TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5181 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Riela ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Tripoli n° 3
attore
E
Condominio di via delle Croci n° 2/G, Palermo, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Salzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via E. e E. Sellerio n° 27
convenuto
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Barbera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina nella piazza Catalani n° 6
terzo chiamato in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
La domanda proposta da integra richiesta di Parte_2
risarcimento per i danni che la stessa assume di aver subito in conseguenza del
1 sinistro occorsole in data 14.05.17, allorquando scendendo lungo una scala che conduce al piano cantinato dell'edificio condominiale di questa via delle Croci
n° 2/G, giunta al termine della rampa, inciampava su uno strumento musicale a percussioni ivi posizionato, cadendo e riportando lesioni personali.
Va preliminarmente evidenziato che, in ragione del criterio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( di rito e di merito ), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette ( cfr. Cass. civ. n. 11356/06 ).
Ciò posto, se nella specie la superiore prospettazione in termini di dinamismo causale dell'evento dannoso occorso alla risulta corroborata dalle Pt_1
dichiarazioni rese dal teste escusso , va osservato come Testimone_1
nell'individuazione del titolo di imputazione dell'evento, appaia decisiva la distinzione tra le situazioni di pericolo intimamente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene ( come quelle determinate da un degrado non adeguatamente contrastato con i necessari interventi manutentivi ), e quelle provocate dagli stessi utenti del bene ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e la loro integrità.
Ora, in relazione alle situazioni di pericolo del secondo tipo, alle cui caratteristiche sopra evocate si ritiene possa essere accomunata la condizione della rampa di scale caratterizzata dalla presenza dello strumento musicale di cui alla fattispecie in esame, la responsabilità dell'ente condominiale potrebbe affermarsi solo in base alla clausola generale dell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., laddove la sussistenza di situazioni provocate repentinamente da terzi o consistenti in una imprevedibile alterazione dello stato del bene di per sé inficia la possibilità di un continuo ed efficace
2 controllo e di una costante vigilanza, da cui dipende invero l'operatività di detta ultima norma.
Da ciò consegue che, alla luce dell'art. 2043 c.c., il danneggiato sarà gravato dell'onere di provare gli elementi costitutivi di tale responsabilità: e dunque non solo che il danno sia derivato da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dai requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, ma anche, e prima ancora, che l'ente proprietario abbia avuto tutta la possibilità ( in ragione del tempo trascorso prima che si verificasse il danno, o per esserne stato tempestivamente informato ) di provvedere alla eliminazione della situazione di pericolo.
Nel caso in esame, se da un lato le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
consentono di ritenere che la presenza dello strumento musicale al termine della rampa di scale fosse non visibile ( il teste ha confermato che la scala al momento del sinistro era scarsamente illuminata ) e imprevedibile ( attesa la posizione assunta dallo stesso ), dall'altro non è stata offerta alcuna dimostrazione che fosse trascorso un ragionevole lasso di tempo dal posizionamento dello strumento al termine della rampa di scale o che l'ente proprietario ne fosse stato tempestivamente informato, sì da poter provvedere alla eliminazione della situazione di pericolo.
In difetto di qualsivoglia altro elemento probatorio, non potendo essere affermata l'incuria dell'ente condominiale a fronte della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa, la domanda attorea dovrà essere rigettata, risultando assorbita ogni questione in ordine alla posizione della compagnia assicurativa evocata in giudizio dall'ente convenuto al fine di essere manlevato.
Per ciò che attiene alla spese processuali, parte attrice, in ragione del complessivo esito del giudizio, dovrà, infine, provvedere alla rifusione delle stesse in favore del condominio – e liquidate in dispositivo – che tra le altre parti vanno, invece, compensate per quanto sopra esposto.
3
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da nei confronti del Condominio Parte_1
di via delle Croci n° 2/G, Palermo, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore del condominio convenuto delle spese processuali, che liquida per ciascuno in € 2.540,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo in data 28.11.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4