esigenze ordinarie della prole. I genitori sosterranno in egual misura le spese straordinarie inerenti alla prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base ai redditi del disciolto nucleo familiare. Nell'individuazione dei predetti oneri i genitori si atterranno al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino. Gli assegni unici dovuti per la prole saranno attribuiti per intero alla signora Spese di lite CP_1 compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo per non riconoscere gli accordi Parte_1 CP_1 intervenuti tra le parti, conformi alla legge e all'interesse della prole.
***
L'accordo dei signori e iustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 98/2025 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/6/2025
il Presidente est
IL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
IL OT Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 98/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4/6/2025, vertente tra , nato a [...] il Parte_1
14/5/2000, c.f. , difeso dall'avv. Roberta Facchini, e , nata CodiceFiscale_1 CP_1
a Cassino (FR) il 23/4/2000, c.f. , difesa dall'avv. Emilio Roncone, con CodiceFiscale_2
l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/1/2025 il signor , premesso di aver avuto una Parte_1 relazione more uxorio con la signora dalla quale il 23/9/2022 è nata il la figlia CP_1
, ha chiesto che il Tribunale di Cassino provveda alla regolamentazione dei diritti della Per_1 prole disciplinandone l'affidamento, i turni di visita da riconoscere ai genitori e i correlati obblighi di mantenimento secondo le modalità esposte nell'atto.
***
Costituita con comparsa depositata il 2/5/2025, la signora ha chiesto l'adozione di CP_1 statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 4/6/2025 i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Parte_1 CP_1 un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni:” La figlia sarà Per_1 affidata congiuntamente ai due genitori, con domicilio preferenziale presso la madre e facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo delle parti, per due giorni alla settimana da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 21.30, a settimane alterne dalle 13.00 del sabato alle 23.30 della domenica, ad anni alterni il
24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, in occasione del compleanno, a Pasqua o il lunedì successivo e per quindici giorni consecutivi a giugno, luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro il 15 maggio dell'anno di riferimento;
analogo diritto per i mesi estivi va riconosciuto al genitore non collocatario. Il signor verserà alla signora Parte_1 entro il giorno venticinque di ogni mese, un assegno di mantenimento di 450,00 al mese CP_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, da imputare per intero alle esigenze ordinarie della prole. I genitori sosterranno in egual misura le spese straordinarie inerenti alla prole che non abbiano carattere esorbitante o superfluo in base ai redditi del disciolto nucleo familiare. Nell'individuazione dei predetti oneri i genitori si atterranno al Protocollo approvato presso il Tribunale di Cassino. Gli assegni unici dovuti per la prole saranno attribuiti per intero alla signora Spese di lite CP_1 compensate.”
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che le richieste dei signori e debbano essere accolte. Non vi è motivo per non riconoscere gli accordi Parte_1 CP_1 intervenuti tra le parti, conformi alla legge e all'interesse della prole.
***
L'accordo dei signori e iustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 98/2025 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ riconosce le intese raggiunte dalle parti, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/6/2025
il Presidente est
IL OT