Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUBALE DI FERMO IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA
MAURIZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N.222/2021 rg.
PROMOSSA DA : Parte_1 CF C.F. 1
nata a [...] il [...] e residente a [...], Via G.
Alessandrini, n.5, rappresentata e difesa dall' Avv. Paolo Bacalini
e dall'Avv. Carlo Brugnoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Via G. Agnelli 22/24, giusta delega in calce all'atto introduttivo del giudizio
CONTRO
: Controparte_1 CF C.F. 2 nata a
,
Montegiorgio il 13.03. 1976 residente in [...]alla via Palmiro
Togliattin.38 e nata a [...] il [...] Parte_2
e residente in [...]
, entrambi rappresentate e difese nel CF. C.F. 3 presente giudizio, dall'Avv. Andrea Netti e Avv. Valentina
Romagnoli del foro di Macerata in via disgiunta fra loro ed elettivamente domiciliate in Macerata Via Carducci, 63 giusta delega in calce all'atto di costituzione
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale le Sig.re per sentir accogliere leControparte_1 e Parte 2 conclusioni dell'atto di citazione che qui sono da intendersi interamente riportate e trascritte in ogni loro parte. Si costituivano in giudizio le convenute chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento delle conclusioni che sono da intendersi interamente riportate e trascritte. All'udienza del
3/06/2021 venivano concessi i termini di cui all'art 183 cpc e fissava per l'ammissione delle prove l'udienza del 22.01.2022. A tale udienza il Giudice a scioglimento della riserva nominava quale CTU medico- legale, e, fissava per esaminare la perizia l'udienza del 15.09.2022. Dopo varie la assegnazioni del fascicolo a diversi giudici e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui al 190 cpc. Il fatto da cui scaturisce la controversia de quo è avvenuto in data 2.09.2014 alle ore 16,00 circa, allorquando l'odierna parte attrice, titolare unitamente al coniuge si trovava nell'area antistante la loro Persona 1
Autocarrozzeria in agro del Comune di Montappone, Via San
Giorgio 2, veniva colpita al capo da un pezzo di laterizio staccatosi da una colonna portante che correndo sul soffitto dell'officina fuoriesce all'esterno. A seguito di ciò, l'attrice riportava lesioni come da certificati in atti. A seguito di ciò si apriva un procedimento penale presso il Giudice di Pace di Fermo, conclusosi con una sentenza a carico della CP 1 di assoluzione perché il fatto non sussiste. Tale sentenza non può però spiegare alcun effetto nei confronti della Pt 2 n quanto non era parte in quel procedimento penale. Ex multis Cass. Cass.civ. sez. VI 13.11.2013 In sintesi la pronuncia penale non esclude in alcun modo la responsabilità della CP_1 che, è chiamata a rispondere sotto altri profili di responsabilità non demandati al
Giudice penale cass. Civ.8035 del 21.04.2016. Allo stato quindi permane la legittimazione dell'attrice mentre per la Sig.ra Pt_2 una domanda nuova in quanto non era parte nel processo penale in quanto soggetta a prescrizione ex art 2947 cc. Ma tale eccezione non può essere accolta in quanto il termine di prescrizione non era ancora spirato. ( sei anni) e si precisa che " qualora in forza dell'evento il soggetto subisca lesioni personali e danni alle cose va applicato il termine più lungo di prescrizione stabito dalla Legge penale cass. Civ. sez. III 5874/1999. E' pacifica la ricostruzione dei fatti. Il Laterizio ch ove si trovava la colpito la Pt_1 si è staccato da una colonna portante che passa tutto il piano terra dell'edificio (v. foto allegate) ove si trovava la carrozzeria è da imputare alla proprietà CP_2 per meglio comprendere a chi va attribuita la responsabilità dell'evento occorre fare riferimento al concetto del " condominio minimo" che si costituisce in presenza di parti comuni indipendentemente dall'approvazione di un regolamento e, dalla validità del medesimo Orbene l'immobile di cui ci si occupa costituisce un condominio minimo. Inoltre l'art 117 cc stabilisce le parti necessariamente comuni e tra esse, proprio le travi portanti che, nel caso di specie la trave si trova collocata tra le proprietà delle convenute. Ragione per cui sono di proprietà comune ed entrambi hanno l'obbligo giuridico di impedire l'evento in quanto ambedue sono comproprietarie;
tanto è che dopo i fatti entrambe hanno incaricato un tecnico per la messa in sicurezza dell'edificio interne ed esterne. Da ultimo si evidenzia che la fase istruttoria del presente giudizio ha avuto come oggetto solamente la perizia Medico- legale redatta dalla Dr. Per 2
[...] al fine di determinare il quantum che in maniera orientativa tiene conto della relazione Inail e che si quantifica in
EURO 53.954,00 a cui vanno detratti Euro 10.371,73 versati dall'Inail
PQM
IL GOP del Tribunale di Fermo, contrariis reiectjs accerta e dichiara per le ragioni esposte in narrativa, la responsabilità delle convenute sig.ra Controparte_1 e Parte 2 proprietarie dell'immobile sito in Montappone Via S. Giorgio, n.2 da cui si è staccato il pezzo di laterizio che ha colpito al capo la sig.ra Pt 1 per i fatti occorsi all'attrice in data 2/09/2014 e per l'effetto. condannarle in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa pari ad Euro 53.954, 00 a cui vanno detratti Euro
10.371, 73 già versati dall'INAIL, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi di natura compensativa da calcolarsi dal sorgere del diritto al saldo effettivo
Condanna entrambe le convenute al pagamento in solido fra loro delle spese e competenze di lite pari ad EURO 6.000,00 oltre accessori di legge Spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Fermo, li 11.02.2025 il GOP
dr. Rossella Maurizi