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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1545/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1849/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ag.entrate - SS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4019/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 01/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200000279962 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.02.2020 a SS Sicilia s.p.a. il contribuente Rappresentante_1 impugna la cartella di pagamento n.29820200000279962 ricevuta in data 24.02.2020 emessa eseguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis D.P.R. 633/72 liquidazione iva 2018 per un ammontare complessivo di € 3.352,28, e deduce diversi motivi fra cui la mancata ricezione dell'atto descritto in cartella
: “ Cartella predisposta in data 21.9.2018 con atto codice numero 02505581914 consegnata il data 26.9.2018
“.
La SS Sicilia spa non si costituisce.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione rileva che il decreto “Sostegno bis” ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società SS Sicilia Spa e affida a partire dal 1 ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni dell'attività di riscossione nella Regione Siciliana all'Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l'Agenzia delle Entrate –SS.
Il ricorso è fondato per il motivo esposto.
Sulla comunicazione cd. bonaria il Collegio deve confermare il proprio orientamento che muove dai seguenti punti:
1) l'avviso ex art. 6 co. 5' legge 212/2000 non è contemplato in generale, sibbene - a pena di nullità - “nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative“ (Cass. 14.1.2011 n. 795);
2) la comunicazione ha funzione integrativa della motivazione della cartella (C.T.P. Reggio Emilia 28.12.2007
n. 585 …il Ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto il suddetto invito;
l'Agenzia resistente controdeduce che a pag. 2 della cartella impugnata sono riportati gli estremi del c.d. avviso bonario che avrebbe preceduto l'iscrizione a ruolo (in questo modo confermando altresì, implicitamente, di ritenere che la fattispecie in esame rientri tra quelle previste dalla norma citata); ma l'aver riportato i suddetti estremi in cartella all'evidenza, non equivale certo ad aver fornito la prova né che l'Agenzia abbia inviato il suddetto invito né tantomeno che il Ricorrente lo abbia ricevuto avendo, al più, tale annotazione una valenza interna all'Amministrazione o più in generale all' organizzazione interna dell'ente impositore atteso che attesta" solo" compimento di un'attività interna all'ente ...che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative non rilevanti al l'esterno, proprie della formazione di una documentazione ad uso dell'Amministrazione(o dell'Ente impositore) e delle sue tempistiche... "(Cass. 25753/2007); in breve risultano fondate le eccezioni del Ricorrente là dove sostiene che l'Agenzia non ha fornito la prova dell'effettivo invio del suddetto invito né, tantomeno della sua ricezione;
a ciò consegue che va dichiarata la nullità della cartella impugnata…
(conf. C.T.R. Campania-Salerno 10.3. 2008 n. 52 e C.T.P. Cremona 28.3.2013 n. 37).
Sottolineato che la comunicazione è immediatamente impugnabile giusta la riconosciuta natura generale della giurisdizione tributaria, che esclude la tassatività dell'elenco dell'art. 19 d. lgs. 546 cit. (Cass. 18.5.
2011 n. 10987), nel caso in esame rileva l'art. 2697 cc. sull'onere della notifica della comunicazione.
Invero al Collegio è precluso statuire sulla obbligatorietà / non obbligatorietà della comunicazione giusta la coordinazione dei punti 1 e 2).
Si aggiunga che l'asserita spedizione della comunicazione lascia ragionevolmente presumere l'incertezza su profili determinanti postulata dall'art. 6 legge 212.
La particolarità in diritto della controversia giustifica la compensazione delle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate - SS con atto del 27 Marzo
2023 deducendo i seguenti motivi.
Preliminarmente si evidenzia che non vi è prova in atti della tempestività del ricorso.
1) Sulla omessa notifica dell'avviso bonario nonche' sul vizio di motivazione
Sul punto la motivazione della sentenza è contraddittoria e illogica: non si comprende infatti perché l'intento di motivare adeguatamente la cartella esattoriale dovrebbe essere letto come una ammissione e riconoscimento implicito che vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative” come previsto dalla normativa.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte dirette, e art. 54 bis, per l'IVA, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.
E' evidente che la Corte di I grado si è limitata ad effettuare una mera valutazione di principio senza verificare in concreto quale fosse il reale contenuto della cartella esattoriale.
Infatti, trattasi puramente e semplicemente di un omesso pagamento IVA relativo al I trimestre anno 2018 sulla base di dati dichiarati dal medesimo contribuente che non necessita di alcuna attività di natura interpretativa.
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato anche avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
2) Sulla violazione dell'art. 2 comma 2 dlgs 462/97
La suindicata asserita violazione comporta semplicemente che l'omesso invio dell'avviso bonario consente al Contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni al 30%. Tuttavia, come potrà facilmente verificare questa On. Corte di Giustizia di II grado, le sanzioni sono già state calcolate al 30% in quanto l'ammontare
è pari ad € 712,59, corrispondente esattamente al 30% dell'IVA omessa € 2.375,30.
3) Sulla legittimita' della notifica per posta elettronica certificata (c.d. PEC)
4) Sull'eccepita illegittimita' della notifica in quanto inviata da pec non iscritta in pubblici elenchi
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4019/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 1
Dicembre 2022. Si costituisce nel giudizio di appello Rappresentante_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo si ribadisce che il ricorso introduttivo è stato presentato ai sensi dell'art. 39 del Decreto
Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che così recita: ““…il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite … il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adicctus solutionis causa””.
In primo luogo si evidenzia all'Adita Commissione che la controparte non si è costituita in giudizio nei termini previsti dal D. Lgs. 546/92 in quanto il ricorso le è stato notificato tramite pec in data 10.03.2020 come da ricevuta di accettazione e consegna gia' depositata in atti.
Quanto appena esposto è assolutamente e necessariamente prodromico alla richiesta che l'odierno appellato formalizza in questa sede, di estromissione anche da tale fase del Giudizio, dei documenti prodotti dall'Appellante, perché tardivi.
Nel caso di specie non possono considerarsi prova le copie degli estratti ruolo prodotti dal concessionario, ma sicuramente è una prova la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata asseritamente notificata al ricorrente. E ciò in quanto trattasi di un elemento (rectius documento-prova) dal quale discende l'eccezione formale e sostanziale del contribuente e, conseguentemente quella contraria del resistente.
Dalla qualifica di prova dei documenti prodotti dall'agenzia in tale fase del giudizio, ne discende la loro inammissibilità in quanto lo stesso non ha dato prova di non averli potuti produrre in primo grado ex art. 58 comma 1 D.Lgs. 546/92.
La cartella di pagamento, essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l'essenzialità della sua notificazione (Cass. S.U. 16412/2007). La notificazione è un procedimento complesso che si compone di passaggi consequenziali, con i quali un atto è portato a legale conoscenza di un determinato soggetto ad opera dell'Ufficiale giudiziario.
Nel caso di specie, l'atto è pervenuto a mezzo pec, ma se ne disconosce formalmente il contenuto in quanto la modalità utilizzata non ha i requisiti per essere definita notifica ai sensi di legge.
Ed invero, l'atto non è un documento informatico, siccome previsto dalla legge, bensì copia informatica di un documento cartaceo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione e dalle allegazioni delle parti emerge che la cartella trae origine da liquidazione automatizzata IVA (art.54-bis DPR 633/1972) per omesso versamento di importi dichiarati e non versati. In tale paradigma, l'attività dell'Ufficio è eminentemente vincolata e fondata su dati dichiarativi del contribuente e sui versamenti effettuati, senza necessità di valutazioni discrezionali o interpretative.
L'appello è fondato nella parte in cui contesta la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la mancanza della comunicazione preventiva determini, in via automatica, la nullità della cartella anche in ipotesi di mero omesso versamento. In particolare: l'art.6, comma 5, L.212/2000 collega l'obbligo di invito/contraddittorio preventivo ai casi in cui “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; nel caso di specie la pretesa risulta riconducibile ad un dato oggettivo (differenza tra imposta dichiarata e imposta versata), che non implica, di regola, incertezze interpretative da chiarire con interlocuzione preventiva;
la funzione tipica della comunicazione, in simili fattispecie, è prevalentemente quella di consentire una regolarizzazione anticipata (anche ai fini sanzionatori), ma la sua omissione non incide sulla validità della pretesa quando questa derivi da mancato versamento di somme dichiarate. Ne consegue che la sentenza di primo grado, avendo annullato la cartella senza verificare in concreto la ricorrenza di effettive “incertezze su aspetti rilevanti”, ha applicato in modo non corretto il presupposto normativo dell'art.6, comma 5, L.212/2000. Sul punto, nel contesto già prodotto dalle parti, l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi secondo cui, in caso di omesso versamento di somme dichiarate, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può ritenersi legittima anche in assenza della comunicazione preventiva.
La doglianza dell'appellata circa la violazione dell'art.2, comma 2, D. Lgs.462/1997 non può condurre all'annullamento della cartella quando: la fattispecie non richiede, per le ragioni esposte, l'obbligatorietà della comunicazione ai fini della validità della cartella;
e, in fatto, risulta che le sanzioni siano state applicate nella misura del 30%, come evidenziato nell'atto di appello (con indicazione numerica della corrispondenza tra imposta e sanzione). Pertanto, anche sotto tale profilo, non si ravvisano ragioni di nullità dell'iscrizione a ruolo o della cartella.
La cartella di pagamento è atto a contenuto tipizzato (artt.25 e 50 DPR 602/1973; modelli approvati con DM
28.06.1999) e, in caso di controllo automatizzato, la motivazione può ritenersi sufficiente quando consenta al contribuente di: individuare la dichiarazione e la tipologia di controllo;
comprendere che la pretesa deriva da omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione;
ricostruire, con ordinaria diligenza, il rapporto tra imposta dichiarata e somme versate. Nel caso in esame, la cartella indica gli elementi essenziali (imposta a debito, imposta versata, imposta da versare), rendendo intellegibile la pretesa, senza che sia necessario riprodurre integralmente la comunicazione preventiva (ove pure predisposta).
Le eccezioni dell'appellata sulla notifica via PEC non sono fondate. L'art.26 DPR 602/1973 disciplina espressamente la notifica della cartella via PEC e, per come richiamato nell'atto di appello, non subordina la validità della notifica all'apposizione della firma digitale secondo la disciplina prevista per le notificazioni in proprio ex L.53/1994 o secondo il regime dell'art.149-bis c. p. c. , che lo stesso art.26 dichiara non applicabile. Ne consegue che la trasmissione della cartella come allegato informatico via PEC non determina, di per sé, inesistenza della notifica, in assenza di specifica previsione invalidante e in presenza di effettiva ricezione del messaggio PEC.
L'argomento dell'appellata, che richiama il vincolo dell'utilizzo di indirizzi risultanti da pubblici elenchi, è costruito sulla disciplina della notifica in proprio degli avvocati (L.53/1994), che non coincide con quella dell'Agente della riscossione ex art.26 DPR 602/1973. In tale disciplina, rileva in modo decisivo che l'atto sia inviato all'indirizzo PEC del destinatario risultante da NI (ove dovuto), mentre non è previsto in termini equivalenti l'obbligo che l'indirizzo mittente debba necessariamente risultare da pubblici elenchi, come richiesto per le notifiche effettuate dagli avvocati. In ogni caso, dalla stessa prospettazione dell'appellata risulta che la cartella è stata ricevuta e impugnata, con conseguente raggiungimento della funzione conoscitiva tipica della notifica.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro
300,00 (trecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1849/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ag.entrate - SS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4019/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 01/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200000279962 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.02.2020 a SS Sicilia s.p.a. il contribuente Rappresentante_1 impugna la cartella di pagamento n.29820200000279962 ricevuta in data 24.02.2020 emessa eseguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis D.P.R. 633/72 liquidazione iva 2018 per un ammontare complessivo di € 3.352,28, e deduce diversi motivi fra cui la mancata ricezione dell'atto descritto in cartella
: “ Cartella predisposta in data 21.9.2018 con atto codice numero 02505581914 consegnata il data 26.9.2018
“.
La SS Sicilia spa non si costituisce.
Affermava la Corte adita:
“La Commissione rileva che il decreto “Sostegno bis” ha disposto, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società SS Sicilia Spa e affida a partire dal 1 ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni dell'attività di riscossione nella Regione Siciliana all'Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l'Agenzia delle Entrate –SS.
Il ricorso è fondato per il motivo esposto.
Sulla comunicazione cd. bonaria il Collegio deve confermare il proprio orientamento che muove dai seguenti punti:
1) l'avviso ex art. 6 co. 5' legge 212/2000 non è contemplato in generale, sibbene - a pena di nullità - “nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative“ (Cass. 14.1.2011 n. 795);
2) la comunicazione ha funzione integrativa della motivazione della cartella (C.T.P. Reggio Emilia 28.12.2007
n. 585 …il Ricorrente eccepisce di non aver mai ricevuto il suddetto invito;
l'Agenzia resistente controdeduce che a pag. 2 della cartella impugnata sono riportati gli estremi del c.d. avviso bonario che avrebbe preceduto l'iscrizione a ruolo (in questo modo confermando altresì, implicitamente, di ritenere che la fattispecie in esame rientri tra quelle previste dalla norma citata); ma l'aver riportato i suddetti estremi in cartella all'evidenza, non equivale certo ad aver fornito la prova né che l'Agenzia abbia inviato il suddetto invito né tantomeno che il Ricorrente lo abbia ricevuto avendo, al più, tale annotazione una valenza interna all'Amministrazione o più in generale all' organizzazione interna dell'ente impositore atteso che attesta" solo" compimento di un'attività interna all'ente ...che corrisponde ad altre finalità, quali sono quelle organizzative non rilevanti al l'esterno, proprie della formazione di una documentazione ad uso dell'Amministrazione(o dell'Ente impositore) e delle sue tempistiche... "(Cass. 25753/2007); in breve risultano fondate le eccezioni del Ricorrente là dove sostiene che l'Agenzia non ha fornito la prova dell'effettivo invio del suddetto invito né, tantomeno della sua ricezione;
a ciò consegue che va dichiarata la nullità della cartella impugnata…
(conf. C.T.R. Campania-Salerno 10.3. 2008 n. 52 e C.T.P. Cremona 28.3.2013 n. 37).
Sottolineato che la comunicazione è immediatamente impugnabile giusta la riconosciuta natura generale della giurisdizione tributaria, che esclude la tassatività dell'elenco dell'art. 19 d. lgs. 546 cit. (Cass. 18.5.
2011 n. 10987), nel caso in esame rileva l'art. 2697 cc. sull'onere della notifica della comunicazione.
Invero al Collegio è precluso statuire sulla obbligatorietà / non obbligatorietà della comunicazione giusta la coordinazione dei punti 1 e 2).
Si aggiunga che l'asserita spedizione della comunicazione lascia ragionevolmente presumere l'incertezza su profili determinanti postulata dall'art. 6 legge 212.
La particolarità in diritto della controversia giustifica la compensazione delle spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Agenzia delle Entrate - SS con atto del 27 Marzo
2023 deducendo i seguenti motivi.
Preliminarmente si evidenzia che non vi è prova in atti della tempestività del ricorso.
1) Sulla omessa notifica dell'avviso bonario nonche' sul vizio di motivazione
Sul punto la motivazione della sentenza è contraddittoria e illogica: non si comprende infatti perché l'intento di motivare adeguatamente la cartella esattoriale dovrebbe essere letto come una ammissione e riconoscimento implicito che vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative” come previsto dalla normativa.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte dirette, e art. 54 bis, per l'IVA, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione;
né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36 bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.
E' evidente che la Corte di I grado si è limitata ad effettuare una mera valutazione di principio senza verificare in concreto quale fosse il reale contenuto della cartella esattoriale.
Infatti, trattasi puramente e semplicemente di un omesso pagamento IVA relativo al I trimestre anno 2018 sulla base di dati dichiarati dal medesimo contribuente che non necessita di alcuna attività di natura interpretativa.
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato anche avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
2) Sulla violazione dell'art. 2 comma 2 dlgs 462/97
La suindicata asserita violazione comporta semplicemente che l'omesso invio dell'avviso bonario consente al Contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni al 30%. Tuttavia, come potrà facilmente verificare questa On. Corte di Giustizia di II grado, le sanzioni sono già state calcolate al 30% in quanto l'ammontare
è pari ad € 712,59, corrispondente esattamente al 30% dell'IVA omessa € 2.375,30.
3) Sulla legittimita' della notifica per posta elettronica certificata (c.d. PEC)
4) Sull'eccepita illegittimita' della notifica in quanto inviata da pec non iscritta in pubblici elenchi
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 4019/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 2 e depositata il 1
Dicembre 2022. Si costituisce nel giudizio di appello Rappresentante_1 che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo si ribadisce che il ricorso introduttivo è stato presentato ai sensi dell'art. 39 del Decreto
Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che così recita: ““…il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite … il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adicctus solutionis causa””.
In primo luogo si evidenzia all'Adita Commissione che la controparte non si è costituita in giudizio nei termini previsti dal D. Lgs. 546/92 in quanto il ricorso le è stato notificato tramite pec in data 10.03.2020 come da ricevuta di accettazione e consegna gia' depositata in atti.
Quanto appena esposto è assolutamente e necessariamente prodromico alla richiesta che l'odierno appellato formalizza in questa sede, di estromissione anche da tale fase del Giudizio, dei documenti prodotti dall'Appellante, perché tardivi.
Nel caso di specie non possono considerarsi prova le copie degli estratti ruolo prodotti dal concessionario, ma sicuramente è una prova la relata di notifica della cartella di pagamento impugnata asseritamente notificata al ricorrente. E ciò in quanto trattasi di un elemento (rectius documento-prova) dal quale discende l'eccezione formale e sostanziale del contribuente e, conseguentemente quella contraria del resistente.
Dalla qualifica di prova dei documenti prodotti dall'agenzia in tale fase del giudizio, ne discende la loro inammissibilità in quanto lo stesso non ha dato prova di non averli potuti produrre in primo grado ex art. 58 comma 1 D.Lgs. 546/92.
La cartella di pagamento, essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l'essenzialità della sua notificazione (Cass. S.U. 16412/2007). La notificazione è un procedimento complesso che si compone di passaggi consequenziali, con i quali un atto è portato a legale conoscenza di un determinato soggetto ad opera dell'Ufficiale giudiziario.
Nel caso di specie, l'atto è pervenuto a mezzo pec, ma se ne disconosce formalmente il contenuto in quanto la modalità utilizzata non ha i requisiti per essere definita notifica ai sensi di legge.
Ed invero, l'atto non è un documento informatico, siccome previsto dalla legge, bensì copia informatica di un documento cartaceo.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione e dalle allegazioni delle parti emerge che la cartella trae origine da liquidazione automatizzata IVA (art.54-bis DPR 633/1972) per omesso versamento di importi dichiarati e non versati. In tale paradigma, l'attività dell'Ufficio è eminentemente vincolata e fondata su dati dichiarativi del contribuente e sui versamenti effettuati, senza necessità di valutazioni discrezionali o interpretative.
