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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2282/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SFORZA IPPOLITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Corso Magenta n. 62/a e
(c.f. ), con l'avv. SALVONI VERONICA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1. « Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Coccaglio (BS) in data
12/04/1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coccaglio, Anno 1997,
N. 4, Parte II, Serie A ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. Considerate le attuali eIGenze dei figli, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le diverse risorse economiche dei coniugi, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti concordano che il IG. Pt_2 verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 600,00=mensili (€
[...]
300,00=per ogni figlio) da accreditarsi entro il 20 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra
[...] , oltre rivalutazione ISTAT, con la precisazione che tale somma verrà versata sino a che Parte_1
i figli non saranno economicamente autosufficienti. La madre si impegna sin da ora a comunicare al padre IGnor il reperimento dell'attività lavorativa da parte dei figli e/o il Parte_2 termine del percorso universitario.
3. L'eventuale assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra Pt_1
4. Le spese straordinarie (extra assegno) nell'interesse dei figli, secondo quanto previsto dal
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, saranno sostenute per intero dalla IG.ra per Pt_1 quanto riguarda il figlio con l'unica eccezione delle spese dentistiche, mentre saranno Per_1
a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno per quanto riguarda quelle riguardanti il figlio;
Per_2
5. I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il IG. Pt_2 si impegnerà a vendere alla IG.ra , che si obbliga e si impegna ad
[...] Parte_1 acquistare, la quota di ½ di proprietà del IG. del bene immobile attualmente in Pt_2 comproprietà e di seguito indicato:
UBICAZIONE E CONSISTENZA
Unità immobiliare posta nella porzione centrale del fabbricato trifamiliare ubicato in Comune di
Coccaglio , via G. Di Vittorio, Traversa II n. 2 formata da: cantina e locale centrale termica al piano interrato;
due vani e servizio al piano terra, con area esclusiva a est e a ovest;
tre vani e servizi al primo piano (i piani sono collegati fra loro da scala interna); autorimessa al piano interrato.
SITUAZIONE CATASTALE
Il tutto individuato presso l'Agenzia del Territorio di Brescia - Sezione Catasto Fabbricati del
Comune di COCCAGLIO (BS) con i seguenti dati:
- Sez. NCT Fol.2, p.lla 452 sub. 3, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, piano: S1-T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 7, superficie catastale totale mq. 144 (totale escluse aree scoperte mq. 133), R.C. Euro
542,28;
- Sez. NCT Fol.2, p.lla 452 sub. 4, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, piano: S1, cat. C/6, cl. 2, metri quadrati 30, superficie catastale totale mq. 30, R.C. Euro 40,28; utilità comune: p.lla 452 sub. 7.
PROVENIENZA
Quanto è in oggetto è pervenuto in virtù dei seguenti atti:
• atto di assegnazione di alloggio di edilizia economico popolare in proprietà superficiaria a soci di cooperativa stipulato per atto pubblico a rogito del Notaio dott. Persona_3 di Chiari in data 26.03.1996, rep. n. 537164, raccolta n.ro 4597, registrato a Chiari in data 01.04.1996 al n. 145 Serie 1V e trascritto a Brescia il 24.04.1996 ai nn. 12908/8199;
• convenzione per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie comprese nei piani approvati a norma della Legge 167/62 stipulato per atto pubblico a rogito del Notaio in Chiari in data 24.07.2010, rep. n. 13138, raccolta n.ro Persona_4
5620, registrato a Chiari in data 03.08.2010 al n. 286 Serie 1T e trascritto a Brescia il
04.08.2010 ai nn. 33930/19314.
La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza.
Le spese dell'atto notarile che dovrà essere stipulato entro un mese dalla sentenza di divorzio saranno sostenute per intero dalla IGnora Pt_1
Il prezzo di vendita della cessione di cui sopra viene stabilito in euro 65.000,00
(sessantacinquemila//00), prezzo che è stato determinato tenendo conto:
• delle spese di manutenzione dell'immobile;
• dell'azzeramento delle spese straordinarie arretrate a carico del padre;
• delle spese di adeguamento delle carte catastali;
• nonché del fatto che l'immobile sarebbe rimasto ancora per alcuni anni assegnato a beneficio dei figli conviventi con la madre IG. . Parte_1
Il prezzo concordato verrà corrisposto con le seguenti modalità:
€uro 7.000,00 già versati al momento del deposito del ricorso, da cui sono stati detratti € 1.000,00 quale contributo del papà alla patente di e quindi con versamento residuo di € 6000,00. Per_2
€uro 58.000,00 all'atto notarile.
Quale condizione ed atto essenziale e determinante per il raggiungimento dell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, la cessione del 50% della quota di comproprietà della casa coniugale dal IG. alla IG.ra Pt_2
e la somma versata per tale cessione di € 65.000,00 è esente da qualunque imposta in Pt_1 base alle agevolazioni fiscali previste in caso di separazione e divorzio.
6. I coniugi sono entrambi percettori di reddito, rinunciano al contributo al mantenimento di un coniuge a favore dell'altro così come dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e ragione;
7. Le spese per il presente ricorso e successive occorrende sono compensate;
8. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanata sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 3.2.2025 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Coccaglio (BS) il
12.4.1997, da cui erano nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_5 Persona_6 nato a [...] il [...], premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 20.2.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.2.2018 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Coccaglio (BS), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, parte II, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conIGlio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2282/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. SFORZA IPPOLITA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Corso Magenta n. 62/a e
(c.f. ), con l'avv. SALVONI VERONICA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.6.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
1. « Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Coccaglio (BS) in data
12/04/1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coccaglio, Anno 1997,
N. 4, Parte II, Serie A ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici;
2. Considerate le attuali eIGenze dei figli, entrambi maggiorenni ma non autosufficienti, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza, le diverse risorse economiche dei coniugi, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le parti concordano che il IG. Pt_2 verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo di € 600,00=mensili (€
[...]
300,00=per ogni figlio) da accreditarsi entro il 20 di ogni mese sul c/c intestato alla IG.ra
[...] , oltre rivalutazione ISTAT, con la precisazione che tale somma verrà versata sino a che Parte_1
i figli non saranno economicamente autosufficienti. La madre si impegna sin da ora a comunicare al padre IGnor il reperimento dell'attività lavorativa da parte dei figli e/o il Parte_2 termine del percorso universitario.
3. L'eventuale assegno unico verrà percepito per intero dalla IG.ra Pt_1
4. Le spese straordinarie (extra assegno) nell'interesse dei figli, secondo quanto previsto dal
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale, saranno sostenute per intero dalla IG.ra per Pt_1 quanto riguarda il figlio con l'unica eccezione delle spese dentistiche, mentre saranno Per_1
a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno per quanto riguarda quelle riguardanti il figlio;
Per_2
5. I coniugi, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali, stabiliscono che il IG. Pt_2 si impegnerà a vendere alla IG.ra , che si obbliga e si impegna ad
[...] Parte_1 acquistare, la quota di ½ di proprietà del IG. del bene immobile attualmente in Pt_2 comproprietà e di seguito indicato:
UBICAZIONE E CONSISTENZA
Unità immobiliare posta nella porzione centrale del fabbricato trifamiliare ubicato in Comune di
Coccaglio , via G. Di Vittorio, Traversa II n. 2 formata da: cantina e locale centrale termica al piano interrato;
due vani e servizio al piano terra, con area esclusiva a est e a ovest;
tre vani e servizi al primo piano (i piani sono collegati fra loro da scala interna); autorimessa al piano interrato.
SITUAZIONE CATASTALE
Il tutto individuato presso l'Agenzia del Territorio di Brescia - Sezione Catasto Fabbricati del
Comune di COCCAGLIO (BS) con i seguenti dati:
- Sez. NCT Fol.2, p.lla 452 sub. 3, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, piano: S1-T-1, cat. A/2, cl. 4, vani 7, superficie catastale totale mq. 144 (totale escluse aree scoperte mq. 133), R.C. Euro
542,28;
- Sez. NCT Fol.2, p.lla 452 sub. 4, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, piano: S1, cat. C/6, cl. 2, metri quadrati 30, superficie catastale totale mq. 30, R.C. Euro 40,28; utilità comune: p.lla 452 sub. 7.
PROVENIENZA
Quanto è in oggetto è pervenuto in virtù dei seguenti atti:
• atto di assegnazione di alloggio di edilizia economico popolare in proprietà superficiaria a soci di cooperativa stipulato per atto pubblico a rogito del Notaio dott. Persona_3 di Chiari in data 26.03.1996, rep. n. 537164, raccolta n.ro 4597, registrato a Chiari in data 01.04.1996 al n. 145 Serie 1V e trascritto a Brescia il 24.04.1996 ai nn. 12908/8199;
• convenzione per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie comprese nei piani approvati a norma della Legge 167/62 stipulato per atto pubblico a rogito del Notaio in Chiari in data 24.07.2010, rep. n. 13138, raccolta n.ro Persona_4
5620, registrato a Chiari in data 03.08.2010 al n. 286 Serie 1T e trascritto a Brescia il
04.08.2010 ai nn. 33930/19314.
La cessione è fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova con ogni accessorio e pertinenza.
Le spese dell'atto notarile che dovrà essere stipulato entro un mese dalla sentenza di divorzio saranno sostenute per intero dalla IGnora Pt_1
Il prezzo di vendita della cessione di cui sopra viene stabilito in euro 65.000,00
(sessantacinquemila//00), prezzo che è stato determinato tenendo conto:
• delle spese di manutenzione dell'immobile;
• dell'azzeramento delle spese straordinarie arretrate a carico del padre;
• delle spese di adeguamento delle carte catastali;
• nonché del fatto che l'immobile sarebbe rimasto ancora per alcuni anni assegnato a beneficio dei figli conviventi con la madre IG. . Parte_1
Il prezzo concordato verrà corrisposto con le seguenti modalità:
€uro 7.000,00 già versati al momento del deposito del ricorso, da cui sono stati detratti € 1.000,00 quale contributo del papà alla patente di e quindi con versamento residuo di € 6000,00. Per_2
€uro 58.000,00 all'atto notarile.
Quale condizione ed atto essenziale e determinante per il raggiungimento dell'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti si danno atto che i sopraddetti accordi economici indispensabili per la soluzione della crisi familiare, trovano la loro esclusiva causa giuridica nella cessazione degli effetti civili del matrimonio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione anche di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto, la cessione del 50% della quota di comproprietà della casa coniugale dal IG. alla IG.ra Pt_2
e la somma versata per tale cessione di € 65.000,00 è esente da qualunque imposta in Pt_1 base alle agevolazioni fiscali previste in caso di separazione e divorzio.
6. I coniugi sono entrambi percettori di reddito, rinunciano al contributo al mantenimento di un coniuge a favore dell'altro così come dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo e ragione;
7. Le spese per il presente ricorso e successive occorrende sono compensate;
8. I coniugi rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emanata sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 3.2.2025 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Coccaglio (BS) il
12.4.1997, da cui erano nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_5 Persona_6 nato a [...] il [...], premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 20.2.2018 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 27.2.2018 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Coccaglio (BS), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 1997, parte II, serie A, n. 4;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di conIGlio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti