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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/06/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10701/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 7 marzo 2023 promossa da:
nato il 10.09.1999 a MILANO Cod. Fisc: ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. OLIMPIA BELLO ed elettivamente domiciliato presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata il [...] a [...]. Fisc: rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
MATTEO CRITSINO, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
In ossequio a quanto disposto con provvedimento emesso da Codesto Ill.mo Giudicante in data 21 novembre
2024, questa difesa redige le presenti note per rassegnare le proprie conclusioni, aderendo a quanto disposto con Provvedimento Presidenziale del 19 dicembre 2023, ad eccezione di quanto indicato a titolo di misura al pagina 1 di 14 mantenimento del minore, per cui, di contro si insiste – stante anche la disponibilità della parte resistente a riconoscere € 300,00= mensili oltre il 50% delle spese straordinarie in favore del piccolo – Persona_1 nell'accoglimento di quanto già richiesto e concluso a riguardo, nell'atto introduttivo il giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva al padre con collocamento e residenza presso Persona_1
l'abitazione di AN in Via Monte Bianco n. 12, con esercizio separato della responsabilità genitoriale relativamente alle sole decisioni di ordinaria amministrazione ex art.
337-ter cod. civ..
2) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento in favore del figlio di euro 250,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie extra assegno secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso. Il padre percepirà per intero l'assegno unico ed universale erogato in favore del minore.
3) Riguardo il diritto di visita : disporre che gli incontri tra la madre ed il figlio si svolgano presso il Servizio
Spazio Neutro secondo modalità di frequentazioni e calendario stabilite dal Servizio Famiglia Minori del comune di AN.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 marzo 2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 instaurato una relazione sentimentale con da cui nasceva il figlio (in data CP_1 Persona_1
12.05.2020) agiva in giudizio e dando atto delle precarie condizioni psicofisiche della madre chiedeva l'affidamento super esclusivo del minore con suo prevalente collocamento presso di sé, frequentazioni madre- figlio con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, un contributo economico per il mantenimento del minore della misura di euro 300,00 mensili e l'integrale percezione dell'assegno unico.
Con memoria difensiva del 13 dicembre 2023 , autorizzata dal Giudice Tutelare alla costituzione CP_1 in giudizio in quanto soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, chiedeva invece l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, frequentazioni con il figlio secondo le modalità ed i tempi in atti indicati;
si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento di nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e con Persona_1
AU integralmente percepito dal padre.
All'udienza del 19 dicembre 2023 compariva parte attrice e l'amministratrice di sostegno della convenuta
GN il difensore della convenuta produceva relazione a firma della Responsabile e della Parte_2 pagina 2 di 14 Psichiatra del Centro Gulliver dove la signora era stata ricoverata che, rappresentando la condizione di CP_1 estrema sofferenza e agitazione della medesima, ritenevano preferibile per la tutela della stessa non farla presenziare all'udienza; si procedeva quindi all'audizione delle parti presenti che raggiungevano un parziale e provvisorio accordo nei seguenti termini: “che fino a quando la signora non percepirà l'assegno di CP_1 invalidità, il signor si obbliga all'integrale mantenimento di e a provvedere a tutte le spese Pt_1 PE straordinarie e, con decorrenza dalla mensilità di effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, la signora Pt_3
per il tramite , con l'avv. Cristino, si impegna a versare al signor un assegno di
[...] CP_2 Pt_1 mantenimento per il figlio della misura di euro 250,00 al mese omnicomprensivo, da versare entro il 30 PE di ogni mese, rinunciando il signor agli arretrati dal giorno della domanda. Le parti si riservano di Pt_1 rivalutare l'importo dell'assegno sulla base delle ulteriori sopravvenienze. Le parti concordano altresì che il padre percepisca per intero l'assegno unico di euro 189,00, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Le parti chiedono concordemente che il Tribunale dia incarico ai Servizi Sociali, anche eventualmente di avvio di incontri in Spazio Neutro in coordinamento con gli educatori della Comunità”; sulle ulteriori domande - previa rinuncia di parte attrice alle proprie istanze istruttorie non avendone invece presentate parte convenuta che chiedeva però venisse disposto accertamento sulle capacità genitoriale di entrambi - il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, così provvedeva con provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. che si riporta nella parte motiva:
Rilevato come sia emerso che la coppia abbia vissuto insieme dopo la nascita del piccolo Parte_4 [...]
(nato il [...]) per circa 1 anno a casa della di lei madre signora e che, dopo PE Parte_2
l'interruzione della convivenza, le parti hanno concordemente tenuto il figlio a settimane alterne fino al grave incidente stradale subito dalla madre il 18.07.2021 per cui la medesima, dopo un periodo di coma di un mese e mezzo circa, è stata dimessa con diagnosi: “trauma cranico facciale, frattura clavicolare destra, tibiale e pereonale sinistra e destra” e con deficit anche cognitivo conseguente al trauma;
la stessa è stata in carico poi presso il Sert di Pavia dal 2021 con diagnosi di “dipendenza da cocaina e abuso di alcol” con in anamnesi
“disturbo bordeline di personalità”; su segnalazione dei Servizi Sociali il Giudice Tutelare del Tribunale di
Pavia le è stato nominato un amministratore di sostegno nella persona della di lei madre signora Parte_2 con decreto provvisorio del 1.02.2022 poi confermato;
ha trascorso quindi dei periodi in varie comunità, in precedenza presso la comunità di accoglienza Campo dei Fiori dal 301.2023 al 24.02.2023 e attualmente dal
24.02.2023 presso la Comunità Terapeutico- Riabilitativa per pazienti in cormobilità psichica “La Collina” di
Varese dove rimarrà per 18 mesi fino al 18 agosto 2024, salvo proroga;
Osservato pertanto come a seguito dell'incidente stradale occorsole, il padre abbia, in accordo con la nonna materna, tenuto il figlio presso di sé nella casa dove vive con il nonno paterno, provvedendo integralmente a tutte le sue esigenze e acconsentendo a far vedere nelle due occasioni organizzate il figlio in comunità alla pagina 3 di 14 madre alla presenza dell'educatore, non essendo però stato più possibile organizzare ulteriori visite stante
l'indisponibilità del padre per i suoi impegni di lavoro essendo necessaria la presenza del medesimo, come evidenziato nella relazione in atti della Comunità (del 16.09.2023); ciò è stato anche ammesso dal padre che ha anche riferito che, non avendo la patente, deve essere portato in comunità con il figlio con macchina noleggiata insieme ad un conducente con spese finora sempre sostenute dalla signora anche ella priva di patente. Pt_5
Rilevato come nella medesima citata relazione sia indicato il percorso intrapreso dalla signora, che peraltro
“mostra un'importante fragilità nella gestione della rabbia in particolare alcune dinamiche relazionali tra i pari
e con le figure genitoriali, scatenano in lei una reazione impulsiva di rabbia espressa verbalmente o talvolta accompagnata di agiti verso oggetti. L'innesco di questa reazione è solitamente dato da situazioni per lei molto dolorose soprattutto riguardanti il figlio i vissuti legati al suo incidente o giudizi da parte dell'altro sulla sua persona o sul suo operato. In tali contesti il nucleo di dolore agito attraverso la rabbia ma spesso la stessa signora in un secondo momento quando l'emozione si abbassa di intensità riesce a entrare in contatto CP_1 con il dolore problematizza il proprio comportamento (…) . I rapporti con la madre che ricopre il ruolo di ads non sono sereni. Emergono da parte delle donne emozioni represse legate a esperienze comuni che non sempre sono state vissute nello stesso modo da parte di entrambi Ciò genera conflitti e sfociano lunghi periodi di silenzio tra le due …. i rapporti col minore non sono costanti e calendarizzati. All'ingresso in comunità la signora ha fatto richiesta di poter organizzare delle videochiamate col figlio ma a causa dell'età del CP_1 bimbo, allo scarso accompagnamento da parte del caregiver di riferimento le videochiamate risultavano difficili, di conseguenza abbiamo chiesto di poter organizzare incontri in struttura in ambienti adeguati con la presenza del nostro personale competente. Questi spazi organizzati a fatica sono stati due e in entrambe le occasioni il bimbo era estremamente in difficoltà piangeva non conosceva l'ambiente verbalizzata paura nei confronti della madre. Nonostante la fatica del momento la madre pazientemente non ha smesso di provare a creare un rapporto col figlio proponendole giochi passeggiate o semplicemente presenziando al momento. La signora chiede regolarmente di prendere contatti col signor per poter ricevere foto informazioni sul Pt_1 figlio Il signor invia puntualmente foto ma non comunica e condivide nulla della vita del bimbo” Pt_1
Dall'ultima relazione del 15.12.2023 prodotta in udienza dei responsabili della comunità emerge che la signora
“ ha manifestato sofferenza e agitazione per la propria situazione personale: il non vedere CP_1 costantemente il figlio, il non avere notizie di lui ha solo esasperato un proprio malessere personale;
inoltre il periodo natalizio la sta mettendo di fronte ad una riflessione sui rapporti personali con la famiglia d'origine, con l'ex compagno, il figlio il senso di colpa ciò che è accaduto e per le scelte disfunzionali fatte in passato.”
Osservato, altresì, come sia stato documentato che la signora prima di subire l'incidente è stata rinviata CP_1
a giudizio per il reato di evasione continuata in relazione precedente misura cautelare degli arresti domiciliari
pagina 4 di 14 applicata (non è dato sapere per quale reato), commesso il 25 e 27 giugno 2021 nonché per i reati di percosse e minaccia e disturbo commessi a maggio e luglio 2021 in danno di . Parte_6
Rilevato pertanto come, alla luce della situazione come emersa, attesa la condizione attuale delicata dal punto di vista della salute mentale della signora per cui la stessa è attualmente ricoverata nella Comunità CP_1 terapeutica La Collina di Varese con un percorso da intraprendere complesso e lungo, tenuto conto della impossibilità di ogni comunicazione e collaborazione tra le parti, considerato che il padre si è preso da sempre cura del figlio, affidato alle sue esclusive in seguito al grave incidente della madre, provvedendo a tutte le sue esigenze e bisogni, non essendo né possibile né attuabile il regime di affido condiviso, deve essere allo stato accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, unico genitore di riferimento per il piccolo, essendosi sempre occupato dello stesso con continuità e responsabilità, offrendogli un adeguato contesto abitativo ed affettivo, ciò fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli accertamenti qui disposti;
Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato dell'interruzione di rapporti e della specifica condizione della madre giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per
l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività Rilevato, altresì, che attesa la precarietà della situazione e la criticità delle condizioni della madre con necessità che vengano riavviate le frequentazioni ove rispondenti all'interesse del minore, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di AN, luogo di residenza del minore, peraltro già intervenuti, in collaborazione con i Servizi di competenza per la residenza/domicilio della madre (Varese), di prendere in carico l'intero nucleo familiare, provvedendo, in coordinamento con gli educatori della Comunità dove la medesima è collocata, ove la madre mostri capacità e impegno nel voler riprendere un rapporto con il figlio e le sue condizioni di salute lo permettano, a riavviare e regolamentare gli incontri tra madre e figlio, alla presenza di un educatore con modalità osservate, organizzandosi anche con la logistica, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto del minore e dei genitori, così come meglio indicato in dispositivo, con incarico ai medesimi Servizi di far pervenire una relazione dove riferire in ordine agli interventi avviati e alla regolamentazione come eventualmente avviata con la madre e il figlio minore. I Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i
Servizi Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione del figlio minore con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita del figlio ovvero se debbano essere apportate eventuali modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra il minore e il genitore non affidatario/collocatario con relazione da trasmettere entro la data indicata in pagina 5 di 14 dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e con termine alle parti per presentare memorie;
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di aver svolto diverse attività lavorativa, di recente lavora presso IN'S Mercato e guadagna € 1200/1400 al mese;
dal CU 2020 risulta aver percepito € 3616 da RA per 90 gg;
dal CU 2021 risulta aver percepito € 4.038 da NP per 163 gg;
dal
CU 2021 risulta aver percepito € 28,00 per 1 g;
dal CU 2021 risulta aver percepito € 8.044 da RA per 211 gg;
dal CU 2022 risulta aver percepito € 2276 da IT IT per 63 gg;
dal CU 2022 risulta aver percepito € 14.338 da IM IT per 144 gg;
; vive con il proprio padre in una casa in locazione con canone di € 700 cui vi provvede quasi per intero il sig. atteso che il di lui padre lavora solo a chiamata;
quanto alla convenuta Pt_1 si è sposata con il signor il 2.11.2020, è ricoverata in comunità e ancora non Persona_2 beneficia di una pensione di invalidità, pur avendone fatto richiesta con indicazione da parte dell'avvocato circa il prossimo percepimento nella somma indicata in udienza;
non ha ancora ricevuto la somma di € 100.000 a titolo di provvisionale per l'incidente stradale nel quale è stata coinvolta. Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, può essere recepito integralmente l'accordo raggiunto dalle parti sopra indicato del tutto equo e congruo.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze ex art. 210 c.p.c. avendo parte convenuta prodotto la documentazione richiesta e non avendo articolato altre istanze istruttorie, mentre parte convenuta ha chiesto in udienza di incaricare i Servizi Sociali competenti di svolgere accertamenti sulle capacità genitoriali delle parti.
Ritenuto che in effetti, attivando anche i poteri d'ufficio ex art 473 bis. 2 c.p.c., deve essere conferita precisa delega ai Servizi Sociali e Specialistici di svolgimento anche degli accertamenti psicodiagnostici come sopra indicati, Ritenuto conseguentemente che va fissata udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) il figlio minore (nato in [...] 12. 05.2020), in via esclusiva al padre che lo terrà Pt_7 Persona_1 collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di AN via monte Bianco n. 12. Il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/ dovere della madre di vigilanza;
pagina 6 di 14 2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di AN (luogo di residenza del minore) in collaborazione con i
Servizi Specialistici ASST e con i Servizi sociali e specialistici del Comune di Varese (dove attualmente risulta ricoverata in Comunità la madre) ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di avviare, solo ove le condizioni di salute della madre lo permettano e se rispondente all'interesse del minore, in stretto coordinamento degli educatori della Comunità ove è ricoverata, la frequentazione tra la madre e il figlio, alla presenza di un educatore con modalità osservate, con congrua organizzazione anche logistica, nel rispetto delle condizioni psicoemotive del minore e compatibilmente alle esigenze e ai bisogni del minore stesso
e dei turni di lavoro del padre che dovranno essere trasmessi con congruo avviso;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto anche al padre, con supervisione degli interventi avviati per la signora dalla comunità;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto in particolare in punto di responsabilità genitoriale, con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27
c.p.c.) entro e non oltre il 30 APRILE 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al 10 MAGGIO 2024 per il deposito di memorie;
3) DISPONE , sull'accordo delle parti che, fino a quando la signora non percepirà l'assegno di CP_1 invalidità, il signor provvederà all'integrale mantenimento di e a tutte le spese straordinarie e, Pt_1 PE con decorrenza dalla mensilità di effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, che la signora , per Parte_3 il tramite dell' , versi al signor un assegno di mantenimento per il figlio della misura CP_2 Pt_1 PE di euro 250,00 al mese omnicomprensivo, da versare entro il 30 di ogni mese, con assegno unico percepito per intero dal padre sig. ; Pt_1
4) FISSA per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e dei documenti acquisiti, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 30 maggio 2024, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
In data 8.05.2024 perveniva relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di AN con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione di proseguire negli interventi delegati e di effettuare valutazione NPI sul minore e richiesta di proroga.
pagina 7 di 14 Con provvedimento del 30 maggio 2024 il Giudice, preso atto del contenuto di tale relazione e delle note scritte depositate dalle parti, disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nell'attività già loro delegato procedendo ad avviare anche valutazione NPI per il minore e rinviava all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi entro il 21 novembre 2024.
In data 8.10.2024 perveniva la relazione dei Servizi Sociali incaricato.
Con provvedimento del 21 novembre 2024 in atti il Giudice, previa conferma delle deleghe già conferite ai
Servizi Sociali e Specialistici con avvio anche del sostegno psicologico per il padre, fissava ex art. 473 bis 28
c.p.c. l'udienza di rimessione della causa in decisione del sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 14 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Con provvedimento del 14 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche avendo peraltro parte attrice rinunciato all'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. alle istanze e non avendone invece formulate parte convenuta.
Quanto agli aspetti genitoriali l'esaustiva indagine svolta dai Servizi Sociali del Comune di AN e dai
Servizi Specialistici dell'ASST coinvolti che hanno attentamente seguito le vicende di questo nucleo familiare periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione della situazione del nucleo e del minore e sugli interventi di supporto avviati offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse del minore e sull'assetto maggiormente rispondente al suo interesse. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale dello stesso in considerazione dell'età, appena 5 anni, ed in quanto, comunque, manifestamente superfluo tenuto conto delle chiare risultanze complessivamente acquisite agli atti.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
Responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...]. Persona_1 pagina 8 di 14 Ritiene il Collegio all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi emersi di dover allo stato mantenere inalterato l'assetto familiare che è stato disposto dal Giudice Delegato con l'ordinanza sopra riportata che qui integralmente si richiama, risultando ancora attuali le ragioni che lo avevano determinato.
Va, infatti, certamente confermato il giudizio di idoneità del padre nell'assolvimento delle sue funzioni genitoriali che, peraltro ormai dal 2021, esercita in via pressoché esclusiva a causa delle gravi e diverse vicissitudini che hanno investito la sfera della madre
Il padre, infatti, nonostante la delicatezza della situazione familiare complessiva e pur nelle difficoltà legate ad una genitorialità acquisita in tenera età (il sig. aveva soli 20 anni) ed ancora più appesantita dall'essere Pt_1 stata sostanzialmente sempre e sin dall'inizio esercitata singolarmente, è comunque stato in grado di esercitare il proprio ruolo in modo pieno, responsabile e senz'altro orientato al benessere dei figlio che accudisce e cura più che adeguatamente provvedendo a tutte le sue esigenze di vita con il supporto della propria rete familiare, in particolare il nonno e la zia del piccolo . Sotto questo profilo, infatti, tutte le relazioni pervenute hanno PE sempre sottolineato che la rete familiare si è ben organizzata per la gestione del minore che è certamente ben seguito e accudito in tutti gli ambiti della sua vita da quello scolastico a quello sanitario ed educativo. (v. rel.
8.05.2024 nonché rel. 8.10.2024).
Pur nella preoccupazione per le condizioni della madre ha comunque sempre garantito la bigenitorialità e l'accesso di al genitore mantenendo un atteggiamento collaborativo con i Servizi Sociali, rispettando le PE prescrizioni e accompagnando il figlio agli incontri in Spazio Neutro con la madre.
Per supportare il padre nell'esercizio del proprio ruolo in considerazione anche delle difficoltà che lo stesso ha con piena consapevolezza segnalato ai Servizi Sociali soprattutto per quel che concerne la normatività con il figlio aspetto su cui vorrebbe migliorare, si è ritenuto di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità che sta procedendo e che senz'altro dovrà mantenersi per consentire a questo giovane padre di dotarsi di tutti gli strumenti utili ad esercitare una genitorialità sempre più solida, sicura e orientata al benessere del minore.
Quanto al piccolo , i Servizi Sociali danno atto che è stata svolta la valutazione NPI senza che siano stati
PE riportati particolari elementi di preoccupazione relativamente al minore. , infatti, viene descritto come
PE bambino senz'altro a suo agio nella relazione con il padre e con le figure familiari di riferimento, ben accudito e inserito nel proprio contesto di vita. Anche i fattori che inizialmente avevano determinato gli Assistenti Sociali a richiedere la valutazione NPI ovvero le segnalate manifestazioni di disagio e di frustrazione del piccolo in ambito scolastico nonché le difficoltà relazionali e nell'instaurare un rapporto di fiducia con persone esterne alla sua cerchie di affetti più stretta, appaiono oggi più sotto controllo e comunque in riferito miglioramento;
le insegnanti della scuola con cui i Servizi Sociali si sono interfacciati hanno difatti riferito “che da ottobre vi è stato un notevole miglioramento in dettato probabilmente anche dalla continuità a fronte del centro estivo
PE frequentato durante l'estate. ha mostrato un eloquio maggiormente fluido e l'introduzione di tante nuove
PE pagina 9 di 14 parole anche se ancora fatica nell'esposizione il rapporto con i compagni presenta un'interazione maggiore e anche con le maestre finita la conoscenza e la comprensione reciproca” ; anche gli stessi Servizi Sociali dopo aver incontrato il piccolo con il padre hanno dato atto che ha “mostrato una grande maturazione PE nell'eloquio e nell'interazione, ha esplicitato i suoi momenti di rabbia ma è anche stato disposto all'ascolto e al gioco con apertura e divertimento. Il padre ha sottolineato come attualmente cerchi di essere maggiormente normativo e fermo con cosa che aiuta il bambino a gestire le proprie reazioni”. PE
Quanto alla madre, invece le sue condizioni complessive di ancora evidente fragilità non gli consentono di poter esercitare adeguatamente le proprie funzioni genitoriali nei confronti del figlio e di poter gestire quindi in via condivisa con il padre le relative responsabilità.
La GN è infatti in carico al Servizio Specialistico ASST Pavia dal 2021 per una problematica di abuso di alcool e cocaina associato ad un quadro di disturbo borderline di personalità. Il quadro si è poi financhè aggravato nell'estate del 2021 a seguito del grave incidente stradale subito;
dopo diversi mesi di ricovero in neuroriabilitazione alla Clinica Maugeri di Pavia le è stato poi riscontrato un deficit motorio, cognitivo e disturbi comportamentali con difficoltà nella gestione della rabbia e agiti impulsivi. Ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e le è stata poi nominata quale ADS la madre ha trascorso quindi Parte_2 vari periodi in diverse comunità terapeutiche di recupero;
l'ultima è stata quella di Varese “La Collina” in cui è rimasta sino all'estate del 2024.
Ad oggi le condizioni psichiatriche e tossicologiche della Signore, sebbene più incoraggianti rispetto alle premesse iniziali, meritano ancora attenzione e necessitano comunque di essere gestite in un importante percorso di cura che, allo stato, appare difficilmente compatibile con la gestione di un bambino di appena 5 anni.
Certamente va dato atto dell'impegno che in questi mesi la GN ha profuso per cercare di migliorare la propria condizione personale molto debilitata dagli eventi che si sono sopra ripercorsi. La presa in carico per il trattamento della dipendenza da alcool e droghe sta dando infatti buoni riscontri;
la GN è risultata a tutti i controlli effettuati negativa alle sostanze stupefacenti e solo leggermente positiva all'alcool (v. relazione Sert
Asst Pavia pervenuta in data 8.10.2024); tale presa in carico dovrebbe quindi avviarsi a conclusione con il passaggio della GN dal Sert al CPS che però non è stato ancora completato.
Le condizioni psichiatriche richiedono invece di essere gestite mediante trattamento farmacologico.
Non è stato invece ancora attivato il percorso di supporto alla genitorialità; la condizione di fragilità e le fatiche cognitive della signora non le consentono ancora di poter gestire con la necessaria tranquillità più interventi in simultanea per cui vi è il rischio che la stessa possa entrare in confusione.
Come si può ben immaginare le delicate condizioni della GN non le hanno certamente consentito in CP_1 questi anni di poter costruire una solida relazione affettiva con il figlio che nel 2021, quando si sono PE aggravate le sue condizioni, aveva poco più di un anno. pagina 10 di 14 In questi anni la relazione è stata sostanzialmente assente. Si è dovuto quindi procedere ad un reinserimento graduale della figura della madre nella vita del piccolo . L'intervento in Spazio Neutro è stato, dunque, PE avviato solamente nel novembre del 2024; l'andamento degli incontri e l'intesa madre/figlio – dopo un po' di iniziale e compressibile agitazione del piccolo – è stata riscontrata in termini positivi tanto che si sono PE ritenuti maturi i tempi per passare da una frequentazione mensile ad una quindicinale (v. relazione Servizi
Sociali e Spazio Neutro in atti pervenuta il 21.02.2025).
Ad oggi, pertanto, come si è ben fotografato, la presa in carico della madre è ancora attiva e sta vivendo una fase quantomai cruciale. Molti interventi sono infatti ancora in atto compreso quello in Spazio Neutro con una relazione con il figlio soltanto di recente riattivata, per ora positiva ma che dovrà assestarsi e misurarsi nel tempo;
mentre, invece, altri, come quello di sostegno alla genitorialità, devono essere ancora avviati.
Pertanto, il positivo andamento degli interventi con l'auspicata stabilizzazione della situazione psicofisica della medesima, necessita ancora di essere verificato e monitorato.
Nella descritta situazione la madre, che sicuramente ha dimostrato un sincero attaccamento al figlio, non è però evidentemente ancora nelle condizioni per poter esercitare una genitorialità condivisa e di potersi occupare delle esigenze dei figlio.
Va quindi allo stato confermato l'affidamento super esclusivo di al padre ex art. 337 quater Persona_1 comma 3 c.c.; il medesimo rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione di AN in Via Monte Bianco n. 12, c
I Servizi Sociali continueranno a regolamentare le frequentazioni di con la madre, allo stato Persona_1 ancora in Spazio Neutro e con modalità protette ed osservate, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore e nell'interesse prioritario del medesimo, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicoemotiva di e PE dell'andamento dei percorsi terapeutici prescritti alla convenuta che dovranno incontrare la piena adesione e partecipazione della medesima.
I Servizi Sociali e Specialistici del Comune di AN manterranno monitorata la situazione del nucleo familiare. Vanno confermati gli incarichi ai SS con l'attivazione/prosecuzione di tuti gli interventi di sostengo al nucleo familiare sia per i genitori che per il minore così come dettagliati in dispositivo
Contributo al mantenimento della prole
Il Giudice Delegato con i provvedimenti ex art. 473 bis 21 c.p.c. disponeva, sull'accordo delle parti che, fino a quando la signora non avesse percepito l'assegno di invalidità, il signor avrebbe provveduto CP_1 Pt_1 all'integrale mantenimento di e a tutte le spese straordinarie;
e che, poi con decorrenza dalla mensilità di PE
pagina 11 di 14 effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, la madre per il tramite del suo ADS avrebbe versato al signor un assegno di mantenimento della misura di euro 250,00 al mese omnicomprensivo. Pt_1
Ad oggi risulta che la GN abbia iniziato a percepire l'assegno di invalidità per l'ammontare riferito di euro
735,00 mensili (manca però qualsiasi documentazione a supporto). Stante quanto sopra la signora si offre di pagare l'importo di € 250,00 come da accordo mentre il padre richiede che il contributo venga determinato in euro 300,00 mensili.
La documentazione economica delle parti è molto carente ed in ogni caso non è stata aggiornata.
Quanto a quella del sig. , il medesimo aveva riferito all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. che dopo aver Pt_1 svolto diverse attività lavorative - come infatti risultante dai diversi C.U. allegati all'atto introduttivo ed esaminati con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. qui richiamati – aveva poi iniziato a lavorare per IN'S
Mercato con retribuzione pari a circa euro 1200/1400 al mese che però poteva arrivare anche ad euro 1.800,00 in base all'effettivo orario lavorato (v. anche dichiarazioni rese all'udienza 26.10.2023). Dava atto di vivere con il padre unitamente al figlio nella casa di AN con locazione di euro 700,00 mensili. PE
In assenza di riferite sopravvenienze in ordine alla sua sfera si deve quindi ritenere che tale ancora sia la sua situazione economica e reddituale.
Quanto a quella della madre la stessa attualmente ha iniziato a percepire l'assegno di invalidità nella misura riferita di euro 735,00 mensili. Alcuna documentazione è stata depositata, né è dato sapere il momento a partire dal quale tale somma le sarebbe stata effettivamente riconosciuta. In assenza di dati certi sul punto, le statuizioni economiche che verranno qui assunte decorreranno a partire dalla mensilità di effettiva percezione dell'invalidità, in conformità allo stesso accordo delle parti raggiunto in udienza, come da documentazione che dovrà essere fornita dalla madre al padre.
Non sono stati, poi, documentati oneri abitativi. Non è chiaro se abbia o meno già percepito la somma di euro
100,000,000 a titolo di risarcimento per l'incidente subito, importo che comunque prima o poi incasserà.
Non è stato poi chiarito quale sia il suo attuale stato occupazionale;
sebbene percettrice di invalidità la stessa, infatti, dovrà comunque non appena le sue condizioni lo consentiranno attrezzarsi per reperire un'attività lavorativa compatibile con il suo quadro di slaute ed il suo stato psicofisico.
Ad oggi, comunque, il padre sopporta integralmente il mantenimento diretto del piccolo . Percepisce però PE anche integralmente l'assegno unico.
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico della madre un contributo economico al mantenimento indiretto del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano del 14.11.2017, stante la mancata partecipazione da tempo della madre alle decisioni riguardanti il figlio e l'assenza di comunicazione tra i genitori, a far data dalla mensilità di effettiva percezione dell'invalidità. pagina 12 di 14 L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dal padre con cui vive e che da solo PE provvede al soddisfacimento dei suoi bisogni.
Le spese di lite
Tenuto conto del tenore della presente decisione e considerato il comportamento delle parti con accordi raggiunti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA il figlio minore (nato in data [...]) in via esclusiva al padre, presso il quale Persona_1 rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di AN via Monte Bianco n. 12. e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di AN (luogo di residenza del minore) in collaborazione con i
Servizi Specialistici ASST e con i Servizi sociali e specialistici del Comune di Pavia (dove attualmente è domiciliata la madre) ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di continuare a regolamentare gli incontri madre- figlio con modalità osservate e protette in Spazio Neutro con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore e nell'interesse prioritario del medesimo, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicoemotiva del minore e dell'andamento dei percorsi terapeutici prescritti alla convenuta che dovranno incontrare la piena adesione e partecipazione della medesima;
- di avviare/proseguire ogni intervento di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/psicoterapico ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse del minore sulla base della valutazione NPI e attivando pagina 13 di 14 ogni intervento si dovesse ritenere necessario, anche in conseguenza di detto approfondimento, per garantire il benessere psicofisico di;
PE
-di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità nonché di supporto psicologico/psichiatrico ritenuto necessario per la madre che dovrà rimanere in carico al CPS competente;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
4) PONE a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla mensilità di effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, ed entro il giorno 5 di ogni mese, mediante il versamento al padre della somma mensile di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
5) DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dal padre
6) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
8) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali e
Specialistici del e di Pavia. Controparte_3
Così deciso in Milano, 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 7 marzo 2023 promossa da:
nato il 10.09.1999 a MILANO Cod. Fisc: ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. OLIMPIA BELLO ed elettivamente domiciliato presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
nata il [...] a [...]. Fisc: rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
MATTEO CRITSINO, elettivamente domiciliata presso il domicilio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
In ossequio a quanto disposto con provvedimento emesso da Codesto Ill.mo Giudicante in data 21 novembre
2024, questa difesa redige le presenti note per rassegnare le proprie conclusioni, aderendo a quanto disposto con Provvedimento Presidenziale del 19 dicembre 2023, ad eccezione di quanto indicato a titolo di misura al pagina 1 di 14 mantenimento del minore, per cui, di contro si insiste – stante anche la disponibilità della parte resistente a riconoscere € 300,00= mensili oltre il 50% delle spese straordinarie in favore del piccolo – Persona_1 nell'accoglimento di quanto già richiesto e concluso a riguardo, nell'atto introduttivo il giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
1) Affidare il figlio minore in via esclusiva al padre con collocamento e residenza presso Persona_1
l'abitazione di AN in Via Monte Bianco n. 12, con esercizio separato della responsabilità genitoriale relativamente alle sole decisioni di ordinaria amministrazione ex art.
337-ter cod. civ..
2) Porre a carico della madre un contributo al mantenimento in favore del figlio di euro 250,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie extra assegno secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso. Il padre percepirà per intero l'assegno unico ed universale erogato in favore del minore.
3) Riguardo il diritto di visita : disporre che gli incontri tra la madre ed il figlio si svolgano presso il Servizio
Spazio Neutro secondo modalità di frequentazioni e calendario stabilite dal Servizio Famiglia Minori del comune di AN.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 marzo 2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 instaurato una relazione sentimentale con da cui nasceva il figlio (in data CP_1 Persona_1
12.05.2020) agiva in giudizio e dando atto delle precarie condizioni psicofisiche della madre chiedeva l'affidamento super esclusivo del minore con suo prevalente collocamento presso di sé, frequentazioni madre- figlio con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, un contributo economico per il mantenimento del minore della misura di euro 300,00 mensili e l'integrale percezione dell'assegno unico.
Con memoria difensiva del 13 dicembre 2023 , autorizzata dal Giudice Tutelare alla costituzione CP_1 in giudizio in quanto soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, chiedeva invece l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre, frequentazioni con il figlio secondo le modalità ed i tempi in atti indicati;
si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento di nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie e con Persona_1
AU integralmente percepito dal padre.
All'udienza del 19 dicembre 2023 compariva parte attrice e l'amministratrice di sostegno della convenuta
GN il difensore della convenuta produceva relazione a firma della Responsabile e della Parte_2 pagina 2 di 14 Psichiatra del Centro Gulliver dove la signora era stata ricoverata che, rappresentando la condizione di CP_1 estrema sofferenza e agitazione della medesima, ritenevano preferibile per la tutela della stessa non farla presenziare all'udienza; si procedeva quindi all'audizione delle parti presenti che raggiungevano un parziale e provvisorio accordo nei seguenti termini: “che fino a quando la signora non percepirà l'assegno di CP_1 invalidità, il signor si obbliga all'integrale mantenimento di e a provvedere a tutte le spese Pt_1 PE straordinarie e, con decorrenza dalla mensilità di effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, la signora Pt_3
per il tramite , con l'avv. Cristino, si impegna a versare al signor un assegno di
[...] CP_2 Pt_1 mantenimento per il figlio della misura di euro 250,00 al mese omnicomprensivo, da versare entro il 30 PE di ogni mese, rinunciando il signor agli arretrati dal giorno della domanda. Le parti si riservano di Pt_1 rivalutare l'importo dell'assegno sulla base delle ulteriori sopravvenienze. Le parti concordano altresì che il padre percepisca per intero l'assegno unico di euro 189,00, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Le parti chiedono concordemente che il Tribunale dia incarico ai Servizi Sociali, anche eventualmente di avvio di incontri in Spazio Neutro in coordinamento con gli educatori della Comunità”; sulle ulteriori domande - previa rinuncia di parte attrice alle proprie istanze istruttorie non avendone invece presentate parte convenuta che chiedeva però venisse disposto accertamento sulle capacità genitoriale di entrambi - il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, così provvedeva con provvedimento ex art. 473 bis 22 c.p.c. che si riporta nella parte motiva:
Rilevato come sia emerso che la coppia abbia vissuto insieme dopo la nascita del piccolo Parte_4 [...]
(nato il [...]) per circa 1 anno a casa della di lei madre signora e che, dopo PE Parte_2
l'interruzione della convivenza, le parti hanno concordemente tenuto il figlio a settimane alterne fino al grave incidente stradale subito dalla madre il 18.07.2021 per cui la medesima, dopo un periodo di coma di un mese e mezzo circa, è stata dimessa con diagnosi: “trauma cranico facciale, frattura clavicolare destra, tibiale e pereonale sinistra e destra” e con deficit anche cognitivo conseguente al trauma;
la stessa è stata in carico poi presso il Sert di Pavia dal 2021 con diagnosi di “dipendenza da cocaina e abuso di alcol” con in anamnesi
“disturbo bordeline di personalità”; su segnalazione dei Servizi Sociali il Giudice Tutelare del Tribunale di
Pavia le è stato nominato un amministratore di sostegno nella persona della di lei madre signora Parte_2 con decreto provvisorio del 1.02.2022 poi confermato;
ha trascorso quindi dei periodi in varie comunità, in precedenza presso la comunità di accoglienza Campo dei Fiori dal 301.2023 al 24.02.2023 e attualmente dal
24.02.2023 presso la Comunità Terapeutico- Riabilitativa per pazienti in cormobilità psichica “La Collina” di
Varese dove rimarrà per 18 mesi fino al 18 agosto 2024, salvo proroga;
Osservato pertanto come a seguito dell'incidente stradale occorsole, il padre abbia, in accordo con la nonna materna, tenuto il figlio presso di sé nella casa dove vive con il nonno paterno, provvedendo integralmente a tutte le sue esigenze e acconsentendo a far vedere nelle due occasioni organizzate il figlio in comunità alla pagina 3 di 14 madre alla presenza dell'educatore, non essendo però stato più possibile organizzare ulteriori visite stante
l'indisponibilità del padre per i suoi impegni di lavoro essendo necessaria la presenza del medesimo, come evidenziato nella relazione in atti della Comunità (del 16.09.2023); ciò è stato anche ammesso dal padre che ha anche riferito che, non avendo la patente, deve essere portato in comunità con il figlio con macchina noleggiata insieme ad un conducente con spese finora sempre sostenute dalla signora anche ella priva di patente. Pt_5
Rilevato come nella medesima citata relazione sia indicato il percorso intrapreso dalla signora, che peraltro
“mostra un'importante fragilità nella gestione della rabbia in particolare alcune dinamiche relazionali tra i pari
e con le figure genitoriali, scatenano in lei una reazione impulsiva di rabbia espressa verbalmente o talvolta accompagnata di agiti verso oggetti. L'innesco di questa reazione è solitamente dato da situazioni per lei molto dolorose soprattutto riguardanti il figlio i vissuti legati al suo incidente o giudizi da parte dell'altro sulla sua persona o sul suo operato. In tali contesti il nucleo di dolore agito attraverso la rabbia ma spesso la stessa signora in un secondo momento quando l'emozione si abbassa di intensità riesce a entrare in contatto CP_1 con il dolore problematizza il proprio comportamento (…) . I rapporti con la madre che ricopre il ruolo di ads non sono sereni. Emergono da parte delle donne emozioni represse legate a esperienze comuni che non sempre sono state vissute nello stesso modo da parte di entrambi Ciò genera conflitti e sfociano lunghi periodi di silenzio tra le due …. i rapporti col minore non sono costanti e calendarizzati. All'ingresso in comunità la signora ha fatto richiesta di poter organizzare delle videochiamate col figlio ma a causa dell'età del CP_1 bimbo, allo scarso accompagnamento da parte del caregiver di riferimento le videochiamate risultavano difficili, di conseguenza abbiamo chiesto di poter organizzare incontri in struttura in ambienti adeguati con la presenza del nostro personale competente. Questi spazi organizzati a fatica sono stati due e in entrambe le occasioni il bimbo era estremamente in difficoltà piangeva non conosceva l'ambiente verbalizzata paura nei confronti della madre. Nonostante la fatica del momento la madre pazientemente non ha smesso di provare a creare un rapporto col figlio proponendole giochi passeggiate o semplicemente presenziando al momento. La signora chiede regolarmente di prendere contatti col signor per poter ricevere foto informazioni sul Pt_1 figlio Il signor invia puntualmente foto ma non comunica e condivide nulla della vita del bimbo” Pt_1
Dall'ultima relazione del 15.12.2023 prodotta in udienza dei responsabili della comunità emerge che la signora
“ ha manifestato sofferenza e agitazione per la propria situazione personale: il non vedere CP_1 costantemente il figlio, il non avere notizie di lui ha solo esasperato un proprio malessere personale;
inoltre il periodo natalizio la sta mettendo di fronte ad una riflessione sui rapporti personali con la famiglia d'origine, con l'ex compagno, il figlio il senso di colpa ciò che è accaduto e per le scelte disfunzionali fatte in passato.”
Osservato, altresì, come sia stato documentato che la signora prima di subire l'incidente è stata rinviata CP_1
a giudizio per il reato di evasione continuata in relazione precedente misura cautelare degli arresti domiciliari
pagina 4 di 14 applicata (non è dato sapere per quale reato), commesso il 25 e 27 giugno 2021 nonché per i reati di percosse e minaccia e disturbo commessi a maggio e luglio 2021 in danno di . Parte_6
Rilevato pertanto come, alla luce della situazione come emersa, attesa la condizione attuale delicata dal punto di vista della salute mentale della signora per cui la stessa è attualmente ricoverata nella Comunità CP_1 terapeutica La Collina di Varese con un percorso da intraprendere complesso e lungo, tenuto conto della impossibilità di ogni comunicazione e collaborazione tra le parti, considerato che il padre si è preso da sempre cura del figlio, affidato alle sue esclusive in seguito al grave incidente della madre, provvedendo a tutte le sue esigenze e bisogni, non essendo né possibile né attuabile il regime di affido condiviso, deve essere allo stato accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, unico genitore di riferimento per il piccolo, essendosi sempre occupato dello stesso con continuità e responsabilità, offrendogli un adeguato contesto abitativo ed affettivo, ciò fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli accertamenti qui disposti;
Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato dell'interruzione di rapporti e della specifica condizione della madre giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo al padre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per
l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività Rilevato, altresì, che attesa la precarietà della situazione e la criticità delle condizioni della madre con necessità che vengano riavviate le frequentazioni ove rispondenti all'interesse del minore, debbono essere incaricati i Servizi Sociali competenti per il Comune di AN, luogo di residenza del minore, peraltro già intervenuti, in collaborazione con i Servizi di competenza per la residenza/domicilio della madre (Varese), di prendere in carico l'intero nucleo familiare, provvedendo, in coordinamento con gli educatori della Comunità dove la medesima è collocata, ove la madre mostri capacità e impegno nel voler riprendere un rapporto con il figlio e le sue condizioni di salute lo permettano, a riavviare e regolamentare gli incontri tra madre e figlio, alla presenza di un educatore con modalità osservate, organizzandosi anche con la logistica, purché rispondenti alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto del minore e dei genitori, così come meglio indicato in dispositivo, con incarico ai medesimi Servizi di far pervenire una relazione dove riferire in ordine agli interventi avviati e alla regolamentazione come eventualmente avviata con la madre e il figlio minore. I Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i
Servizi Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione del figlio minore con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita del figlio ovvero se debbano essere apportate eventuali modifiche e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra il minore e il genitore non affidatario/collocatario con relazione da trasmettere entro la data indicata in pagina 5 di 14 dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e con termine alle parti per presentare memorie;
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di aver svolto diverse attività lavorativa, di recente lavora presso IN'S Mercato e guadagna € 1200/1400 al mese;
dal CU 2020 risulta aver percepito € 3616 da RA per 90 gg;
dal CU 2021 risulta aver percepito € 4.038 da NP per 163 gg;
dal
CU 2021 risulta aver percepito € 28,00 per 1 g;
dal CU 2021 risulta aver percepito € 8.044 da RA per 211 gg;
dal CU 2022 risulta aver percepito € 2276 da IT IT per 63 gg;
dal CU 2022 risulta aver percepito € 14.338 da IM IT per 144 gg;
; vive con il proprio padre in una casa in locazione con canone di € 700 cui vi provvede quasi per intero il sig. atteso che il di lui padre lavora solo a chiamata;
quanto alla convenuta Pt_1 si è sposata con il signor il 2.11.2020, è ricoverata in comunità e ancora non Persona_2 beneficia di una pensione di invalidità, pur avendone fatto richiesta con indicazione da parte dell'avvocato circa il prossimo percepimento nella somma indicata in udienza;
non ha ancora ricevuto la somma di € 100.000 a titolo di provvisionale per l'incidente stradale nel quale è stata coinvolta. Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, può essere recepito integralmente l'accordo raggiunto dalle parti sopra indicato del tutto equo e congruo.
Rilevato che parte attrice ha rinunciato alle istanze ex art. 210 c.p.c. avendo parte convenuta prodotto la documentazione richiesta e non avendo articolato altre istanze istruttorie, mentre parte convenuta ha chiesto in udienza di incaricare i Servizi Sociali competenti di svolgere accertamenti sulle capacità genitoriali delle parti.
Ritenuto che in effetti, attivando anche i poteri d'ufficio ex art 473 bis. 2 c.p.c., deve essere conferita precisa delega ai Servizi Sociali e Specialistici di svolgimento anche degli accertamenti psicodiagnostici come sopra indicati, Ritenuto conseguentemente che va fissata udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
1) il figlio minore (nato in [...] 12. 05.2020), in via esclusiva al padre che lo terrà Pt_7 Persona_1 collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di AN via monte Bianco n. 12. Il padre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/ dovere della madre di vigilanza;
pagina 6 di 14 2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di AN (luogo di residenza del minore) in collaborazione con i
Servizi Specialistici ASST e con i Servizi sociali e specialistici del Comune di Varese (dove attualmente risulta ricoverata in Comunità la madre) ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di avviare, solo ove le condizioni di salute della madre lo permettano e se rispondente all'interesse del minore, in stretto coordinamento degli educatori della Comunità ove è ricoverata, la frequentazione tra la madre e il figlio, alla presenza di un educatore con modalità osservate, con congrua organizzazione anche logistica, nel rispetto delle condizioni psicoemotive del minore e compatibilmente alle esigenze e ai bisogni del minore stesso
e dei turni di lavoro del padre che dovranno essere trasmessi con congruo avviso;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto anche al padre, con supervisione degli interventi avviati per la signora dalla comunità;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto in particolare in punto di responsabilità genitoriale, con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27
c.p.c.) entro e non oltre il 30 APRILE 2024, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e attuando un attento monitoraggio e con termine alle parti fino al 10 MAGGIO 2024 per il deposito di memorie;
3) DISPONE , sull'accordo delle parti che, fino a quando la signora non percepirà l'assegno di CP_1 invalidità, il signor provvederà all'integrale mantenimento di e a tutte le spese straordinarie e, Pt_1 PE con decorrenza dalla mensilità di effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, che la signora , per Parte_3 il tramite dell' , versi al signor un assegno di mantenimento per il figlio della misura CP_2 Pt_1 PE di euro 250,00 al mese omnicomprensivo, da versare entro il 30 di ogni mese, con assegno unico percepito per intero dal padre sig. ; Pt_1
4) FISSA per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e dei documenti acquisiti, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il 30 maggio 2024, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
In data 8.05.2024 perveniva relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di AN con gli esiti dei primi accertamenti e con l'indicazione di proseguire negli interventi delegati e di effettuare valutazione NPI sul minore e richiesta di proroga.
pagina 7 di 14 Con provvedimento del 30 maggio 2024 il Giudice, preso atto del contenuto di tale relazione e delle note scritte depositate dalle parti, disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nell'attività già loro delegato procedendo ad avviare anche valutazione NPI per il minore e rinviava all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi entro il 21 novembre 2024.
In data 8.10.2024 perveniva la relazione dei Servizi Sociali incaricato.
Con provvedimento del 21 novembre 2024 in atti il Giudice, previa conferma delle deleghe già conferite ai
Servizi Sociali e Specialistici con avvio anche del sostegno psicologico per il padre, fissava ex art. 473 bis 28
c.p.c. l'udienza di rimessione della causa in decisione del sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 14 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
Con provvedimento del 14 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, sia in ordine alla responsabilità genitoriale che alle statuizioni economiche avendo peraltro parte attrice rinunciato all'udienza ex art. 473 bis 22 c.p.c. alle istanze e non avendone invece formulate parte convenuta.
Quanto agli aspetti genitoriali l'esaustiva indagine svolta dai Servizi Sociali del Comune di AN e dai
Servizi Specialistici dell'ASST coinvolti che hanno attentamente seguito le vicende di questo nucleo familiare periodicamente relazionando il Tribunale sull'evoluzione della situazione del nucleo e del minore e sugli interventi di supporto avviati offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse del minore e sull'assetto maggiormente rispondente al suo interesse. Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto giudiziale dello stesso in considerazione dell'età, appena 5 anni, ed in quanto, comunque, manifestamente superfluo tenuto conto delle chiare risultanze complessivamente acquisite agli atti.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito per addivenire ad una determinazione anche relativamente a tale aspetto.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
Responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...]. Persona_1 pagina 8 di 14 Ritiene il Collegio all'esito del giudizio e valutati tutti gli elementi emersi di dover allo stato mantenere inalterato l'assetto familiare che è stato disposto dal Giudice Delegato con l'ordinanza sopra riportata che qui integralmente si richiama, risultando ancora attuali le ragioni che lo avevano determinato.
Va, infatti, certamente confermato il giudizio di idoneità del padre nell'assolvimento delle sue funzioni genitoriali che, peraltro ormai dal 2021, esercita in via pressoché esclusiva a causa delle gravi e diverse vicissitudini che hanno investito la sfera della madre
Il padre, infatti, nonostante la delicatezza della situazione familiare complessiva e pur nelle difficoltà legate ad una genitorialità acquisita in tenera età (il sig. aveva soli 20 anni) ed ancora più appesantita dall'essere Pt_1 stata sostanzialmente sempre e sin dall'inizio esercitata singolarmente, è comunque stato in grado di esercitare il proprio ruolo in modo pieno, responsabile e senz'altro orientato al benessere dei figlio che accudisce e cura più che adeguatamente provvedendo a tutte le sue esigenze di vita con il supporto della propria rete familiare, in particolare il nonno e la zia del piccolo . Sotto questo profilo, infatti, tutte le relazioni pervenute hanno PE sempre sottolineato che la rete familiare si è ben organizzata per la gestione del minore che è certamente ben seguito e accudito in tutti gli ambiti della sua vita da quello scolastico a quello sanitario ed educativo. (v. rel.
8.05.2024 nonché rel. 8.10.2024).
Pur nella preoccupazione per le condizioni della madre ha comunque sempre garantito la bigenitorialità e l'accesso di al genitore mantenendo un atteggiamento collaborativo con i Servizi Sociali, rispettando le PE prescrizioni e accompagnando il figlio agli incontri in Spazio Neutro con la madre.
Per supportare il padre nell'esercizio del proprio ruolo in considerazione anche delle difficoltà che lo stesso ha con piena consapevolezza segnalato ai Servizi Sociali soprattutto per quel che concerne la normatività con il figlio aspetto su cui vorrebbe migliorare, si è ritenuto di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità che sta procedendo e che senz'altro dovrà mantenersi per consentire a questo giovane padre di dotarsi di tutti gli strumenti utili ad esercitare una genitorialità sempre più solida, sicura e orientata al benessere del minore.
Quanto al piccolo , i Servizi Sociali danno atto che è stata svolta la valutazione NPI senza che siano stati
PE riportati particolari elementi di preoccupazione relativamente al minore. , infatti, viene descritto come
PE bambino senz'altro a suo agio nella relazione con il padre e con le figure familiari di riferimento, ben accudito e inserito nel proprio contesto di vita. Anche i fattori che inizialmente avevano determinato gli Assistenti Sociali a richiedere la valutazione NPI ovvero le segnalate manifestazioni di disagio e di frustrazione del piccolo in ambito scolastico nonché le difficoltà relazionali e nell'instaurare un rapporto di fiducia con persone esterne alla sua cerchie di affetti più stretta, appaiono oggi più sotto controllo e comunque in riferito miglioramento;
le insegnanti della scuola con cui i Servizi Sociali si sono interfacciati hanno difatti riferito “che da ottobre vi è stato un notevole miglioramento in dettato probabilmente anche dalla continuità a fronte del centro estivo
PE frequentato durante l'estate. ha mostrato un eloquio maggiormente fluido e l'introduzione di tante nuove
PE pagina 9 di 14 parole anche se ancora fatica nell'esposizione il rapporto con i compagni presenta un'interazione maggiore e anche con le maestre finita la conoscenza e la comprensione reciproca” ; anche gli stessi Servizi Sociali dopo aver incontrato il piccolo con il padre hanno dato atto che ha “mostrato una grande maturazione PE nell'eloquio e nell'interazione, ha esplicitato i suoi momenti di rabbia ma è anche stato disposto all'ascolto e al gioco con apertura e divertimento. Il padre ha sottolineato come attualmente cerchi di essere maggiormente normativo e fermo con cosa che aiuta il bambino a gestire le proprie reazioni”. PE
Quanto alla madre, invece le sue condizioni complessive di ancora evidente fragilità non gli consentono di poter esercitare adeguatamente le proprie funzioni genitoriali nei confronti del figlio e di poter gestire quindi in via condivisa con il padre le relative responsabilità.
La GN è infatti in carico al Servizio Specialistico ASST Pavia dal 2021 per una problematica di abuso di alcool e cocaina associato ad un quadro di disturbo borderline di personalità. Il quadro si è poi financhè aggravato nell'estate del 2021 a seguito del grave incidente stradale subito;
dopo diversi mesi di ricovero in neuroriabilitazione alla Clinica Maugeri di Pavia le è stato poi riscontrato un deficit motorio, cognitivo e disturbi comportamentali con difficoltà nella gestione della rabbia e agiti impulsivi. Ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e le è stata poi nominata quale ADS la madre ha trascorso quindi Parte_2 vari periodi in diverse comunità terapeutiche di recupero;
l'ultima è stata quella di Varese “La Collina” in cui è rimasta sino all'estate del 2024.
Ad oggi le condizioni psichiatriche e tossicologiche della Signore, sebbene più incoraggianti rispetto alle premesse iniziali, meritano ancora attenzione e necessitano comunque di essere gestite in un importante percorso di cura che, allo stato, appare difficilmente compatibile con la gestione di un bambino di appena 5 anni.
Certamente va dato atto dell'impegno che in questi mesi la GN ha profuso per cercare di migliorare la propria condizione personale molto debilitata dagli eventi che si sono sopra ripercorsi. La presa in carico per il trattamento della dipendenza da alcool e droghe sta dando infatti buoni riscontri;
la GN è risultata a tutti i controlli effettuati negativa alle sostanze stupefacenti e solo leggermente positiva all'alcool (v. relazione Sert
Asst Pavia pervenuta in data 8.10.2024); tale presa in carico dovrebbe quindi avviarsi a conclusione con il passaggio della GN dal Sert al CPS che però non è stato ancora completato.
Le condizioni psichiatriche richiedono invece di essere gestite mediante trattamento farmacologico.
Non è stato invece ancora attivato il percorso di supporto alla genitorialità; la condizione di fragilità e le fatiche cognitive della signora non le consentono ancora di poter gestire con la necessaria tranquillità più interventi in simultanea per cui vi è il rischio che la stessa possa entrare in confusione.
Come si può ben immaginare le delicate condizioni della GN non le hanno certamente consentito in CP_1 questi anni di poter costruire una solida relazione affettiva con il figlio che nel 2021, quando si sono PE aggravate le sue condizioni, aveva poco più di un anno. pagina 10 di 14 In questi anni la relazione è stata sostanzialmente assente. Si è dovuto quindi procedere ad un reinserimento graduale della figura della madre nella vita del piccolo . L'intervento in Spazio Neutro è stato, dunque, PE avviato solamente nel novembre del 2024; l'andamento degli incontri e l'intesa madre/figlio – dopo un po' di iniziale e compressibile agitazione del piccolo – è stata riscontrata in termini positivi tanto che si sono PE ritenuti maturi i tempi per passare da una frequentazione mensile ad una quindicinale (v. relazione Servizi
Sociali e Spazio Neutro in atti pervenuta il 21.02.2025).
Ad oggi, pertanto, come si è ben fotografato, la presa in carico della madre è ancora attiva e sta vivendo una fase quantomai cruciale. Molti interventi sono infatti ancora in atto compreso quello in Spazio Neutro con una relazione con il figlio soltanto di recente riattivata, per ora positiva ma che dovrà assestarsi e misurarsi nel tempo;
mentre, invece, altri, come quello di sostegno alla genitorialità, devono essere ancora avviati.
Pertanto, il positivo andamento degli interventi con l'auspicata stabilizzazione della situazione psicofisica della medesima, necessita ancora di essere verificato e monitorato.
Nella descritta situazione la madre, che sicuramente ha dimostrato un sincero attaccamento al figlio, non è però evidentemente ancora nelle condizioni per poter esercitare una genitorialità condivisa e di potersi occupare delle esigenze dei figlio.
Va quindi allo stato confermato l'affidamento super esclusivo di al padre ex art. 337 quater Persona_1 comma 3 c.c.; il medesimo rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica presso il padre nell'abitazione di AN in Via Monte Bianco n. 12, c
I Servizi Sociali continueranno a regolamentare le frequentazioni di con la madre, allo stato Persona_1 ancora in Spazio Neutro e con modalità protette ed osservate, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore e nell'interesse prioritario del medesimo, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicoemotiva di e PE dell'andamento dei percorsi terapeutici prescritti alla convenuta che dovranno incontrare la piena adesione e partecipazione della medesima.
I Servizi Sociali e Specialistici del Comune di AN manterranno monitorata la situazione del nucleo familiare. Vanno confermati gli incarichi ai SS con l'attivazione/prosecuzione di tuti gli interventi di sostengo al nucleo familiare sia per i genitori che per il minore così come dettagliati in dispositivo
Contributo al mantenimento della prole
Il Giudice Delegato con i provvedimenti ex art. 473 bis 21 c.p.c. disponeva, sull'accordo delle parti che, fino a quando la signora non avesse percepito l'assegno di invalidità, il signor avrebbe provveduto CP_1 Pt_1 all'integrale mantenimento di e a tutte le spese straordinarie;
e che, poi con decorrenza dalla mensilità di PE
pagina 11 di 14 effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, la madre per il tramite del suo ADS avrebbe versato al signor un assegno di mantenimento della misura di euro 250,00 al mese omnicomprensivo. Pt_1
Ad oggi risulta che la GN abbia iniziato a percepire l'assegno di invalidità per l'ammontare riferito di euro
735,00 mensili (manca però qualsiasi documentazione a supporto). Stante quanto sopra la signora si offre di pagare l'importo di € 250,00 come da accordo mentre il padre richiede che il contributo venga determinato in euro 300,00 mensili.
La documentazione economica delle parti è molto carente ed in ogni caso non è stata aggiornata.
Quanto a quella del sig. , il medesimo aveva riferito all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. che dopo aver Pt_1 svolto diverse attività lavorative - come infatti risultante dai diversi C.U. allegati all'atto introduttivo ed esaminati con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. qui richiamati – aveva poi iniziato a lavorare per IN'S
Mercato con retribuzione pari a circa euro 1200/1400 al mese che però poteva arrivare anche ad euro 1.800,00 in base all'effettivo orario lavorato (v. anche dichiarazioni rese all'udienza 26.10.2023). Dava atto di vivere con il padre unitamente al figlio nella casa di AN con locazione di euro 700,00 mensili. PE
In assenza di riferite sopravvenienze in ordine alla sua sfera si deve quindi ritenere che tale ancora sia la sua situazione economica e reddituale.
Quanto a quella della madre la stessa attualmente ha iniziato a percepire l'assegno di invalidità nella misura riferita di euro 735,00 mensili. Alcuna documentazione è stata depositata, né è dato sapere il momento a partire dal quale tale somma le sarebbe stata effettivamente riconosciuta. In assenza di dati certi sul punto, le statuizioni economiche che verranno qui assunte decorreranno a partire dalla mensilità di effettiva percezione dell'invalidità, in conformità allo stesso accordo delle parti raggiunto in udienza, come da documentazione che dovrà essere fornita dalla madre al padre.
Non sono stati, poi, documentati oneri abitativi. Non è chiaro se abbia o meno già percepito la somma di euro
100,000,000 a titolo di risarcimento per l'incidente subito, importo che comunque prima o poi incasserà.
Non è stato poi chiarito quale sia il suo attuale stato occupazionale;
sebbene percettrice di invalidità la stessa, infatti, dovrà comunque non appena le sue condizioni lo consentiranno attrezzarsi per reperire un'attività lavorativa compatibile con il suo quadro di slaute ed il suo stato psicofisico.
Ad oggi, comunque, il padre sopporta integralmente il mantenimento diretto del piccolo . Percepisce però PE anche integralmente l'assegno unico.
Così fotografata la situazione delle parti ritiene il Collegio equo e congruo porre a carico della madre un contributo economico al mantenimento indiretto del figlio nella misura di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano del 14.11.2017, stante la mancata partecipazione da tempo della madre alle decisioni riguardanti il figlio e l'assenza di comunicazione tra i genitori, a far data dalla mensilità di effettiva percezione dell'invalidità. pagina 12 di 14 L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dal padre con cui vive e che da solo PE provvede al soddisfacimento dei suoi bisogni.
Le spese di lite
Tenuto conto del tenore della presente decisione e considerato il comportamento delle parti con accordi raggiunti, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA il figlio minore (nato in data [...]) in via esclusiva al padre, presso il quale Persona_1 rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di AN via Monte Bianco n. 12. e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di AN (luogo di residenza del minore) in collaborazione con i
Servizi Specialistici ASST e con i Servizi sociali e specialistici del Comune di Pavia (dove attualmente è domiciliata la madre) ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di continuare a regolamentare gli incontri madre- figlio con modalità osservate e protette in Spazio Neutro con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per il minore e nell'interesse prioritario del medesimo, di un progressivo ampliamento e liberalizzazione, tenuto conto della situazione psicoemotiva del minore e dell'andamento dei percorsi terapeutici prescritti alla convenuta che dovranno incontrare la piena adesione e partecipazione della medesima;
- di avviare/proseguire ogni intervento di supporto socio-educativo e/o di supporto psicologico/psicoterapico ritenuto necessario o anche solo opportuno nell'interesse del minore sulla base della valutazione NPI e attivando pagina 13 di 14 ogni intervento si dovesse ritenere necessario, anche in conseguenza di detto approfondimento, per garantire il benessere psicofisico di;
PE
-di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità nonché di supporto psicologico/psichiatrico ritenuto necessario per la madre che dovrà rimanere in carico al CPS competente;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazioni di pregiudizio per il minore, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
4) PONE a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla mensilità di effettiva erogazione dell'assegno di invalidità, ed entro il giorno 5 di ogni mese, mediante il versamento al padre della somma mensile di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie di cui alle Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
5) DISPONE che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dal padre
6) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite
7) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege;
8) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali e
Specialistici del e di Pavia. Controparte_3
Così deciso in Milano, 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA MARIA LAURA AMATO
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