Articolo 3 della Legge 25 giugno 1956, n. 1014
Articolo 2
Versione
27 settembre 1956
Art. 3.
Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al precedente art. 1 saranno presentate, nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale istruitele, le trasmettera' alla segreteria dei Comitato previsto nei precedente art. 2.

Entrata in vigore il 27 settembre 1956