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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4186/2024
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda nel procedimento iscritto al n.
r.g. 4186/2024 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Monica Carta, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. e , C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Gionfriddo C.F._3
RESISTENTI
E nei confronti di
, C.F. , Controparte_3 C.F._4
CONTUMACE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 316 bis c.c. del 03/12/2024 , Parte_1 premettendo che nell'ambito del procedimento per separazione personale n. 4707/2021 R.G., con l'ordinanza presidenziale era stato posto in via temporanea ed urgente a carico di , l'obbligo di versare Controparte_3
a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori e la Per_1 Per_2 somma di € 450,00 mensili, con ordine di versamento diretto a carico del datore di lavoro e che successivamente al licenziamento il coniuge si era reso inadempiente, rimanendo infruttuose le azioni finalizzate al recupero coattivo del credito, chiedeva che fosse disposto in via sussidiaria l'obbligo a carico degli ascendenti paterni e , di Controparte_1 CP_2 provvedere al mantenimento dei nipoti con un assegno mensile di €
250,00.
Con comparsa del 05/05/2025 si costituivano e Controparte_1 CP_2
, i quali prestavano adesione alla richiesta di contribuzione in via
[...]
1 sussidiaria al mantenimento dei nipoti;
con note congiunte depositate in pari data le parti addivenivano al seguente accordo:
“-i signori e , quali nonni paterni di Controparte_1 CP_4 Pt_2
e si obbligano a versare alla signora l'importo
[...] Parte_3 Parte_1 di € 150,00 al mese quale loro parziale contributo al mantenimento dei nipoti, stante il perdurante inadempimento di ai propri Controparte_3 obblighi nei confronti dei figli;
-i signori e provvederanno al pagamento della Controparte_1 CP_2 somma concordata di € 150,00 al mese entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 5 maggio p.v. mediante bonifico diretto sulla Postepay
Evolution intestata a al seguente IBAN: Parte_1
[...].
-Il mancato adempimento a quanto stabilito con il presente accordo determinerà il diritto della signora di agire in giudizio anche nei Parte_1 confronti dei signori e per il recupero delle Controparte_1 CP_2 somme a lei dovute.”
*** ritenuto che l'obbligazione degli ascendenti ai sensi dell'art. 316 bis c.c. ha natura subordinata e sussidiaria rispetto a quella dei genitori;
rilevato che tale obbligazione non sorge per il solo fatto che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli, se l'altro è in grado di provvedervi;
ritenuto che
, parte ricorrente non dispone dei mezzi necessari per poter adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli;
preso atto dell'accordo raggiunto, dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli della ricorrente, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze, come sopra avanzate congiuntamente, possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'esito concordato del giudizio
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile –
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
DISPONE in conformità all'accordo delle parti così come sopra riportato.
Compensa le spese del procedimento.
Siracusa, 22.5.25
Il GIUDICE
Gilberto Orazio Rapisarda
3
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda nel procedimento iscritto al n.
r.g. 4186/2024 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Monica Carta, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. e , C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
con il patrocinio dell'avv. Emanuele Gionfriddo C.F._3
RESISTENTI
E nei confronti di
, C.F. , Controparte_3 C.F._4
CONTUMACE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex art. 316 bis c.c. del 03/12/2024 , Parte_1 premettendo che nell'ambito del procedimento per separazione personale n. 4707/2021 R.G., con l'ordinanza presidenziale era stato posto in via temporanea ed urgente a carico di , l'obbligo di versare Controparte_3
a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori e la Per_1 Per_2 somma di € 450,00 mensili, con ordine di versamento diretto a carico del datore di lavoro e che successivamente al licenziamento il coniuge si era reso inadempiente, rimanendo infruttuose le azioni finalizzate al recupero coattivo del credito, chiedeva che fosse disposto in via sussidiaria l'obbligo a carico degli ascendenti paterni e , di Controparte_1 CP_2 provvedere al mantenimento dei nipoti con un assegno mensile di €
250,00.
Con comparsa del 05/05/2025 si costituivano e Controparte_1 CP_2
, i quali prestavano adesione alla richiesta di contribuzione in via
[...]
1 sussidiaria al mantenimento dei nipoti;
con note congiunte depositate in pari data le parti addivenivano al seguente accordo:
“-i signori e , quali nonni paterni di Controparte_1 CP_4 Pt_2
e si obbligano a versare alla signora l'importo
[...] Parte_3 Parte_1 di € 150,00 al mese quale loro parziale contributo al mantenimento dei nipoti, stante il perdurante inadempimento di ai propri Controparte_3 obblighi nei confronti dei figli;
-i signori e provvederanno al pagamento della Controparte_1 CP_2 somma concordata di € 150,00 al mese entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal 5 maggio p.v. mediante bonifico diretto sulla Postepay
Evolution intestata a al seguente IBAN: Parte_1
[...].
-Il mancato adempimento a quanto stabilito con il presente accordo determinerà il diritto della signora di agire in giudizio anche nei Parte_1 confronti dei signori e per il recupero delle Controparte_1 CP_2 somme a lei dovute.”
*** ritenuto che l'obbligazione degli ascendenti ai sensi dell'art. 316 bis c.c. ha natura subordinata e sussidiaria rispetto a quella dei genitori;
rilevato che tale obbligazione non sorge per il solo fatto che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli, se l'altro è in grado di provvedervi;
ritenuto che
, parte ricorrente non dispone dei mezzi necessari per poter adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli;
preso atto dell'accordo raggiunto, dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli della ricorrente, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze, come sopra avanzate congiuntamente, possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'esito concordato del giudizio
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile –
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
DISPONE in conformità all'accordo delle parti così come sopra riportato.
Compensa le spese del procedimento.
Siracusa, 22.5.25
Il GIUDICE
Gilberto Orazio Rapisarda
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