Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025 , nella causa iscritta al n. 2382 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in Parte_1 calce al presente atto, dall' avv. Luigi Marraffino c.f. ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio sito in Ariano Irpino alla Via Rampa San Paolo n. 36;;
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore della Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Crisafi, Controparte_2
34,presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzottache la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.6.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220239000813310000 in relazione a 3 cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative l. 689/81 nonché a sanzioni pecuniarie, addizionale comunale all' Irpef derivante da avvisi di accertamento.
Il ricorrente ha eccepito la omessa notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento nonché la prescrizione dei crediti di cui all'intimazione essendo decorso un termine superiore a 5 anni tra la maturazione dei crediti richiesti in pagamento e la notifica dell'intimazione.
Ha inoltre eccepito la nullità dell'intimazione per vizio di motivazione.
Si è costituita l' con memoria depositata il 21.11.2023 che Controparte_1 ha eccepito preliminarmente il parziale difetto di giurisdizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo di avere regolarmente notificato le cartelle impugnate nonché atti interruttivi della prescrizione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è
l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
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In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n. 01220120007391952000.
Invero la cartella è relativa a tributi Irpef anno 2006, per i quali sussiste la giurisdizione della
Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado competente per territorio.
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L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (sul punto da ultimo Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, n.28689).Nella specie , in definitiva, la comunicazione impugnata è conforme a legge in quanto sono indicati le cartelle di pagamento da cui la stessa è scaturita né era necessaria la sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento non essendo tale onere previsto da alcuna disposizione di legge (Cass.n.24234/11).
Quanto alla notifica dell'atto di intimazione, è stata correttamente eseguita presso la residenza del ricorrente a persone che si sono qualificate come persone di famiglia. D'altronde è principio ormai consolidato che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”(cfr di recente Cass.33563/2018) .
Si osserva, in particolare, che “In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica” (vedi Cass. civ. n. 30393/2018).. In definitiva la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, come nella specie (vedi Cass. civ. n. 18989/2015).
D'altronde pacifica è la conoscenza dell'atto in quanto parte ricorrente ha tempestivamente impugnato l'intimazione.
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Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01220239000813310000 in relazione alla cartella n. 01220110007372056000 e n. 01220110013469826000relative relative a sanzioni amministrative l. 689/81.
Preliminarmente si osserva che non avendo la parte convenuto l' va Controparte_3 dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla mancata notifica delle sanzioni amministrative, eccezione rispetto alla quale non sussiste la legittimazione passiva dell'ente di
Riscossione.
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Quanto alla notifica delle cartelle l' ha provato di avere notificato in Controparte_1 data 20/05/2011la cartella di pagamento n. 01220110007372056000, a mani di soggetto qualificatosi familiare convivente ed in data 19/10/2011 la cartella di pagamento n.
01220110013469826000 in, a mani di soggetto qualificatosi familiare convivente (all.2 produzione).
Va di conseguenza dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione dei crediti in quanto la parte avrebbe dovuto proporre tale eccezione (di merito) nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella.
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Quanto all'eccezione di prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali , si osserva quanto segue.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007). Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Tanto premesso dopo la notifica delle cartelle l' ha provato Controparte_1 di avere notificato personalmente l' intimazione di pagamento n. 01220179002361765000 in data 21/08/2017 (all.5).
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Tanto premesso, tenuto conto del periodo di sospensione di 311 giorni non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell' intimazione di pagamento n. 01220179002361765000 in data 21/08/2017, e l' intimazione di pagamento impugnata. n.
01220239000813310000 (26.5.2023).
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Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione cartella di pagamento n. 01220120007391952000. ricorrendo la giurisdizione della Corti di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente;
2. Rigetta nel resto il ricorso
3. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 3.727,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Benevento, 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari