Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 1336
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Sentenza 21 gennaio 2005

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L'inclusione di un 'area in una zona in cui, per strumento urbanistico (nella specie, variante al piano regolatore generale), sono realizzabili interventi non solo di edilizia residenziale ma edificatori in genere, non preclusi ai privati, attuabili anche mediante convenzione con la P.A., ne comporta la natura edificatoria, dovendosi in tale contesto commisurare l'edificabilità ad indici medi di fabbricazione, correlati (o correlabili) al totale della superficie, al lordo anche dei terreni da destinarsi a spazi liberi o comunque non suscettibili di edificazione per il privato.

In tema di indennità di espropriazione, il "premio" del mancato abbattimento del 40 per cento del valore mediato del suolo espropriato non può essere negato al proprietario nel caso in cui la mancata accettazione dell'indennità offertagli risulti - nella valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - comunque non congrua rispetto al valore del bene e al criterio di calcolo previsto dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992.

Nell'accertamento della qualità edificatoria di un'area ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, in presenza di variante al piano regolatore generale, il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari), e non ablatorio, non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, e neppure dalla tipologia delle destinazioni individuate, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti. Ne consegue che un siffatto carattere conformativo di una variante è configurabile ove essa miri ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica; mentre, se la variante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area, pur quando la variante abbia mutato la classificazione urbanistica di quest'ultima, con la conseguenza che soltanto in tal caso deve farsi riferimento alla previgente destinazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., aveva riconosciuto carattere conformativo alla variante al piano regolatore generale approvata dalla Regione Toscana, in quanto si trattava di variante non "lenticolare", ma, anche per sua stessa definizione, generale, che destinava alla realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse della collettività una intera ampia area, così incidendo sulla proprietà della generalità dei soggetti aventi beni ivi inclusi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2005, n. 1336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1336
    Data del deposito : 21 gennaio 2005

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