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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g.v.g. 412/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rossella Cannarsa, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via N. Mascilongo n.50, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Giacci, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via M. Pagano n.15, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 11.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato il 08.10.2024, Parte_1
e - premesso che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. Controparte_1
24/2023 pubblicata il 17.01.2023 (N.R.G. 951/2021) ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in Termoli (CB) il 02.08.2007; che con sentenza definitiva n.
299/2023 pubblicata il 08.06.2023 si è statuito sulle ulteriori questioni pendenti tra le parti, ossia sull'affidamento dei minori, sul contributo per il loro mantenimento e sulle modalità di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario – a modifica della sentenza n. 299/2023, hanno chiesto a questo Tribunale di: “1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione anagrafica presso il domicilio del padre disponendo che il programma di frequentazione tra i figli ed entrambi i genitori sia regolato in base all'accordo tra gli stessi ed i ragazzi e prudentemente gestito tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori, in particolare della loro disponibilità a trattenersi presso l'uno o l'altro genitore;
2) confermare a carico del
[...]
il versamento alla di un assegno mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno) a titolo di Parte_1 CP_1 contributo nel mantenimento dei figli minori e , oltre la rivalutazione annuale secondo Per_1 Per_2 gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) porre a carico di entrambi i genitori, in aggiunta al mantenimento ordinario di cui al capo n.2) che precede e in misura paritaria, l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, spese disciplinate già nella sentenza di divorzio e di seguito riportate: (…); 4) confermare in toto tutte le altre condizioni della sentenza n.299/2023 ivi non espressamente modificate ed in particolare l'assegnazione della casa di via Rio Vivo n. 281 alla sig.ra collocataria Parte_2 della prole”.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 11.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni normative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei ricorrenti può, pertanto, essere accolta in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata congiuntamente il 08.10.2024 da , nato a [...] Parte_1
(BG) il 02.07.1979, e , nata a [...] il [...], con Controparte_1
pagina 2 di 3 l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g.v.g. 412/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rossella Cannarsa, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via N. Mascilongo n.50, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Giacci, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via M. Pagano n.15, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 11.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato il 08.10.2024, Parte_1
e - premesso che questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. Controparte_1
24/2023 pubblicata il 17.01.2023 (N.R.G. 951/2021) ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in Termoli (CB) il 02.08.2007; che con sentenza definitiva n.
299/2023 pubblicata il 08.06.2023 si è statuito sulle ulteriori questioni pendenti tra le parti, ossia sull'affidamento dei minori, sul contributo per il loro mantenimento e sulle modalità di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario – a modifica della sentenza n. 299/2023, hanno chiesto a questo Tribunale di: “1) affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 con collocazione anagrafica presso il domicilio del padre disponendo che il programma di frequentazione tra i figli ed entrambi i genitori sia regolato in base all'accordo tra gli stessi ed i ragazzi e prudentemente gestito tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori, in particolare della loro disponibilità a trattenersi presso l'uno o l'altro genitore;
2) confermare a carico del
[...]
il versamento alla di un assegno mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno) a titolo di Parte_1 CP_1 contributo nel mantenimento dei figli minori e , oltre la rivalutazione annuale secondo Per_1 Per_2 gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) porre a carico di entrambi i genitori, in aggiunta al mantenimento ordinario di cui al capo n.2) che precede e in misura paritaria, l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, spese disciplinate già nella sentenza di divorzio e di seguito riportate: (…); 4) confermare in toto tutte le altre condizioni della sentenza n.299/2023 ivi non espressamente modificate ed in particolare l'assegnazione della casa di via Rio Vivo n. 281 alla sig.ra collocataria Parte_2 della prole”.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e quindi al tribunale in camera di consiglio per la decisione. In data 11.01.2025 il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni normative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei ricorrenti può, pertanto, essere accolta in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata congiuntamente il 08.10.2024 da , nato a [...] Parte_1
(BG) il 02.07.1979, e , nata a [...] il [...], con Controparte_1
pagina 2 di 3 l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3