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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3274/2024, promosso con ricorso depositato in data 8.7.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Vicinanza giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Conegliano, viale Italia n. 290;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.4.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente: voglia il Tribunale di Treviso, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Siracusa il 10.08.2005 tra il sig. CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]di Piave
[...] C.F._3
(TV), in via Mareno n. 4 e la sig.ra (C.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._4
20/03/1975 e residente a [...];
2. affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre a Conegliano (TV), in via Leonardo Da Vinci n. 37;
3. riconoscere e regolamentare il diritto del padre a vedere e tenere con sé i figli minori secondo il programma i cui termini vengono di seguito espressi:
- A fine settimana alterni dal sabato dalle ore 15 alle ore 20 quando li riporterà presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 quando li riporterà presso la casa materna;
- per quanto concerne i periodi di vacanza i figli trascorreranno con il padre una settimana, durante le vacanze estive, tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, in modo tale da assicurare che il giorno di
Pasqua e quello di Natale siano trascorsi ad anni alterni con i genitori. Le ferie estive andranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il genitore che tiene con sé il figlio nei periodi di vacanza è tenuto a fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'eventuale luogo di villeggiatura.
- In caso di pianificazione di viaggi all'estero con il minore, ciascun genitore segnalerà all'altro la meta e ne acquisirà il previo consenso.
4. stante la modificazione in peius delle condizioni economiche della signora che attualmente ha un Parte_1
canone di locazione notevolmente più alto rispetto a quello versato al momento della separazione e deve mantenere due figli minori che ancora studiano ed, invece, il miglioramento delle condizioni economiche del signor il quale Controparte_1
ora lavora con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio più alto rispetto a quello percepito al momento della separazione e stante il limitato tempo che il sig. dedica ai figli, - disporre a carico del padre un assegno di CP_1
2 mantenimento mensile pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) 200,00 euro per ciascun figlio, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
Pt_1
l'assegno sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT.Oltre a ciò, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli.
Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si fa riferimento al “Protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso – Allegato 3” che viene richiamato.
Inoltre le spese straordinarie, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta documentata.
5. L'Assegno Unico e Universale spetterà per intero alla madre (come accettato esplicitamente dal sig. all'udienza CP_1
del 19.12.2024).
6. Disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento, essendo attualmente entrambi i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti.
7. Con rifusione delle spese, legali del presente procedimento.
8. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri anagrafici del Comune di Siracusa.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.8.2005 a Siracusa con il signor . Dall'unione tra le parti erano nati i figli nel 2008 e nel 2011. CP_1 Per_1 Per_2
Le parti si erano separate consensualmente davanti al Tribunale di Treviso nel 2022, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori, la loro collocazione presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, disciplinando i turni di responsabilità paterni e concordando un contributo paterno al
3 mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, i coniugi non ricostituivano la comunione morale e materiale. Pertanto, nella presente sede, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge. Inoltre, rappresentava un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche a seguito del rilascio della casa familiare e dell'acquisto di una nuova abitazione;
per tale ragione, richiedeva un aumento del contributo paterno al mantenimento di e . Per_1 Per_2
Sosteneva poi la necessaria rivisitazione dei turni di responsabilità, dal momento che quelli previsti in sede di separazione erano di fatto inattuabili a fronte dell'impossibilità del marito di tenere con sé i figli per il pernotto.
Con decreto dell'8.7.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
la ricorrente depositava quindi le proprie memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.12.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia del signor – procedeva all'audizione della ricorrente. CP_1
A seguito della chiusura del verbale e dell'allontanamento della ricorrente e del suo difensore dall'aula d'udienza, compariva spontaneamente il signor privo dell'assistenza di un legale. CP_1
Il Giudice relatore riapriva il verbale dando atto della comparizione del resistente e disponeva un congruo rinvio per verificare la volontà del resistente di costituirsi in giudizio.
Alla successiva udienza del 19.12.2024 il signor , comparso personalmente, confermava la sua CP_1
volontà di non costituirsi in giudizio e veniva ascoltato dal Giudice relatore.
All'esito, il G.R. – dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione – pronunciava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
4 La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativo alle dichiarazioni reddituali del resistente e mediante ascolto dei minori e . Per_1 Per_2
All'esito di tali incombenti, il Giudice assegnava alla ricorrente termine per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473 bis.28 cod. proc. civ. Alla successiva udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sulla Per_1 Per_2
regolamentazione dei turni di responsabilità
Con riguardo al migliore regime di affido dei figli minori e , questo Collegio – anche Per_1 Per_2
alla luce delle dichiarazioni dei minori raccolte in sede di ascolto, che attestano il buon rapporto e il forte legame di e con entrambi i genitori – non ravvisa ragioni per derogare Per_1 Per_2
all'ordinario regime di affidamento, quello condiviso, privilegiato dal codice civile.
I minori dovranno, quindi, essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con conferma della collocazione prevalente presso la madre (in conformità a quanto già concordato dalle parti in sede di separazione).
Quanto al regime di ripartizione dei turni di responsabilità, la sostanziale esclusione dei pernottamenti presso il padre, confermata non solo dal signor all'udienza del 19.12.2024 ma anche dai minori CP_1
5 in sede di ascolto, legittima una revisione di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, con riguardo al solo profilo del pernotto e rimanendo sostanzialmente invariati – ad eccezione dell'orario notturno – i weekend di competenza paterni.
Ciò non esclude, peraltro, che le parti possano concordare un ampliamento dei turni di competenza paterni per l'ipotesi di reperimento, da parte del signor , di un'abitazione che consenta a CP_1 Per_1
e di fermarsi da lui per la notte. Per_2
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente (che ricalcano lo stato di fatto attuale), il resistente potrà vedere e tenere con sé i figli fine settimana alterni dal sabato dalle ore 15 alle ore 20, quando li riporterà presso l'abitazione materna, e la domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 quando li riporterà presso la casa materna.
Per quanto concerne i periodi di vacanza, i figli trascorreranno con il padre una settimana, durante le vacanze estive, tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, in modo tale da assicurare che il giorno di Pasqua e quello di Natale siano trascorsi ad anni alterni con i genitori. Le ferie estive andranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
Il genitore che tiene con sé il figlio nei periodi di vacanza è tenuto a fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'eventuale luogo di villeggiatura.
In caso di pianificazione di viaggi all'estero con i minori, ciascun genitore segnalerà all'altro la meta e ne acquisirà il previo consenso.
3) Sul contributo paterno al mantenimento di e Per_1 Per_2
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando,
6 nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Orbene, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico del signor , a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , l'obbligo di corrispondere Per_1 Per_2
mensilmente alla signora la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile Pt_1
in base agli indici Istat.
Tale somma – conforme alle conclusioni rassegnate da parte ricorrente – è parametrata agli attuali redditi delle parti e agli esborsi che le stesse sostengono mensilmente.
In particolare, dall'esame delle dichiarazioni del signor e della documentazione reddituale CP_1
acquisita, risulta che la ricorrente percepisca un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.800,00 mensili, mentre il signor ha introiti pari a circa € 2.000,00 (egli, nel corso dell'udienza del CP_1
19.12.2024, ha dichiarato di avere uno stipendio di € 1.800,00, a cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità).
Vanno però tenuti in considerazione gli esborsi mensili che entrambe le parti sostengono per le soluzioni abitative prescelte: la signora sostiene un canone di locazione di € 700,00, mentre il Pt_1
signor ha dichiarato di essere tenuto a pagare una rata di mutuo pari ad € 500,00. CP_1
Va inoltre debitamente considerato che vi è una netta prevalenza nell'accudimento dei figli da parte della madre.
7 Per tali ragioni, a parere di questo Collegio la richiesta economica formulata dalla ricorrente nelle proprie conclusioni definitive merita integrale accoglimento, con decorrenza dalla data dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, poi, devono essere ripartite in ragione del 50% tra i genitori, per la cui individuazione e disciplina si fa rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso.
Da ultimo, il Collegio prende atto della dichiarazione del signor in merito all'Assegno Unico, CP_1
che pertanto potrà essere percepito integralmente dalla signora (come peraltro già stabilito Pt_1
concordemente dalle parti in sede di separazione).
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siracusa in data 10.8.2005 dai coniugi , nata a [...] in data [...], e , nato a Licata in [...] Parte_1 Controparte_1
20.7.1979, trascritto al n. 315, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siracusa;
2) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocazione Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre e diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità descritti in narrativa;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento di Per_1
e , somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a Per_2
8 rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, come da Protocollo attualmente in uso presso il presente
Tribunale;
5) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito da;
Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 3274/2024, promosso con ricorso depositato in data 8.7.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Vicinanza giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Conegliano, viale Italia n. 290;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 15.4.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente: voglia il Tribunale di Treviso, in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Siracusa il 10.08.2005 tra il sig. CP_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a [...]di Piave
[...] C.F._3
(TV), in via Mareno n. 4 e la sig.ra (C.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._4
20/03/1975 e residente a [...];
2. affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza stabile e collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre a Conegliano (TV), in via Leonardo Da Vinci n. 37;
3. riconoscere e regolamentare il diritto del padre a vedere e tenere con sé i figli minori secondo il programma i cui termini vengono di seguito espressi:
- A fine settimana alterni dal sabato dalle ore 15 alle ore 20 quando li riporterà presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 quando li riporterà presso la casa materna;
- per quanto concerne i periodi di vacanza i figli trascorreranno con il padre una settimana, durante le vacanze estive, tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, in modo tale da assicurare che il giorno di
Pasqua e quello di Natale siano trascorsi ad anni alterni con i genitori. Le ferie estive andranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il genitore che tiene con sé il figlio nei periodi di vacanza è tenuto a fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'eventuale luogo di villeggiatura.
- In caso di pianificazione di viaggi all'estero con il minore, ciascun genitore segnalerà all'altro la meta e ne acquisirà il previo consenso.
4. stante la modificazione in peius delle condizioni economiche della signora che attualmente ha un Parte_1
canone di locazione notevolmente più alto rispetto a quello versato al momento della separazione e deve mantenere due figli minori che ancora studiano ed, invece, il miglioramento delle condizioni economiche del signor il quale Controparte_1
ora lavora con contratto a tempo indeterminato con uno stipendio più alto rispetto a quello percepito al momento della separazione e stante il limitato tempo che il sig. dedica ai figli, - disporre a carico del padre un assegno di CP_1
2 mantenimento mensile pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) 200,00 euro per ciascun figlio, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
Pt_1
l'assegno sarà soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT.Oltre a ciò, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli.
Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si fa riferimento al “Protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso – Allegato 3” che viene richiamato.
Inoltre le spese straordinarie, se anticipate da un genitore, andranno rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta documentata.
5. L'Assegno Unico e Universale spetterà per intero alla madre (come accettato esplicitamente dal sig. all'udienza CP_1
del 19.12.2024).
6. Disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento, essendo attualmente entrambi i coniugi economicamente autonomi ed indipendenti.
7. Con rifusione delle spese, legali del presente procedimento.
8. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emenanda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei registri anagrafici del Comune di Siracusa.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10.8.2005 a Siracusa con il signor . Dall'unione tra le parti erano nati i figli nel 2008 e nel 2011. CP_1 Per_1 Per_2
Le parti si erano separate consensualmente davanti al Tribunale di Treviso nel 2022, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori, la loro collocazione presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, disciplinando i turni di responsabilità paterni e concordando un contributo paterno al
3 mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione, i coniugi non ricostituivano la comunione morale e materiale. Pertanto, nella presente sede, la ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorsi i termini di legge. Inoltre, rappresentava un mutamento in peius delle proprie condizioni economiche a seguito del rilascio della casa familiare e dell'acquisto di una nuova abitazione;
per tale ragione, richiedeva un aumento del contributo paterno al mantenimento di e . Per_1 Per_2
Sosteneva poi la necessaria rivisitazione dei turni di responsabilità, dal momento che quelli previsti in sede di separazione erano di fatto inattuabili a fronte dell'impossibilità del marito di tenere con sé i figli per il pernotto.
Con decreto dell'8.7.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente;
la ricorrente depositava quindi le proprie memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.12.2025, il Giudice – previa dichiarazione di contumacia del signor – procedeva all'audizione della ricorrente. CP_1
A seguito della chiusura del verbale e dell'allontanamento della ricorrente e del suo difensore dall'aula d'udienza, compariva spontaneamente il signor privo dell'assistenza di un legale. CP_1
Il Giudice relatore riapriva il verbale dando atto della comparizione del resistente e disponeva un congruo rinvio per verificare la volontà del resistente di costituirsi in giudizio.
Alla successiva udienza del 19.12.2024 il signor , comparso personalmente, confermava la sua CP_1
volontà di non costituirsi in giudizio e veniva ascoltato dal Giudice relatore.
All'esito, il G.R. – dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione – pronunciava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ.
4 La causa veniva istruita mediante ordine di esibizione all'Agenzia delle Entrate relativo alle dichiarazioni reddituali del resistente e mediante ascolto dei minori e . Per_1 Per_2
All'esito di tali incombenti, il Giudice assegnava alla ricorrente termine per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 473 bis.28 cod. proc. civ. Alla successiva udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito della comparizione davanti al Presidente nel procedimento di separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2) Sull'affidamento dei figli minori e , sulla loro collocazione e sulla Per_1 Per_2
regolamentazione dei turni di responsabilità
Con riguardo al migliore regime di affido dei figli minori e , questo Collegio – anche Per_1 Per_2
alla luce delle dichiarazioni dei minori raccolte in sede di ascolto, che attestano il buon rapporto e il forte legame di e con entrambi i genitori – non ravvisa ragioni per derogare Per_1 Per_2
all'ordinario regime di affidamento, quello condiviso, privilegiato dal codice civile.
I minori dovranno, quindi, essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con conferma della collocazione prevalente presso la madre (in conformità a quanto già concordato dalle parti in sede di separazione).
Quanto al regime di ripartizione dei turni di responsabilità, la sostanziale esclusione dei pernottamenti presso il padre, confermata non solo dal signor all'udienza del 19.12.2024 ma anche dai minori CP_1
5 in sede di ascolto, legittima una revisione di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, con riguardo al solo profilo del pernotto e rimanendo sostanzialmente invariati – ad eccezione dell'orario notturno – i weekend di competenza paterni.
Ciò non esclude, peraltro, che le parti possano concordare un ampliamento dei turni di competenza paterni per l'ipotesi di reperimento, da parte del signor , di un'abitazione che consenta a CP_1 Per_1
e di fermarsi da lui per la notte. Per_2
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente (che ricalcano lo stato di fatto attuale), il resistente potrà vedere e tenere con sé i figli fine settimana alterni dal sabato dalle ore 15 alle ore 20, quando li riporterà presso l'abitazione materna, e la domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00 quando li riporterà presso la casa materna.
Per quanto concerne i periodi di vacanza, i figli trascorreranno con il padre una settimana, durante le vacanze estive, tre giorni durante le festività pasquali e sette giorni durante quelle natalizie, in modo tale da assicurare che il giorno di Pasqua e quello di Natale siano trascorsi ad anni alterni con i genitori. Le ferie estive andranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno.
Il genitore che tiene con sé il figlio nei periodi di vacanza è tenuto a fornire all'altro l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'eventuale luogo di villeggiatura.
In caso di pianificazione di viaggi all'estero con i minori, ciascun genitore segnalerà all'altro la meta e ne acquisirà il previo consenso.
3) Sul contributo paterno al mantenimento di e Per_1 Per_2
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando,
6 nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Orbene, per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio stima equo porre a carico del signor , a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di e , l'obbligo di corrispondere Per_1 Per_2
mensilmente alla signora la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile Pt_1
in base agli indici Istat.
Tale somma – conforme alle conclusioni rassegnate da parte ricorrente – è parametrata agli attuali redditi delle parti e agli esborsi che le stesse sostengono mensilmente.
In particolare, dall'esame delle dichiarazioni del signor e della documentazione reddituale CP_1
acquisita, risulta che la ricorrente percepisca un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.800,00 mensili, mentre il signor ha introiti pari a circa € 2.000,00 (egli, nel corso dell'udienza del CP_1
19.12.2024, ha dichiarato di avere uno stipendio di € 1.800,00, a cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità).
Vanno però tenuti in considerazione gli esborsi mensili che entrambe le parti sostengono per le soluzioni abitative prescelte: la signora sostiene un canone di locazione di € 700,00, mentre il Pt_1
signor ha dichiarato di essere tenuto a pagare una rata di mutuo pari ad € 500,00. CP_1
Va inoltre debitamente considerato che vi è una netta prevalenza nell'accudimento dei figli da parte della madre.
7 Per tali ragioni, a parere di questo Collegio la richiesta economica formulata dalla ricorrente nelle proprie conclusioni definitive merita integrale accoglimento, con decorrenza dalla data dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, poi, devono essere ripartite in ragione del 50% tra i genitori, per la cui individuazione e disciplina si fa rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso.
Da ultimo, il Collegio prende atto della dichiarazione del signor in merito all'Assegno Unico, CP_1
che pertanto potrà essere percepito integralmente dalla signora (come peraltro già stabilito Pt_1
concordemente dalle parti in sede di separazione).
4) Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza del resistente. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siracusa in data 10.8.2005 dai coniugi , nata a [...] in data [...], e , nato a Licata in [...] Parte_1 Controparte_1
20.7.1979, trascritto al n. 315, Parte II, Serie A, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siracusa;
2) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocazione Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre e diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità descritti in narrativa;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento di Per_1
e , somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a Per_2
8 rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, come da Protocollo attualmente in uso presso il presente
Tribunale;
5) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito da;
Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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