Decreto cautelare 12 luglio 2021
Sentenza 5 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 12/07/2021, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2021
N. 00716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Generoso Bloise, Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 43 del 2 luglio 2021, notificata il 9 luglio 2021, avente ad oggetto l'applicazione di sospensione dell'attività di giochi leciti presso il locale sito in -OMISSIS-, Viale -OMISSIS- (doc. 1);
- degli artt. 14 e 15 del Regolamento Comunale in materia di giochi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 88 del 25 novembre 2016 (doc. 2);
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente degli atti e provvedimenti impugnati, anche se allo stato ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, in ragione della breve durata della sospensione, dal 10 al 14 luglio 2021 imposta con l’ordinanza impugnata, peraltro allo stato pressoché esaurita, nonché del fatto che con la medesima è stata inibita unicamente la messa in funzione degli apparecchi per il gioco lecito, consentendo la prosecuzione dell'attività di somministrazione svolta dalla ricorrente presso i medesimi locali;
Ritenuto che non si profili nella fattispecie il grave pregiudizio descritto nell'istanza cautelare ex art 56 c.p.a.
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 12 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.