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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.9.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n 427/2022 R.G., vertente
TRA
cod.fisc. ricorrente rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Tesoro;
CONTRO
, c.f. , , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore resistente, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello
Monoriti
Oggetto: iscrizione gestione separata
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2022 presentava opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 595 20210002896759000 ricevuto in data 29.12.2021 con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 7.627,48 per contributi Gestione Separata anno 2014.
A fondamento dell'opposizione contestava la propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, per l'anno 2014 quale ingegnere.
Il ricorrente, con riferimento all'intero 2014, chiariva:
- di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina;
- di aver lavorato come insegnante di ruolo presso l'I.C. ON da NC (Me)
- di essere iscritto, in qualità di dipendente pubblico, all'INPDAP (oggi INPS)
- di aver esercitato, contestualmente, all'attività di docente (attività professionalmente prevalente), la libera professione di ingegnere e di aver, pertanto, percepito, un reddito superiore ai 5.000,00 euro
- di aver corrisposto ad , sul reddito derivante da attività professionale di ingegnere prodotto CP_2 nell'anno 2014, la contribuzione previdenziale obbligatoria richiesta per legge nella misura di €. 836,88
1 (contributo integrativo pari al 4% del volume di affari IVA)
Deduceva che l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art.2 co. 26 l. n. 335/95 era stata prevista per i soggetti che esercitavano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che tale norma era stata interpretata autenticamente dall' art. 18 comma 12 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in l. n. 111/2011 che aveva stabilito che erano tenuti all' iscrizione alla Gestione Separata unicamente coloro che svolgevano attività professionale il cui esercizio non fosse subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali o attività non soggette al versamento contributivo alle casse di previdenza professionale.
Eccepiva, in ragione della richiesta di versamento di contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto, la violazione del c.d. “principio di esclusività” in materia previdenziale, non potendosi ritenere ammissibile il ricorso al meccanismo della c.d. “doppia imposizione”.
Rilevava l'illegittimità delle somme richieste a titolo di sanzioni con l'atto opposto e ne contestava, altresì, le modalità di calcolo utilizzate dall'INPS.
Eccepiva, infine, l'avvenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione.
Tanto premesso, chiedeva che venisse annullato l'avviso di addebito n. 595 20210002896759000.
Il ricorrente, in via subordinata, infine, chiedeva che venissero annullate le sanzioni applicate dall' nei suoi confronti, per insussistenza di un suo comportamento doloso o colposo, nonché che venisse fatto salvo ogni altro suo diritto, di qualsiasi tipo, in conseguenza ed in dipendenza del comportamento processuale della controparte.
Si costituiva l'INPS contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'udienza del 15.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va esclusa l'esistenza di un giudicato tra le parti. Invero, le pronunce, in ordine alla medesima situazione tra le odierne parti, si riferiscono ad annualità differenti. Si ricorda, in merito, la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità”
(cfr.Cass.n.20319/2022).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente si richiama l'art. 3 della legge n. 335/1995, che dispone: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
2 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, riassunto e confermato dalla sentenza delle
Sezioni Unite del 4 marzo 2008, n. 5784, “a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della (L. 17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996;
b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995
e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura (Cass. 7 gennaio 2004 n. 46, 24 febbraio 2005 n. 3846, 12 maggio 2005 n. 9962, 15 marzo
2006 n. 5622, 13 dicembre 2006 n. 26621; v. anche Cass. 24 febbraio 2006 n. 4146). Non costituisce precedente in termini Cass. 9 aprile 2003 n. 5522, che riguarda la prescrizione di contribuzioni diverse da quelle attinenti alle gestioni pensionistiche. […] La Corte ritiene che debba essere confermato l'indirizzo prevalente, in base al quale la legge - avendo disposto che la riduzione del termine da decennale a quinquennale opera solo dal primo gennaio 1996 - ha dato all'INPS la possibilità di mantenere il regime prescrizionale decennale per i contributi pregressi, adottando nel periodo intermedio, che va dalla data di entrata in vigore della (L. 17 agosto 1995) al 31 dicembre 1995, atti interruttivi oppure iniziando idonee procedure (restando ovviamente ferma la prescrizione decennale anche per i casi in cui i medesimi atti siano stati posti in essere prima del 17 agosto 1995)”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, il termine di prescrizione è quinquennale atteso che i contributi in questione si riferiscono all'anno 2014.
Inoltre il dies a quo della contribuzione in oggetto non può decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (v., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., n. 27950/2018 e n. 4329/2019), ma dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo ed, in particolare, dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente.
Con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione deve quindi richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che si condivide secondo cui “Viene quindi in rilievo D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
3 assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi": nel caso di specie, la scadenza legale del contributo anno 2014 era il 16 giugno 2015, prorogato per i contribuenti soggetti a studi di settore, al
06/07/2015.
Ai fini del decorso del termine di prescrizione occorre considerare che l'art. 37 del dl 18/2020 c.d.
Decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per
129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020.
Successivamente il decreto Milleproroghe (art. 11 comma 9 D.L. n. 183/2020) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
Il tutto per complessivi 311 giorni.
Ciò premesso va rilevato che non può ritenersi provata la notifica dell'avviso bonario atteso che la relata di notifica prodotta dall'INPS non risulta completa di ogni sua parte e l' non ha ottemperato CP_1 all'ordine di produzione della relata completa.
Atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 29.12.2021 i contributi risultano prescritti con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
-dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. n. 59520210002896759000;
-condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 16.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Baldassare Bucaria magistrato ordinario in tirocinio.
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.9.2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n 427/2022 R.G., vertente
TRA
cod.fisc. ricorrente rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Tesoro;
CONTRO
, c.f. , , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore resistente, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonello
Monoriti
Oggetto: iscrizione gestione separata
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.1.2022 presentava opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 595 20210002896759000 ricevuto in data 29.12.2021 con il quale veniva richiesto il pagamento di euro 7.627,48 per contributi Gestione Separata anno 2014.
A fondamento dell'opposizione contestava la propria iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995, per l'anno 2014 quale ingegnere.
Il ricorrente, con riferimento all'intero 2014, chiariva:
- di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Messina;
- di aver lavorato come insegnante di ruolo presso l'I.C. ON da NC (Me)
- di essere iscritto, in qualità di dipendente pubblico, all'INPDAP (oggi INPS)
- di aver esercitato, contestualmente, all'attività di docente (attività professionalmente prevalente), la libera professione di ingegnere e di aver, pertanto, percepito, un reddito superiore ai 5.000,00 euro
- di aver corrisposto ad , sul reddito derivante da attività professionale di ingegnere prodotto CP_2 nell'anno 2014, la contribuzione previdenziale obbligatoria richiesta per legge nella misura di €. 836,88
1 (contributo integrativo pari al 4% del volume di affari IVA)
Deduceva che l'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art.2 co. 26 l. n. 335/95 era stata prevista per i soggetti che esercitavano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che tale norma era stata interpretata autenticamente dall' art. 18 comma 12 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in l. n. 111/2011 che aveva stabilito che erano tenuti all' iscrizione alla Gestione Separata unicamente coloro che svolgevano attività professionale il cui esercizio non fosse subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali o attività non soggette al versamento contributivo alle casse di previdenza professionale.
Eccepiva, in ragione della richiesta di versamento di contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito opposto, la violazione del c.d. “principio di esclusività” in materia previdenziale, non potendosi ritenere ammissibile il ricorso al meccanismo della c.d. “doppia imposizione”.
Rilevava l'illegittimità delle somme richieste a titolo di sanzioni con l'atto opposto e ne contestava, altresì, le modalità di calcolo utilizzate dall'INPS.
Eccepiva, infine, l'avvenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione.
Tanto premesso, chiedeva che venisse annullato l'avviso di addebito n. 595 20210002896759000.
Il ricorrente, in via subordinata, infine, chiedeva che venissero annullate le sanzioni applicate dall' nei suoi confronti, per insussistenza di un suo comportamento doloso o colposo, nonché che venisse fatto salvo ogni altro suo diritto, di qualsiasi tipo, in conseguenza ed in dipendenza del comportamento processuale della controparte.
Si costituiva l'INPS contestando il fondamento del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L'udienza del 15.9.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
Preliminarmente va esclusa l'esistenza di un giudicato tra le parti. Invero, le pronunce, in ordine alla medesima situazione tra le odierne parti, si riferiscono ad annualità differenti. Si ricorda, in merito, la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità”
(cfr.Cass.n.20319/2022).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente si richiama l'art. 3 della legge n. 335/1995, che dispone: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
2 n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, riassunto e confermato dalla sentenza delle
Sezioni Unite del 4 marzo 2008, n. 5784, “a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della (L. 17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996;
b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995
e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura (Cass. 7 gennaio 2004 n. 46, 24 febbraio 2005 n. 3846, 12 maggio 2005 n. 9962, 15 marzo
2006 n. 5622, 13 dicembre 2006 n. 26621; v. anche Cass. 24 febbraio 2006 n. 4146). Non costituisce precedente in termini Cass. 9 aprile 2003 n. 5522, che riguarda la prescrizione di contribuzioni diverse da quelle attinenti alle gestioni pensionistiche. […] La Corte ritiene che debba essere confermato l'indirizzo prevalente, in base al quale la legge - avendo disposto che la riduzione del termine da decennale a quinquennale opera solo dal primo gennaio 1996 - ha dato all'INPS la possibilità di mantenere il regime prescrizionale decennale per i contributi pregressi, adottando nel periodo intermedio, che va dalla data di entrata in vigore della (L. 17 agosto 1995) al 31 dicembre 1995, atti interruttivi oppure iniziando idonee procedure (restando ovviamente ferma la prescrizione decennale anche per i casi in cui i medesimi atti siano stati posti in essere prima del 17 agosto 1995)”.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, il termine di prescrizione è quinquennale atteso che i contributi in questione si riferiscono all'anno 2014.
Inoltre il dies a quo della contribuzione in oggetto non può decorrere dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (v., in questo senso, Cass. civ., sez. lav., n. 27950/2018 e n. 4329/2019), ma dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo ed, in particolare, dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente.
Con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione deve quindi richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che si condivide secondo cui “Viene quindi in rilievo D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
3 assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi": nel caso di specie, la scadenza legale del contributo anno 2014 era il 16 giugno 2015, prorogato per i contribuenti soggetti a studi di settore, al
06/07/2015.
Ai fini del decorso del termine di prescrizione occorre considerare che l'art. 37 del dl 18/2020 c.d.
Decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione per
129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020.
Successivamente il decreto Milleproroghe (art. 11 comma 9 D.L. n. 183/2020) ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni , a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
Il tutto per complessivi 311 giorni.
Ciò premesso va rilevato che non può ritenersi provata la notifica dell'avviso bonario atteso che la relata di notifica prodotta dall'INPS non risulta completa di ogni sua parte e l' non ha ottemperato CP_1 all'ordine di produzione della relata completa.
Atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 29.12.2021 i contributi risultano prescritti con conseguente illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
-dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. n. 59520210002896759000;
-condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,50 oltre spese generali iva e cpa.
Messina, 16.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Fabio Baldassare Bucaria magistrato ordinario in tirocinio.
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