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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2447/2024
Verbale udienza del 10 maggio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Diego Varrà, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Rosa Laganà per delega dell'Avv. CP_1
Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2447/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Varrà, CF , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
, C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avv.ti
Antonella Francesca Paola Micheli (c.f. e Dario Cosimo C.F._3
Adornato ( ), in forza di procura generale alle liti a rogito CodiceFiscale_4
Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti Persona_1
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,51 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità del provvedimento datato 03.06.2024, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 7639,00 periodo dal 2019 al 2020 per percezione indebita del reddito di cittadinanza per “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”, in particolare per “fittizio trasferimento di residenza”. A sostegno della propria pretesa parte ricorrente deduceva che in data 18/11/2019, aveva presentato la domanda per usufruire del reddito di cittadinanza – domanda protocollo – (cfr. allegati versati in atti); che, la stessa, Controparte_3
verificati i requisiti, veniva accolta dall' , il quale erogava all'odierno CP_2
ricorrente 10 mensilità, da dicembre 2019 a settembre2020; che, a seguito di denuncia del suo locatore, con apposita nota della Guardia di Finanza di Gioia
Tauro del 28/09/2020 attestante presunte false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo, l' revocava il beneficio e chiedeva all'odierno ricorrente la CP_1
restituzione delle somme corrisposte;
che, successivamente, con sentenza, n.
280/2024 Reg. Sent., del Tribunale di Palmi, Sezione Penale, Giudice Dott. Marco
Iazzetti, del 02.04.2024 il ricorrente veniva assolto da tutti i capi d'imputazione ; che, lo stesso, con diffida e contestuale messa in mora del 17/05/2024, notificava all' la sentenza citata e chiedeva le otto mensilità di € 780,00 caduna, spettanti CP_1
di diritto, per la somma totale di € 6.240,00 oltre a interessi legali dalla data di revoca alla data di effettiva liquidazione); che, con pec del 03/06/2024 l di CP_1
Palmi in risposta asseriva: “Gentile Avvocato, la sentenza penale trasmessa assolve il nominato in oggetto dal reato di truffa, ma non implica effetti sulla percezione del reddito di cittadinanza che rimane indebito e va restituito. Come si evince nelle motivazioni della sentenza, l'interessato ha risieduto nell'immobile locato per soli quaranta giorni al termine dei quali è stato costretto ad abbandonarlo per carenza di utenza idrica. Ne deriva che ha dichiarato il falso nella domanda di RdC presentata il 18/11/2019 o, quantomeno, non ha adempiuto agli obblighi di legge relativi alla comunicazione di qualsivoglia variazione che possa incidere sulla prestazione richiesta. Anzi, ha continuato a dichiarare quale indirizzo di residenza l'immobile in questione anche nell'ISEE 2020, percependo il
RdC (comprensivo della quota affitto) indebitamente fino a settembre di tale anno”.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' ,in CP_1
quanto il ricorrente, era in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma. Evidenziava che la mancata comunicazione del cambio di residenza era neutralizzata le disposizioni del d.l. n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) del 17 marzo 2020 che aveva sospeso gli obblighi comunicativi dal 23 febbraio al
1° giugno 2020. lo stesso MINISTERO DEL LAVORO, con Nota 09 giugno 2020,
n. 4632 considerando il protrarsi della situazione di emergenza relativa al Covid-
19, comunicò la proroga della sospensione degli obblighi per i beneficiari del reddito di cittadinanza fino al 17 di luglio 2020. Ancora, il ricorrente aveva cambiato residenza soltanto nel 12/03/2021 per emigrazione da San Ferdinando al Comune di San Pietro di Caridà. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del provvedimento di “revoca retroattiva” il luogo della dovuta “sospensione del beneficio” in pendenza di giudizio penale. Violazione dell'art.
7-ter con riferimento ai ratei corrisposti, legittimità della corresponsione dei ratei maturati.
Pertanto, concludeva chiedendo:” accertare la sussistenza del beneficio del Reddito di cittadinanza con riferimento alla domanda protocollo e per Controparte_3
l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese dall' 2) condannare il resistente CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € CP_1
6.240,00, quali 8 mensilità residue sulle 18 dovute, ai quali aggiungere interessi legali dalla data di revoca alla data della di effettiva liquidazione;
3) condannare il resistente ente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex articolo 93 c.c. a favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' costituendosi nel CP_1
presente giudizio, nel merito deduceva che l' , legittimamente ed in applicazione della CP_2
normativa vigente, aveva revocato la prestazione di Reddito di Cittadinanza, in quanto il ricorrente non era in possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'erogazione della prestazione. Eccepiva, inoltre che nella fattispecie in esame l'odierno ricorrente non forniva alcuna prova specifica e concreta idonea a sostenere la legittima percezione delle somme in questione ed a confutare quindi l'azione di recupero adottata dall' , limitandosi ad invocare principi di CP_2
ordine generale e riferimenti normativi inconferenti, senza provare i fatti idonei ad escludere l'esistenza dell'indebito in questione. Quindi, concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
”
Premesso che, si controverte sulla sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di Rdc, circostanza che deve essere provata dal ricorrente.
La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). Tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass.,
Sez. I, 1/12/2011, n.25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent.
17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto vainteso in senso sostanziale e non formale. Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Nel caso di specie il ricorrente deduce che, a seguito di denuncia del suo locatore, con apposita nota della Guardia di Finanza di Gioia Tauro del
28/09/2020 attestante presunte false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo, l' revocava il beneficio e chiedeva all'odierno ricorrente la CP_1
restituzione delle somme corrisposte;
che, successivamente, con sentenza, n.
280/2024 Reg. Sent., del Tribunale di Palmi, Sezione Penale, Giudice Dott.
Marco Iazzetti, del 02.04.2024 il ricorrente veniva assolto da tutti i capi e che la mancata comunicazione del cambio di residenza era neutralizzata le disposizioni del d.l. n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) del 17 marzo 2020 che aveva sospeso gli obblighi comunicativi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, e che il ricorrente aveva cambiato residenza soltanto nel 12/03/2021 per emigrazione da San Ferdinando al Comune di San Pietro di Caridà.
. Le risultanze documentali consentono senza dubbio di ritenere provato che il ricorrente, risieda continuativamente in Italia, ed abbia comunicato le variazioni di residenza, sicché la revoca della prestazione disposta dall' CP_1
per la mancanza del requisito della residenza o meglio dell'omessa comunicazione di residenza deve ritenersi illegittima, con conseguente insussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 7639,00.
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come la ricorrente, era in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma, precisamente, il modello ISEE per l'anno di riferimento 2019-20 riportava un reddito sotto il limite stabilito e, l CP_1
non hacontestato nel presente giudizio il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 delD.L.
n. 4/2019.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e l'inesistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire l'importo di € 7639,00 e condanna l' al pagamento di CP_1
eventuali somme residue non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2447/2024
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione reddito di cittadinanza, relativamente all'anno 2019-2020 di € 7639,00 e, conseguentemente, condanna l' al pagamento di eventuali somme CP_1
residue non corrisposte.
Condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a CP_1
rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA , CPA
e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 10 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2447/2024
Verbale udienza del 10 maggio 2025
Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'avv. Diego Varrà, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Rosa Laganà per delega dell'Avv. CP_1
Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato, la quale si riporta alla memoria e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'accoglimento
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2447/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Michele Varrà, CF , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
, C.F. in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Avv.ti
Antonella Francesca Paola Micheli (c.f. e Dario Cosimo C.F._3
Adornato ( ), in forza di procura generale alle liti a rogito CodiceFiscale_4
Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. 37875/7313, in atti Persona_1
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,51 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.09.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, alfine di accertare l'illegittimità del provvedimento datato 03.06.2024, avente ad oggetto la restituzione della somma di € 7639,00 periodo dal 2019 al 2020 per percezione indebita del reddito di cittadinanza per “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”, in particolare per “fittizio trasferimento di residenza”. A sostegno della propria pretesa parte ricorrente deduceva che in data 18/11/2019, aveva presentato la domanda per usufruire del reddito di cittadinanza – domanda protocollo – (cfr. allegati versati in atti); che, la stessa, Controparte_3
verificati i requisiti, veniva accolta dall' , il quale erogava all'odierno CP_2
ricorrente 10 mensilità, da dicembre 2019 a settembre2020; che, a seguito di denuncia del suo locatore, con apposita nota della Guardia di Finanza di Gioia
Tauro del 28/09/2020 attestante presunte false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo, l' revocava il beneficio e chiedeva all'odierno ricorrente la CP_1
restituzione delle somme corrisposte;
che, successivamente, con sentenza, n.
280/2024 Reg. Sent., del Tribunale di Palmi, Sezione Penale, Giudice Dott. Marco
Iazzetti, del 02.04.2024 il ricorrente veniva assolto da tutti i capi d'imputazione ; che, lo stesso, con diffida e contestuale messa in mora del 17/05/2024, notificava all' la sentenza citata e chiedeva le otto mensilità di € 780,00 caduna, spettanti CP_1
di diritto, per la somma totale di € 6.240,00 oltre a interessi legali dalla data di revoca alla data di effettiva liquidazione); che, con pec del 03/06/2024 l di CP_1
Palmi in risposta asseriva: “Gentile Avvocato, la sentenza penale trasmessa assolve il nominato in oggetto dal reato di truffa, ma non implica effetti sulla percezione del reddito di cittadinanza che rimane indebito e va restituito. Come si evince nelle motivazioni della sentenza, l'interessato ha risieduto nell'immobile locato per soli quaranta giorni al termine dei quali è stato costretto ad abbandonarlo per carenza di utenza idrica. Ne deriva che ha dichiarato il falso nella domanda di RdC presentata il 18/11/2019 o, quantomeno, non ha adempiuto agli obblighi di legge relativi alla comunicazione di qualsivoglia variazione che possa incidere sulla prestazione richiesta. Anzi, ha continuato a dichiarare quale indirizzo di residenza l'immobile in questione anche nell'ISEE 2020, percependo il
RdC (comprensivo della quota affitto) indebitamente fino a settembre di tale anno”.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di revoca adottato dall' ,in CP_1
quanto il ricorrente, era in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma. Evidenziava che la mancata comunicazione del cambio di residenza era neutralizzata le disposizioni del d.l. n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) del 17 marzo 2020 che aveva sospeso gli obblighi comunicativi dal 23 febbraio al
1° giugno 2020. lo stesso MINISTERO DEL LAVORO, con Nota 09 giugno 2020,
n. 4632 considerando il protrarsi della situazione di emergenza relativa al Covid-
19, comunicò la proroga della sospensione degli obblighi per i beneficiari del reddito di cittadinanza fino al 17 di luglio 2020. Ancora, il ricorrente aveva cambiato residenza soltanto nel 12/03/2021 per emigrazione da San Ferdinando al Comune di San Pietro di Caridà. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del provvedimento di “revoca retroattiva” il luogo della dovuta “sospensione del beneficio” in pendenza di giudizio penale. Violazione dell'art.
7-ter con riferimento ai ratei corrisposti, legittimità della corresponsione dei ratei maturati.
Pertanto, concludeva chiedendo:” accertare la sussistenza del beneficio del Reddito di cittadinanza con riferimento alla domanda protocollo e per Controparte_3
l'effetto dichiarare non dovute le somme pretese dall' 2) condannare il resistente CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € CP_1
6.240,00, quali 8 mensilità residue sulle 18 dovute, ai quali aggiungere interessi legali dalla data di revoca alla data della di effettiva liquidazione;
3) condannare il resistente ente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, CP_1
competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex articolo 93 c.c. a favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario
Istauratosi regolarmente il contraddittorio fra le parti, l' costituendosi nel CP_1
presente giudizio, nel merito deduceva che l' , legittimamente ed in applicazione della CP_2
normativa vigente, aveva revocato la prestazione di Reddito di Cittadinanza, in quanto il ricorrente non era in possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'erogazione della prestazione. Eccepiva, inoltre che nella fattispecie in esame l'odierno ricorrente non forniva alcuna prova specifica e concreta idonea a sostenere la legittima percezione delle somme in questione ed a confutare quindi l'azione di recupero adottata dall' , limitandosi ad invocare principi di CP_2
ordine generale e riferimenti normativi inconferenti, senza provare i fatti idonei ad escludere l'esistenza dell'indebito in questione. Quindi, concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso avversario e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
All'odierna udienza, sentite le parti la causa viene trattenuta in decisione .
Occorre anzitutto rammentare che ai fini dell'erogazione della provvidenza de qua l'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 di conversione del d.l. 4/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
”
Premesso che, si controverte sulla sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di Rdc, circostanza che deve essere provata dal ricorrente.
La nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c., come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, è determinata: “dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo, e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive. Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali” (v. Cass. ord. n. 3841 del 15 febbraio 2021). Tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass.,
Sez. I, 1/12/2011, n.25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422, sent.
17294/2018). Seguendo una lettura dell'art. 2 della l. 26/2019 conforme ai citati insegnamenti, va desunto che il requisito di residenza ivi prescritto vainteso in senso sostanziale e non formale. Suffraga ulteriormente tale tesi ermeneutica quanto si legge nella nota del 14 aprile 2021, con la quale il Ministero del Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa, "i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare –qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche –la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro"; a tal fine, "i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico".
Nel caso di specie il ricorrente deduce che, a seguito di denuncia del suo locatore, con apposita nota della Guardia di Finanza di Gioia Tauro del
28/09/2020 attestante presunte false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazioni di variazioni di composizione reddito o patrimonio inerenti il nucleo, l' revocava il beneficio e chiedeva all'odierno ricorrente la CP_1
restituzione delle somme corrisposte;
che, successivamente, con sentenza, n.
280/2024 Reg. Sent., del Tribunale di Palmi, Sezione Penale, Giudice Dott.
Marco Iazzetti, del 02.04.2024 il ricorrente veniva assolto da tutti i capi e che la mancata comunicazione del cambio di residenza era neutralizzata le disposizioni del d.l. n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) del 17 marzo 2020 che aveva sospeso gli obblighi comunicativi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, e che il ricorrente aveva cambiato residenza soltanto nel 12/03/2021 per emigrazione da San Ferdinando al Comune di San Pietro di Caridà.
. Le risultanze documentali consentono senza dubbio di ritenere provato che il ricorrente, risieda continuativamente in Italia, ed abbia comunicato le variazioni di residenza, sicché la revoca della prestazione disposta dall' CP_1
per la mancanza del requisito della residenza o meglio dell'omessa comunicazione di residenza deve ritenersi illegittima, con conseguente insussistenza dell'obbligo del ricorrente di restituire l'importo di € 7639,00.
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come la ricorrente, era in possesso al momento della domanda di tutti i requisiti previsti dalla norma, precisamente, il modello ISEE per l'anno di riferimento 2019-20 riportava un reddito sotto il limite stabilito e, l CP_1
non hacontestato nel presente giudizio il possesso in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per beneficiare del reddito di cittadinanza.
D'altro canto, la concessione della prestazione e la sua successiva revoca solo per il venir meno del requisito della residenza, portano a ritenere che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 delD.L.
n. 4/2019.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e l'inesistenza dell'obbligo della ricorrente di restituire l'importo di € 7639,00 e condanna l' al pagamento di CP_1
eventuali somme residue non corrisposte.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidata in base al D.M 55 e succ. modifiche, considerando il valore della causa e la mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, nella causa n. 2447/2024
R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
dichiara illegittimo il provvedimento di revoca della prestazione reddito di cittadinanza, relativamente all'anno 2019-2020 di € 7639,00 e, conseguentemente, condanna l' al pagamento di eventuali somme CP_1
residue non corrisposte.
Condanna l' in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a CP_1
rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA , CPA
e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell' avvocato antistatario.
Palmi 10 giugno 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo