Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 63420/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 16.1.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente l'Avvocato
Pietro Polidori il quale si riporta agli scritti di parte ed alle conclusioni di cui agli stessi.
Per l'opposta, in sostituzione dell'Avvocata Laura Chillon, l'Avvocata Angela Buttarazzi la quale si riporta agli scritti di parte, contestando le difese avversarie, e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,32.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 63420/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
63420/2020, tra la Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Pietro Polidori);
- opponente -
e la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocata
Laura Chillon);
- opposta -
SENTENZA
1. In ordine all'eccezione della mancata attestazione della conformità delle copie depositate in sede monitoria, si rileva come l'opposta abbia dimostrato la sussistenza di detta attestazione.
L'eccezione, pertanto, deve essere disattesa.
2. Ciò posto, vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sostanziale è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
3. Nel caso in esame, il rapporto contrattuale tra le parti appare pacifico ed incontestato e, quindi,
provato ai sensi dell'art. 115, I comma, ultima parte, c.p.c..
4. L'opponente ha, invece, dedotto la mancata esecuzione ovvero il ritardo con riferimento ad alcune prestazioni a carico dell'opposta, inadempienze - od inesatti adempimenti - che trovano riscontro in alcune comunicazioni tra le parti (cfr. doc.E, F, G, ed H del fascicolo dell'opponente);
ha, inoltre, allegato l'erronea applicazione delle tariffe.
5. Con riguardo a tale ultimo aspetto, la Centro Logistico Integrato S.r.l. ha precisato che dette tariffe sono state applicate sulla base del valore più alto, tra il peso ed il volume delle merci da consegnare. 6. In ordine alle contestazioni della Parte 1 invece, l'opposta non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto le obbligazioni indicate dall'opponente come non onorate.
6a. Va, peraltro, sottolineato che quest'ultima non ha allegato una completa inadempienza da parte ma ha precisato che l'inadempimento ovvero il ritardo.della Controparte_1
riguardava solo alcune delle prestazioni, senza specificarne il valore.
Non è, dunque, possibile determinare, in termini monetari, a quanto ammonti la stima dell'inadempienza dell'opposta.
6b. Né può essere quantificato equitativamente il pregiudizio dovuto all'inadempimento dell'opposta.
_La liquidazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c. postula, infatti oltre al concreto
accertamento dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato – anche il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno medesimo dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. civ.,
12.4.2023, n.9744; Cass. civ., ord., 22.2.2017, n.4534).
Nel caso in esame, l'opponente avrebbe potuto agevolmente indicare il valore delle prestazioni rimaste inadempiute, avendo a disposizione tutti gli elementi per determinare tale pregiudizio
(mancate consegne, tariffe concordate, etc.).
7. In questo quadro di assoluta indeterminatezza, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. In ordine alla domanda riconvenzionale, si sottolinea come, anche in questo caso, l'opponente non abbia in alcun modo quantificato l'asserito pregiudizio, pur disponendo di tutti gli elementi per eseguire tale operazione (mancate consegne, tariffe concordate, etc.), limitandosi ad indicare una somma generica (euro 25.000,00.=).
9. Per quanto sopra esposto, non ricorrono le condizioni per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c..
10. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta dalla Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.11814/2020, reso dal Tribunale di Roma in data
27 29.7.2020, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
respinge la domanda riconvenzionale avanzata dalla Parte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rigetta la richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 c.p.c.;
condanna, infine, la Parte 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
Controparte 1 in persona del legale pagamento, in favore della rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 16 gennaio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò