Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1475/2024
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
In persona del Giudice Ausiliario Avv. Sergio Capasso, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per l'equa riparazione iscritto innanzi a questa Corte di Appello con il n. 1475/2024
R.G.V.G.
promosso da
- nato il [...], Cod.Fisc. ; Parte_1 C.F._1
- nato a [...] il [...], Cod.Fisc. ; Parte_2 C.F._2
- nato a [...] il [...], Cod.Fisc. Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Campanella;
contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
- letto il ricorso depositato il 10.12.2024 con il quale i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare innanzi al Tribunale di Bari, in danno di , in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta al n. Parte_4
114/2010 R.G.Fall., nell'ambito del quale ciascun esponente ha depositato istanza di ammissione al passivo in data 20.01.2011 ed è stato ammesso quale creditore privilegiato per l'importo di Euro
8.795,47 quanto a , Euro 7.654,00 quanto a ed Euro 9.244,43 Parte_1 Parte_2 quanto a . La procedura fallimentare è stata dichiarata chiuso con decreto depositato in Parte_3 data 04.6.2024, come da allegato in atti;
- rilevato che dalla data di deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo (20.01.2011) alla data di deposito del decreto di chiusura della procedura (04.6.2024) sono decorsi anni 13, mesi 4 e giorni 15,
- rilevato che la ragionevole durata del procedimento fallimentare viene individuata in anni sei, e che, pertanto, essa è stata in concreto superata per anni 7, mesi 4 e giorni 15;
- tuttavia, tenuto conto di quanto innanzi, dell'oggetto del procedimento presupposto, della natura degli interessi coinvolti e del valore del procedimento, stimasi equo liquidare in favore di ciascun ricorrente a titolo di danno non patrimoniale ex art.
2-bis co.1 della L. 89/2001, nel testo vigente
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
ciò premesso,
INGIUNGE
al l'immediato pagamento delle seguenti somme: Controparte_1
- Euro 4.000,00 in favore di Parte_1
- Euro 4.000,00 in favore di Parte_2
- Euro 4.000,00 in favore di Parte_3
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, nonché le spese legali liquidate in Euro 588,00 per compenso professionale, oltre Euro 27,00 per esborsi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, oltre I.v.a. e C.n.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Campanella, dichiaratosi antistatario.
Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto.
Si comunichi immediatamente e mediante p.e.c. al procuratore del ricorrente il quale, entro il termine di cui all'art. 5 della L. 89/2001, dovrà notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto al obbligato, divenendo altrimenti inefficace il decreto medesimo in caso di inutile decorso del CP_1 termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento stesso.
Contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione nei modi e nel termine di cui all'art.
5-ter della L. 89/01.
In caso di definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al Procuratore della Corte dei Conti, Sezione Puglia, e ai titolari dell'azione disciplinare.
Così deciso in Bari il 28.02.2025
Il Giudice Ausiliario designato
Avv. Sergio Capasso