L'appello è fondato nella parte in cui contesta la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che la mancanza della comunicazione preventiva determini, in via automatica, la nullità della cartella anche in ipotesi di mero omesso versamento. In particolare: l'art.6, comma 5, L.212/2000 collega l'obbligo di invito/contraddittorio preventivo ai casi in cui “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; nel caso di specie la pretesa risulta riconducibile ad un dato oggettivo (differenza tra imposta dichiarata e imposta versata), che non implica, di regola, incertezze interpretative da chiarire con interlocuzione preventiva;
la funzione tipica della comunicazione, in simili fattispecie, è prevalentemente quella di consentire una regolarizzazione anticipata (anche ai fini sanzionatori), ma la sua omissione non incide sulla validità della pretesa quando questa derivi da mancato versamento di somme dichiarate. Ne consegue che la sentenza di primo grado, avendo annullato la cartella senza verificare in concreto la ricorrenza di effettive “incertezze su aspetti rilevanti”, ha applicato in modo non corretto il presupposto normativo dell'art.6, comma 5, L.212/2000. Sul punto, nel contesto già prodotto dalle parti, l'appellante richiama la giurisprudenza di legittimità favorevole alla tesi secondo cui, in caso di omesso versamento di somme dichiarate, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può ritenersi legittima anche in assenza della comunicazione preventiva.
La doglianza dell'appellata circa la violazione dell'art.2, comma 2, D. Lgs.462/1997 non può condurre all'annullamento della cartella quando: la fattispecie non richiede, per le ragioni esposte, l'obbligatorietà della comunicazione ai fini della validità della cartella;
e, in fatto, risulta che le sanzioni siano state applicate nella misura del 30%, come evidenziato nell'atto di appello (con indicazione numerica della corrispondenza tra imposta e sanzione). Pertanto, anche sotto tale profilo, non si ravvisano ragioni di nullità dell'iscrizione a ruolo o della cartella.
La cartella di pagamento è atto a contenuto tipizzato (artt.25 e 50 DPR 602/1973; modelli approvati con DM
28.06.1999) e, in caso di controllo automatizzato, la motivazione può ritenersi sufficiente quando consenta al contribuente di: individuare la dichiarazione e la tipologia di controllo;
comprendere che la pretesa deriva da omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione;
ricostruire, con ordinaria diligenza, il rapporto tra imposta dichiarata e somme versate. Nel caso in esame, la cartella indica gli elementi essenziali (imposta a debito, imposta versata, imposta da versare), rendendo intellegibile la pretesa, senza che sia necessario riprodurre integralmente la comunicazione preventiva (ove pure predisposta).
Le eccezioni dell'appellata sulla notifica via PEC non sono fondate. L'art.26 DPR 602/1973 disciplina espressamente la notifica della cartella via PEC e, per come richiamato nell'atto di appello, non subordina la validità della notifica all'apposizione della firma digitale secondo la disciplina prevista per le notificazioni in proprio ex L.53/1994 o secondo il regime dell'art.149-bis c. p. c. , che lo stesso art.26 dichiara non applicabile. Ne consegue che la trasmissione della cartella come allegato informatico via PEC non determina, di per sé, inesistenza della notifica, in assenza di specifica previsione invalidante e in presenza di effettiva ricezione del messaggio PEC.
L'argomento dell'appellata, che richiama il vincolo dell'utilizzo di indirizzi risultanti da pubblici elenchi, è costruito sulla disciplina della notifica in proprio degli avvocati (L.53/1994), che non coincide con quella dell'Agente della riscossione ex art.26 DPR 602/1973. In tale disciplina, rileva in modo decisivo che l'atto sia inviato all'indirizzo PEC del destinatario risultante da NI (ove dovuto), mentre non è previsto in termini equivalenti l'obbligo che l'indirizzo mittente debba necessariamente risultare da pubblici elenchi, come richiesto per le notifiche effettuate dagli avvocati. In ogni caso, dalla stessa prospettazione dell'appellata risulta che la cartella è stata ricevuta e impugnata, con conseguente raggiungimento della funzione conoscitiva tipica della notifica.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per il primo grado ed euro
300,00 (trecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)