Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/1966, n. 1174
CASS
Sentenza 7 maggio 1966

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La giurisdizione dell autorita giudiziaria ordinaria non vien meno per il solo fatto che il privato abbia richiesto l'annullamento di un atto amministrativo, quando risulti accertato, con interpretazione incensurabile del giudice di merito, che l'espressione 'annullamento' e stata usata in modo atecnico ed improprio, nel senso di disapplicazione dell'atto per lesione di un diritto soggettivo.*

Per la chiamata in giudizio della pubblica amministrazione non basta indicare l'organo investito della rappresentanza giudiziale, ma e, altresi, necessario a pena di nullita precisare l'amministrazione nel cui ambito di attivita si sarebbe verificata la lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio. Tuttavia, tale menzione non deve necessariamente risultare da formule specifiche o essere espressa nell'intestazione o nelle conclusioni dell'atto introduttivo,ma e sufficiente che da tutto il complesso di questo risulti chiaramente individuata l'amministrazione convenuta e l'organo chiamato a rappresentarla. -nella specie, e stato ritenuto che la notificazione della citazione in opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento era da considerare valida anche se fatta all'intendenza di finanza, senza la indicazione dell'amministrazione centrale per la quale l'organo veniva chiamato in giudizio, in quanto, per il diretto riferimento dell'opposizione allo atto di ingiunzione, non rimaneva dubbio che l'intendenza era stata chiamata in giudizio per l'amministrazione nel cui ambito di Competenza era stata emessa l'ingiunzione-. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/1966, n. 1174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1174
    Data del deposito : 7 maggio 1966

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