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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3161/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1 EMANUELA e dell'avv. GENNASI RICCARDO ( , elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA GIUSEPPE MASSARENTI 478 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. ELMO EMANUELA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVERO DIEGO e dell'avv. PULSONI CP_1 P.IVA_1 FABIO ( ) VIA D'AZEGLIO 19 BOLOGNA, C.F._3 CP_2 ( ) VIA D'AZEGLIO 19 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._4 D'AZEGLIO 19 BOLOGNA presso il difensore avv. FAVERO DIEGO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01-08-2024, conveniva il giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 7 Affermava di essere stata assunta da in data 20-02-1991, e di essere Parte_2 poi transitata alle dipendenze dapprima di in data 24-07-2012, con passaggio CP_1 diretto. Precisava che il rapporto di lavoro con la società convenuta era stato regolato dal Verbale di Conciliazione tra le parti del 10 Luglio 2014, che prevedeva l'inquadramento della ricorrente nel 2° Livello C.C.N.L. Aziende Terziario Distribuzione e Servizi e la mansione di Capo Reparto presso il punto vendita di Bologna Meraville, con l'impegno a non trasferire la medesima ricorrente ad altro punto vendita. Tale Accordo Negoziale prevedeva anche l'orario di lavoro della ricorrente, indicato come dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Precisava ancora che in data 16-10-2024, la ricorrente era stata trasferita a domanda, presso il punto vendita di Castenaso. Proseguiva affermando che, in data 03-02-2024, la società convenuta aveva comunicato alla ricorrente che nell'esercizio di Castenaso, sarebbe stato adottato un nuovo orario di lavoro, diverso da quello seguito fino a quel momento e diverso da quello pattuito nel verbale di conciliazione, e la ricorrente aveva rifiutato di seguire tale nuovo orario, ritenendo di avere diritto al mantenimento dell'orario di lavoro pattuito nel Verbale di Conciliazione del 2014. Affermava poi che a fronte del rifiuto della ricorrente di accettare il nuovo orario di lavoro previsto presso il punto vendita di Castenaso, la società convenuta, con lettera del 01-03-2024, le aveva comunicato il trasferimento presso il punto vendita di Bologna Via Larga, ove la ricorrente avrebbe potuto seguire l'orario di lavoro pattuito nel Verbale di Conciliazione del 10 luglio 2014. Allegava di avere impugnato giudizialmente il trasferimento, ma il giudizio non era proseguito, poiché con lettera del 21-03-2024 ricevuta dalla ricorrente in data 25-03-2024, la società convenuta le aveva contestato disciplinarmente quanto segue:
Mestre, 21 marzo 2024
Oggetto: Contestazione disciplinare.
Lei presta servizio in qualità di Store Sales Coordinator (Capo Reparto), con inquadramento al Livello Secondo del CCNL di Settore, presso la nostra filiale di Bologna Larga 1507, (Bologna). Con lettera a Lei formalmente notificata in data 1 marzo 2024 - che Lei si rifiutava di ritirare e che Le veniva recapitata a mezzo raccomandata al Suo indirizzo di residenza in data 5 marzo 2024- Le veniva comunicato il Suo. trasferimento dallo Store di Villanova Castenaso 3291 a quello di Bologna Larga 1507, Via Larga 10, con decorrenza dal 10 marzo 2024. Precedentemente, Lei aveva richiesto al responsabile del Negozio di Villanova Castenaso, di essere autorizzata a non rendere la prestazione CP_3 lavorativa nei giorni 9 e 10 marzo 2024. pagina 2 di 7 Il Signor Le confermava che il sabato 9 marzo 2024 avrebbe potuto CP_3 beneficiare, come da Sua richiesta di un giorno di ferie, mentre per domenica 10 marzo 2024 Le comunicava che avrebbe verificato la fattibilità del riposo di legge con la Signora , Store Manager di Bologna Larga. Testimone_1
Poiché l a suddetta verifica dava esito positive, il Signor venerdi 8 marzo CP_3
2024 alla presenza della dipendente , Le confermava che domenica 10 Parte_3 marzo 2024 avrebbe goduto del riposo settimanale di legge. Inoltre, in tale occasione, il responsabile Le forniva tutti i recapiti del negozio di Bologna Via Larga, Sua nuova sede di lavoro ed i relativi orari, invitandoLa, a fronte del disposto trasferimento, a liberare l'armadietto concessoLe in uso in qualità dipendente dai propri effetti personali. Per contra, Lei dichiarava che non avrebbe provveduto in tal senso. Domenica 10 marzo 2024 alle ore 9.30 il Signor si incontrava insieme con CP_3 alcuni dipendenti in turno quella mattina, e come di consueto si recava con gli stessi sui retro dell'edificio del Negozio di Villanova Castenaso, all'ingresso riservato al Personale per poi procedere all'apertura del negozio. Da un'auto bianca parcheggiata impropriamente nell'area del carico e scarico delle merci, venivano visti scendere Lei, Sua sorella NU, dipendente di codesta società presso il Negozio di Bologna Scambi, Suo marito ed un altro uomo. Lei si avvicinava all'ingresso riservato a l personale del negozio, accompagnata dalle altre tre persone e con atteggiamento molto aggressive si rivolgeva al direttore e a voce alta ripeteva pili volte con tono provocatorio la frase “Lei mi fa entrare?”, mentre Sua sorella e Suo marito effettuavano riprese e registrazioni con il proprio telefono cellulare. A quel punto il Signor dopo averla più volte, inutilmente, invitata a non CP_3 urlare, Le rispondeva con tono pacato, che ciò non era possibile, poiché Lei era stata trasferita c/o il Negozio di Bologna Larga. A quel punto Lei diventava ancora più aggressiva e, continuando ad urlare Ia medesima frase, si avvicinava minacciosa, a meno di un metro dal direttore e lo insultava, apostrofandolo con frasi offensive, tra le quali: direttore del cazzo, direttore incapace, che non sai nulla, lei mi fa mobbing, non finisce qui chiamo le forze dell'ordine. A tutto ciò assistevano, visibilmente scioccate dal Suo comportamento, le dipendenti e , nonché CP_4 Controparte_5 Controparte_6 responsabile del vicino negozio di , che si trovava lì per Parte_4 motivi di servizio. A quel punto il direttore, per evitare che la situazione degenerasse, senza reagire, decideva di non risponderLe, procedeva all'apertura della porta d'ingresso riservata al Personale, faceva entrare tutte le dipendenti presenti, La salutava e richiudeva la porta d'ingresso, mentre Lei si allontanava, continuando ad inveire. Alle ore 10.05 circa, a negozio già aperto al pubblico, Lei si ripresentava, sempre pagina 3 di 7 accompagnata dalle altre tre suddette persone, entrando nel Negozio di Villanova Castenaso dalla porta di ingresso a l pubblico, unitamente a due pattuglie di Carabinieri, che Lei stessa aveva chiamato, i quali, per circa un'ora assumevano informazioni dal Signor all'interno del suo ufficio, per poi CP_3 concludere l'intervento con un nulla di fatto, allontanandosi. In data 11 marzo 2024, Lei comunicava a mezzo mail a1 Responsabile del Negozio di Villanova Castenaso - Signor - il numero di protocollo CP_3 identificativo del Suo certificate di malattia con decorrenza dal 10 all'11 marzo 2024. Lo stesso Le rispondeva invitandoLa ad inviare la comunicazione della Sua malattia a1 Responsabile del Negozio di Bologna Larga ove Lei operava dal 10 marzo 2024. II successive 1 2 marzo 2024, Lei ha nuovamente comunicato il protrarsi della Sua assenza fino al 10 aprile 2024 a1 Responsabile di Villanova Castenaso - Signor entre, come Le avevamo già scritto in data 11 marzo, l a comunicazione CP_3 della Sua m a l a t t i a doveva essere inviata a1 Suo nuovo Responsabile del Negozio di Bologna Larga. In relazione a quanto sopra, che Le contestiamo ad ogni effetto di legge e di contratto, La invitiamo a fornire le Sue giustificazioni scritte, che dovranno pervenire a codesta Società entro 5 giorni dal ricevimento della presente.
Distinti Saluti
Precisava che all'esito del procedimento disciplinare. La società convenuta le aveva intimato il licenziamento per giusta causa. Contestava la legittimità del licenziamento intimato, affermando che lo stesso era stato caratterizzato da ritorsività, a seguito del rifiuto della dipendente di accettare il nuovo orario di lavoro richiesto dalla società convenuta. Eccepiva poi l'illegittimità del licenziamento per un'asserita inesistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare. Eccepiva infine che, in ogni caso, i fatti contestati non erano idonei, sotto il profilo della proporzionalità a sorreggere la sanzione disciplinare irrogata. Chiedeva pertanto la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nella mansioni ed il risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di parte CP_1 attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava la sussistenza di qualunque intento ritorsivo in capo alla società convenuta, in primo luogo sotto il profilo della sussistenza delle condotte della ricorrente, che integravano una fattispecie di insubordinazione grave. In secondo luogo evidenziava che nei giorni precedenti al trasferimento, la società pagina 4 di 7 convenuta aveva aderito alle richieste di giorni di ferie, presentate dalla ricorrente, manifestando quindi un atteggiamento di disponibilità incompatibile con l'asserito intento ritorsivo. Affermava poi la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, dal momento che le condotte della ricorrente, come disciplinarmente contestate, integravano una fattispecie di insubordinazione grave, per la quale il C.C.N.L. di riferimento, prevedeva espressamente la sanzione del licenziamento senza preavviso. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 18-11-2024, 24-01-2025, 09-05-2025, 09-06-2025, 22-09-2025. Venivano sentiti come testi , Testimone_2 CP_3 Testimone_3 [...]
, , . CP_6 CP_4 Controparte_5
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria orale svolta, è emersa con chiarezza la sussistenza quasi integrale delle condotte della ricorrente, oggetto della contestazione disciplinare. Infatti, è incontestato che la ricorrente, dopo la comunicazione del trasferimento, pin assenza di qualunque provvedimento giudiziale di sospensiva o di annullamento, ha espressamente rifiutato di liberare il proprio armadietto contenente gli effetti personali, in uso nel punto vendita di Castenaso, ha omesso di fare riferimento alla struttura amministrativa del punto vendita di Via Larga in Bologna, per quanto riguardava la gestione delle assenze e dei permessi, continuando pervicacemente a fare riferimento alla struttura amministrativa del punto vendita di Castenaso, nonostante gli avvertimenti e le precisazioni della suddetta struttura amministrativa, esplicitando di non volere adempiere, in via di fatto, a tale provvedimento organizzativo del datore di lavoro. Risulta provato, sulla base delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale, che Domenica 10 marzo 2024 alle ore 9.30, la stessa ricorrente, unitamente al marito, alla sorella e ad un amico di famiglia, tale signor , si è recata Testimone_2 all'ingresso dei dipendenti del punto vendita di Castenaso, prima dell'orario di apertura, ed ha atteso il Direttore signor che accedeva con alcuni dipendenti al punto CP_3 vendita per procedere all'apertura, e si è rivolta ripetutamente allo stesso signor CP_3 chiedendo ripetutamente con tono aggressivo di farla entrare nel negozio e prendere servizio, nonostante l'avvenuto trasferimento e nonostante che il Direttore non CP_3 avesse neppure l'autorità per adempiere all'insistente richiesta. E' provato dalle testimonianze raccolte ed in ogni caso non contestato, che tale condotta si è svolta alla presenza delle dipendenti , ed CP_4 Controparte_5
c h e s i a c c i n g e v a n o a l o r o v o l t a a d e n t r a r e n e l Controparte_6
pagina 5 di 7 p u n t o v e n d i t a , u n i t a m e n t e a l D i r e t t o r e s i g n o r R o i c . E' poi incontestato che quella stessa mattinata, alle ore 10.05 circa, m e n t r e i l negozio era aperto al pubblico, la ricorrente, unitamente al marito, alla sorella ed al signor si è ripresentata nel Negozio di Villanova Castenaso dalla Tes_2 porta di ingresso a l pubblico, unitamente a due pattuglie di Carabinieri, che Lei stessa aveva chiamato, e che i Militari, per circa un'ora sono rimasti nel negozio, assumendo informazioni dal Signor all'interno del suo ufficio. CP_3
L'unica circostanza non pienamente provata, tra quelle indicate nella contestazione disciplinare, attiene alle asserite frasi ingiuriose pronunciate dalla ricorrente nei confronti del Direttore Roic, ossia “ direttore del cazzo, direttore incapace, che non sai nulla, lei mi fa mobbing, non finisce qui chiamo le forze dell'ordine”. Sul punto, i testi e hanno affermato di non avere Testimone_2 Testimone_3 sentito la ricorrente pronunciare tali espressioni ingiuriose e maleducate, mentre i testi e , hanno affermato che la ricorrente CP_3 Controparte_6 Controparte_5 aveva pronunciato tali frasi. La teste ha riferito di non ricordare se le frasi ingiuriose fossero proprio CP_4 quelle, ma di ricordare la pronuncia di frasi offensive ed ingiuriose. Sul punto, il Tribunale non ha disposto alcun ulteriore approfondimento informatico sulle registrazioni audio e video effettuate da alcuni dei presenti, in considerazione del fatto che la circostanza in oggetto nulla aggiungeva o toglieva alla qualificazione della condotta complessiva della ricorrente, quale condotta caratterizzata da insubordinazione grave. Sul punto inerente la nozione giuridica di insubordinazione grave e la distinzione della stessa dall'insubordinazione lieve, osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'insubordinazione grave è un comportamento del lavoratore che costituisce una violazione degli obblighi di diligenza e obbedienza verso il datore di lavoro, compromettendo gravemente il rapporto fiduciario e giustificando un licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., ed include non solo il rifiuto esplicito di un ordine, ma qualsiasi atto che ostacoli il corretto svolgimento delle direttive aziendali, anche tramite minacce, insulti, o un persistente atteggiamento di rifiuto di esecuzione, da valutare nel contesto specifico, considerando la sua intenzionalità, la reiterazione e l'impatto sull'organizzazione aziendale, in relazione al normale svolgimento dell'attività lavorativa, ed al rispetto delle regole aziendali( Cass. Sent. N° 9635/2016, Ord. N°13411/2020 e N°6398/2025). Nel caso in esame, la ricorrente ha reiteratamente, ingiustificatamente e dichiaratamente rifiutato di dare esecuzione al provvedimento aziendale di trasferimento, con condotte fattuali ed abnormi, che prescindevano dall'impugnazione giudiziale del provvedimento stesso, e negavano l'autorità del Datore di Lavoro, ed erano altresì dirette nei confronti di colleghi e superiori, come il Direttore che non avevano comunque l'autorità per CP_3 incidere su tale provvedimento datoriale. Il provvedimento di trasferimento, poteva essere impugnato giudizialmente e tempestivamente, eventualmente con ricorso in urgenza, ma non poteva essere rifiutata pagina 6 di 7 la liberazione dell'armadietto aziendale, non potevano continuare ad essere indirizzati i certificati di malattia alla precedente sede di lavoro, non potevano essere esercitate pressioni in via di fatto sul Direttore del negozio di Castenaso, per ottenere qualcosa che non rientrava nei suoi poteri, non potevano essere interessati i Carabinieri per ottenere qualcosa che esulava dai poteri degli stessi, il tutto alla presenza di colleghi e del pubblico del negozio, nell'ambito di condotte abnormi, continuative, espressione di un tentativo di ragion fattasi. A fronte di tutto ciò, era ultronea l'indagine ulteriore, circa la pronuncia o meno delle frasi ingiuriose e maleducate riportate nella contestazione disciplinare. Da ultimo, con riferimento all'affermazione di parte ricorrente, inerente un'asserita ritorsività del licenziamento, osserva il Tribunale che la prova della legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato, esclude de iure la ritorsività, ed in ogni caso non vi è alcun elemento a sostegno dell'asserita ragione ritorsiva del Il licenziamento è stato intimato a fronte di una insubordinazione grave e reiterata della ricorrente, che come sopra detto, a fronte di un trasferimento ritenuto, a torto o ragione, illegittimo, doveva e poteva solo impugnarlo giudizialmente. Pertanto le domande della ricorrente vengono respinte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, in considerazione dello stato di disoccupazione della ricorrente, in una età che rende problematico il reperimento di un'altra occupazione.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 CP_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 22-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3161/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1 EMANUELA e dell'avv. GENNASI RICCARDO ( , elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA GIUSEPPE MASSARENTI 478 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. ELMO EMANUELA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAVERO DIEGO e dell'avv. PULSONI CP_1 P.IVA_1 FABIO ( ) VIA D'AZEGLIO 19 BOLOGNA, C.F._3 CP_2 ( ) VIA D'AZEGLIO 19 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA C.F._4 D'AZEGLIO 19 BOLOGNA presso il difensore avv. FAVERO DIEGO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 01-08-2024, conveniva il giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di CP_1
Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 7 Affermava di essere stata assunta da in data 20-02-1991, e di essere Parte_2 poi transitata alle dipendenze dapprima di in data 24-07-2012, con passaggio CP_1 diretto. Precisava che il rapporto di lavoro con la società convenuta era stato regolato dal Verbale di Conciliazione tra le parti del 10 Luglio 2014, che prevedeva l'inquadramento della ricorrente nel 2° Livello C.C.N.L. Aziende Terziario Distribuzione e Servizi e la mansione di Capo Reparto presso il punto vendita di Bologna Meraville, con l'impegno a non trasferire la medesima ricorrente ad altro punto vendita. Tale Accordo Negoziale prevedeva anche l'orario di lavoro della ricorrente, indicato come dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Precisava ancora che in data 16-10-2024, la ricorrente era stata trasferita a domanda, presso il punto vendita di Castenaso. Proseguiva affermando che, in data 03-02-2024, la società convenuta aveva comunicato alla ricorrente che nell'esercizio di Castenaso, sarebbe stato adottato un nuovo orario di lavoro, diverso da quello seguito fino a quel momento e diverso da quello pattuito nel verbale di conciliazione, e la ricorrente aveva rifiutato di seguire tale nuovo orario, ritenendo di avere diritto al mantenimento dell'orario di lavoro pattuito nel Verbale di Conciliazione del 2014. Affermava poi che a fronte del rifiuto della ricorrente di accettare il nuovo orario di lavoro previsto presso il punto vendita di Castenaso, la società convenuta, con lettera del 01-03-2024, le aveva comunicato il trasferimento presso il punto vendita di Bologna Via Larga, ove la ricorrente avrebbe potuto seguire l'orario di lavoro pattuito nel Verbale di Conciliazione del 10 luglio 2014. Allegava di avere impugnato giudizialmente il trasferimento, ma il giudizio non era proseguito, poiché con lettera del 21-03-2024 ricevuta dalla ricorrente in data 25-03-2024, la società convenuta le aveva contestato disciplinarmente quanto segue:
Mestre, 21 marzo 2024
Oggetto: Contestazione disciplinare.
Lei presta servizio in qualità di Store Sales Coordinator (Capo Reparto), con inquadramento al Livello Secondo del CCNL di Settore, presso la nostra filiale di Bologna Larga 1507, (Bologna). Con lettera a Lei formalmente notificata in data 1 marzo 2024 - che Lei si rifiutava di ritirare e che Le veniva recapitata a mezzo raccomandata al Suo indirizzo di residenza in data 5 marzo 2024- Le veniva comunicato il Suo. trasferimento dallo Store di Villanova Castenaso 3291 a quello di Bologna Larga 1507, Via Larga 10, con decorrenza dal 10 marzo 2024. Precedentemente, Lei aveva richiesto al responsabile del Negozio di Villanova Castenaso, di essere autorizzata a non rendere la prestazione CP_3 lavorativa nei giorni 9 e 10 marzo 2024. pagina 2 di 7 Il Signor Le confermava che il sabato 9 marzo 2024 avrebbe potuto CP_3 beneficiare, come da Sua richiesta di un giorno di ferie, mentre per domenica 10 marzo 2024 Le comunicava che avrebbe verificato la fattibilità del riposo di legge con la Signora , Store Manager di Bologna Larga. Testimone_1
Poiché l a suddetta verifica dava esito positive, il Signor venerdi 8 marzo CP_3
2024 alla presenza della dipendente , Le confermava che domenica 10 Parte_3 marzo 2024 avrebbe goduto del riposo settimanale di legge. Inoltre, in tale occasione, il responsabile Le forniva tutti i recapiti del negozio di Bologna Via Larga, Sua nuova sede di lavoro ed i relativi orari, invitandoLa, a fronte del disposto trasferimento, a liberare l'armadietto concessoLe in uso in qualità dipendente dai propri effetti personali. Per contra, Lei dichiarava che non avrebbe provveduto in tal senso. Domenica 10 marzo 2024 alle ore 9.30 il Signor si incontrava insieme con CP_3 alcuni dipendenti in turno quella mattina, e come di consueto si recava con gli stessi sui retro dell'edificio del Negozio di Villanova Castenaso, all'ingresso riservato al Personale per poi procedere all'apertura del negozio. Da un'auto bianca parcheggiata impropriamente nell'area del carico e scarico delle merci, venivano visti scendere Lei, Sua sorella NU, dipendente di codesta società presso il Negozio di Bologna Scambi, Suo marito ed un altro uomo. Lei si avvicinava all'ingresso riservato a l personale del negozio, accompagnata dalle altre tre persone e con atteggiamento molto aggressive si rivolgeva al direttore e a voce alta ripeteva pili volte con tono provocatorio la frase “Lei mi fa entrare?”, mentre Sua sorella e Suo marito effettuavano riprese e registrazioni con il proprio telefono cellulare. A quel punto il Signor dopo averla più volte, inutilmente, invitata a non CP_3 urlare, Le rispondeva con tono pacato, che ciò non era possibile, poiché Lei era stata trasferita c/o il Negozio di Bologna Larga. A quel punto Lei diventava ancora più aggressiva e, continuando ad urlare Ia medesima frase, si avvicinava minacciosa, a meno di un metro dal direttore e lo insultava, apostrofandolo con frasi offensive, tra le quali: direttore del cazzo, direttore incapace, che non sai nulla, lei mi fa mobbing, non finisce qui chiamo le forze dell'ordine. A tutto ciò assistevano, visibilmente scioccate dal Suo comportamento, le dipendenti e , nonché CP_4 Controparte_5 Controparte_6 responsabile del vicino negozio di , che si trovava lì per Parte_4 motivi di servizio. A quel punto il direttore, per evitare che la situazione degenerasse, senza reagire, decideva di non risponderLe, procedeva all'apertura della porta d'ingresso riservata al Personale, faceva entrare tutte le dipendenti presenti, La salutava e richiudeva la porta d'ingresso, mentre Lei si allontanava, continuando ad inveire. Alle ore 10.05 circa, a negozio già aperto al pubblico, Lei si ripresentava, sempre pagina 3 di 7 accompagnata dalle altre tre suddette persone, entrando nel Negozio di Villanova Castenaso dalla porta di ingresso a l pubblico, unitamente a due pattuglie di Carabinieri, che Lei stessa aveva chiamato, i quali, per circa un'ora assumevano informazioni dal Signor all'interno del suo ufficio, per poi CP_3 concludere l'intervento con un nulla di fatto, allontanandosi. In data 11 marzo 2024, Lei comunicava a mezzo mail a1 Responsabile del Negozio di Villanova Castenaso - Signor - il numero di protocollo CP_3 identificativo del Suo certificate di malattia con decorrenza dal 10 all'11 marzo 2024. Lo stesso Le rispondeva invitandoLa ad inviare la comunicazione della Sua malattia a1 Responsabile del Negozio di Bologna Larga ove Lei operava dal 10 marzo 2024. II successive 1 2 marzo 2024, Lei ha nuovamente comunicato il protrarsi della Sua assenza fino al 10 aprile 2024 a1 Responsabile di Villanova Castenaso - Signor entre, come Le avevamo già scritto in data 11 marzo, l a comunicazione CP_3 della Sua m a l a t t i a doveva essere inviata a1 Suo nuovo Responsabile del Negozio di Bologna Larga. In relazione a quanto sopra, che Le contestiamo ad ogni effetto di legge e di contratto, La invitiamo a fornire le Sue giustificazioni scritte, che dovranno pervenire a codesta Società entro 5 giorni dal ricevimento della presente.
Distinti Saluti
Precisava che all'esito del procedimento disciplinare. La società convenuta le aveva intimato il licenziamento per giusta causa. Contestava la legittimità del licenziamento intimato, affermando che lo stesso era stato caratterizzato da ritorsività, a seguito del rifiuto della dipendente di accettare il nuovo orario di lavoro richiesto dalla società convenuta. Eccepiva poi l'illegittimità del licenziamento per un'asserita inesistenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare. Eccepiva infine che, in ogni caso, i fatti contestati non erano idonei, sotto il profilo della proporzionalità a sorreggere la sanzione disciplinare irrogata. Chiedeva pertanto la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro e nella mansioni ed il risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle domande di parte CP_1 attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava la sussistenza di qualunque intento ritorsivo in capo alla società convenuta, in primo luogo sotto il profilo della sussistenza delle condotte della ricorrente, che integravano una fattispecie di insubordinazione grave. In secondo luogo evidenziava che nei giorni precedenti al trasferimento, la società pagina 4 di 7 convenuta aveva aderito alle richieste di giorni di ferie, presentate dalla ricorrente, manifestando quindi un atteggiamento di disponibilità incompatibile con l'asserito intento ritorsivo. Affermava poi la proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata, dal momento che le condotte della ricorrente, come disciplinarmente contestate, integravano una fattispecie di insubordinazione grave, per la quale il C.C.N.L. di riferimento, prevedeva espressamente la sanzione del licenziamento senza preavviso. Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 18-11-2024, 24-01-2025, 09-05-2025, 09-06-2025, 22-09-2025. Venivano sentiti come testi , Testimone_2 CP_3 Testimone_3 [...]
, , . CP_6 CP_4 Controparte_5
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria orale svolta, è emersa con chiarezza la sussistenza quasi integrale delle condotte della ricorrente, oggetto della contestazione disciplinare. Infatti, è incontestato che la ricorrente, dopo la comunicazione del trasferimento, pin assenza di qualunque provvedimento giudiziale di sospensiva o di annullamento, ha espressamente rifiutato di liberare il proprio armadietto contenente gli effetti personali, in uso nel punto vendita di Castenaso, ha omesso di fare riferimento alla struttura amministrativa del punto vendita di Via Larga in Bologna, per quanto riguardava la gestione delle assenze e dei permessi, continuando pervicacemente a fare riferimento alla struttura amministrativa del punto vendita di Castenaso, nonostante gli avvertimenti e le precisazioni della suddetta struttura amministrativa, esplicitando di non volere adempiere, in via di fatto, a tale provvedimento organizzativo del datore di lavoro. Risulta provato, sulla base delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale, che Domenica 10 marzo 2024 alle ore 9.30, la stessa ricorrente, unitamente al marito, alla sorella e ad un amico di famiglia, tale signor , si è recata Testimone_2 all'ingresso dei dipendenti del punto vendita di Castenaso, prima dell'orario di apertura, ed ha atteso il Direttore signor che accedeva con alcuni dipendenti al punto CP_3 vendita per procedere all'apertura, e si è rivolta ripetutamente allo stesso signor CP_3 chiedendo ripetutamente con tono aggressivo di farla entrare nel negozio e prendere servizio, nonostante l'avvenuto trasferimento e nonostante che il Direttore non CP_3 avesse neppure l'autorità per adempiere all'insistente richiesta. E' provato dalle testimonianze raccolte ed in ogni caso non contestato, che tale condotta si è svolta alla presenza delle dipendenti , ed CP_4 Controparte_5
c h e s i a c c i n g e v a n o a l o r o v o l t a a d e n t r a r e n e l Controparte_6
pagina 5 di 7 p u n t o v e n d i t a , u n i t a m e n t e a l D i r e t t o r e s i g n o r R o i c . E' poi incontestato che quella stessa mattinata, alle ore 10.05 circa, m e n t r e i l negozio era aperto al pubblico, la ricorrente, unitamente al marito, alla sorella ed al signor si è ripresentata nel Negozio di Villanova Castenaso dalla Tes_2 porta di ingresso a l pubblico, unitamente a due pattuglie di Carabinieri, che Lei stessa aveva chiamato, e che i Militari, per circa un'ora sono rimasti nel negozio, assumendo informazioni dal Signor all'interno del suo ufficio. CP_3
L'unica circostanza non pienamente provata, tra quelle indicate nella contestazione disciplinare, attiene alle asserite frasi ingiuriose pronunciate dalla ricorrente nei confronti del Direttore Roic, ossia “ direttore del cazzo, direttore incapace, che non sai nulla, lei mi fa mobbing, non finisce qui chiamo le forze dell'ordine”. Sul punto, i testi e hanno affermato di non avere Testimone_2 Testimone_3 sentito la ricorrente pronunciare tali espressioni ingiuriose e maleducate, mentre i testi e , hanno affermato che la ricorrente CP_3 Controparte_6 Controparte_5 aveva pronunciato tali frasi. La teste ha riferito di non ricordare se le frasi ingiuriose fossero proprio CP_4 quelle, ma di ricordare la pronuncia di frasi offensive ed ingiuriose. Sul punto, il Tribunale non ha disposto alcun ulteriore approfondimento informatico sulle registrazioni audio e video effettuate da alcuni dei presenti, in considerazione del fatto che la circostanza in oggetto nulla aggiungeva o toglieva alla qualificazione della condotta complessiva della ricorrente, quale condotta caratterizzata da insubordinazione grave. Sul punto inerente la nozione giuridica di insubordinazione grave e la distinzione della stessa dall'insubordinazione lieve, osserva il Tribunale che per costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'insubordinazione grave è un comportamento del lavoratore che costituisce una violazione degli obblighi di diligenza e obbedienza verso il datore di lavoro, compromettendo gravemente il rapporto fiduciario e giustificando un licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., ed include non solo il rifiuto esplicito di un ordine, ma qualsiasi atto che ostacoli il corretto svolgimento delle direttive aziendali, anche tramite minacce, insulti, o un persistente atteggiamento di rifiuto di esecuzione, da valutare nel contesto specifico, considerando la sua intenzionalità, la reiterazione e l'impatto sull'organizzazione aziendale, in relazione al normale svolgimento dell'attività lavorativa, ed al rispetto delle regole aziendali( Cass. Sent. N° 9635/2016, Ord. N°13411/2020 e N°6398/2025). Nel caso in esame, la ricorrente ha reiteratamente, ingiustificatamente e dichiaratamente rifiutato di dare esecuzione al provvedimento aziendale di trasferimento, con condotte fattuali ed abnormi, che prescindevano dall'impugnazione giudiziale del provvedimento stesso, e negavano l'autorità del Datore di Lavoro, ed erano altresì dirette nei confronti di colleghi e superiori, come il Direttore che non avevano comunque l'autorità per CP_3 incidere su tale provvedimento datoriale. Il provvedimento di trasferimento, poteva essere impugnato giudizialmente e tempestivamente, eventualmente con ricorso in urgenza, ma non poteva essere rifiutata pagina 6 di 7 la liberazione dell'armadietto aziendale, non potevano continuare ad essere indirizzati i certificati di malattia alla precedente sede di lavoro, non potevano essere esercitate pressioni in via di fatto sul Direttore del negozio di Castenaso, per ottenere qualcosa che non rientrava nei suoi poteri, non potevano essere interessati i Carabinieri per ottenere qualcosa che esulava dai poteri degli stessi, il tutto alla presenza di colleghi e del pubblico del negozio, nell'ambito di condotte abnormi, continuative, espressione di un tentativo di ragion fattasi. A fronte di tutto ciò, era ultronea l'indagine ulteriore, circa la pronuncia o meno delle frasi ingiuriose e maleducate riportate nella contestazione disciplinare. Da ultimo, con riferimento all'affermazione di parte ricorrente, inerente un'asserita ritorsività del licenziamento, osserva il Tribunale che la prova della legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato, esclude de iure la ritorsività, ed in ogni caso non vi è alcun elemento a sostegno dell'asserita ragione ritorsiva del Il licenziamento è stato intimato a fronte di una insubordinazione grave e reiterata della ricorrente, che come sopra detto, a fronte di un trasferimento ritenuto, a torto o ragione, illegittimo, doveva e poteva solo impugnarlo giudizialmente. Pertanto le domande della ricorrente vengono respinte. Le spese processuali vengono compensate tra le parti, in considerazione dello stato di disoccupazione della ricorrente, in una età che rende problematico il reperimento di un'altra occupazione.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte da contro Parte_1 CP_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 22-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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