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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 10684/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. RENALDIN JENNY presso la Parte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CITA STEFANIA presso la quale Controparte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 24.02.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 32691 del2004, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo revocare l'assegno divorzile in favore della SI.ra o in subordine CP_1 ridurre l'importo. Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla richiesta di parte ricorrente.
Prima della celebrazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
REVOCA l'obbligo di pagamento gravante sul SI. a titolo di assegno divorzile in Parte_1 favore della SI.ra , dichiarando nulla più dovuto dal SI. lla SI.ra CP_1 Parte_1 CP_1 per alcun titolo e/o ragione, ivi compreso il pregresso;
[...]
DÀ ATTO che la SI.ra rinuncia espressamente alle conclusioni formulate nella memoria di CP_1 costituzione, e che entrambe le parti rinunciano ai termini processuali per il deposito di ulteriori memorie
DÀ ATTO che i versamenti effettuati dal SI. a titolo di mantenimento da giugno a Parte_1 dicembre 2024 ammontano a complessivi € 2.100,00 e che le parti si accordano per il riconoscimento di € 1.100,00 da parte della SI.ra in favore del SI. con il seguente piano di CP_1 Parte_1 restituzione:
• primo rateo di € 200,00 alla sottoscrizione delle condizioni congiunte da depositare avanti il
Tribunale di Torino nel giudizio pendente;
• secondo rateo di € 200,00 entro il 13.03.2025;
• terzo rateo di € 200,00 entro il 13.04.2025; • ultimo rateo di € 300,00 entro il 13.05.2025, a mezzo bonifico sulle coordinate note del conto corrente bancario del SI. Parte_1
DÀ ATTO che, con l'esatta esecuzione delle suddette condizioni, le parti intendono definitivamente definite tra loro ogni questione economica e patrimoniale, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
DÀ ATTO che ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese e competenze del proprio difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provve
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c. iscritto al n. r.g. 10684/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. RENALDIN JENNY presso la Parte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CITA STEFANIA presso la quale Controparte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 24.02.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 32691 del2004, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 13/06/2024, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, chiedendo revocare l'assegno divorzile in favore della SI.ra o in subordine CP_1 ridurre l'importo. Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla richiesta di parte ricorrente.
Prima della celebrazione dell'udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
REVOCA l'obbligo di pagamento gravante sul SI. a titolo di assegno divorzile in Parte_1 favore della SI.ra , dichiarando nulla più dovuto dal SI. lla SI.ra CP_1 Parte_1 CP_1 per alcun titolo e/o ragione, ivi compreso il pregresso;
[...]
DÀ ATTO che la SI.ra rinuncia espressamente alle conclusioni formulate nella memoria di CP_1 costituzione, e che entrambe le parti rinunciano ai termini processuali per il deposito di ulteriori memorie
DÀ ATTO che i versamenti effettuati dal SI. a titolo di mantenimento da giugno a Parte_1 dicembre 2024 ammontano a complessivi € 2.100,00 e che le parti si accordano per il riconoscimento di € 1.100,00 da parte della SI.ra in favore del SI. con il seguente piano di CP_1 Parte_1 restituzione:
• primo rateo di € 200,00 alla sottoscrizione delle condizioni congiunte da depositare avanti il
Tribunale di Torino nel giudizio pendente;
• secondo rateo di € 200,00 entro il 13.03.2025;
• terzo rateo di € 200,00 entro il 13.04.2025; • ultimo rateo di € 300,00 entro il 13.05.2025, a mezzo bonifico sulle coordinate note del conto corrente bancario del SI. Parte_1
DÀ ATTO che, con l'esatta esecuzione delle suddette condizioni, le parti intendono definitivamente definite tra loro ogni questione economica e patrimoniale, non avendo più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione, titolo o causa.
DÀ ATTO che ciascuna parte si farà carico del pagamento delle spese e competenze del proprio difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provve