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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2024, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.547/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Calderaro. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Romano.
- APPELLATA -
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 10.10.2024 i procuratori del ricorrente e dell hanno concluso CP_4 riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 9.6.2023 titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha interposto gravame avverso la sentenza n.159/2023, pubblicata il
10.05.2023, con la quale il Tribunale di Sciacca G.L., aveva rigettato la sua opposizione avverso la cartella di pagamento n.29120190008841817000 - scaturita dal verbale di accertamento n.201800043 dell'1.08.2018 con il quale l'Istituto aveva proceduto alla CP_4 riclassificazione dell'attività aziendale da vt 9123 a vt 9121 con conseguente adeguamento della polizza – per contributi dovuti a titolo di gestione azienda con lavoratori dipendenti per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di euro 9.489,76.
Con il primo motivo di gravame lamenta il vizio di omessa pronuncia deducendo:
- che il Tribunale avrebbe erroneamente limitato l'oggetto dell'opposizione alla sola contestazione dell' relativa alla “Omessa denuncia di variazione – violazione art.12 CP_4
T.U. 1124/65 art.1 M.A.T.”, che costituisce il secondo rilievo del verbale unico di accertamento e notificazione n.20180043 del 01.08.2018;
- di avere, invece, sin dall'atto introduttivo del giudizio contestato anche il primo rilievo ispettivo (“l'errato inquadramento dell'attività nella gestione “Artigianato” a fronte della classifica aziendale operata ai sensi dell'art.49 L.88/89 dall' nel settore CP_5 industria”; “alla rettifica dell'inquadramento della PAT 6809420 nella gestione Industria in linea con quanto disposto dall' senza applicazione di sanzioni civili”; “In CP_5 considerazione dell'opera manuale svolta verrà mantenuta la polizza speciale per l'artigiano di fatto ”); Parte_1
- di avere presentato in data 7.5.2019 presso il Comune di Ribera una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA), con la quale “ha denunciato, con validità operativa ora per allora a decorrere dal 01.01.2011, l'esercizio dell'attività artigiana di autotrasporto di merci su strada, al fine del riconoscimento in via amministrativa di una situazione di fatto già da tempo consolidata”;
- la piena conformità fra le risultanze dell'allegata visura camerale (“la Parte_2
risulta iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane a decorre dal 01.01.2011”) e quanto
[...] rilevato dal funzionario nel corso dell'accertamento ispettivo (“In considerazione CP_4 dell'opera manuale svolta, verrà mantenuta la polizza speciale per l'artigiano di fatto
”); Parte_1
- che alla data di presentazione del ricorso di primo grado egli “era in procinto di definire amministrativamente la sua posizione di artigiano di fatto, iniziando dalla presentazione della Scia al Comune di Ribera”.
Con il secondo motivo ribadisce il corretto inquadramento della Ditta quale impresa artigiana non avendo avuto mai un numero di dipendenti superiore ad otto come previsto dall'art.2 della L.443/1985.
Con il terzo motivo deduce l'erronea riclassificazione della lavorazione aziendale dalla voce di rischio 9123 (trasporto senza rimorchio) alla vice di rischio 9121 (autotrasporto merci con autotreni, autoarticolati), in quanto i beni elencati nel libro dei cespiti ammortizzabili risultavano completamente ammortizzati e non in uso alla ditta.
Rileva inoltre che “a decorrere dall'anno 2019 l , in un'ottica di semplificazione e CP_4 razionalizzazione dei premi e delle tariffe, ha provveduto ad accorpare la classe 9123 e quella 9121”, applicando a tale ultimo classe un “tasso unitario di 85,25”, di “gran lunga inferiore rispetto all'originaria previsione di 130,00 della previdente classe 9121”. Con l'ultimo motivo domanda la revoca della statuizione di condanna alle spese di prime cure nei confronti di convenuta in giudizio “quale litisconsorte Controparte_2 necessario alla luce del fatto che oggetto di impugnazione era la cartella di pagamento n.29120190008841817000” e “in ossequio a quanto disposto dall'art.24, comma 7, del D.Lgs. n.46/1999”.
Hanno resistito in giudizio l' e l' variamente Controparte_6 CP_4 contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 10.10.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è state decisa come da dispositivo in atti.
--------------
L'appello non può trovare accoglimento tenuto conto che:
- nel sintetico ricorso di prime cure la difesa dell'odierno appellante testualmente limitava i motivi di opposizione ai soli profili della “Insussistenza dei presupposti fattuali e normativi” (“si rileva che il sig. era iscritto alla camera di commercio con la Pt_1 qualifica di commerciante e sino ad oggi ha sempre regolarmente versato i contributi per sé e per i propri dipendenti. Ma ha seguito di verbale ispettivo del 01/08/2018, dove gli è stata contestata la “Omessa denuncia di variazione- violazione art 12 T.U. 1124/65, art 11 M.A.T.”, l' ha proceduto alla riclassificazione del sig. da vt CP_4 Parte_1
9123 a vt 9121 con conseguente adeguamento della polizza con decorrenza 03/05/2013.
Ma il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall' sia CP_4 errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell' CP_4 territorialmente competente. Iter, già, intrapreso dal sig. il quale ha inoltrato Pt_1 in data 07/05/2019, presso il comune di Ribera, segnalazione certificata di inizio attività.
Primo passo per procedere alla variazione, presso la camera di commercio, dell'inquadramento da commerciante a Artigiano, a far data dal 01/01/2011”) e dell'errato ed illegittimo calcolo della sanzioni applicate (contestazione quest'ultima disattesa dal primo giudice e non oggetto di censura); null'altro aggiungendo circa l'erroneità dell'accertamento ispettivo in parola con riferimento agli ulteriori aspetti del numero dei dipendenti, dell'esaurita ammortizzazione e inutilizzabilità dei mezzi adibiti all'autotrasporto e dell'accorpamento delle classi classificatorie 9123 e 9121, CP_4 questione tutte prospettate per la prima volta, dunque tardivamente, innanzi a questa Corte;
- la presentazione della SCIA al Comune di Ribera il 7.5.2019 è circostanza del tutto irrilevante, perché evento realizzatosi ictu oculi dopo il completamento dell'accertamento ispettivo in parola;
- del pari irrilevante è l'apparente antinomia fra le risultanze del verbale e le CP_4 determinazioni ispettive alla posizione dello stesso (“In considerazione Pt_1 dell'opera manuale svolta, verrà mantenuta la polizza speciale per l'artigiano di fatto
”), laddove le pretese dell , riportate nella cartella opposta, non Parte_1 CP_3 sono legate ad un'erronea classificazione assicurativa del titolare dell'azienda (il quale mantiene la propria qualifica di artigiano di fatto) ma dei dipendenti della stessa;
- l'art.49 L.88/89 prevede che “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' CP_3 ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”; ragion per cui l' era tenuto ad CP_4 uniformarsi alla scelta dell' di inquadrare la ditta EA (e non quest'ultimo quale CP_5 artigiano) nel settore industria;
- inconferente è il richiamo alla determinazione dell' di accorpare, a decorrere dal CP_4
2019, la classe 9123 (trasporto senza rimorchio) e la classe 9121 (autotrasporto merci con autotreni, autoarticolati), trattandosi un'innovazione estranea al periodo foriero del contestato accertamento contributivo oggi contestato;
- la riclassificazione da v.t. 9123 a v.t. 9121 del codice di inquadramento assicurativo dei dipendenti della ditta non è legata al numero dei dipendenti, ma Parte_1 unicamente alla circostanza che per l'attività di trasporto merci questi ultimi (dotati della patente all'uopo richiesta) utilizzassero autotreni e autoarticolati;
- il ricorrente deduce ma non prova che gli autoarticolati iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili (all.11 della produzione di primo grado) non fossero più in uso alla CP_4
alla data della verifica, né dimostra che i medesimi beni, sebbene già Pt_2
(assertivamente) integralmente ammortizzati fossero usciti dalla sfera di disponibilità aziendale;
- corretta è la statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di primo grado nei confronti della (oggi Controparte_2 Controparte_6
), avendo egli, sin dall'avvio della causa, domandato “l'annullamento della
[...] cartella di pagamento n.29120190008841817000 pervenuta a mezzo pec del 03/09/2019, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa”; petitum univocamente preordinato ad individuare nella società di riscossione, redattrice dell'atto opposto, un contraddittore necessario;
- risulta improprio il richiamo all'art.24, comma 7, D.lgs. 46/99 (“Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al Concessionario”), trattandosi di una prescrizione normativa che non obbliga il soggetto intenzionato ad impugnare una cartella di pagamento a convenire in giudizio anche la società di riscossione, ma semplicemente onera l'opponente, qualora voglia avvalersi dell'effetto inibitorio, di trasmettere al Concessionario del servizio di riscossione l'ordinanza (o il decreto inaudita altera parte) di sospensione adottato nel giudizio instaurato nei riguardo del solo ente impositore.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza deve essere integralmente conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma le sentenza n.159/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. il 10 maggio 2023.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida, in favore di ciascun appellato, in euro 962,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.547/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Calderaro. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Romano.
- APPELLATA -
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO -
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro.
All'udienza del 10.10.2024 i procuratori del ricorrente e dell hanno concluso CP_4 riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 9.6.2023 titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha interposto gravame avverso la sentenza n.159/2023, pubblicata il
10.05.2023, con la quale il Tribunale di Sciacca G.L., aveva rigettato la sua opposizione avverso la cartella di pagamento n.29120190008841817000 - scaturita dal verbale di accertamento n.201800043 dell'1.08.2018 con il quale l'Istituto aveva proceduto alla CP_4 riclassificazione dell'attività aziendale da vt 9123 a vt 9121 con conseguente adeguamento della polizza – per contributi dovuti a titolo di gestione azienda con lavoratori dipendenti per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di euro 9.489,76.
Con il primo motivo di gravame lamenta il vizio di omessa pronuncia deducendo:
- che il Tribunale avrebbe erroneamente limitato l'oggetto dell'opposizione alla sola contestazione dell' relativa alla “Omessa denuncia di variazione – violazione art.12 CP_4
T.U. 1124/65 art.1 M.A.T.”, che costituisce il secondo rilievo del verbale unico di accertamento e notificazione n.20180043 del 01.08.2018;
- di avere, invece, sin dall'atto introduttivo del giudizio contestato anche il primo rilievo ispettivo (“l'errato inquadramento dell'attività nella gestione “Artigianato” a fronte della classifica aziendale operata ai sensi dell'art.49 L.88/89 dall' nel settore CP_5 industria”; “alla rettifica dell'inquadramento della PAT 6809420 nella gestione Industria in linea con quanto disposto dall' senza applicazione di sanzioni civili”; “In CP_5 considerazione dell'opera manuale svolta verrà mantenuta la polizza speciale per l'artigiano di fatto ”); Parte_1
- di avere presentato in data 7.5.2019 presso il Comune di Ribera una Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA), con la quale “ha denunciato, con validità operativa ora per allora a decorrere dal 01.01.2011, l'esercizio dell'attività artigiana di autotrasporto di merci su strada, al fine del riconoscimento in via amministrativa di una situazione di fatto già da tempo consolidata”;
- la piena conformità fra le risultanze dell'allegata visura camerale (“la Parte_2
risulta iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane a decorre dal 01.01.2011”) e quanto
[...] rilevato dal funzionario nel corso dell'accertamento ispettivo (“In considerazione CP_4 dell'opera manuale svolta, verrà mantenuta la polizza speciale per l'artigiano di fatto
”); Parte_1
- che alla data di presentazione del ricorso di primo grado egli “era in procinto di definire amministrativamente la sua posizione di artigiano di fatto, iniziando dalla presentazione della Scia al Comune di Ribera”.
Con il secondo motivo ribadisce il corretto inquadramento della Ditta quale impresa artigiana non avendo avuto mai un numero di dipendenti superiore ad otto come previsto dall'art.2 della L.443/1985.
Con il terzo motivo deduce l'erronea riclassificazione della lavorazione aziendale dalla voce di rischio 9123 (trasporto senza rimorchio) alla vice di rischio 9121 (autotrasporto merci con autotreni, autoarticolati), in quanto i beni elencati nel libro dei cespiti ammortizzabili risultavano completamente ammortizzati e non in uso alla ditta.
Rileva inoltre che “a decorrere dall'anno 2019 l , in un'ottica di semplificazione e CP_4 razionalizzazione dei premi e delle tariffe, ha provveduto ad accorpare la classe 9123 e quella 9121”, applicando a tale ultimo classe un “tasso unitario di 85,25”, di “gran lunga inferiore rispetto all'originaria previsione di 130,00 della previdente classe 9121”. Con l'ultimo motivo domanda la revoca della statuizione di condanna alle spese di prime cure nei confronti di convenuta in giudizio “quale litisconsorte Controparte_2 necessario alla luce del fatto che oggetto di impugnazione era la cartella di pagamento n.29120190008841817000” e “in ossequio a quanto disposto dall'art.24, comma 7, del D.Lgs. n.46/1999”.
Hanno resistito in giudizio l' e l' variamente Controparte_6 CP_4 contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 10.10.2024, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è state decisa come da dispositivo in atti.
