TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1764 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Farina n. 44 presso lo studio dell'Avv. MEDDA
VALERIA FRANCESCA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
e
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Arborea nella via Toscana n. 4 presso lo studio dell'Avv. PINNA
ROMINA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“il tribunale Ill.mo Voglia: per le ragioni su esposte stabilire che l'assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il Per_ mantenimento di venga versato direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese.
Con compensazione delle spese legali”.
Pagina 1 Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“ il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni indicate da e Parte_1
”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, e Parte_1 CP_1
anno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla
[...]
sentenza n°30/2023 del 17 gennaio 2023, emessa dal Tribunale di Oristano e pubblicata in data 18 gennaio 2023, resa nella procedura della cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 1296/2022 all'epoca pendente fra le odierne parti.
Tali condizioni, per quel che oggi rileva, raggiunte su accordo delle parti medesime, erano le seguenti:
a) “pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari in data 11 marzo
1990, tra i coniugi e , matrimonio trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Cagliari, anno 1990, Parte II, Serie A, n°112, disponendo
l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
b) Omissis
Per_ c) Il signor contribuirà, altresì, al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1
mediante il versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre signora della somma di € 300,00 rivalutabili annualmente in base agli indici Istat…. Parte_1
Omissis”.
Per_ In particolare, i ricorrenti hanno allegato che frattanto è divenuta maggiorenne e non vive più presso il domicilio materno, di talché hanno richiesto che il signor continui a Controparte_1
Per_ versare l'assegno mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla figlia .
Le parti all'udienza di comparizione del 24.10.2024 hanno confermato le suddette circostanze e
Per_ conclusioni. A tale udienza era presente anche la stessa , la quale ha dichiarato: “vivo a Elmas in una Casa Famiglia chiamata “Casa Emmaus” da ottobre 2021. Mi trovo bene e sono integrata, sto frequentando l'ultimo anno delle scuole superiori. Io ho un conto corrente a me intestato, da questo mese inizia un progetto in cui mi ha coinvolto la Casa Famiglia che mi consentirà di vivere in regime di semi autonomia in quanto starò comunque nella struttura della Casa Famiglia ma in un appartamento separato dedicato a me e a un'altra coinquilina. Mi verranno versati 500,00 euro al mese per questo progetto dalla Casa Famiglia. Sono soldi per l'affitto e per le spese alimentari. Per il resto intervengono i miei genitori, principalmente per le spese scolastiche. Sono d'accordo a che
Pagina 2 l'assegno di mantenimento stabilito in mio favore venga versato direttamente a me, verrà versato nel medesimo conto che ho già aperto. Finora l'assegno è sempre stato versato regolarmente”.
Alla luce di tutti tali elementi, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
Nello specifico, quanto concordato dalle parti merita di essere pienamente recepito, considerata la sopravvenienza – rispetto ai tempi del divorzio – costituita dalle nuove condizioni di vita della figlia maggiorenne, come da ella stessa riferite e sopra riportate.
Per_ La situazione descritta rende evidente come non sia ancora economicamente indipendente e allo stesso tempo come, alla luce del grado di autonomia raggiunto nella vita quotidiana in conseguenza delle sue peculiari condizioni abitative e dell'età maturata, non sussistano ragioni ostative al versamento del contributo previsto a carico del padre direttamente in suo favore. Anzi, data la situazione di fatto, il precedente pagamento nelle mani della madre è ormai effettivamente inadeguato Per_ a garantire il reale assolvimento delle esigenze contingenti di .
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n°30/2023 del 17 gennaio 2023, emessa dal Tribunale di Oristano e pubblicata in data 18 gennaio 2023, definitivamente decidendo: Per_
- dispone che l'assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento di venga versato da direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese. Controparte_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 3