Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1983, n. 5276
CASS
Sentenza 6 agosto 1983

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Nella servitù di derivazione e presa d'acqua in cui il proprietario del fondo servente si sia obbligato a sollevare l'acqua dal sottosuolo a norma dell'art. 1030 cod. civ. l'eventuale inadempimento della prestazione accessoria non incide sul rapporto costitutivo della servitù, atteso che l'utilità consiste nell'assicurare al fondo dominante la disponibilità di una determinata quantità d'acqua a scopo irrigatorio, e le opere occorrenti per l'eduzione dell'acqua dal fondo servente hanno una funzione meramente strumentale rispetto a tale utilità, costituendo solo prestazioni accessorie della servitù, con la conseguenza che ove il proprietario del fondo dominante non paghi il corrispettivo delle correlative spese, il concedente può opporre l'exceptio inadimplenti non est adimplendum, senza che tale inadempimento importi la risoluzione del contratto costitutivo della servitù, non facendo venir meno il vantaggio di presa d'acqua obiettivo e durevole che con il titolo si è inteso attribuire al fondo dominante.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1983, n. 5276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5276
    Data del deposito : 6 agosto 1983

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