Sentenza 21 gennaio 2005
Massime • 3
L'inclusione di un 'area in una zona in cui, per strumento urbanistico (nella specie, variante al piano regolatore generale), sono realizzabili interventi non solo di edilizia residenziale ma edificatori in genere, non preclusi ai privati, attuabili anche mediante convenzione con la P.A., ne comporta la natura edificatoria, dovendosi in tale contesto commisurare l'edificabilità ad indici medi di fabbricazione, correlati (o correlabili) al totale della superficie, al lordo anche dei terreni da destinarsi a spazi liberi o comunque non suscettibili di edificazione per il privato.
In tema di indennità di espropriazione, il "premio" del mancato abbattimento del 40 per cento del valore mediato del suolo espropriato non può essere negato al proprietario nel caso in cui la mancata accettazione dell'indennità offertagli risulti - nella valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - comunque non congrua rispetto al valore del bene e al criterio di calcolo previsto dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992.
Nell'accertamento della qualità edificatoria di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, in presenza di variante al piano regolatore generale, il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari), e non ablatorio, non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, e neppure dalla tipologia delle destinazioni individuate, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti. Ne consegue che un siffatto carattere conformativo di una variante è configurabile ove essa miri ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; mentre, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area, pur quando la variante abbia mutato la classificazione urbanistica di quest'ultima, con la conseguenza che soltanto in tal caso deve farsi riferimento alla previgente destinazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., aveva riconosciuto carattere conformativo alla variante al piano regolatore generale approvata dalla Regione Toscana, in quanto si trattava di variante non "lenticolare", ma, anche per sua stessa definizione, generale, che destinava alla realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse della collettività una intera ampia area, così incidendo sulla proprietà della generalità dei soggetti aventi beni ivi inclusi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAL1 330/05 NALE IN NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dass Sydvanta SEZIONE PRIMA CIVILE exprofervativ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17342/02 Dott. Antonio SAGGIO Presidente 22685/02 Dott. SA CRISCUOLO Consigliere 1336 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere 223 Rep. 1Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud.16/11/04 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere -xx ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTERPORTO TOSCANA CENTRALE SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PECCHIOLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
HI LE, HI TA IA, EL ON OL, RI CO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 22685/02 proposto da:2004 2408 HI LE, HI TA IA, EL サ 1 ON OL, RI AN, nella qualità di erede nella RI, RI AL,di FR RI qualità di erede di CO RI, SAMANTHA, nella qualità di erede di CO RI, CH TA, nella qualità di vedova di CO RI ed erede, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso l'avvocato MARIO TONUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CO B. CAMPAGNI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INTERPORTO TOSCANA CENTRALE SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 1569/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2004 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, l'assorbimento del terzo e quarto motivo e l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo 2 La società p.a. Interporto della Toscana centrale ha impugnato con quattro mezzi di cassazione la senten- za in data 20 settembre 2001, con la quale la Corte di appello di Firenze ha determinato (rispettivamente in L. 159.528.751 e L. 25.059.308) le indennità, di espro- priazione e di occupazione legittima, da essa dovute, quale ente espropriante, ad SA ed SA HI, IA EL e FR Porporini, in correla- zione alla intervenuta ablazione per opera di p.u. di terreni di proprietà dei medesimi. Gli intimati (HI, EL ed eredi del Porpo- rini) resistono con controricorso e proposizione, a lo- ro volta, di ricorso incidentale. -Motivi della decisione- -1. Con i quattro motivi, di cui si compone 1'impugnazione principale (i primi due e gli ultimi due tra loro connessi), la società espropriante, in sostan- za duplicemente lamenta: a) che ai suoli in questione, ai fini determinativi delle correlative indennità ablatorie, sia stata erro- neamente attribuita vocazione edificatoria, in viola- zione dei principi sulla edificabilità legale desumibi- li dall'art. 5 bis della 1. n. 359/1992, b) che, agli stessi fini, sia stata, del pari erro- neamente, esclusa la decurtazione del 40%, prevista 3 nell'ultima parte del primo comma dello stesso art. 5 bis, per tal profilo, a suo avviso, così ulteriormente violato. -2. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale, gli espropriati a loro volta censurano il denegato accogli- mento della loro domanda di rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. -3. I due ricorsi, in quanto proposti contro la me- desima sentenza, vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. E ' ancora preliminare l'eccezione di inammissi- -4. bilità del ricorso principale per cessata materia del contendere, formulata dai HI ed altri in ragione di a una già intervenuta cessione dell'area con contratto che si assume risolutivo di tutte le questioni per cui lite, ma del quale non v'è traccia in atti.& infondatearen dillo accesione stessa Dal che -5. Venendo alla disamina del merito della impugna- zione del Comune, viene ora, in primo luogo, in rilievo la duplice censura con esso rivolta alla qualificazione edificatoria delle aree espropriate. A tale qualificazione la Corte fiorentina è perve- nuta in dichiarata applicazione del principio della edificabilità legale sul duplice rilievo [il secondo subordinato al primo]: a) che quei suoli risultavano "inseriti in zona omogenea "F” con destinazione ad im- pianti ed attrezzature di interesse generale", per ef- fetto di variante al P.R.G, di cui alla delibera regio- nale n. 3826/1985 confermativa di precedente delibera giuntale del 29 giugno 1981; b) che, comunque, anche la destinazione di piano, antecedente alla suddetta va- riante, а "zona sportiva futura", consentiva del pari l'edificazione privata dei suoli, come quelli in que- stione in essa inclusi. Replica ora a ciò la società ricorrente: a) che la Corte di merito, senza adeguata motiva- zione, ed erroneamente comunque, abbia presupposto la natura conformativa della su citata variante che, vice- 2 versa, nel caso in esame, "aveva funzione di atto co- stitutivo del vincolo preordinato all'esproprio"; al) che l'edificabilità legale, per i privati, ove pur desumibile dalla suddetta variante, avrebbe dovuto in ogni caso essere esclusa quantomeno "per tutte quel- le parti su cui le attività costruttive riguardino edi- fici destinati a servizi e funzioni pubbliche;
b) che la precedente destinazione di P.R.G. a "zone sportive future" altro non avrebbe implicato che una inedificabilità "attuale".
6. Nessuna delle riferite censure può trovare, pe- rò, accoglimento. 5/1. In linea di principio, va premesso che 5 nell'accertamento della qualità edificatoria di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di espro- prio, in presenza di variante al piano regolatore gene- rale il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari) e non ablatorio, non discende dalla collocazione in una spe- cifica categoria di strumenti urbanistici, e neppure dalla tipologia delle destinazioni individuate, ma di- pende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti. Con la conseguenza -come anche da ultimo precisato (cfr. Cass. Nn. 11729/2003; 10265, 10555/2004) -che un siffatto carattere conformativo di una variante è con- figurabile ove essa miri ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in fun- zione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche in- trinseche ° del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica;
mentre, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizza- zione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non 6 può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preor- dinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area, pur quando la variante abbia mutato la classificazione urbanistica di conquest'ultima, la conseguenza che soltanto in tal caso deve farsi riferimento alla previ- gente destinazione del piano regolatore generale. Coerentemente, dunque, in sostanziale (e corretta) applicazione del riferito principio, la Corte di merito ha nella specie, riconosciuto allora carattere confor- mativo alla variante di P.R.G. di cui alla delibera n. 3826/85 della Regione Toscana, in quanto trattavasi di variante non certo "lenticolare", ma (anche per sua stessa definizione) "generale", che destinava alla rea- lizzazione di attrezzature, ed impianti di interesse della collettività una intera ampia area, così inciden- do (in senso appunto conformativo) sulla proprietà del- la generalità dei soggetti aventi beni in inclusi, non unicamente e specificamente sui suoli di apparte- nenza degli odierni resistenti. 6/2. Premesso, poi, che del pari correttamente il Collegio a quo ha ricollegato la vocazione edificatoria di un'area alla realizzabilità (per strumento urbani- stico) di interventi non solo di edilizia residenziale 7 ma edificatori in genere non preclusi ai privati (cfr. Sez. nn. 173/2001) -come quelli, appunto, previsti dal- la variante in questione, attuabili anche con conven- zioni con la P.A.- deve anche escludersi, in tale con- testo, il carattere riduttivo della edificabilità, che la ricorrente assume disatteso dalla Corte di Firenze, in ragione e in corrispondenza di eventuali porzioni asseritamente incompetibili con l'intervento dei priva- ti. Poiché, viceversa, nella situazione considerata, la edificabilità va commisurata ad indici medi di fabbri- cabilità, correlati (o correlabili) al totale della su- perficie, al lordo dei anche dei terreni da destinarsi a spazi liberi o comunque non suscettibili di edifica- zione per il privato (cfr. n. 10555/04 cit.). Dal che, conclusivamente, 1'infondatezza di ogni profilo, di censura (di cui ai primi due esaminati mo- tivi del ricorso principale) relativo alla qualifica- zione delle arie espropriate per cui è causa.
7. Corretta è anche la statuizione relativa al ne- gato abbattimento del 40% dal valore (dimidiato) del suolo ex art. 5 bis 1. 359/92, oggetto delle residue (terza e quarta) doglianze della società-Interporto T.C.. Accertato in fatto che l'importo offerto dall'espropriante era nettamente inferiore a quello che 8 è poi risultato dovuto agli espropriati, la Corte ter- ritoriale ha esattamente, invero, in ciò ravvisato una situazione ostativa alla decurtazione in discussione, in coerenza al principio, da questa Corte reiteratamen- te affermato in sede di esegesi della norma di riferi- mento. A tenore del quale, appunto, il "premio" del manca- to abbattimento del 40% dal valore mediato del suolo espropriato non può essere negato al proprietario ove la mancata accettazione della indennità offertagli ri- sulti nella valutazione del Giudice del merito (non sindacabile in sede di legittimità quando, come nella specie, adeguatamente motivata)- "comunque non congrua rispetto al valore del bene ed al criterio di calcolo a previsto dal citato art. 5 bis 1. 359/92" (cfr., da ul- timo, nn. 5059,5263/2003, 5874/2004).
8. Il ricorso principale va integralmente, pertan- to, respinto.
9. Insuscettibile di accoglimento è, infine, anche il ricorso incidentale per difetto di autosufficienza della censura (che lamenta la mancata ammissione di una prova, concludente ai fini dell'accertamento del danno ex art. 1224 c.s.) attesa la non completezza del con- tenuto della doglianza che ne rende inammissibile 1'esame. 10. Possono compensarsi tra questo giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi compensate. In Roma, il 16 novembre 2004. Il Consigliere extensore Mario Rosario Morelli D il i 10 le parti le spese di e li rigetta. Spese Il Presidente Antonio Saggio them you CANCELLIERt Andrea Bianchi