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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3004/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Marchionna, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Bonifacio Lupi, n. 35,
PARTE OPPONENTE
contro e per essa quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2
e per essa quale mandataria con rappresentanza rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 dall'Avv. Dario Giona Coronella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Luigi
Rasi, n. 5,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisone
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 25.11.2023 con il quale le ha intimato il pagamento di € Controparte_1
55.239,00, oltre interessi convenzionali come pattuiti nel contratto di mutuo a far data 08.07.2021, rimborso delle spese di precetto e successive occorrende.
In fatto, parte attrice ha rappresentato che: il 26.07.2021 aveva CP_2 Controparte_4 notificato un primo atto di precetto allegando l'inadempimento della mutuataria - odierna opponente - all'obbligazione restitutoria, con conseguente decadenza del beneficio del termine, e il diritto della di esigere l'integrale pagamento del credito pari ad € 56.072,66 (doc. 4 opponente); a seguito CP_2 della notifica di tale atto, l'odierna opponente aveva contattato l'istituto di credito rilevando la mancata contabilizzazione di numerosi versamenti effettuati in base ad un piano di rientro dalla morosità concordato, seppur solo verbalmente, con i funzionari della filiale presso cui era aperto il conto di regolazione del mutuo (doc. 5 opponente); nella corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito la pagina 1 di 6 mutuataria aveva rilevato che il capitale residuo non potesse ammontare all'importo precettato, poiché in precedenza la Banca creditrice aveva attestato che alla data del 05.04.2019 il capitale residuo dovuto ammontava ad € 43.819,95, e nelle more erano stati effettuati ulteriori versamenti;
a seguito dei contatti intercorsi, la le aveva inviato due distinti documenti di sintesi, uno contenente il riepilogo dei CP_2 versamenti effettuati in conto capitale nel periodo gennaio/luglio 2021 (doc. 6 opponente), e l'altro il capitale residuo del mutuo alla data dell'invio, nel quale era indicato un residuo dovuto, al netto di tutti i versamenti effettuati e correttamente contabilizzati, pari ad € 22.925,59 (doc. 7 opponente); in data
25.11.2023 le aveva poi notificato un nuovo atto di precetto, in questa sede opposto, Controparte_1 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 55.239,07, oltre interessi convenzionali come pattuiti nel contratto di mutuo dal 08.07.2021 sino al saldo effettivo (doc. 3 opposta).
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha dedotto che l'importo del quale viene intimato il pagamento è del tutto errato ed ingiustificato atteso che, come emerge dalla documentazione proveniente dalla Banca che ha erogato il mutuo, la somma di € 31.804,78 è stata già corrisposta, pertanto, non è dovuta. In particolare, ha riconosciuto di non aver rispettato le scadenze contrattuali per alcuni anni, rilevando però di aver provveduto a operare versamenti costanti sul conto di regolazione del mutuo, circostanza che era stata già segnalata alla società cessionaria dopo la notifica del precetto a luglio 2021, ma alla quale non era seguita alcuna verifica. Parte opponente ha rilevato che nell'atto di precetto parte opposta ha detratto dal capitale soltanto la minor somma di € 1.200,00, corrispondente a versamenti effettuati dopo la cessione del credito, ma non ha decurtato i versamenti effettuati prima della cessione.
Sulla base di tali allegazioni parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione:
in via preliminare:
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto ovvero, in via subordinata, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, stante le ragioni dell'opposizione, i gravi motivi ed il grave ed irreparabile pregiudizio che l'esecuzione potrebbe recare all'attrice;
nel merito:
1. dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il precetto notificato e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza del diritto della società opposta a procedere all'esecuzione forzata minacciata per le somme di cui in precetto in ragione della parziale estinzione del debito mediante pagamento di €
31.804,78, effettuato in favore di per il mutuo ipotecario e, per Controparte_5
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 31.804,78 già corrisposta dall'opponente;
2. con vittoria di spese e compensi.”
Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria con Controparte_1 Controparte_3 rappresentanza e sub-servicer di rilevando l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. In specie, parte convenuta ha allegato che: a seguito del contratto di cessione stipulato con Controparte_5
pagina 2 di 6 in data 02.08.2021 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. CP_2
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 07.08.2021, Parte Seconda n. 93 (all. E), il credito vantato nei confronti di parte opponente è stato oggetto di cessione, e la società opposta è divenuta titolare del credito;
l'ingente credito maturato in relazione al mutuo fondiario in oggetto, passato a sofferenza in data 07.07.2021 (doc. 5 opposta), veniva azionato per la prima volta dalla Banca cedente mediante la notifica dell'atto di precetto del 26.07.2021 (doc. 6, già doc. 4 opponente), con cui veniva intimato il pagamento di € 55.760,66, importo pari al capitale residuo e alle rate insolute alla data del passaggio a sofferenza.
Parte opposta ha poi dedotto l'infondatezza della prospettazione attorea in base alla quale vi sarebbe stata estinzione parziale del credito per intervenuto pagamento della somma di € 31.804,78, rilevando come l'allegazione risulti sfornita di prova e, in ogni caso, che tale eccezione è smentita per tabulas dalla documentazione allegata dall'opponente. Infatti, ha evidenziato che dal documento di sintesi prodotto dalla difesa avversaria (doc. 7, pagina 2, già doc. 6 opponente) relativo alla posizione debitoria aggiornata al 05.04.2019, si evince che ad aprile 2019, la IG.ra era debitrice Pt_1 dell'importo di € 59.333,73 (di cui capitale residuo a scadere al 05.04.2019 pari a € 43.819,95, rate insolute al 31.12.2018 pari a € 15.471,37, e interessi di mora al 05.04.2019 per € 42,41), e che tale importo collima anche con il secondo documento prodotto dall'attrice, relativo alle informazioni di finanziamento (documento di sintesi) riferibili al 07.07.2021 (doc. 8, già doc. 7 opponente), ossia alla data del passaggio a sofferenza (doc. 5 opposta). Parte opposta ha rilevato che il capitale residuo a scadere indicato nel documento di sintesi alla data del 07.07.2021 (cfr. doc. 8 opposta), non riferendosi alla posizione debitoria complessiva, non comprende l'indicazione dell'importo dovuto anche in virtù di tutte le rate semestrali insolute che al 31.12.2018 ammontavano ad € 15.471,37 (cfr. doc. 7 opposta), importo da maggiorare con le successive cinque rate semestrali insolute (30.06.2019, 31.12.2019,
30.06.2020, 31.12.2020 e 30.06.2021). Ha evidenziato di aver sottratto dal capitale a scadere del
07.07.2021 tutte le rate semestrali scadute, il richiamato versamento eseguito dalla debitrice per € 4.000,00, nonché la somma di € 1.200,00 pagata medio tempore dalla IG.ra pertanto, ha Pt_1 confermato che la somma precettata risulta corretta.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE
rigettare la domanda di sospensione avanzata della controparte poiché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
NEL MERITO
rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, in virtù delle argomentazioni sopra meglio esplicitate.
IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI con applicazione dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.”
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 18.03.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente ha rilevato che nel periodo 2017-2021 ha effettuato versamenti in conto capitale sul conto di regolazione del mutuo ed imputati alle rate insolute
(dal c/c della figlia - doc. 9 opponente;
dal c/c del marito docc. 10-14 Persona_1 Persona_2 opponente), per un totale di € 22.375,00, che però non sono stati conteggiati dall'opposta, riconoscendo un debito residuo di € 36.958,73.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opposta ha allegato l'estratto conto integrale del mutuo (doc. 9), evidenziando che sin dal 2013 la parte mutuataria aveva differito i pagamenti delle rate scadute sino alla data del passaggio a sofferenza e che dal 2015 in poi aveva cominciato ad eseguire dei pagamenti spontanei di importi spesso molto ridotti, ma che tali pagamenti parziali erano inidonei ad estinguere il debito, o a ridurlo per l'importo indicato da controparte. Ha rilevato che dalla lettura dell'estratto conto integrale si evince che tutti i versamenti documentati dall'opponente sono stati puntualmente contabilizzati dalla Banca cedente e quindi correttamente considerati ai fini della quantificazione del credito precettato, pari ad € 55.239,07.
All'udienza del 20.06.2024 parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nelle proprie note conclusive e in quelle depositate in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025 parte opponente ha confermato di rinunciare agli atti chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. Parte convenuta, riportandosi ai precedenti atti, ha insistito per la condanna alle spese di parte opponente.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Nel corso del giudizio parte opponente ha dato atto della corretta contabilizzazione di tutti i versamenti dalla stessa effettuati, come risultante dall'estratto conto integrale prodotto da parte opposta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (doc. 9 opposta).
E' cessata pertanto la materia del contendere, essendo venuta meno qualsivoglia ragione di contrasto tra le parti, sin dall'inizio limitata alla sola quantificazione del credito (cfr. Cass. 19845/19: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”).
pagina 4 di 6 Rimane in contestazione la regolamentazione delle spese di lite in quanto le parti non hanno raggiunto un accordo sul punto. Occorre dunque fare applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ed invero, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cassazione civile sez. II, 29.11.2016, n. 24234; in senso conforme anche Cass. sent. n. 5555/2016; Cass. civ. n.
2719/2015, n. 21244/2006; Cass., Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979 e Cass. n. 46/1990).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano essere poste a carico di parte opponente, risultando l'opposizione infondata.
Giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Anche tale procedimento, pertanto, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Dunque, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Tanto premesso, si osserva che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante non avendo provato il proprio esatto adempimento, né di avere adempiuto in misura superiore a quella allegata da parte opposta. Va a tal proposito sottolineato come a tale conclusione si pervenga sulla base della documentazione prodotta sin dall'inizio dalla stessa parte opponente.
Invero, dal documento prodotto da parte opponente come doc. 6 (anche doc. 7 opposta) si evince che ad aprile 2019, la IG.ra era debitrice dell'importo di € 59.333,73 (di cui capitale residuo a Pt_1 scadere al 05.04.2019 pari a € 43.819,95, rate insolute al 31.12.2018 per € 15.471,37, interessi di mora al 05.04.2019 di € 42,41). Va altresì rilevato che l'ulteriore documento prodotto da parte opponente al doc. 7 (doc. 8 opposta) rappresentato dal documento di sintesi alla data del 07.07.2021 non comprende, trattandosi di documento di sintesi e non di estratto conto, l'indicazione dell'importo dovuto anche in virtù di tutte le rate semestrali insolute ma solo il capitale residuo a scadere.
Si osserva, inoltre, che è la stessa parte opponente ad aver prodotto in giudizio la corrispondenza a mezzo mail intervenuta tra il proprio legale e (cfr. doc. 5), dalla quale si evince che al Controparte_1
24.10.2021 l'opposta indicava un'esposizione debitoria pari ad € 55.084,74 e che tale importo non era contestato dalla debitrice, la quale, in data 15.11.2021, formulava una proposta transattiva con pagamento a saldo e stralcio per definire la propria posizione debitoria.
Ritiene pertanto il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente e proveniente dalla Banca mutuante emerga l'infondatezza della prospettazione attorea.
pagina 5 di 6 Non può ritenersi rilevante, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che l'opposta ha prodotto l'estratto conto integrale solo nel corso del giudizio con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 poiché, come già evidenziato, i documenti inviati nella fase precontenziosa già consentivano all'opponente di effettuare le opportune verifiche ed essendo comunque onere del debitore provare il proprio adempimento e quindi fornire prova di tutti i versamenti effettuati.
Sulla scorta di tali considerazioni, in base al principio di soccombenza virtuale, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ai sensi del d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022 (scaglione € 52.000,00 - 260.000,00 parametri medi ridotti del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso spese iva e cpa.
Arezzo, 24/02/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3004/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Marchionna, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Bonifacio Lupi, n. 35,
PARTE OPPONENTE
contro e per essa quale procuratrice Controparte_1 Controparte_2
e per essa quale mandataria con rappresentanza rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 dall'Avv. Dario Giona Coronella, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Luigi
Rasi, n. 5,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della decisone
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 25.11.2023 con il quale le ha intimato il pagamento di € Controparte_1
55.239,00, oltre interessi convenzionali come pattuiti nel contratto di mutuo a far data 08.07.2021, rimborso delle spese di precetto e successive occorrende.
In fatto, parte attrice ha rappresentato che: il 26.07.2021 aveva CP_2 Controparte_4 notificato un primo atto di precetto allegando l'inadempimento della mutuataria - odierna opponente - all'obbligazione restitutoria, con conseguente decadenza del beneficio del termine, e il diritto della di esigere l'integrale pagamento del credito pari ad € 56.072,66 (doc. 4 opponente); a seguito CP_2 della notifica di tale atto, l'odierna opponente aveva contattato l'istituto di credito rilevando la mancata contabilizzazione di numerosi versamenti effettuati in base ad un piano di rientro dalla morosità concordato, seppur solo verbalmente, con i funzionari della filiale presso cui era aperto il conto di regolazione del mutuo (doc. 5 opponente); nella corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito la pagina 1 di 6 mutuataria aveva rilevato che il capitale residuo non potesse ammontare all'importo precettato, poiché in precedenza la Banca creditrice aveva attestato che alla data del 05.04.2019 il capitale residuo dovuto ammontava ad € 43.819,95, e nelle more erano stati effettuati ulteriori versamenti;
a seguito dei contatti intercorsi, la le aveva inviato due distinti documenti di sintesi, uno contenente il riepilogo dei CP_2 versamenti effettuati in conto capitale nel periodo gennaio/luglio 2021 (doc. 6 opponente), e l'altro il capitale residuo del mutuo alla data dell'invio, nel quale era indicato un residuo dovuto, al netto di tutti i versamenti effettuati e correttamente contabilizzati, pari ad € 22.925,59 (doc. 7 opponente); in data
25.11.2023 le aveva poi notificato un nuovo atto di precetto, in questa sede opposto, Controparte_1 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 55.239,07, oltre interessi convenzionali come pattuiti nel contratto di mutuo dal 08.07.2021 sino al saldo effettivo (doc. 3 opposta).
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha dedotto che l'importo del quale viene intimato il pagamento è del tutto errato ed ingiustificato atteso che, come emerge dalla documentazione proveniente dalla Banca che ha erogato il mutuo, la somma di € 31.804,78 è stata già corrisposta, pertanto, non è dovuta. In particolare, ha riconosciuto di non aver rispettato le scadenze contrattuali per alcuni anni, rilevando però di aver provveduto a operare versamenti costanti sul conto di regolazione del mutuo, circostanza che era stata già segnalata alla società cessionaria dopo la notifica del precetto a luglio 2021, ma alla quale non era seguita alcuna verifica. Parte opponente ha rilevato che nell'atto di precetto parte opposta ha detratto dal capitale soltanto la minor somma di € 1.200,00, corrispondente a versamenti effettuati dopo la cessione del credito, ma non ha decurtato i versamenti effettuati prima della cessione.
Sulla base di tali allegazioni parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione:
in via preliminare:
sospendere l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto ovvero, in via subordinata, sospendere parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, stante le ragioni dell'opposizione, i gravi motivi ed il grave ed irreparabile pregiudizio che l'esecuzione potrebbe recare all'attrice;
nel merito:
1. dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il precetto notificato e, per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza del diritto della società opposta a procedere all'esecuzione forzata minacciata per le somme di cui in precetto in ragione della parziale estinzione del debito mediante pagamento di €
31.804,78, effettuato in favore di per il mutuo ipotecario e, per Controparte_5
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di € 31.804,78 già corrisposta dall'opponente;
2. con vittoria di spese e compensi.”
Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria con Controparte_1 Controparte_3 rappresentanza e sub-servicer di rilevando l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione e dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. In specie, parte convenuta ha allegato che: a seguito del contratto di cessione stipulato con Controparte_5
pagina 2 di 6 in data 02.08.2021 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. CP_2
130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del TUB, in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 07.08.2021, Parte Seconda n. 93 (all. E), il credito vantato nei confronti di parte opponente è stato oggetto di cessione, e la società opposta è divenuta titolare del credito;
l'ingente credito maturato in relazione al mutuo fondiario in oggetto, passato a sofferenza in data 07.07.2021 (doc. 5 opposta), veniva azionato per la prima volta dalla Banca cedente mediante la notifica dell'atto di precetto del 26.07.2021 (doc. 6, già doc. 4 opponente), con cui veniva intimato il pagamento di € 55.760,66, importo pari al capitale residuo e alle rate insolute alla data del passaggio a sofferenza.
Parte opposta ha poi dedotto l'infondatezza della prospettazione attorea in base alla quale vi sarebbe stata estinzione parziale del credito per intervenuto pagamento della somma di € 31.804,78, rilevando come l'allegazione risulti sfornita di prova e, in ogni caso, che tale eccezione è smentita per tabulas dalla documentazione allegata dall'opponente. Infatti, ha evidenziato che dal documento di sintesi prodotto dalla difesa avversaria (doc. 7, pagina 2, già doc. 6 opponente) relativo alla posizione debitoria aggiornata al 05.04.2019, si evince che ad aprile 2019, la IG.ra era debitrice Pt_1 dell'importo di € 59.333,73 (di cui capitale residuo a scadere al 05.04.2019 pari a € 43.819,95, rate insolute al 31.12.2018 pari a € 15.471,37, e interessi di mora al 05.04.2019 per € 42,41), e che tale importo collima anche con il secondo documento prodotto dall'attrice, relativo alle informazioni di finanziamento (documento di sintesi) riferibili al 07.07.2021 (doc. 8, già doc. 7 opponente), ossia alla data del passaggio a sofferenza (doc. 5 opposta). Parte opposta ha rilevato che il capitale residuo a scadere indicato nel documento di sintesi alla data del 07.07.2021 (cfr. doc. 8 opposta), non riferendosi alla posizione debitoria complessiva, non comprende l'indicazione dell'importo dovuto anche in virtù di tutte le rate semestrali insolute che al 31.12.2018 ammontavano ad € 15.471,37 (cfr. doc. 7 opposta), importo da maggiorare con le successive cinque rate semestrali insolute (30.06.2019, 31.12.2019,
30.06.2020, 31.12.2020 e 30.06.2021). Ha evidenziato di aver sottratto dal capitale a scadere del
07.07.2021 tutte le rate semestrali scadute, il richiamato versamento eseguito dalla debitrice per € 4.000,00, nonché la somma di € 1.200,00 pagata medio tempore dalla IG.ra pertanto, ha Pt_1 confermato che la somma precettata risulta corretta.
Parte convenuta ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA
PRELIMINARE
rigettare la domanda di sospensione avanzata della controparte poiché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
NEL MERITO
rigettare tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, in virtù delle argomentazioni sopra meglio esplicitate.
IN OGNI CASO CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI con applicazione dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.”
pagina 3 di 6 Con ordinanza del 18.03.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente ha rilevato che nel periodo 2017-2021 ha effettuato versamenti in conto capitale sul conto di regolazione del mutuo ed imputati alle rate insolute
(dal c/c della figlia - doc. 9 opponente;
dal c/c del marito docc. 10-14 Persona_1 Persona_2 opponente), per un totale di € 22.375,00, che però non sono stati conteggiati dall'opposta, riconoscendo un debito residuo di € 36.958,73.
Nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opposta ha allegato l'estratto conto integrale del mutuo (doc. 9), evidenziando che sin dal 2013 la parte mutuataria aveva differito i pagamenti delle rate scadute sino alla data del passaggio a sofferenza e che dal 2015 in poi aveva cominciato ad eseguire dei pagamenti spontanei di importi spesso molto ridotti, ma che tali pagamenti parziali erano inidonei ad estinguere il debito, o a ridurlo per l'importo indicato da controparte. Ha rilevato che dalla lettura dell'estratto conto integrale si evince che tutti i versamenti documentati dall'opponente sono stati puntualmente contabilizzati dalla Banca cedente e quindi correttamente considerati ai fini della quantificazione del credito precettato, pari ad € 55.239,07.
All'udienza del 20.06.2024 parte opponente ha dichiarato di rinunciare agli atti e la causa è stata rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nelle proprie note conclusive e in quelle depositate in sostituzione dell'udienza del 20.01.2025 parte opponente ha confermato di rinunciare agli atti chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite. Parte convenuta, riportandosi ai precedenti atti, ha insistito per la condanna alle spese di parte opponente.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Nel corso del giudizio parte opponente ha dato atto della corretta contabilizzazione di tutti i versamenti dalla stessa effettuati, come risultante dall'estratto conto integrale prodotto da parte opposta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (doc. 9 opposta).
E' cessata pertanto la materia del contendere, essendo venuta meno qualsivoglia ragione di contrasto tra le parti, sin dall'inizio limitata alla sola quantificazione del credito (cfr. Cass. 19845/19: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”).
pagina 4 di 6 Rimane in contestazione la regolamentazione delle spese di lite in quanto le parti non hanno raggiunto un accordo sul punto. Occorre dunque fare applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Ed invero, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cassazione civile sez. II, 29.11.2016, n. 24234; in senso conforme anche Cass. sent. n. 5555/2016; Cass. civ. n.
2719/2015, n. 21244/2006; Cass., Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979 e Cass. n. 46/1990).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le spese di lite debbano essere poste a carico di parte opponente, risultando l'opposizione infondata.
Giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Anche tale procedimento, pertanto, è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Dunque, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato
- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato.
Tanto premesso, si osserva che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante non avendo provato il proprio esatto adempimento, né di avere adempiuto in misura superiore a quella allegata da parte opposta. Va a tal proposito sottolineato come a tale conclusione si pervenga sulla base della documentazione prodotta sin dall'inizio dalla stessa parte opponente.
Invero, dal documento prodotto da parte opponente come doc. 6 (anche doc. 7 opposta) si evince che ad aprile 2019, la IG.ra era debitrice dell'importo di € 59.333,73 (di cui capitale residuo a Pt_1 scadere al 05.04.2019 pari a € 43.819,95, rate insolute al 31.12.2018 per € 15.471,37, interessi di mora al 05.04.2019 di € 42,41). Va altresì rilevato che l'ulteriore documento prodotto da parte opponente al doc. 7 (doc. 8 opposta) rappresentato dal documento di sintesi alla data del 07.07.2021 non comprende, trattandosi di documento di sintesi e non di estratto conto, l'indicazione dell'importo dovuto anche in virtù di tutte le rate semestrali insolute ma solo il capitale residuo a scadere.
Si osserva, inoltre, che è la stessa parte opponente ad aver prodotto in giudizio la corrispondenza a mezzo mail intervenuta tra il proprio legale e (cfr. doc. 5), dalla quale si evince che al Controparte_1
24.10.2021 l'opposta indicava un'esposizione debitoria pari ad € 55.084,74 e che tale importo non era contestato dalla debitrice, la quale, in data 15.11.2021, formulava una proposta transattiva con pagamento a saldo e stralcio per definire la propria posizione debitoria.
Ritiene pertanto il Tribunale che dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente e proveniente dalla Banca mutuante emerga l'infondatezza della prospettazione attorea.
pagina 5 di 6 Non può ritenersi rilevante, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che l'opposta ha prodotto l'estratto conto integrale solo nel corso del giudizio con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 poiché, come già evidenziato, i documenti inviati nella fase precontenziosa già consentivano all'opponente di effettuare le opportune verifiche ed essendo comunque onere del debitore provare il proprio adempimento e quindi fornire prova di tutti i versamenti effettuati.
Sulla scorta di tali considerazioni, in base al principio di soccombenza virtuale, parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ai sensi del d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022 (scaglione € 52.000,00 - 260.000,00 parametri medi ridotti del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso spese iva e cpa.
Arezzo, 24/02/2025
Il Giudice Marina Rossi
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