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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 08/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.76/2015R.g.
Tra
n.07/10/1978 ) Parte_1 C.F._1
n.04/05/1988 Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
Rappresentate e difese dall'avv.to Giuseppe Rombolà
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ( ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Pontoriero
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 23/01/2015 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) accert are e dichiarare l 'ill egi tt imità dell 'operato dall 'Ammi nistrazione Comunal e di
Ricadi, per l e ragioni sopra espli cit ate;
2) per l 'eff et to, accert are e dichiarare come t al e operato abbia l eso il diritto soggetti vo degli i stant i a vedersi ass unti , per un tempo di giorni 50, come ausiliari del traffi co del
Comune di Ri cadi con relati vo trat tament o economi co;
3) condannar e
l'Ammi nist razi one r esistent e al pagament o in favore di ci ascun degli ist anti , a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.725,63 oltre interessi legali e rivalutazione monet aria, somma parametrata al t rattament o economi co non
1 percepit o;
4) condannar e l 'Ammini strazione resist ente al pagamento in favore di ci ascun degli i stanti, a titol o di risarcimento danni, del l'ul teri ore somma di
€245,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, somma parametrata alla quota di 13 e di TFR non percepiti;
5) condannare, alt resì,
l'Ammi nist razi one r esistent e al pagament o in favore di ci ascun degli ist anti , a titolo di risar ci ment o danni, dell 'ult eri ore somma di €909,00 per indennit à di disoccupazione non percepita, ovvero dell a maggiore o minore somma che verrà rit enut a di giusti zia ex att . 1226 c.c.; 6) condannare, i nfine,
l'Ammi nist razi one r esistent e al pagament o in favore di ciascun degli i stanti, dell 'ul terior e s omma di 2.000,00, ovvero dell a maggiore o minore somma che verrà rit enuta di gi ustizi a ex art . 1226c.c., a titol o di ri sarci ment o per il pregiudizio arr ecat o alla pr opri a posizione giuri dico / prof essi onale nei rapporti con l a pubbli ca ammi nistrazione;
7) con vitt oria di spese e compet enza pr of essi onali .
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze t enut es i dal l'11.11.2015 al 15.04.2020 , celebrat e dai m agist rati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 21.04.2021, 18.01.2023, 19.03.2024,04.02.2025,
16.09.2025 e all 'udi enza del 20 m aggio 2025 , frat tanto sostit uita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enza con contestual e moti vazione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
In caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., mentre non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro, il lavoratore può
Pag. 2 di 4 invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti la doverosità dell'assunzione, detratto l'aliunde perceptum qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori (Cassazione civile sez. lav.,
25/07/2023, n.22294).
Nel caso di specie, in primo luogo non può dirsi integrato il presupposto del pregiudizio consistente nella mancata tempestiva attribuzione del posto e quindi di una perdita delle conseguenti retribuzioni, attesa la non avvenuta impugnazione degli atti datoriali in sede amministrativa;
in secondo luogo, non è assolto l'onere probatorio come delineato in materia secondo i principi di seguito esposti.
Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. – cui la Scrivente presta adesione - chi agisce a titolo di adempimento rispetto al corrispettivo dovuto per un rapporto di lavoro già esistente
è tenuto solo ad addurre tale preesistenza del contratto, oltre all'offerta della prestazione ex art. 1217 c.c., chi agisca lamentando il ritardo serbato dalla P.A. nell'assumerlo, ha diritto al risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione;
rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009,
n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, art. 19; L. n. 68 del 1999, art. 8; L. n. 113 del 1985, art. 6, comma 7) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra i fattori normali di identificazione del pregiudizio, vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative: v. Cass. 13940/2017 cit.), nel fatto che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed abbia consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato adempimento all'obbligo (Cassazione civile sez. lav.,
04/08/2020, n.16665).
Pag. 3 di 4 Ne discende che il ricorso in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto della qualità delle stesse e della natura della controversia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 08 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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