CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore ALPARONE CARMELA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2768/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1690/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 3 e pubblicata il 27/02/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160010862943000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1927/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e concludono come da atti.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha proposto ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5210/2024 (pubblicata il 27/02/2024), che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2144/2018.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia delle Entrate rilevando che i giudici di appello non hanno esaminato la sussistenza dei fatti costituivi il credito per il quale è stata richiesta, con dichiarazione integrativa, l'agevolazione c.d. “ Tremonti Ambiente” per l'anno di imposta 2012. La società, dopo aver precisato che la sentenza di primo grado è passata in giudicato con riguardo all'annullamento delle sanzioni irrogate, reclama il diritto all'agevolazione in parola sia perché l'Ufficio non ha mai contestato, se non con l'appello, la spettanza del credito sia perché aveva già ampiamente dimostrato oltre all'entrata in possesso dell'impianto sito in Luogo_1 - mediante locazione finanziaria – anche la sua “ entrata in funzione”. Deduce che l'effettuazione dell'investimento attraverso il meccanismo della locazione finanziaria ( nel caso di specie stipulato il 4 agosto 2010) non osta, per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate ( Ris. 95/2005), alla fruizione del beneficio. Deduce, inoltre, che l'impianto fotovoltaico è entrato in funzione il 31 dicembre 2010 alle ore 19,45 con allaccio alla rete elettrica come da documentazione allegata in atti. Conclude per la conferma della sentenza di I° grado, con vittoria di spese anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.p.. Resiste l'Ufficio che insiste nel sostenere che la documentazione offerta da controparte non è sufficiente e idonea a provare il diritto della contribuente a fruire dell'agevolazione. Il costo dell'impianto è stato sostenuto dalla società di leasing e non dalla contribuente e non è chiara la data di entrata in funzione dell'impianto perché, in atti, risulta una modifica del contratto di leasing, intervenuta nel dicembre 2011, dalla quale emerge che l'impianto è entrato in produzione nel corso dell'esercizio 2011 con la prima vendita dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, mentre, nella relazione tecnica, viene indicata la data del 31 dicembre 2010, il che rende incerto l'ammontare del beneficio dichiarato dalla società. Osserva, inoltre, che l'agevolazione contestata è stata abrogata a far data dal 26 giugno 2012; la successiva norma transitoria, che fa salvi i procedimenti avviati in data anteriore, non è applicabile perché la società non ha avviato alcun procedimento amministrativo diretto al riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6 della Legge n. 388/2000; la dichiarazione integrativa è stata presentata solo in seguito, ovvero il 27.12.2013. Contesta, altresì, l'asserito passaggio in giudicato della sentenza di I° grado con riguardo all'annullamento delle sanzioni non rinvenendosi alcun passaggio motivazionale sul punto. Contesta in ultimo la richiesta di parte avversa di condanna alle spese per lite temeraria non sussistendo i presupposti di legge;
ribadisce che l'Ufficio non ha agito né resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, bensì sulla scorta dell'esame della documentazione e del tenore letterale della norma agevolativa. Conclude per il rigetto del ricorso e la riforma della sentenza di I° grado con vittoria di spese del presente giudicio e del giudizio di legittimità. La società ha depositato memoria con la quale, a sostegno delle proprie ragioni, segnala che: con riferimento all'anno 2013 analoga cartella è stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 2264/15/2018 e confermata in via definitiva dalla CTR Lombardia, con sentenza n. 1508/12/2020, passata in giudicato;
in relazione al periodo d'imposta 2014, la cartella è stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 1522/02/2020. Tale pronuncia è stata poi confermata in via definitiva dalla sentenza n. 516/16/2022 della CTR della Lombardia, passata in giudicato. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è circoscritto, in forza dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5210/2024, all'accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi del credito d'imposta di cui all'art. 6 della L. n. 388/2000 (c.d. “Tremonti Ambiente”), con specifico riferimento alla prova dell'effettivo Luogo_1investimento e dell'entrata in funzione del bene agevolato ( impianto fotovoltaico . Restano, pertanto, estranee al presente scrutinio questioni diverse da quelle espressamente devolute in sede di rinvio. Dalla documentazione prodotta emerge che la società ha acquisito l'impianto fotovoltaico sito in Luogo_1 mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il 4 agosto 2010, assumendone la piena disponibilità economica e funzionale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e amministrativo, la locazione finanziaria non impedisce il riconoscimento delle agevolazioni fiscali connesse all'investimento, poiché, ai fini tributari, rileva la posizione dell'utilizzatore, che sostiene il rischio dell'operazione e beneficia direttamente dell'impiego produttivo del bene. Sul punto, la stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 95/E del 2005) che i beni acquisiti in leasing devono considerarsi, ai fini delle agevolazioni, in capo all'utilizzatore. Ne consegue che l'eccezione dell'Ufficio, fondata sul fatto che il costo dell'impianto sia stato sostenuto dalla società di leasing, si pone in contrasto con i principi che regolano la fiscalità delle operazioni di locazione finanziaria ed è, pertanto, priva di fondamento giuridico. La società ha fornito prova puntuale, coerente e complessiva dell'entrata in funzione dell'impianto entro il 31 dicembre2010, mediante la produzione di un articolato complesso documentale di natura tecnica e amministrativa. In particolare, risultano agli atti:
• la domanda di accesso agli incentivi presentata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
• la comunicazione di ammissione agli incentivi, intervenuta all'esito dei controlli sull'impianto;
• la convenzione stipulata con il GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
• la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica;
• la prima fattura emessa dalla società per la cessione dell'energia prodotta. Tale documentazione, valutata nel suo complesso, consente di ritenere dimostrata non solo la disponibilità giuridica del bene, ma anche la sua effettiva idoneità funzionale alla produzione di energia elettrica, elemento determinante ai fini della spettanza dell'agevolazione. Risulta infatti in atti il “ verbale di attivazione gruppo di misura” ( indirizzo la difesa-Luogo_1 – pod IT001E71985914 – numero presa 7224724704116) del 31 dicembre 2010 ore 19:45 con il quale il responsabile di “ Società_2” attesta l'allacciamento dell'impianto alla rete e dichiara che l'impianto deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione. La circostanza che la prima vendita dell'energia sia avvenuta nel corso del 2011 non è idonea a infirmare tale conclusione, dovendosi distinguere tra la data di entrata in funzione tecnica dell'impianto e quella di avvio della commercializzazione dell'energia prodotta, che può avvenire in un momento successivo senza incidere sulla realizzazione dell'investimento agevolabile. L'Ufficio ha richiamato una modifica contrattuale intervenuta nel dicembre 2011 per sostenere l'incertezza della data di entrata in funzione dell'impianto. Tale rilievo non è condivisibile, in quanto la modifica contrattuale non incide sulla realtà fattuale dell'attivazione tecnica dell'impianto, né è idonea a sovvertire la valenza probatoria della documentazione tecnica e amministrativa prodotta dalla contribuente. In materia di agevolazioni fiscali, la prova non deve essere atomistica ma valutata secondo un criterio di complessiva attendibilità e coerenza, criterio che, nel caso di specie, risulta pienamente soddisfatto. Non può essere accolta l'eccezione dell'Ufficio relativa all'abrogazione dell'agevolazione a decorrere dal 26 giugno 2012. Il diritto al beneficio fiscale matura, infatti, al momento della realizzazione dell'investimento e dell'entrata in funzione del bene, e non già al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, che ha natura meramente dichiarativa. Pertanto, l'intervenuta abrogazione della norma non incide sui diritti già perfezionatisi in capo al contribuente, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento. Assume, altresì, rilievo la circostanza che, per le annualità 2013 e 2014, controversie aventi ad oggetto il medesimo impianto e la medesima agevolazione sono state definite con sentenze passate in giudicato favorevoli alla società, circostanza che rafforza la coerenza sistematica della presente decisione e l'unitarietà dell'accertamento giuridico. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la società abbia pienamente assolto all'onere probatorio indicato dalla Corte di Cassazione, dimostrando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della L. n. 388/2000. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 7.000,00 per il giudizio di legittimità e in euro 4.800,00, per il presente grado di giudizio;
entrambi gli importi maggiorati del 15% forfettario per spese generali e accessori di legge. La richiesta di condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata non può trovare accoglimento non sussistendo elementi per ritenere che l'appellante abbia agito con colpa grave o mala fede.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello confermando la sentenza di primo grado. Spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio a carico della soccombente liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 29 settembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore ALPARONE CARMELA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2768/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia 97 20100 Milano MI
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1690/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 3 e pubblicata il 27/02/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820160010862943000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1927/2025 depositato il 01/10/2025
Richieste delle parti:
I difensori illustrano i rispettivi assunti e concludono come da atti.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione e il deposito del dispositivo entro i termini di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha proposto ricorso in riassunzione a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5210/2024 (pubblicata il 27/02/2024), che ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2144/2018.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dedotto dall'Agenzia delle Entrate rilevando che i giudici di appello non hanno esaminato la sussistenza dei fatti costituivi il credito per il quale è stata richiesta, con dichiarazione integrativa, l'agevolazione c.d. “ Tremonti Ambiente” per l'anno di imposta 2012. La società, dopo aver precisato che la sentenza di primo grado è passata in giudicato con riguardo all'annullamento delle sanzioni irrogate, reclama il diritto all'agevolazione in parola sia perché l'Ufficio non ha mai contestato, se non con l'appello, la spettanza del credito sia perché aveva già ampiamente dimostrato oltre all'entrata in possesso dell'impianto sito in Luogo_1 - mediante locazione finanziaria – anche la sua “ entrata in funzione”. Deduce che l'effettuazione dell'investimento attraverso il meccanismo della locazione finanziaria ( nel caso di specie stipulato il 4 agosto 2010) non osta, per stessa ammissione dell'Agenzia delle Entrate ( Ris. 95/2005), alla fruizione del beneficio. Deduce, inoltre, che l'impianto fotovoltaico è entrato in funzione il 31 dicembre 2010 alle ore 19,45 con allaccio alla rete elettrica come da documentazione allegata in atti. Conclude per la conferma della sentenza di I° grado, con vittoria di spese anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.p.. Resiste l'Ufficio che insiste nel sostenere che la documentazione offerta da controparte non è sufficiente e idonea a provare il diritto della contribuente a fruire dell'agevolazione. Il costo dell'impianto è stato sostenuto dalla società di leasing e non dalla contribuente e non è chiara la data di entrata in funzione dell'impianto perché, in atti, risulta una modifica del contratto di leasing, intervenuta nel dicembre 2011, dalla quale emerge che l'impianto è entrato in produzione nel corso dell'esercizio 2011 con la prima vendita dell'energia elettrica prodotta dal fotovoltaico, mentre, nella relazione tecnica, viene indicata la data del 31 dicembre 2010, il che rende incerto l'ammontare del beneficio dichiarato dalla società. Osserva, inoltre, che l'agevolazione contestata è stata abrogata a far data dal 26 giugno 2012; la successiva norma transitoria, che fa salvi i procedimenti avviati in data anteriore, non è applicabile perché la società non ha avviato alcun procedimento amministrativo diretto al riconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 6 della Legge n. 388/2000; la dichiarazione integrativa è stata presentata solo in seguito, ovvero il 27.12.2013. Contesta, altresì, l'asserito passaggio in giudicato della sentenza di I° grado con riguardo all'annullamento delle sanzioni non rinvenendosi alcun passaggio motivazionale sul punto. Contesta in ultimo la richiesta di parte avversa di condanna alle spese per lite temeraria non sussistendo i presupposti di legge;
ribadisce che l'Ufficio non ha agito né resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, bensì sulla scorta dell'esame della documentazione e del tenore letterale della norma agevolativa. Conclude per il rigetto del ricorso e la riforma della sentenza di I° grado con vittoria di spese del presente giudicio e del giudizio di legittimità. La società ha depositato memoria con la quale, a sostegno delle proprie ragioni, segnala che: con riferimento all'anno 2013 analoga cartella è stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 2264/15/2018 e confermata in via definitiva dalla CTR Lombardia, con sentenza n. 1508/12/2020, passata in giudicato;
in relazione al periodo d'imposta 2014, la cartella è stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 1522/02/2020. Tale pronuncia è stata poi confermata in via definitiva dalla sentenza n. 516/16/2022 della CTR della Lombardia, passata in giudicato. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è circoscritto, in forza dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5210/2024, all'accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi del credito d'imposta di cui all'art. 6 della L. n. 388/2000 (c.d. “Tremonti Ambiente”), con specifico riferimento alla prova dell'effettivo Luogo_1investimento e dell'entrata in funzione del bene agevolato ( impianto fotovoltaico . Restano, pertanto, estranee al presente scrutinio questioni diverse da quelle espressamente devolute in sede di rinvio. Dalla documentazione prodotta emerge che la società ha acquisito l'impianto fotovoltaico sito in Luogo_1 mediante contratto di locazione finanziaria stipulato il 4 agosto 2010, assumendone la piena disponibilità economica e funzionale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e amministrativo, la locazione finanziaria non impedisce il riconoscimento delle agevolazioni fiscali connesse all'investimento, poiché, ai fini tributari, rileva la posizione dell'utilizzatore, che sostiene il rischio dell'operazione e beneficia direttamente dell'impiego produttivo del bene. Sul punto, la stessa Amministrazione finanziaria ha chiarito (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 95/E del 2005) che i beni acquisiti in leasing devono considerarsi, ai fini delle agevolazioni, in capo all'utilizzatore. Ne consegue che l'eccezione dell'Ufficio, fondata sul fatto che il costo dell'impianto sia stato sostenuto dalla società di leasing, si pone in contrasto con i principi che regolano la fiscalità delle operazioni di locazione finanziaria ed è, pertanto, priva di fondamento giuridico. La società ha fornito prova puntuale, coerente e complessiva dell'entrata in funzione dell'impianto entro il 31 dicembre2010, mediante la produzione di un articolato complesso documentale di natura tecnica e amministrativa. In particolare, risultano agli atti:
• la domanda di accesso agli incentivi presentata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
• la comunicazione di ammissione agli incentivi, intervenuta all'esito dei controlli sull'impianto;
• la convenzione stipulata con il GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;
• la convenzione per il ritiro dell'energia elettrica;
• la prima fattura emessa dalla società per la cessione dell'energia prodotta. Tale documentazione, valutata nel suo complesso, consente di ritenere dimostrata non solo la disponibilità giuridica del bene, ma anche la sua effettiva idoneità funzionale alla produzione di energia elettrica, elemento determinante ai fini della spettanza dell'agevolazione. Risulta infatti in atti il “ verbale di attivazione gruppo di misura” ( indirizzo la difesa-Luogo_1 – pod IT001E71985914 – numero presa 7224724704116) del 31 dicembre 2010 ore 19:45 con il quale il responsabile di “ Società_2” attesta l'allacciamento dell'impianto alla rete e dichiara che l'impianto deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione. La circostanza che la prima vendita dell'energia sia avvenuta nel corso del 2011 non è idonea a infirmare tale conclusione, dovendosi distinguere tra la data di entrata in funzione tecnica dell'impianto e quella di avvio della commercializzazione dell'energia prodotta, che può avvenire in un momento successivo senza incidere sulla realizzazione dell'investimento agevolabile. L'Ufficio ha richiamato una modifica contrattuale intervenuta nel dicembre 2011 per sostenere l'incertezza della data di entrata in funzione dell'impianto. Tale rilievo non è condivisibile, in quanto la modifica contrattuale non incide sulla realtà fattuale dell'attivazione tecnica dell'impianto, né è idonea a sovvertire la valenza probatoria della documentazione tecnica e amministrativa prodotta dalla contribuente. In materia di agevolazioni fiscali, la prova non deve essere atomistica ma valutata secondo un criterio di complessiva attendibilità e coerenza, criterio che, nel caso di specie, risulta pienamente soddisfatto. Non può essere accolta l'eccezione dell'Ufficio relativa all'abrogazione dell'agevolazione a decorrere dal 26 giugno 2012. Il diritto al beneficio fiscale matura, infatti, al momento della realizzazione dell'investimento e dell'entrata in funzione del bene, e non già al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, che ha natura meramente dichiarativa. Pertanto, l'intervenuta abrogazione della norma non incide sui diritti già perfezionatisi in capo al contribuente, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento. Assume, altresì, rilievo la circostanza che, per le annualità 2013 e 2014, controversie aventi ad oggetto il medesimo impianto e la medesima agevolazione sono state definite con sentenze passate in giudicato favorevoli alla società, circostanza che rafforza la coerenza sistematica della presente decisione e l'unitarietà dell'accertamento giuridico. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la società abbia pienamente assolto all'onere probatorio indicato dalla Corte di Cassazione, dimostrando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della L. n. 388/2000. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 7.000,00 per il giudizio di legittimità e in euro 4.800,00, per il presente grado di giudizio;
entrambi gli importi maggiorati del 15% forfettario per spese generali e accessori di legge. La richiesta di condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata non può trovare accoglimento non sussistendo elementi per ritenere che l'appellante abbia agito con colpa grave o mala fede.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello confermando la sentenza di primo grado. Spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio a carico della soccombente liquidate come in motivazione. Così deciso in Milano, il 29 settembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi