Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 795/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 795/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.10.1975, residente in [...] C, elettivamente domiciliata in Avezzano, alla Via C. Battisti, 101, presso lo studio legale dell'avv.
Alessandra Sucapane che la rappresenta e difende in virtù di procura unita al presente atto;
e
( ) nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.08.1975, residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano AQ, in Via Corradini n. 225, presso lo studio legale dell'avv.
Alessandro Felli che lo rappresenta e difende in virtù di procura unita al presente atto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1
CONDIZIONI
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 con ordine al Comune di Avezzano di annotare l'emananda sentenza a margine
[...] dell'atto di matrimonio;
2. disporre l'adozione delle seguenti condizioni della separazione in quanto non contrarie a legge e cioè:
- che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso, con Per_1 mantenimento della sua residenza presso la casa familiare ove continuerà a vivere insieme alla madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata detta abitazione;
- che padre e figlia potranno incontrarsi liberamente;
in ogni caso, al fine di agevolare la gestione di detti incontri, si programmano i seguenti tempi di frequentazione da alternarsi con quelli della madre: - il padre vedrà la figlia, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, orientativamente dalle ore 19:00 alle 22:00; - la settimana successiva, il padre vedrà la figlia il martedì e il giovedì, nei medesimi orari;
-il padre terrà poi, presso di sé, la figlia, a fine settimana alterni, il sabato mattina dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, con pernottamento;
- sarà cura del padre prelevare la figlia da casa o dal luogo dell'appuntamento fissato per poi riaccompagnarla alla casa familiare;
- che gli incontri saranno gestiti tenendo in considerazione le volontà della minore che, in quanto quattordicenne, vuole esprimere il suo parere e concordare con i genitori il soddisfacimento delle sue esigenze, soprattutto scolastiche;
3. che ciascun genitore, nel suo giorno di affidamento della figlia, si occuperà dei bisogni di
, compresi attività scolastiche e colloquio con i professori, attività extrascolastiche e Per_1 seguirà i suoi impegni già fissati, tra cui:
- attività di ballo country il martedì o il giovedì sera, dalle ore 21:00 alle 22:30;
- attività pomeridiane scolastiche, extrascolastiche, sportive, musicali o altro;
4. che ciascun genitore si occuperà, altresì, della salute della figlia, accompagnandola nei diversi controlli necessari;
quelli già in corso si riferiscono al controllo annuale della vista ed al controllo mensile dei denti;
5. che il padre si obbliga a versare alla madre, con bonifico bancario all'IBAN
[...], con accredito da aversi entro il giorno 15 di ogni mese, a
2 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta); detta somma verrà automaticamente adeguata agli indici FOI;
6. che i genitori concordano che l'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre;
7. che entrambi i genitori si obbligano a sostenere al 50% il costo delle spese straordinarie che occorreranno alla loro figlia, adottando, quale criterio di riferimento e scelta, il Protocollo delle spese straordinarie vigente nel Tribunale di Avezzano, qui precisando, sin da ora, che ritengono che le spese scolastiche e formative extrascolastiche, universitarie e sportive debbano essere considerate come straordinarie e, pertanto, ricadenti in capo a ciascun genitore;
8. che le spese legali si intendono compensate tra le parti.
Inoltre, le parti
CHIEDONO di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni di natura economico/patrimoniale:
“9. la casa familiare rimarrà di proprietà di entrambi i coniugi che si obbligano a continuare a pagare il residuo mutuo, versando ciascuno il 50% della rata mensile accreditandolo sul c/c bancario cointestato, acceso sulla banca Intesa San Paolo, filiale di Avezzano, loro noto e all'uopo dedicato, evitando di effettuarvi operazioni di altro genere;
10. entrambi i coniugi rimangono, altresì, obbligati al 50%, al pagamento delle spese straordinarie occorrende, rimanendo quelle ordinarie a carico di ” Pt_1 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 13.11.2024,
[...]
e hanno adìto congiuntamente il Parte_1 Controparte_1
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in Avezzano (AQ) in data 18.05.2008 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.9, parte I, anno 2008, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3 2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Controparte_1 [...]
come sopra meglio generalizzati. Parte_1
OMOLOGA le seguenti condizioni:
“- che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime condiviso, con Per_1 mantenimento della sua residenza presso la casa familiare ove continuerà a vivere insieme alla madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata detta abitazione;
- che padre e figlia potranno incontrarsi liberamente;
in ogni caso, al fine di agevolare la gestione di detti incontri, si programmano i seguenti tempi di frequentazione da alternarsi con quelli della madre: - il padre vedrà la figlia, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, orientativamente dalle ore 19:00 alle 22:00; - la settimana successiva, il padre vedrà la figlia il martedì e il giovedì, nei medesimi orari;
-il padre terrà poi, presso di sé, la figlia, a fine settimana alterni, il sabato mattina dall'uscita da scuola fino alla domenica sera, con pernottamento;
- sarà cura del padre prelevare la figlia da casa o dal luogo dell'appuntamento fissato per poi riaccompagnarla alla casa familiare;
- che gli incontri saranno gestiti tenendo in considerazione le volontà della minore che, in quanto quattordicenne, vuole esprimere il suo parere e concordare con i genitori il soddisfacimento delle sue esigenze, soprattutto scolastiche;
4 3. che ciascun genitore, nel suo giorno di affidamento della figlia, si occuperà dei bisogni di
, compresi attività scolastiche e colloquio con i professori, attività extrascolastiche e Per_1 seguirà i suoi impegni già fissati, tra cui:
- attività di ballo country il martedì o il giovedì sera, dalle ore 21:00 alle 22:30;
- attività pomeridiane scolastiche, extrascolastiche, sportive, musicali o altro;
4. che ciascun genitore si occuperà, altresì, della salute della figlia, accompagnandola nei diversi controlli necessari;
quelli già in corso si riferiscono al controllo annuale della vista ed al controllo mensile dei denti;
5. che il padre si obbliga a versare alla madre, con bonifico bancario all'IBAN
[...], con accredito da aversi entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta); detta somma verrà automaticamente adeguata agli indici FOI;
6. che i genitori concordano che l'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre;
7. che entrambi i genitori si obbligano a sostenere al 50% il costo delle spese straordinarie che occorreranno alla loro figlia, adottando, quale criterio di riferimento e scelta, il Protocollo delle spese straordinarie vigente nel Tribunale di Avezzano, qui precisando, sin da ora, che ritengono che le spese scolastiche e formative extrascolastiche, universitarie e sportive debbano essere considerate come straordinarie e, pertanto, ricadenti in capo a ciascun genitore.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 9, parte I, anno 2008.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 23 Gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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