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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa LA NT, chiamato il procedimento iscritto al n. 16540/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.10 è presente per pare ricorrente l'avv. ALESSI CHRISTIAN che conclude come in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente per l' l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che CP_1 CP_1 discute la causa riportandosi a quanto già ampiamente dedotto in memoria di costituzione.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.15
*********************
Successivamente, alle ore 14.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*****************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA NT, nella causa iscritta al n. 16540/2024 RGL, promossa
D A
- CF - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AN LE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale
ET , sito in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
AR GR AC e RI VA ZZ, giusta procura generale indicata in atti.
- opposto -
E
- in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
All'udienza del 19 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
2 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia di CP_2
❖ Annulla l'avviso di addebito n. 59620160002288518000, di cui alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 29676202400003807/000
(fascicolo n. 2024/63408).
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite con l' . CP_1
❖ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 [...]
che liquida in euro 900,00 oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA Pt_1
e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
AN LE dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore CP_1
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n° 29676202400003807/000 (fascicolo n. 2024/63408) notificata il
28.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n° 59620160002288518000 chiedendone l'annullamento.
A sostegno del ricorso lamentava:
- l'omessa notifica del suddetto atto con conseguenziale prescrizione del credito ivi portato afferente all'anno 2015;
- la violazione dell'art 50 del D.p.r. n.602/73 per omessa notifica del preliminare atto di intimazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- la tardività dell'opposizione, avendo ritualmente provveduto a notificare l'avviso di addebito opposto;
- il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria e alla notifica di atti interruttivi dell prescrizione;
3 - l'applicazione al caso in esame della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale.
Pur ritualmente evocato in giudizio, l'ente riscossore non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'ente riscossore.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata in ricorso di violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R.602/73.
Invero, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. 5, Ord. n. 9817 dell' 11/04/2024; Cass. civ., Sez. V, Ord. n.
13349 del 19/05/2025) tanto il fermo amministrativo quanto l'iscrizione ipotecaria, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma vanno riferiti ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché possono essere effettuati anche senza la previa notifica dell'intimazione di cui al succitato art. 50 comma 2 la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito (ovvero del titolo esecutivo).
Tuttavia, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla preventiva comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni.
Orbene, nel caso in scrutinio, la lamentata violazione non sussiste giacché
l'atto oggi impugnato è proprio la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che non necessita di alcuna ulteriore preventiva intimazione di pagamento.
Va altresì disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' in quanto, pur CP_1 ammettendo la rituale notifica all'opponente dell'AVA opposto, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, in quanto ove il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di
4 procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
Pertanto, l'odierna opposizione, con funzione recuperatoria, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale/avviso di addebito non opposti, è pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'atto prodromico anche ove risulti ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del
19/06/2024, n. 16893) giacché, sebbene il titolo esecutivo stragiudiziale diventi intangibile dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal
1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del
5 lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Orbene, poiché il credito in questione afferisce a contributi previdenziali
I.V.S. dovuti alla Gestione Commercianti nell'anno 2015 (sorti, dunque, in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma) deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, questione dirimente assume nel caso scrutinato la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione.
Prima di passare alla disamina del merito, va precisato che si deve tener conto
(ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal
23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal
31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
6 • nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi
129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
• nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
• nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Ciò premesso, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver ritualmente notificato l'avviso di addebito opposto e/o compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Orbene, risulta per tabulas che l'AVA n. 59620160002288518000 è stato ritualmente notificato per posta con racc. AR n. 65036611114-4 ricevuta personalmente da il 27.6.2016. Parte_1
Tuttavia, stante la contumacia di non è stato provato in giudizio che CP_2
siano intervenuti ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Né alcuna prova è stata fornita in tal senso dall'ente previdenziale.
Conseguentemente, essendosi perfezionata la notifica dell'AVA impugnato in data 27.6.2016, anche applicando il periodo di sospensione COVID di 311 giorni, alla data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria
(28.10.2024) il successivo termine quinquennale di prescrizione era abbondantemente decorso (4.5.2022) con la conseguenza che il credito portato nell'avviso di addebito n. 59620160002288518000 deve dichiararsi prescritto.
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto.
Tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra quest'ultimo e il ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avv. AN LE che ha
7 reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 19 novembre 2025
IL GIUDICE
LA NT
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