--------------
L'appello non può trovare accoglimento tenuto conto che:
- nel sintetico ricorso di prime cure la difesa dell'odierno appellante testualmente limitava i motivi di opposizione ai soli profili della “Insussistenza dei presupposti fattuali e normativi” (“si rileva che il sig. era iscritto alla camera di commercio con la Pt_1 qualifica di commerciante e sino ad oggi ha sempre regolarmente versato i contributi per sé e per i propri dipendenti. Ma ha seguito di verbale ispettivo del 01/08/2018, dove gli è stata contestata la “Omessa denuncia di variazione- violazione art 12 T.U. 1124/65, art 11 M.A.T.”, l' ha proceduto alla riclassificazione del sig. da vt CP_4 Parte_1
9123 a vt 9121 con conseguente adeguamento della polizza con decorrenza 03/05/2013.
Ma il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall' sia CP_4 errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell' CP_4 territorialmente competente. Iter, già, intrapreso dal sig. il quale ha inoltrato Pt_1 in data 07/05/2019, presso il comune di Ribera, segnalazione certificata di inizio attività.
Primo passo per procedere alla variazione, presso la camera di commercio, dell'inquadramento da commerciante a Artigiano, a far data dal 01/01/2011”) e dell'errato ed illegittimo calcolo della sanzioni applicate (contestazione quest'ultima disattesa dal primo giudice e non oggetto di censura); null'altro aggiungendo circa l'erroneità dell'accertamento ispettivo in parola con riferimento agli ulteriori aspetti del numero dei dipendenti, dell'esaurita ammortizzazione e inutilizzabilità dei mezzi adibiti all'autotrasporto e dell'accorpamento delle classi classificatorie 9123 e 9121, CP_4 questione tutte prospettate per la prima volta, dunque tardivamente, innanzi a questa Corte;
- la presentazione della SCIA al Comune di Ribera il 7.5.2019 è circostanza del tutto irrilevante, perché evento realizzatosi ictu oculi dopo il completamento dell'accertamento ispettivo in parola;
- del pari irrilevante è l'apparente antinomia fra le risultanze del verbale e le CP_4 determinazioni ispettive alla posizione dello stesso (“In considerazione Pt_1 dell'opera manuale svolta, verrà mantenuta la polizza speciale per l'artigiano di fatto
”), laddove le pretese dell , riportate nella cartella opposta, non Parte_1 CP_3 sono legate ad un'erronea classificazione assicurativa del titolare dell'azienda (il quale mantiene la propria qualifica di artigiano di fatto) ma dei dipendenti della stessa;
- l'art.49 L.88/89 prevede che “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' CP_3 ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali”; ragion per cui l' era tenuto ad CP_4 uniformarsi alla scelta dell' di inquadrare la ditta EA (e non quest'ultimo quale CP_5 artigiano) nel settore industria;
- inconferente è il richiamo alla determinazione dell' di accorpare, a decorrere dal CP_4
2019, la classe 9123 (trasporto senza rimorchio) e la classe 9121 (autotrasporto merci con autotreni, autoarticolati), trattandosi un'innovazione estranea al periodo foriero del contestato accertamento contributivo oggi contestato;
- la riclassificazione da v.t. 9123 a v.t. 9121 del codice di inquadramento assicurativo dei dipendenti della ditta non è legata al numero dei dipendenti, ma Parte_1 unicamente alla circostanza che per l'attività di trasporto merci questi ultimi (dotati della patente all'uopo richiesta) utilizzassero autotreni e autoarticolati;
- il ricorrente deduce ma non prova che gli autoarticolati iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili (all.11 della produzione di primo grado) non fossero più in uso alla CP_4
alla data della verifica, né dimostra che i medesimi beni, sebbene già Pt_2
(assertivamente) integralmente ammortizzati fossero usciti dalla sfera di disponibilità aziendale;
- corretta è la statuizione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di primo grado nei confronti della (oggi Controparte_2 Controparte_6
), avendo egli, sin dall'avvio della causa, domandato “l'annullamento della
[...] cartella di pagamento n.29120190008841817000 pervenuta a mezzo pec del 03/09/2019, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa”; petitum univocamente preordinato ad individuare nella società di riscossione, redattrice dell'atto opposto, un contraddittore necessario;
- risulta improprio il richiamo all'art.24, comma 7, D.lgs. 46/99 (“Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al Concessionario”), trattandosi di una prescrizione normativa che non obbliga il soggetto intenzionato ad impugnare una cartella di pagamento a convenire in giudizio anche la società di riscossione, ma semplicemente onera l'opponente, qualora voglia avvalersi dell'effetto inibitorio, di trasmettere al Concessionario del servizio di riscossione l'ordinanza (o il decreto inaudita altera parte) di sospensione adottato nel giudizio instaurato nei riguardo del solo ente impositore.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza deve essere integralmente conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma le sentenza n.159/2023, emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. il 10 maggio 2023.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida, in favore di ciascun appellato, in euro 962,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo