CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 828/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConIGliere Relatore dott. Antonio Picardi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 828/2022
promossa da:
, in proprio ed in qualità di erede del IG. , elettivamente CP_1 Persona_1
domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Alfredo Bragagni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenzo Controparte_2 Controparte_3
presso lo studio degli Avv.ti Leonardo Pizzuti e Sara Allegrini, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “L'avv. Alfredo Bragagni, procuratore dei Sigg.ri e CP_1
, contesta in toto la comparsa di costituzione e risposta degli appellati, Persona_1
chiedendo il rigetto delle conclusioni ivi rassegnate e richiama la sentenza del Tribunale penale di Grosseto n. 15/2022 depositata unitamente all'atto di appello e quella conforme della Corte di Appello di Firenze n. 3706/2022 depositata con nota di deposito del
30.6.2023, le quali evidenziano la sussistenza del reato di abuso edilizio e del comportamento tenuto dai IGg.ri i quali hanno “violato il diritto dei IGg.ri CP_2 Per_1
e a non autorizzare la modifica poi effettuata, diritto stabilito dall'art. 75 comma sei CP_1 del regolamento urbanistico comunale correttamente interpretato”. L'Avv. Bragagni invoca il giudicato prodotto dalle predette sentenze affinché spieghi effetti in questo giudizio civile ed insiste preliminarmente in via istruttoria per la rinnovazione totale della
CTU, con sostituzione del consulente e nomina di un architetto, come richiesto in atto di appello. In subordine, rassegna le conclusioni come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, - nel merito, riformare la sentenza perché errata ed ingiusta per i motivi di appello dedotti e per l'effetto - in via istruttoria, disporre se del caso la rinnovazione totale della CTU, con sostituzione del consulente e nomina di un architetto;
- nel merito, ordinare ai IGg.ri (c.f. e Controparte_3 C.F._1
(c.f. di ripristinare lo stato dell'immobile sito Controparte_2 C.F._2
in Grosseto – fraz. Principina a Mare via del Calamaro n. 11/13 così come risultante prima della modifica realizzata con la pratica edilizia n. 859/2014. Vittoria di spese e diritti di giudizio per entrambi gradi di giudizio e condanna gli appellati alla restituzione delle spese leali pagate al temine della fase cautelare e del reclamo”.
Per la parte appellata: “Compaiono gli Avv.ti Leonardo Pizzuti e Sara Allegrini per i
Sigg.ri e e, riportandosi integralmente alla propria Controparte_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta già in atti, si oppongono alle richieste di controparte, tutte, ed in modo particolare alla richiesta di rinnovazione della CTU già regolarmente espletata nel giudizio di primo grado, non essendovene motivi, ed essendo la causa documentale e già largamente e correttamente trattata nelle fasi precedenti. Per quanto sopra esposto si insiste nelle conclusioni già rassegnate si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, essendo matura per la decisione, o, in ipotesi che venga fissata udienza di discussione”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e quale erede CP_1
di ha proposto appello avverso la sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Persona_1
Grosseto, con la quale era stata respinta la domanda avanzata dalla stessa IG.ra e, in CP_1
origine, dal predetto IG. nei confronti di e volta ad Per_1 CP_3 Controparte_2 ottenere l'emissione di un ordine a carico di questi ultimi di cessare “... ogni attività di modifica strutturale della facciata e del prospetto dell'immobile sito in Grosseto fraz.
Principina a Mare Via del Calamaro 11-13 e per l'effetto di ripristinare lo stato dell'immobile così come risultante prima della modifica realizzata con la pratica edilizia
n. 859/2014”.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da e Persona_1 CP_1 nell'ottobre del 2016, con ricorso “ex artt. 1168 e/o 1170 c.p.c.” (così testualmente intitolato), allegando che:
• i ricorrenti (coniugi in regime di comunione dei beni) erano comproprietari di una villetta a schiera sita in Principina a Mare (GR), Via del Calamaro nn. 11/13, facente parte di un fabbricato composto da due porzioni speculari in leggero sfalso;
• dell'altra porzione erano comproprietari i predetti IGg.ri (per la parte fuori CP_2
terra) e la madre di costoro (- in realtà, la zia –), IG.ra per la Persona_2
parte seminterrata;
• nel 2015, i IGg.ri avevano dato corso ad un intervento di ristrutturazione CP_2
della propria porzione di fabbricato, mediante innalzamento della falda del tetto, con aumento della volumetria dell'immobile e realizzazione di una terrazza “a tasca” sulla falda stessa;
• tale intervento avrebbe necessitato del consenso di tutti i comproprietari del fabbricato, ma i ricorrenti non avevano mai controfirmato il “progetto unitario” loro consegnato dal tecnico dei IGg.ri e non avevamo mai dato il proprio CP_2 consenso all'intervento;
• i avevano comunque dato corso all'intervento, che aveva apportato CP_2
modifiche sostanziali, volumetriche e prospettiche al fabbricato, tanto da modificarne il prospetto, così alterandone il decoro;
• ulteriori accertamenti avevano consentito di appurare che, nella pratica dimessa presso l'amministrazione comunale, i avevano presentato un progetto che CP_2
raffigurava unicamente la porzione immobiliare di loro proprietà, con esclusione dunque di quella dei ricorrenti, con conseguente illegittimità del titolo abilitativo rilasciato;
3 • a prescindere da ciò, l'esecuzione dell'intervento doveva ritenersi attività integrante uno spoglio violento e clandestino (o quantomeno una molestia nei confronti) del possesso dei ricorrenti sulle parti comuni dell'edificio
(specificamente: facciata, falda e decoro architettonico).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto di ordinare ai IGg.ri
“...ogni attività di modifica strutturale della facciata e del prospetto CP_2 dell'immobile...” oggetto di causa, oltre che di procedere alla rimessione in pristino dello stesso.
1.2) Nel procedimento così instaurato si erano costituiti i IGg.ri che CP_2
avevano contestato le allegazioni e le istanze di controparte, in particolare esponendo che:
o le proprietà delle parti in causa erano completamente distinte, allocate su particelle catastali diverse ed avevano in comune solo il muro divisorio di confine;
o i proprietari degli immobili in oggetto si erano sempre determinati in totale autonomia alle scelte concernenti gli interventi da attuare sugli immobili stessi;
o gli immobili predetti non integravano “villette a schiera”, ma immobili “a sfalzo”
(peraltro molto accentuato), costruiti sul perimetro di due fondi confinanti, senza tetto in comune e senza simmetrie di sorta;
o non esisteva alcun possesso tutelabile in capo ai ricorrenti e neppure uno spoglio
“violento” e/o “clandestino”, così come non vi era alcuna molestia tutelabile in via possessoria.
1.3) Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 18.6.2018, aveva respinto il ricorso, ritenendo che “...nel caso di specie, i lavori realizzati dai resistenti si erano già conclusi alla data di instaurazione del presente giudizio (data comunicazione di fine lavori del 13 giugno 2016), facendo venir meno la possibilità di prospettare alcun periculum in mora, considerato che anche qualora eventuali molestie si presentino tramite lo svolgimento di lavori non può disconoscersi che gli stessi abbiano effetti permanenti in quanto tali inidonei ad essere rimossi tramite un eventuale provvedimento di urgenza tutte le volte che non limitino in concreto il godimento del possesso vantato.
D'altra parte anche la configurabilità dello spoglio è esclusa dalla circostanza che dalla ctu espletata non risulta che i lavori abbiano alterato una facciata comune incidendo sul
(com)possesso dei ricorrenti i quali non sono stati limitati nel proprio godimento della res nè hanno subito la privazione o modificazione di parte di essa. Infine, vale solo la pena osservare che i profili di carattere amministrativo e penale sono estranei al presente giudizio”.
1.3.1) Nei confronti di tale provvedimento aveva quindi proposto reclamo la IG.ra
(essendo medio tempore deceduto il IG. . CP_1 Per_1
4 1.3.1.1) Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, aveva respinto tale reclamo, ribadendo che i profili amministrativi e penali (valorizzati con riferimento, in particolare, ad un decreto di citazione a giudizio emesso – tra gli altri – nei confronti dei IGg.ri erano estranei al contenzioso possessorio in esame e rilevando quindi che: CP_2
− non era ravvisabile alcuna situazione di compossesso della facciata degli immobili oggetto di causa, non trattandosi di edificio “unico”, ma di corpi di fabbrica realizzati su terreni limitrofi ed appartenenti a soggetti diversi;
− non era neppure configurabile un condominio;
− non potendosi ritenere pertanto che la facciata dell'immobile dei IGg.ri CP_2 facesse parte di una facciata “comune”, non era ravvisabile né uno spoglio né una molestia del possesso.
1.3.2) La IG.ra aveva quindi dimesso istanza per la prosecuzione del giudizio, CP_1
ex art. 703, 4° comma, c.p.c. e, all'esito del giudizio di merito così instaurato (in cui era nuovamente avvenuta la costituzione dei IGg.ri , il Tribunale di Grosseto aveva CP_2
ritenuto che:
▪ la causa era documentale ed adeguatamente istruita sulla base della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta immune dalle censure rivolte dagli originari ricorrenti e reiterate dalla IG.ra e, per tale motivo, non suscettibile di essere CP_1
rinnovata;
▪ dalla predetta relazione emergeva “...che il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica posizionati sul confine di 2 distinte proprietà, frazionate catastalmente in data 20/04/1971 con creazione di due distinte particelle, la 170 prop. Per_3
(oggi ) e la 169 prop. Unico elemento in comune riscontrato Persona_4 Per_1
dal consulente tra i due edifici, è il muro posto sul confine;
non il tetto, dato che le due villette sono costruite in posizione sfalsata, né la facciata né altre parti”;
▪ era accertato “...che il titolo edilizio originario era unico, ma, come osservato dal
Ctu in risposta alle osservazioni del consulente di parte Arch. tale Persona_5 circostanza non è sufficiente a qualificare il fabbricato come “unitario”, potendosi richiedere un unico titolo edilizio anche per edifici distinti”;
▪ “...l'intervento eseguito dai convenuti è stato realizzato in forza della lettera a) del comma 8 dell'art. 75 R.U. Comune di Grosseto, che consente interventi una tantum sulla costruzione senza l'unanime sottoscrizione del progetto da parte dei soggetti interessati o l'assenso dei condomini, come anche osservato dal Collegio in sede di reclamo. Quanto all'istanza di rimessione in istruttoria per il deposito della sentenza penale n. 15/2022 emessa in data 11/02/2022 dal Tribunale di
Grosseto, con la quale i IGnori sono stati ritenuti responsabili dei reati p. CP_2
5 e p. dagli artt. 40, 110 c.p., 44 lett. B) DPR 380/2001, la stessa non è passata in giudicato e, stante il disposto dell'art. 651 c.p.p., non può fare stato tra le parti”;
▪ dunque “Atteso che non sussiste tra le parti alcun situazione di compossesso o di comunione su alcuna parte dei due edifici, accertato che gli interventi di ristrutturazione di cui è causa hanno riguardato l'immobile nella proprietà esclusiva dei convenuti, le domande di reintegrazione e di cessazione delle molestie, vanno rigettate per difetto dei presupposti di legge e va confermata
l'ordinanza di rigetto n. 7062/2018”.
1.3.2.1) Il Tribunale di Grosseto aveva pertanto reso la seguente statuizione: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: Rigetta la domanda proposta da , in Parte_1
proprio e quale erede di . Condanna l'attrice a rifondere ai convenuti, Persona_1
e le spese di lite, che si liquidano in € 10.300 per compensi CP_3 Controparte_2
oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi. Pone i costi della Ctu, come liquidati, definitivamente a carico di parte attrice”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la IG.ra CP_1 lamentando sostanzialmente l'erroneità della valutazione del materiale istruttorio disponibile da parte del giudice di prime cure.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Mancata valutazione della sentenza penale n. 15/2022 del Tribunale di Grosseto
e/o mancata valutazione degli elementi indiziari dalla stessa forniti;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c. e ss. e 115 c.p.c.”, lamentando l'omessa considerazione del contenuto della sentenza penale con cui i IGg.ri erano CP_2
stati condannati per la realizzazione di un abuso edilizio, concernente le stesse opere di cui si erano lamentati gli originari ricorrenti in prime cure;
2°. “Errata motivazione in ordine all'esclusione della sussistenza di un fabbricato unitario, di parti comuni e del possesso di esse da parte della IG.ra , dal CP_1 momento che la valutazione concernente il carattere unitario o meno dell'edificio oggetto di causa, ove erano allocate le proprietà delle parti, doveva essere condotta esclusivamente su un piano strettamente amministrativo e, dunque, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, alla cui stregua doveva concludersi nel senso dell'unicità del fabbricato in questione;
3°. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 c.c., nonché degli artt. 1168 e 1170
c.c.: sussistenza della molestia per l'alterazione del decoro architettonico”, argomentando nel senso dell'effettiva ravvisabilità della lesione del possesso già dedotta con il ricorso introduttivo in primo grado;
6 4°. “Mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla IG.ra , censurando CP_1
la decisione del Tribunale di Grosseto di non ammettere le prove richieste e, soprattutto, di non dare corso alla rinnovazione della CTU, anche in considerazione degli esiti istruttori emersi nel procedimento penale che si era concluso con la condanna dei IGg.ri CP_2
5°. “Errata liquidazione delle spese di lite”, rilevando l'erroneità della condanna alla refusione delle spese sia della fase cautelare che della fase di merito del giudizio possessorio.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, i IGg.ri hanno contestato le censure CP_2
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Il primo ed il secondo motivo di gravame, in considerazione della loro stretta correlazione, devono essere affrontati unitariamente.
3.1.1) Con il primo motivo di gravame è stato lamentato che “Il Giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata senza tenere conto delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale Penale di Grosseto n. 15/2022 a definizione del procedimento penale n. 1028/2017 R.G.N.R. promosso nei confronti dei IGg.ri e CP_2
nel quale la stessa IG.ra si era costituita parte civile, nonostante che, con tale CP_1
pronuncia, gli odierni appellati fossero stati condannati per i reati p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 110 c.p. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 e quelle stesse opere che la IG.ra CP_1
ha ritenuto integrassero, nel presente giudizio, lo spoglio e/o la molestia del proprio possesso o compossesso, fossero stati qualificati alla stregua di abusi edilizi”.
A sostegno di tale censura è stato in particolare dedotto che:
− non poteva condividersi la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la sentenza in questione non poteva assumere rilievo in quanto non passata in giudicato e, comunque, era inidonea a fare stato tra le parti ai sensi dell'art. 651
c.p.p., dal momento che la sentenza in questione, invece, conteneva specifiche valutazioni in ordine alle opere oggetto dell'azione possessoria avanzata della presente causa ed “offre risultanze altamente qualificate, scaturite da un dibattimento penale di cui si doveva comunque tenere conto in sede civile”;
7 − non era poi conferente il richiamo all'art. 651 c.p.p., dal momento che non era mai stato “...richiesto che la sentenza penale facesse stato nel giudizio civile nella consapevolezza che essa non era ancora passata in giudicato, la IG.ra CP_1
pretendeva tuttavia che gli accertamenti in essa contenuti venissero valutati e considerati almeno alla stregua di indizi ai fini della decisione”, come era stato indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata censurata la valutazione del
Tribunale di Grosseto di ritenere irrilevante, ai fini della decisione della controversia, le disposizioni contenute nell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, attribuendo invece rilevanza unicamente alle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio.
L'appellante, dunque, ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha completamente omesso di considerare che - al fine di stabilire se sussistesse uno spoglio o una molestia del possesso della IG.ra – la verifica della sussistenza o meno di un CP_1
corpo di fabbrica unitario nel caso di specie avrebbe dovuto essere condotta dal punto di vista strettamente amministrativo, atteso che è lo stesso art. 75 del Regolamento
Urbanistico del Comune di Grosseto a conferire al proprietario di un'unità immobiliare all'interno di un edificio considerato unitario il potere di autorizzare un intervento modificativo dello stato dalla facciata o delle simmetrie del fabbricato stesso”.
La stessa IG.ra ha poi indicato come tale profilo prospettico fosse stato invece CP_1
correttamente fatto proprio dal Tribunale di Grosseto, in sede penale, laddove era stata riconosciuta la responsabilità penale (anche) dei IGg.ri proprio sulla scorta delle CP_2 previsioni dell'art. 75 predetto, in particolare indicandosi – da parte del predetto Tribunale
– che “Il tema affrontato nel processo è consistito nel verificare se tale permesso a costruire, a cui si era pervenuti in ragione della condotta degli odierni imputati (ciascuno con il proprio ruolo), potesse essere concesso senza tenere conto dell'esistenza della limitrofa proprietà di e;
in altre parole, se si fosse tenuto conto Persona_1 Parte_1
del fatto che quest'ultima proprietà costituiva, insieme a quella di e Controparte_3
, un corpo di fabbrica unitario dal punto di vista strettamente urbanistico, il CP_2
permesso a costruire in oggetto non poteva essere rilasciato, perché l'intervento edilizio - in quanto incidente non soltanto sul bene immobile degli imputati, ma sul complessivo (ed unitario) fabbricato di proprietà anche di e avrebbe comportato Persona_1 Parte_1
una modifica di un intero immobile compromettendo l'armonia delle linee architettoniche dello stesso, danneggiando il decoro dei prospetti dell'intero edificio, trattandosi di un fabbricato unitario”.
8 Per l'appellante dunque, nell'ottica applicativa del menzionato art. 75 RU Comune di Grosseto, “...l'edificio in esame deve considerarsi unico a tutti gli effetti perché unico è il titolo urbanistico (il titolo “originariamente assentito”), unico il progetto, unico il lotto su cui l'intervento fu realizzato”.
3.1.3) Entrambi i motivi qui presi in considerazione devono, nel complesso, ritenersi privi di fondamento.
3.1.3.1) In primo luogo deve rilevarsi come la sentenza di condanna resa dal
Tribunale di Grosseto a carico, anche, dei IGg.ri sia stata oggetto di impugnazione CP_2 avanti alla Corte d'Appello di Firenze che, con sentenza n. 3706 resa il 14.10.2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in quanto il reato loro ascritto era estinto per intervenuta prescrizione.
Non consta, del resto, che tale statuizione sia stata impugnata (convergendo in tal senso, peraltro, le allegazioni delle parti).
All'esito di tale pronuncia, i rapporti tra tale giudizio penale ed il presente giudizio civile, risultano regolati dall'art. 578 c.p.c., secondo il quale “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.
Nel dispositivo della predetta sentenza 3706/2022 risulta del resto effettivamente indicato che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, “...dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione” ed inoltre che la stessa Corte – in aggiunta ad altre statuizioni non rilevanti nella presente sede – “Conferma nel resto”.
Nell'ambito delle statuizioni (contenute nella sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto) in questione, oggetto di conferma, vi è quella della condanna (anche) dei IGg.ri al pagamento alla parte civile, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di CP_2
€ 5.000,00.
La pronuncia della Corte d'Appello corrisponde dunque in toto al tipo di statuizione preso in considerazione dall'art. 578 c.p.p., nei termini sopra ricordati.
3.1.3.2) Prima di procedere oltre va rilevato come il fatto che la Corte d'Appello di
Firenze, in sede penale, abbia confermato la statuizione resa dal Tribunale di Grosseto, parimenti in sede penale, con riferimento al diritto al risarcimento del danno in capo ai IGg.ri e (quale conseguenza della condotta ascritta anche ai IGg.ri Per_1 CP_1 CP_2
9 non comporti effetti di sorta sull'ammissibilità della domanda che la IG.ra ha CP_1
reiterato anche nella presente sede di gravame.
Ed infatti, in sede penale l'unica domanda di matrice civile avanzata nei confronti
(anche) dei IGg.ri è stata quella risarcitoria, mentre nella presente sede viene in CP_2
rilievo unicamente quella volta ad impedire la prosecuzione delle opere (ormai non più concretamente suscettibile di accoglimento) e/o di rimessione in pristino (tuttora necessitante di valutazione).
La diversità strutturale tra tali domande ne preclude in radice, in effetti, la possibilità di omologazione, rilevando come la valutazione concernente la sovrapponibilità tra le domande avanzate in sede civile e quelle oggetto della costituzione di parte civile in sede penale vada condotta con riferimento agli ordinari criteri costituiti dal “petitum” e dalla “causa petendi”, che devono essere i medesimi (“...la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum"
e "causa petendi",...”: cfr Cass. 34529 del 27.12.2019).
Nulla comporta, in ordine a tale profilo di analisi, il fatto che le domande possano invece eventualmente trovare un medesimo antecedente logico-giuridico (se non strettamente caratterizzato da pregiudizialità tecnica) idoneo ad incidere sulla decisione, dal momento che tale aspetto può trovare (se del caso) diversa regolamentazione sul piano della sospensione del processo (rilevando, sin d'ora, come non sia questo il caso, in base a quanto esposto più dettagliatamente infra).
Appare del resto quasi pleonastico sottolineare la differenza esistente tra una domanda di risarcimento danni quale conseguenza di una condotta integrante un abuso edilizio da una domanda di rimessione in pristino fondata sulla dedotta sussistenza di uno spoglio del possesso, che differiscono radicalmente sia per petitum” che per “causa petendi”, mentre l'eventuale necessità di prendere in considerazione (in entrambi i casi) la rilevanza delle previsioni urbanistiche di riferimento rappresenta soltanto una valutazione incidentale allocata nell'iter logico-giuridico prodromico all'emissione della decisione finale sul merito della domanda.
3.1.3.3) Ciò stabilito, deve quindi procedersi a valutare se la statuizione di condanna al risarcimento dei danni, emessa in sede penale a carico dei IGg.ri (e, a CP_2
quanto consta, passata in giudicato), comporti l'intervenuto accertamento – seppure solo a fini civili – dell'esistenza del fatto considerato come reato e, poi, se tale accertamento rappresenti effettivamente un elemento che incide sulla valutazione conclusiva da compiere nella controversia in esame.
10 3.1.3.3.1) Quanto al primo profilo occorre fornire risposta positiva, evidenziando come, effettivamente, un accertamento del genere predetto faccia stato anche nel giudizio civile, in aderenza al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione” (così Cass. 14921 del
21.6.2010, seguita da Cass. 2083 del 29.1.2013 e, da ultimo, da Cass. 11467 del
15.6.2020, per cui “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie,
l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto”).
3.1.3.3.2) Quanto al secondo profilo va invece data risposta negativa.
A) Nel contesto di tale sentenza risulta indicato, in punto di merito ed in via preliminare, che “La sentenza impugnata è correttamente motiva e dovrebbe essere confermata, ma deve prendersi atto della sopravvenuta prescrizione del reato contestato”, dando poi atto della perdurante necessità di accertare la responsabilità degli imputati sul piano degli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
In questa prospettiva è stato poi evidenziato che:
a) era corretta l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine al portato applicativo dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, ritenendo quindi necessario che – ai fini dei lavori in questione – fosse necessaria
11 la redazione di un progetto unitario che comprendesse anche (oltre al fabbricato dei anche quello dei IGg.ri CP_2 Parte_2
b) il predetto art. 75, infatti, si applicava anche ai “plessi insediativi ad impianto preordinato...generati da uno strumento urbanistico attuativo unitario o da progettazioni unitarie” rilevando quindi che “...è dunque evidente che vi rientra il fabbricato in questione, che fu costruito con un'unica concessione edilizia rilasciata sulla base di un progetto unitario”;
c) la ratio della norma in oggetto doveva, in questo senso, individuarsi in quella per cui l'esecuzione di modifiche idonee ad incidere sull'aspetto esteriore del fabbricato deve essere operata prendendo “...in considerazione l'intero edificio a suo tempo realizzato unitariamente, al fine di valutare la compatibilità di ogni intervento con l'originaria unitarietà, evidentemente ritenuta un valore da preservare”;
d) nella vicenda analizzata, non era stato invece presentato alcun progetto unitario e, inoltre, i lavori eseguiti avevano modificato l'aspetto esteriore del fabbricato.
B) Il nucleo strutturale della decisione assunta dalla Corte d'Appello, dunque, risulta costituito dalla valutazione concernente le ricadute derivanti dalla constatazione che il fabbricato oggetto di causa (in cui risultano allocate le proprietà delle parti) rappresenta un “plesso insediativo” insorto per effetto di una “progettazione unitaria”.
Per effetto di tale qualificazione, dunque, anche l'esecuzione delle modifiche attuate dai IGg.ri avrebbe dovuto essere preceduta da un progetto unitario. CP_2
L'omessa adozione di una siffatta modalità procedurale aveva determinato la violazione dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto e, per l'effetto, l'insorgenza di una responsabilità penale (e della correlata responsabilità civile dedotta in sede di costituzione di parte civile) poi definita con statuizione di non doversi procedere, dopo l'iniziale condanna, per l'intervenuta prescrizione del reato, ma perdurando la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, stante l'effettiva ravvisabilità del fatto contestato.
C) In quest'ottica, tuttavia, l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte
d'Appello di Firenze, in sede penale, e nella sentenza del Tribunale di Grosseto, sempre in sede penale, non esplica alcun tipo di efficacia in ordine alla valutazione da compiere nella presente sede.
La conclusione per cui le opere eseguite dai IGg.ri avrebbero dovuto CP_2 essere veicolate, in sede amministrativa, mediante un progetto unitario attinente all'intero fabbricato deriva dal riscontro di un profilo fattuale (prodromico a conseguenze giuridiche) che non riveste alcuna importanza ai fini della decisione della presente causa.
12 Ed infatti, la circostanza per cui il fabbricato in oggetto era stato realizzato ab origine sulla scorta di un progetto unitario, se comporta – come detto – l'applicabilità dell'art. 75 R.U. Comune di Grosseto, non comporta alcun effetto in ordine alla decisione concernente l'unicità, sul piano dei diritti reali, della facciata del fabbricato stesso ed alle conseguenti ricadute in punto di tutela del relativo possesso.
In questo senso, dunque, è radicalmente privo di condivisibilità il già ricordato assunto conclusivo di parte appellante secondo cui “l'edificio in esame deve considerarsi unico a tutti gli effetti perché unico é il titolo urbanistico (il titolo “originariamente assentito”)” sì che “unico il progetto, unico il lotto su cui l'intervento fu realizzato”, dal momento che, in base a tale non condivisibile assunto, la comproprietà (o, in limine, il compossesso o il possesso puro e semplice) in ordine ad una pluralità di immobili deriverebbe non dai titoli di acquisto degli stessi ma dai titoli abilitativi alla loro costruzione.
Il che, in effetti, non pare possa plausibilmente sostenersi.
D) Al netto del carattere dirimente del rilievo che precede, pare opportuno soffermarsi su un ulteriore passaggio della già sopra menzionata sentenza 3706/2022 della
Corte d'Appello di Firenze.
In tale pronuncia, infatti, risulta altresì indicato (con riferimento alle valutazioni esposte nel contesto della sentenza del Tribunale di Grosseto, stavolta in sede civile, che costituisce oggetto dell'impugnazione svolta nella presente sede) che:
• “Non sono qui rilevanti le decisioni del Tribunale Civile di Grosseto che ha respinto le richieste presentate in quella sede dai coniugi e essi Per_1 CP_1
agirono in sede cautelare e il Giudice, con ordinanza in data 18.06.2018, valutò che non sussisteva uno spoglio perché i lavori non erano stati eseguiti su parti comuni (tale era l'oggetto della CTU disposta dal Giudice) e i ricorrenti non erano stati limitati nel godimento del bene di loro proprietà; peraltro il Giudice stesso aggiunse che “i profili di carattere amministrativo e penale sono estranei al presente giudizio“. Il successivo provvedimento del 18.04.2019, decidendo sul reclamo contro tale ordinanza, ribadì che “i profili di carattere amministrativo e penale“ erano estranei a quel giudizio che si incentrava solo sulla situazione possessoria degli istanti, che non era stata lesa perché l'unicità della concessione originaria non comportava l'unicità dell'edificio realizzato e quindi l'esistenza di parti comuni diverse da un mero muro di confine tra le due proprietà, ed in particolare non faceva divenire di proprietà comune la facciata dell'intero immobile come gli istanti sostenevano. Ogni questione circa la legittimità dell'intervento modificativo eseguito era pertanto estranea a quei processi, ed i
13 Giudici civili si sono dichiaratamente interessati dei “profili di carattere amministrativo e penale”: essi hanno esaminato e valutato i due edifici solo sotto
l'aspetto fattuale concludendo correttamente che i Sigg.ri non potevano Parte_2 vantare alcun diritto di comproprietà sulle parti modificate dai ; CP_2
• “La legittimità o meno del permesso di costruire deriva invece della classificazione di un edificio data dal Regolamento Urbanistico, che sotto il profilo amministrativo e per particolari fini di tutela dell'assetto del territorio può considerare unico un edificio solo perché generato da “progettazioni unitarie”, come dispone l'art. 75 sopra citato”.
Dunque, anche la sentenza 3706/2022 della Corte d'Appello di Firenze si pone nella medesima ottica argomentativa seguita nella presente sede, sottolineando come nel caso di specie sia ravvisabile una profonda diversità tra la valutazione da compiersi in sede penale (ai fini della decisione circa la sussistenza o meno del reato) rispetto a quella da effettuare in sede civile ed evidenziando l'estraneità del profilo amministrativo/urbanistico dell'immobile in questione rispetto a quello della decisione concernente l'assetto dei diritti reali relativi allo stesso e, in definitiva, rilevando come la valutazione operata in prime cure dal Tribunale di Grosseto (nella sentenza qui impugnata) fosse da ritenersi corretta.
3.2) Rilevata dunque l'infondatezza dei primi due motivi di gravame, va rilevato come ad analoga conclusione debba pervenirsi con riferimento anche al terzo motivo di appello.
3.2.1) In proposito occorre infatti rilevare come il motivo di gravame in questione risulti imperniato sulla dedotta sussistenza di una lesione del possesso, dando per appurato
(in base alle prospettazioni già prese in considerazione nei paragrafi che precedono ed oggetto dei primi due motivi di appello) che l'edificio in questione abbia carattere
“unitario”.
L'appellante ha infatti allegato (nell'incipit del motivo di gravame in oggetto) che
“La sussistenza di un edificio unitario originariamente assentito attribuisce alla IG.ra il possesso delle parti comuni del predetto edificio, che non possono essere CP_1 modificate senza il suo consenso”.
All'esito di tale premessa, la IG.ra ha poi fatto seguire un'articolata disamina CP_1 delle ragioni per cui, in ipotesi di edificio “unitario”, le parti comuni dello stesso non possano essere oggetto di condotte unilaterali poste in essere dai singoli partecipanti alla comunione e che siano in grado di comportare un'interferenza nel godimento di tali parti in capo agli altri partecipanti.
14 Su tali basi, in effetti, l'appellante ha dedotto che “In pratica, sussiste turbativa e/o molestia suscettibile di tutela possessoria ogni volta che, nella facciata o nel prospetto di un edificio, vengano inseriti elementi estranei, non simmetrici e del tutto occasionali (cioè che non trovano un equilibrato riscontro nell'omologa parte della facciata o del prospetto rimasti inalterati), suscettibili di alterare le linee della facciata e l'armonia delle stesse, nonché l'equilibrio delle simmetrie, così come erano state concepite dal progettista originario”.
3.2.2) In proposito va rilevato che, una volta esclusa la fondatezza dei primi due motivi di gravame e, dunque, ritenuta la perdurante condivisibilità della decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine all'insussistenza di un fabbricato che possa considerarsi “unitario” (quantomeno con riferimento alla facciata), i rilievi dell'appellante, come sopra ricordati, non possono già in astratto trovare margini di accoglimento.
Pare superfluo rilevare che, se non si è in presenza di un edificio unico, ma di immobili distinti appartenenti a proprietari diversi, ognuno dei quali è titolare unico della facciata del proprio immobile, i rilievi svolti con riferimento alla tutela (anche solo del) possesso dell'intera facciata degli immobili limitrofi risultano in radice privati del proprio fondamentale antecedente logico-giuridico.
3.3) Con il quarto motivo di gravame, poi, l'appellante ha contestato la mancata ammissione dei mezzi di prova chiesti in prime cure.
3.3.1) La IG.ra ha detto che, se pur “La prova del fondamento della domanda CP_1
possessoria risulta indubbiamente conseguita sulla scorta degli elementi raccolti nel corso del giudizio e della sentenza penale n. 15/2022”, nondimeno la predetta ricorrente in prime cure aveva dedotto anche specifiche istanze istruttorie e, in particolare, aveva chiesto di “disporre la rinnovazione totale della CTU con sostituzione del consulente e la nomina di un architetto e di ammettere i mezzi istruttori articolati nella (propria) memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c.”, reiterando tale istanza anche dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, in forza dell'intervenuto deposito della sentenza penale di condanna del Tribunale di Grosseto (più volte in precedenza citata).
Tali istanze erano state respinte dal giudice di prime cure, ritenendo la causa già istruita sulla scorta delle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e non attribuendo rilievo alla predetta sentenza penale di condanna.
Nel presente giudizio di appello, la IG.ra ha contestato le valutazioni esposte CP_1 dal Tribunale ed ha in particolare rilevato che “Nel caso di specie, l'eIGenza di approfondire le questioni e di istruire compiutamente la causa risulta massimamente evidente non solo per la lacunosità e l'estrema superficialità della CTU svolta nella fase cautelare da un consulente tecnico chiaramente sfornito delle competenze necessarie per
15 rispondere al quesito, ma soprattutto tenendo conto delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale Penale di Grosseto n. 15/2022, depositata in giudizio non perché facesse stato tra le parti, come erroneamente sostento dal Giudice di prime cure, ma perché – sulla scorta della precisa qualificazione delle opere e della condotta tenuta dai IGg.ri
– il Giudice civile prendesse atto delle carenze contenute nella CTU disposta nel CP_2
corso della fase cautelare e, sulla scorta di ciò, valutasse gli elementi posti a fondamento di tale decisione, così come dedotto ai motivi subb. 1 e 2 del presente appello e, rimanendo eventualmente dei dubbi. disponesse la rinnovazione della consulenza, come richiesto dalla IG.ra . CP_1
3.3.2) Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
3.3.2.1) Il motivo è infatti inammissibile nella parte in cui si riferisce a mezzi di prova diversi dalla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta in prime cure.
Ed infatti, per quanto nella seconda memoria dimessa in prime cure ex art. 183,
VI° comma, c.p.c. siano contenute anche istanze istruttorie per prova orale (id est, per testimoni), nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio risulta formulata – sul piano istruttorio – unicamente l'istanza di rinnovazione della CTU (“- in via istruttoria, disporre se del caso la rinnovazione totale della CTU, con sostituzione del consulente e nomina di un architetto;
”), così come ribadito nella nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data 14.5.2024.
Ne consegue come le doglianze concernenti la mancata ammissione di istanze istruttorie per prova orale (e, in genere, di istanze istruttorie diverse dalla rinnovazione della CTU) risultino insuscettibili di essere prese in considerazione, in difetto di una domanda volta alla loro ammissione anche nella presente sede.
3.3.2.2) Il motivo è poi infondato nella parte in cui attiene alla predetta richiesta di rinnovazione della CTU.
Ed infatti, come emerge dalle stesse allegazioni dell'appellante a sostegno della richiesta di rinnovazione in questione, l'eIGenza di dare corso a nuove operazioni di consulenza nascerebbe da un duplice ordine di considerazioni:
a) da un lato, “...per la lacunosità e l'estrema superficialità della CTU svolta nella fase cautelare da un consulente tecnico chiaramente sfornito delle competenze necessarie per rispondere al quesito”;
b) dall'altro, dovendosi tenere “conto delle statuizioni di cui alla sentenza del
Tribunale Penale di Grosseto n. 15/2022, depositata in giudizio non perché facesse stato tra le parti, come erroneamente sostento dal Giudice di prime cure, ma perché – sulla scorta della precisa qualificazione delle opere e della condotta tenuta dai IGg.ri – il Giudice civile prendesse atto delle carenze contenute CP_2
16 nella CTU disposta nel corso della fase cautelare e, sulla scorta di ciò, valutasse gli elementi posti a fondamento di tale decisione, così come dedotto ai motivi subb.
1 e 2 del presente appello”.
3.3.2.2.1) Quanto alla prima censura, si è all'evidente presenza di una petizione di principio, dal momento che non risulta in alcun modo indicato (né lo è nel contesto complessivo dell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio) in quali parti l'elaborato del geom. nominato CTU nel primo grado di giudizio, Persona_6
sarebbe lacunoso, superficiale e svolto da soggetto sfornito delle necessarie competenze.
Gli addebiti mossi al CTU, nei termini predetti, non risultano in effetti affiancati da alcuna allegazione, specificazione, argomentazione e/o rilievo che consenta di individuare quali sarebbero i profili non presi in considerazione dal geom. (sì da rendere Per_6 lacunoso l'elaborato), o quelli non approfonditi adeguatamente (sì da rendere superficiale lo stesso elaborato) e quali sarebbero, infine, le competenze di cui avrebbe dovuto essere dotato il tecnico predetto e che, invece, egli non avrebbe avuto e quali le occasioni in cui tale deficit si sarebbe palesato.
In difetto di tali elementi, in effetti, anche la contestazione in esame appare, più che infondata, inammissibile.
3.3.2.2.2) Quanto alla seconda censura, è agevole rilevare come anche in questo caso l'appellante risulti valorizzare il contenuto della sentenza penale di condanna del
Tribunale di Grosseto, e, per l'effetto, il ricorso alle previsioni dell'art. 75 Regolamento
Urbanistico del Comune di Grosseto che, nell'impostazione ricostruttiva dell'appellante, avrebbe dovuto rappresentare il cardine ermeneutico basilare per la valutazione concernente il carattere unitario o meno dell'edificio oggetto di causa.
Tale impostazione, per le medesime ragioni già in precedenza esposte, non è suscettibile di accoglimento e non può inficiare dunque le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio su cui il Tribunale di Grosseto ha, fondatamente, basato la propria decisione.
3.4) Infine, con il quinto motivo di gravame la IG.ra ha contestato la CP_1
decisione del Tribunale in punto di regolazione delle spese di lite.
3.4.1) La predetta appellante ha preliminarmente esposto di essere “...stata condannata delle spese di lite al termine della fase cautelare del giudizio possessorio, liquidate nella misura di €. 4.390,00 oltre accessori, al termine della fase di reclamo, quantificate nella misura di €. 3.000,00 oltre accessori ed infine anche nella fase del merito possessorio, nella misura di €. 10.500,00 oltre accessori di legge”.
Sul punto è stato quindi rilevato che “...mentre il reclamo costituisce un giudizio autonomo al termine del quale debbono essere liquidate le spese di lite, le due fasi del
17 giudizio possessorio (cautelare e di merito) non possono essere distinte per la natura bifasica del giudizio stesso”, evidenziando poi che “...al termine della fase di merito, non possono essere liquidate compensi né per la fase di studio, né per quella introduttiva perché esse non sono autonome rispetto a quelle già liquidate nella fase cautelare” e concludendo quindi che “...nello specifico caso di specie non dovrà essere riconosciuta neppure la fase istruttoria e/o di trattazione, atteso che il Giudice di prime cure, come già visto, non ha ammesso alcun nuovo mezzo istruttorio e ha deciso la controversia sulla scorta degli elementi acquisiti nella fase cautelare, per la quale sono già state liquidate le spese legali”.
Dunque, nell'impostazione dell'appellante, le spese di lite per la fase di merito
(liquidate dal giudice di prime cure in € 10.500,00 con riferimento a tutte le quattro fasi del giudizio) dovevano essere liquidate avendo a riferimento unicamente la fase decisionale, da liquidarsi in € 3.000,00 tenendo conto dell'identità delle questioni affrontate nelle due fasi del giudizio possessorio.
3.4.2) Il motivo è in parte fondato.
3.4.2.1) Come emerge nitidamente dalle prospettazioni dell'appellante, la censura in oggetto attiene esclusivamente alla liquidazione delle spese di lite della fase “di merito” del giudizio possessorio instaurato in prime cure, lamentandosi sostanzialmente da parte della IG.ra che, in tale liquidazione, siano state prese in considerazione anche le fasi CP_1
di studio ed introduttiva (in quanto già prese in considerazione nella liquidazione della fase “cautelare” o sommaria del giudizio possessorio) e quella istruttoria e/o di trattazione, non essendo stato ammesso alcun mezzo istruttorio.
La contestazione, dunque, presenta un duplice carattere:
a) da un lato, essa ha carattere “strutturale”, negando la possibilità che nel procedere alla liquidazione delle spese di lite della fase “di merito” del giudizio possessorio, possano essere liquidate le spese relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva;
b) dall'altro lato, essa presenta un profilo “contingente”, essendo diretta a negare che, nello specifico caso di specie, possa essere riconosciuta la refusione delle spese di lite per la fase istruttoria e/o di trattazione del giudizio “di merito” possessorio, non essendo stata svolta istruttoria.
3.4.2.1.1) In ordine al primo profilo si osserva come l'impostazione interpretativa dell'appellante meriti di essere condivisa.
A) All'esito delle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dalla riforma del 2005, il giudizio possessorio risulta caratterizzata da una natura bifasica che, a differenza
18 dell'assetto assunto nell'impianto normativo precedentemente vigente, presenta carattere solo eventuale.
Il “transito” del giudizio possessorio, da una fase sommaria e sostanzialmente cautelare, ad una fase a cognizione piena, risulta infatti attualmente subordinato ad una specifica istanza di (almeno) una parte, in assenza della quale il giudizio stesso si arresta al termine della prima fase.
E, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale...” (così Cass. 32350 del 3.11.2022 che, in base a tale impostazione, ha ritenuto che “...l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art.
292 c.p.c.”; nella medesima prospettiva cfr Cass. 4845 del 26.3.2012 – che ha ritenuto non necessario il conferimento di nuova procura al difensore per il giudizio sul merito possessorio –).
La ricostruzione fornita dalla Suprema Corte, secondo cui la fase “di merito” è retta dagli atti introduttivi della fase interdittale, appare dunque ostativa alla conclusione per cui, una volta instaurata la fase di merito predetta (ed una volta già intervenuta la liquidazione delle spese della fase interdittale con riferimento alla fase di studio ed a quella introduttiva della controversi), tali “fasi” dovrebbero nuovamente essere oggetto di liquidazione con il provvedimento che chiude la fase di merito, trattandosi di una duplicazione che non risulta sorretta da alcuna previsione in tal senso e, di fatto, riverberandosi nella reiterazione della liquidazione delle medesime spese processuali.
B) L'appello, sul punto, deve quindi trovare accoglimento.
In proposito va poi rilevato come la sentenza impugnata non contenga un'esposizione analitica della liquidazione delle spese della fase di merito, essendo ivi indicato che “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, (valore indeterminabile complessità media)”, con successiva liquidazione nei seguenti termini: “Condanna l'attrice a rifondere ai convenuti,
e le spese di lite, che si liquidano in € 10.300 per compensi CP_3 Controparte_2
oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi”.
19 La liquidazione omnicomprensiva sopra ricordata (seppur non contestata in riferimento ai parametri di liquidazione utilizzati) non risulta tuttavia di agevole individuazione con riferimento agli importi attribuiti a ciascuna fase considerata.
L'art. 21 del DM 55/2014 risulta infatti prevedere, per le cause di valore indeterminabile, che “Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
Nel caso di specie, né l'applicazione dei parametri (vigenti a Marzo 2022) per lo scaglione di valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (che forniscono un valore di € 7.254,00 per compenso, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, €
1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria) né di quelli per lo scaglione di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (che forniscono un valore di € €
13.430,00 per compenso, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria) corrispondono a quanto indicato nella sentenza.
Va altresì rilevato come l'appellante abbia prospettato che la liquidazione operata dal giudice di prime cure sarebbe avvenuta secondo i seguenti criteri:
- Fase di studio della controversia 2.025,00
- Fase introduttiva del giudizio 1.349,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione 3.560,00
- Fase decisionale 3.409,00.
Anche tale quantificazione, peraltro, non corrisponde nel complesso all'importo indicato nella sentenza impugnata, pervenendosi infatti in tale ottica all'importo di €
10.343,00 (invece che di 10.300,00, indicato appunto nella sentenza).
C) Occorre tuttavia evidenziare che, in considerazione del fatto che l'accoglimento anche solo parziale del gravame comporta la necessità di dare corso ad una nuova valutazione complessiva delle spese di lite, comprensiva anche del primo grado di giudizio, la questione deve essere affrontata nel contesto della nuova rideterminazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, per effetto anche dell'accoglimento del motivo di gravame sul punto (nei termini affrontati infra al paragrafo 4).
3.4.2.1.2) Il motivo di gravame in oggetto è invece infondato con riferimento al secondo profilo, dal momento che il mancato espletamento di una fase istruttoria in senso
20 formale non esclude la ravvisabilità di una fase di trattazione, da liquidare in modo specifico.
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di indicare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del
2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (così Cass.
8561 del 27.3.2023).
3.5) Il gravame è dunque fondato negli esclusivi limiti di cui al pregresso paragrafo
3.4.2.1.1).
4) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite si osserva come le stesse vadano liquidazione in applicazione del principio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n.
3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016).
In tale ottica deve quindi rilevarsi come il marginale accoglimento del gravame con riferimento ad una parte dell'importo delle spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio non incida in alcun modo sull'individuazione della IG.ra quale CP_1
parte soccombente nel presente giudizio, complessivamente inteso.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni, nell'assetto ad oggi vigente), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M., osservando che, per quanto concerne il primo grado di giudizio, non possono essere computate (in accoglimento parziale del gravame, nei termini già indicati) le fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Grosseto, in parziale CP_1
accoglimento del gravame, così statuisce:
1) in parziale accoglimento del quinto motivo di appello, dichiara non dovuta la refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, con riferimento alla fase di merito del giudizio possessorio, relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva;
21 2) condanna parte appellante a rifondere agli appellanti e CP_1 Controparte_3
le spese di lite, che vengono liquidate: Controparte_2
• per il primo grado, € 4.711,60 per compenso, di cui € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del 7.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConIGliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConIGliere Relatore dott. Antonio Picardi ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 828/2022
promossa da:
, in proprio ed in qualità di erede del IG. , elettivamente CP_1 Persona_1
domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'Avv. Alfredo Bragagni, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
e , entrambi elettivamente domiciliati in Firenzo Controparte_2 Controparte_3
presso lo studio degli Avv.ti Leonardo Pizzuti e Sara Allegrini, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Grosseto
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “L'avv. Alfredo Bragagni, procuratore dei Sigg.ri e CP_1
, contesta in toto la comparsa di costituzione e risposta degli appellati, Persona_1
chiedendo il rigetto delle conclusioni ivi rassegnate e richiama la sentenza del Tribunale penale di Grosseto n. 15/2022 depositata unitamente all'atto di appello e quella conforme della Corte di Appello di Firenze n. 3706/2022 depositata con nota di deposito del
30.6.2023, le quali evidenziano la sussistenza del reato di abuso edilizio e del comportamento tenuto dai IGg.ri i quali hanno “violato il diritto dei IGg.ri CP_2 Per_1
e a non autorizzare la modifica poi effettuata, diritto stabilito dall'art. 75 comma sei CP_1 del regolamento urbanistico comunale correttamente interpretato”. L'Avv. Bragagni invoca il giudicato prodotto dalle predette sentenze affinché spieghi effetti in questo giudizio civile ed insiste preliminarmente in via istruttoria per la rinnovazione totale della
CTU, con sostituzione del consulente e nomina di un architetto, come richiesto in atto di appello. In subordine, rassegna le conclusioni come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, contrariis reiectis, - nel merito, riformare la sentenza perché errata ed ingiusta per i motivi di appello dedotti e per l'effetto - in via istruttoria, disporre se del caso la rinnovazione totale della CTU, con sostituzione del consulente e nomina di un architetto;
- nel merito, ordinare ai IGg.ri (c.f. e Controparte_3 C.F._1
(c.f. di ripristinare lo stato dell'immobile sito Controparte_2 C.F._2
in Grosseto – fraz. Principina a Mare via del Calamaro n. 11/13 così come risultante prima della modifica realizzata con la pratica edilizia n. 859/2014. Vittoria di spese e diritti di giudizio per entrambi gradi di giudizio e condanna gli appellati alla restituzione delle spese leali pagate al temine della fase cautelare e del reclamo”.
Per la parte appellata: “Compaiono gli Avv.ti Leonardo Pizzuti e Sara Allegrini per i
Sigg.ri e e, riportandosi integralmente alla propria Controparte_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta già in atti, si oppongono alle richieste di controparte, tutte, ed in modo particolare alla richiesta di rinnovazione della CTU già regolarmente espletata nel giudizio di primo grado, non essendovene motivi, ed essendo la causa documentale e già largamente e correttamente trattata nelle fasi precedenti. Per quanto sopra esposto si insiste nelle conclusioni già rassegnate si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, essendo matura per la decisione, o, in ipotesi che venga fissata udienza di discussione”.
2 MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e quale erede CP_1
di ha proposto appello avverso la sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Persona_1
Grosseto, con la quale era stata respinta la domanda avanzata dalla stessa IG.ra e, in CP_1
origine, dal predetto IG. nei confronti di e volta ad Per_1 CP_3 Controparte_2 ottenere l'emissione di un ordine a carico di questi ultimi di cessare “... ogni attività di modifica strutturale della facciata e del prospetto dell'immobile sito in Grosseto fraz.
Principina a Mare Via del Calamaro 11-13 e per l'effetto di ripristinare lo stato dell'immobile così come risultante prima della modifica realizzata con la pratica edilizia
n. 859/2014”.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da e Persona_1 CP_1 nell'ottobre del 2016, con ricorso “ex artt. 1168 e/o 1170 c.p.c.” (così testualmente intitolato), allegando che:
• i ricorrenti (coniugi in regime di comunione dei beni) erano comproprietari di una villetta a schiera sita in Principina a Mare (GR), Via del Calamaro nn. 11/13, facente parte di un fabbricato composto da due porzioni speculari in leggero sfalso;
• dell'altra porzione erano comproprietari i predetti IGg.ri (per la parte fuori CP_2
terra) e la madre di costoro (- in realtà, la zia –), IG.ra per la Persona_2
parte seminterrata;
• nel 2015, i IGg.ri avevano dato corso ad un intervento di ristrutturazione CP_2
della propria porzione di fabbricato, mediante innalzamento della falda del tetto, con aumento della volumetria dell'immobile e realizzazione di una terrazza “a tasca” sulla falda stessa;
• tale intervento avrebbe necessitato del consenso di tutti i comproprietari del fabbricato, ma i ricorrenti non avevano mai controfirmato il “progetto unitario” loro consegnato dal tecnico dei IGg.ri e non avevamo mai dato il proprio CP_2 consenso all'intervento;
• i avevano comunque dato corso all'intervento, che aveva apportato CP_2
modifiche sostanziali, volumetriche e prospettiche al fabbricato, tanto da modificarne il prospetto, così alterandone il decoro;
• ulteriori accertamenti avevano consentito di appurare che, nella pratica dimessa presso l'amministrazione comunale, i avevano presentato un progetto che CP_2
raffigurava unicamente la porzione immobiliare di loro proprietà, con esclusione dunque di quella dei ricorrenti, con conseguente illegittimità del titolo abilitativo rilasciato;
3 • a prescindere da ciò, l'esecuzione dell'intervento doveva ritenersi attività integrante uno spoglio violento e clandestino (o quantomeno una molestia nei confronti) del possesso dei ricorrenti sulle parti comuni dell'edificio
(specificamente: facciata, falda e decoro architettonico).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto di ordinare ai IGg.ri
“...ogni attività di modifica strutturale della facciata e del prospetto CP_2 dell'immobile...” oggetto di causa, oltre che di procedere alla rimessione in pristino dello stesso.
1.2) Nel procedimento così instaurato si erano costituiti i IGg.ri che CP_2
avevano contestato le allegazioni e le istanze di controparte, in particolare esponendo che:
o le proprietà delle parti in causa erano completamente distinte, allocate su particelle catastali diverse ed avevano in comune solo il muro divisorio di confine;
o i proprietari degli immobili in oggetto si erano sempre determinati in totale autonomia alle scelte concernenti gli interventi da attuare sugli immobili stessi;
o gli immobili predetti non integravano “villette a schiera”, ma immobili “a sfalzo”
(peraltro molto accentuato), costruiti sul perimetro di due fondi confinanti, senza tetto in comune e senza simmetrie di sorta;
o non esisteva alcun possesso tutelabile in capo ai ricorrenti e neppure uno spoglio
“violento” e/o “clandestino”, così come non vi era alcuna molestia tutelabile in via possessoria.
1.3) Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 18.6.2018, aveva respinto il ricorso, ritenendo che “...nel caso di specie, i lavori realizzati dai resistenti si erano già conclusi alla data di instaurazione del presente giudizio (data comunicazione di fine lavori del 13 giugno 2016), facendo venir meno la possibilità di prospettare alcun periculum in mora, considerato che anche qualora eventuali molestie si presentino tramite lo svolgimento di lavori non può disconoscersi che gli stessi abbiano effetti permanenti in quanto tali inidonei ad essere rimossi tramite un eventuale provvedimento di urgenza tutte le volte che non limitino in concreto il godimento del possesso vantato.
D'altra parte anche la configurabilità dello spoglio è esclusa dalla circostanza che dalla ctu espletata non risulta che i lavori abbiano alterato una facciata comune incidendo sul
(com)possesso dei ricorrenti i quali non sono stati limitati nel proprio godimento della res nè hanno subito la privazione o modificazione di parte di essa. Infine, vale solo la pena osservare che i profili di carattere amministrativo e penale sono estranei al presente giudizio”.
1.3.1) Nei confronti di tale provvedimento aveva quindi proposto reclamo la IG.ra
(essendo medio tempore deceduto il IG. . CP_1 Per_1
4 1.3.1.1) Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, aveva respinto tale reclamo, ribadendo che i profili amministrativi e penali (valorizzati con riferimento, in particolare, ad un decreto di citazione a giudizio emesso – tra gli altri – nei confronti dei IGg.ri erano estranei al contenzioso possessorio in esame e rilevando quindi che: CP_2
− non era ravvisabile alcuna situazione di compossesso della facciata degli immobili oggetto di causa, non trattandosi di edificio “unico”, ma di corpi di fabbrica realizzati su terreni limitrofi ed appartenenti a soggetti diversi;
− non era neppure configurabile un condominio;
− non potendosi ritenere pertanto che la facciata dell'immobile dei IGg.ri CP_2 facesse parte di una facciata “comune”, non era ravvisabile né uno spoglio né una molestia del possesso.
1.3.2) La IG.ra aveva quindi dimesso istanza per la prosecuzione del giudizio, CP_1
ex art. 703, 4° comma, c.p.c. e, all'esito del giudizio di merito così instaurato (in cui era nuovamente avvenuta la costituzione dei IGg.ri , il Tribunale di Grosseto aveva CP_2
ritenuto che:
▪ la causa era documentale ed adeguatamente istruita sulla base della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta immune dalle censure rivolte dagli originari ricorrenti e reiterate dalla IG.ra e, per tale motivo, non suscettibile di essere CP_1
rinnovata;
▪ dalla predetta relazione emergeva “...che il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica posizionati sul confine di 2 distinte proprietà, frazionate catastalmente in data 20/04/1971 con creazione di due distinte particelle, la 170 prop. Per_3
(oggi ) e la 169 prop. Unico elemento in comune riscontrato Persona_4 Per_1
dal consulente tra i due edifici, è il muro posto sul confine;
non il tetto, dato che le due villette sono costruite in posizione sfalsata, né la facciata né altre parti”;
▪ era accertato “...che il titolo edilizio originario era unico, ma, come osservato dal
Ctu in risposta alle osservazioni del consulente di parte Arch. tale Persona_5 circostanza non è sufficiente a qualificare il fabbricato come “unitario”, potendosi richiedere un unico titolo edilizio anche per edifici distinti”;
▪ “...l'intervento eseguito dai convenuti è stato realizzato in forza della lettera a) del comma 8 dell'art. 75 R.U. Comune di Grosseto, che consente interventi una tantum sulla costruzione senza l'unanime sottoscrizione del progetto da parte dei soggetti interessati o l'assenso dei condomini, come anche osservato dal Collegio in sede di reclamo. Quanto all'istanza di rimessione in istruttoria per il deposito della sentenza penale n. 15/2022 emessa in data 11/02/2022 dal Tribunale di
Grosseto, con la quale i IGnori sono stati ritenuti responsabili dei reati p. CP_2
5 e p. dagli artt. 40, 110 c.p., 44 lett. B) DPR 380/2001, la stessa non è passata in giudicato e, stante il disposto dell'art. 651 c.p.p., non può fare stato tra le parti”;
▪ dunque “Atteso che non sussiste tra le parti alcun situazione di compossesso o di comunione su alcuna parte dei due edifici, accertato che gli interventi di ristrutturazione di cui è causa hanno riguardato l'immobile nella proprietà esclusiva dei convenuti, le domande di reintegrazione e di cessazione delle molestie, vanno rigettate per difetto dei presupposti di legge e va confermata
l'ordinanza di rigetto n. 7062/2018”.
1.3.2.1) Il Tribunale di Grosseto aveva pertanto reso la seguente statuizione: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone: Rigetta la domanda proposta da , in Parte_1
proprio e quale erede di . Condanna l'attrice a rifondere ai convenuti, Persona_1
e le spese di lite, che si liquidano in € 10.300 per compensi CP_3 Controparte_2
oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi. Pone i costi della Ctu, come liquidati, definitivamente a carico di parte attrice”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la IG.ra CP_1 lamentando sostanzialmente l'erroneità della valutazione del materiale istruttorio disponibile da parte del giudice di prime cure.
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “Mancata valutazione della sentenza penale n. 15/2022 del Tribunale di Grosseto
e/o mancata valutazione degli elementi indiziari dalla stessa forniti;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 c.c. e ss. e 115 c.p.c.”, lamentando l'omessa considerazione del contenuto della sentenza penale con cui i IGg.ri erano CP_2
stati condannati per la realizzazione di un abuso edilizio, concernente le stesse opere di cui si erano lamentati gli originari ricorrenti in prime cure;
2°. “Errata motivazione in ordine all'esclusione della sussistenza di un fabbricato unitario, di parti comuni e del possesso di esse da parte della IG.ra , dal CP_1 momento che la valutazione concernente il carattere unitario o meno dell'edificio oggetto di causa, ove erano allocate le proprietà delle parti, doveva essere condotta esclusivamente su un piano strettamente amministrativo e, dunque, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, alla cui stregua doveva concludersi nel senso dell'unicità del fabbricato in questione;
3°. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1122 c.c., nonché degli artt. 1168 e 1170
c.c.: sussistenza della molestia per l'alterazione del decoro architettonico”, argomentando nel senso dell'effettiva ravvisabilità della lesione del possesso già dedotta con il ricorso introduttivo in primo grado;
6 4°. “Mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla IG.ra , censurando CP_1
la decisione del Tribunale di Grosseto di non ammettere le prove richieste e, soprattutto, di non dare corso alla rinnovazione della CTU, anche in considerazione degli esiti istruttori emersi nel procedimento penale che si era concluso con la condanna dei IGg.ri CP_2
5°. “Errata liquidazione delle spese di lite”, rilevando l'erroneità della condanna alla refusione delle spese sia della fase cautelare che della fase di merito del giudizio possessorio.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, i IGg.ri hanno contestato le censure CP_2
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti solo parzialmente fondato e debba essere, conseguentemente, accolto alla stregua e nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Il primo ed il secondo motivo di gravame, in considerazione della loro stretta correlazione, devono essere affrontati unitariamente.
3.1.1) Con il primo motivo di gravame è stato lamentato che “Il Giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata senza tenere conto delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale Penale di Grosseto n. 15/2022 a definizione del procedimento penale n. 1028/2017 R.G.N.R. promosso nei confronti dei IGg.ri e CP_2
nel quale la stessa IG.ra si era costituita parte civile, nonostante che, con tale CP_1
pronuncia, gli odierni appellati fossero stati condannati per i reati p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 110 c.p. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 e quelle stesse opere che la IG.ra CP_1
ha ritenuto integrassero, nel presente giudizio, lo spoglio e/o la molestia del proprio possesso o compossesso, fossero stati qualificati alla stregua di abusi edilizi”.
A sostegno di tale censura è stato in particolare dedotto che:
− non poteva condividersi la valutazione del giudice di prime cure secondo cui la sentenza in questione non poteva assumere rilievo in quanto non passata in giudicato e, comunque, era inidonea a fare stato tra le parti ai sensi dell'art. 651
c.p.p., dal momento che la sentenza in questione, invece, conteneva specifiche valutazioni in ordine alle opere oggetto dell'azione possessoria avanzata della presente causa ed “offre risultanze altamente qualificate, scaturite da un dibattimento penale di cui si doveva comunque tenere conto in sede civile”;
7 − non era poi conferente il richiamo all'art. 651 c.p.p., dal momento che non era mai stato “...richiesto che la sentenza penale facesse stato nel giudizio civile nella consapevolezza che essa non era ancora passata in giudicato, la IG.ra CP_1
pretendeva tuttavia che gli accertamenti in essa contenuti venissero valutati e considerati almeno alla stregua di indizi ai fini della decisione”, come era stato indicato dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, è stata censurata la valutazione del
Tribunale di Grosseto di ritenere irrilevante, ai fini della decisione della controversia, le disposizioni contenute nell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, attribuendo invece rilevanza unicamente alle indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio.
L'appellante, dunque, ha lamentato che “Il Giudice di prime cure ha completamente omesso di considerare che - al fine di stabilire se sussistesse uno spoglio o una molestia del possesso della IG.ra – la verifica della sussistenza o meno di un CP_1
corpo di fabbrica unitario nel caso di specie avrebbe dovuto essere condotta dal punto di vista strettamente amministrativo, atteso che è lo stesso art. 75 del Regolamento
Urbanistico del Comune di Grosseto a conferire al proprietario di un'unità immobiliare all'interno di un edificio considerato unitario il potere di autorizzare un intervento modificativo dello stato dalla facciata o delle simmetrie del fabbricato stesso”.
La stessa IG.ra ha poi indicato come tale profilo prospettico fosse stato invece CP_1
correttamente fatto proprio dal Tribunale di Grosseto, in sede penale, laddove era stata riconosciuta la responsabilità penale (anche) dei IGg.ri proprio sulla scorta delle CP_2 previsioni dell'art. 75 predetto, in particolare indicandosi – da parte del predetto Tribunale
– che “Il tema affrontato nel processo è consistito nel verificare se tale permesso a costruire, a cui si era pervenuti in ragione della condotta degli odierni imputati (ciascuno con il proprio ruolo), potesse essere concesso senza tenere conto dell'esistenza della limitrofa proprietà di e;
in altre parole, se si fosse tenuto conto Persona_1 Parte_1
del fatto che quest'ultima proprietà costituiva, insieme a quella di e Controparte_3
, un corpo di fabbrica unitario dal punto di vista strettamente urbanistico, il CP_2
permesso a costruire in oggetto non poteva essere rilasciato, perché l'intervento edilizio - in quanto incidente non soltanto sul bene immobile degli imputati, ma sul complessivo (ed unitario) fabbricato di proprietà anche di e avrebbe comportato Persona_1 Parte_1
una modifica di un intero immobile compromettendo l'armonia delle linee architettoniche dello stesso, danneggiando il decoro dei prospetti dell'intero edificio, trattandosi di un fabbricato unitario”.
8 Per l'appellante dunque, nell'ottica applicativa del menzionato art. 75 RU Comune di Grosseto, “...l'edificio in esame deve considerarsi unico a tutti gli effetti perché unico è il titolo urbanistico (il titolo “originariamente assentito”), unico il progetto, unico il lotto su cui l'intervento fu realizzato”.
3.1.3) Entrambi i motivi qui presi in considerazione devono, nel complesso, ritenersi privi di fondamento.
3.1.3.1) In primo luogo deve rilevarsi come la sentenza di condanna resa dal
Tribunale di Grosseto a carico, anche, dei IGg.ri sia stata oggetto di impugnazione CP_2 avanti alla Corte d'Appello di Firenze che, con sentenza n. 3706 resa il 14.10.2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in quanto il reato loro ascritto era estinto per intervenuta prescrizione.
Non consta, del resto, che tale statuizione sia stata impugnata (convergendo in tal senso, peraltro, le allegazioni delle parti).
All'esito di tale pronuncia, i rapporti tra tale giudizio penale ed il presente giudizio civile, risultano regolati dall'art. 578 c.p.c., secondo il quale “Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”.
Nel dispositivo della predetta sentenza 3706/2022 risulta del resto effettivamente indicato che la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, “...dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per il reato loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione” ed inoltre che la stessa Corte – in aggiunta ad altre statuizioni non rilevanti nella presente sede – “Conferma nel resto”.
Nell'ambito delle statuizioni (contenute nella sentenza di condanna del Tribunale di Grosseto) in questione, oggetto di conferma, vi è quella della condanna (anche) dei IGg.ri al pagamento alla parte civile, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di CP_2
€ 5.000,00.
La pronuncia della Corte d'Appello corrisponde dunque in toto al tipo di statuizione preso in considerazione dall'art. 578 c.p.p., nei termini sopra ricordati.
3.1.3.2) Prima di procedere oltre va rilevato come il fatto che la Corte d'Appello di
Firenze, in sede penale, abbia confermato la statuizione resa dal Tribunale di Grosseto, parimenti in sede penale, con riferimento al diritto al risarcimento del danno in capo ai IGg.ri e (quale conseguenza della condotta ascritta anche ai IGg.ri Per_1 CP_1 CP_2
9 non comporti effetti di sorta sull'ammissibilità della domanda che la IG.ra ha CP_1
reiterato anche nella presente sede di gravame.
Ed infatti, in sede penale l'unica domanda di matrice civile avanzata nei confronti
(anche) dei IGg.ri è stata quella risarcitoria, mentre nella presente sede viene in CP_2
rilievo unicamente quella volta ad impedire la prosecuzione delle opere (ormai non più concretamente suscettibile di accoglimento) e/o di rimessione in pristino (tuttora necessitante di valutazione).
La diversità strutturale tra tali domande ne preclude in radice, in effetti, la possibilità di omologazione, rilevando come la valutazione concernente la sovrapponibilità tra le domande avanzate in sede civile e quelle oggetto della costituzione di parte civile in sede penale vada condotta con riferimento agli ordinari criteri costituiti dal “petitum” e dalla “causa petendi”, che devono essere i medesimi (“...la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum"
e "causa petendi",...”: cfr Cass. 34529 del 27.12.2019).
Nulla comporta, in ordine a tale profilo di analisi, il fatto che le domande possano invece eventualmente trovare un medesimo antecedente logico-giuridico (se non strettamente caratterizzato da pregiudizialità tecnica) idoneo ad incidere sulla decisione, dal momento che tale aspetto può trovare (se del caso) diversa regolamentazione sul piano della sospensione del processo (rilevando, sin d'ora, come non sia questo il caso, in base a quanto esposto più dettagliatamente infra).
Appare del resto quasi pleonastico sottolineare la differenza esistente tra una domanda di risarcimento danni quale conseguenza di una condotta integrante un abuso edilizio da una domanda di rimessione in pristino fondata sulla dedotta sussistenza di uno spoglio del possesso, che differiscono radicalmente sia per petitum” che per “causa petendi”, mentre l'eventuale necessità di prendere in considerazione (in entrambi i casi) la rilevanza delle previsioni urbanistiche di riferimento rappresenta soltanto una valutazione incidentale allocata nell'iter logico-giuridico prodromico all'emissione della decisione finale sul merito della domanda.
3.1.3.3) Ciò stabilito, deve quindi procedersi a valutare se la statuizione di condanna al risarcimento dei danni, emessa in sede penale a carico dei IGg.ri (e, a CP_2
quanto consta, passata in giudicato), comporti l'intervenuto accertamento – seppure solo a fini civili – dell'esistenza del fatto considerato come reato e, poi, se tale accertamento rappresenti effettivamente un elemento che incide sulla valutazione conclusiva da compiere nella controversia in esame.
10 3.1.3.3.1) Quanto al primo profilo occorre fornire risposta positiva, evidenziando come, effettivamente, un accertamento del genere predetto faccia stato anche nel giudizio civile, in aderenza al consolidato orientamento di legittimità secondo cui “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione” (così Cass. 14921 del
21.6.2010, seguita da Cass. 2083 del 29.1.2013 e, da ultimo, da Cass. 11467 del
15.6.2020, per cui “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie,
l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto”).
3.1.3.3.2) Quanto al secondo profilo va invece data risposta negativa.
A) Nel contesto di tale sentenza risulta indicato, in punto di merito ed in via preliminare, che “La sentenza impugnata è correttamente motiva e dovrebbe essere confermata, ma deve prendersi atto della sopravvenuta prescrizione del reato contestato”, dando poi atto della perdurante necessità di accertare la responsabilità degli imputati sul piano degli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
In questa prospettiva è stato poi evidenziato che:
a) era corretta l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in ordine al portato applicativo dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto, ritenendo quindi necessario che – ai fini dei lavori in questione – fosse necessaria
11 la redazione di un progetto unitario che comprendesse anche (oltre al fabbricato dei anche quello dei IGg.ri CP_2 Parte_2
b) il predetto art. 75, infatti, si applicava anche ai “plessi insediativi ad impianto preordinato...generati da uno strumento urbanistico attuativo unitario o da progettazioni unitarie” rilevando quindi che “...è dunque evidente che vi rientra il fabbricato in questione, che fu costruito con un'unica concessione edilizia rilasciata sulla base di un progetto unitario”;
c) la ratio della norma in oggetto doveva, in questo senso, individuarsi in quella per cui l'esecuzione di modifiche idonee ad incidere sull'aspetto esteriore del fabbricato deve essere operata prendendo “...in considerazione l'intero edificio a suo tempo realizzato unitariamente, al fine di valutare la compatibilità di ogni intervento con l'originaria unitarietà, evidentemente ritenuta un valore da preservare”;
d) nella vicenda analizzata, non era stato invece presentato alcun progetto unitario e, inoltre, i lavori eseguiti avevano modificato l'aspetto esteriore del fabbricato.
B) Il nucleo strutturale della decisione assunta dalla Corte d'Appello, dunque, risulta costituito dalla valutazione concernente le ricadute derivanti dalla constatazione che il fabbricato oggetto di causa (in cui risultano allocate le proprietà delle parti) rappresenta un “plesso insediativo” insorto per effetto di una “progettazione unitaria”.
Per effetto di tale qualificazione, dunque, anche l'esecuzione delle modifiche attuate dai IGg.ri avrebbe dovuto essere preceduta da un progetto unitario. CP_2
L'omessa adozione di una siffatta modalità procedurale aveva determinato la violazione dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto e, per l'effetto, l'insorgenza di una responsabilità penale (e della correlata responsabilità civile dedotta in sede di costituzione di parte civile) poi definita con statuizione di non doversi procedere, dopo l'iniziale condanna, per l'intervenuta prescrizione del reato, ma perdurando la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, stante l'effettiva ravvisabilità del fatto contestato.
C) In quest'ottica, tuttavia, l'accertamento contenuto nella sentenza della Corte
d'Appello di Firenze, in sede penale, e nella sentenza del Tribunale di Grosseto, sempre in sede penale, non esplica alcun tipo di efficacia in ordine alla valutazione da compiere nella presente sede.
La conclusione per cui le opere eseguite dai IGg.ri avrebbero dovuto CP_2 essere veicolate, in sede amministrativa, mediante un progetto unitario attinente all'intero fabbricato deriva dal riscontro di un profilo fattuale (prodromico a conseguenze giuridiche) che non riveste alcuna importanza ai fini della decisione della presente causa.
12 Ed infatti, la circostanza per cui il fabbricato in oggetto era stato realizzato ab origine sulla scorta di un progetto unitario, se comporta – come detto – l'applicabilità dell'art. 75 R.U. Comune di Grosseto, non comporta alcun effetto in ordine alla decisione concernente l'unicità, sul piano dei diritti reali, della facciata del fabbricato stesso ed alle conseguenti ricadute in punto di tutela del relativo possesso.
In questo senso, dunque, è radicalmente privo di condivisibilità il già ricordato assunto conclusivo di parte appellante secondo cui “l'edificio in esame deve considerarsi unico a tutti gli effetti perché unico é il titolo urbanistico (il titolo “originariamente assentito”)” sì che “unico il progetto, unico il lotto su cui l'intervento fu realizzato”, dal momento che, in base a tale non condivisibile assunto, la comproprietà (o, in limine, il compossesso o il possesso puro e semplice) in ordine ad una pluralità di immobili deriverebbe non dai titoli di acquisto degli stessi ma dai titoli abilitativi alla loro costruzione.
Il che, in effetti, non pare possa plausibilmente sostenersi.
D) Al netto del carattere dirimente del rilievo che precede, pare opportuno soffermarsi su un ulteriore passaggio della già sopra menzionata sentenza 3706/2022 della
Corte d'Appello di Firenze.
In tale pronuncia, infatti, risulta altresì indicato (con riferimento alle valutazioni esposte nel contesto della sentenza del Tribunale di Grosseto, stavolta in sede civile, che costituisce oggetto dell'impugnazione svolta nella presente sede) che:
• “Non sono qui rilevanti le decisioni del Tribunale Civile di Grosseto che ha respinto le richieste presentate in quella sede dai coniugi e essi Per_1 CP_1
agirono in sede cautelare e il Giudice, con ordinanza in data 18.06.2018, valutò che non sussisteva uno spoglio perché i lavori non erano stati eseguiti su parti comuni (tale era l'oggetto della CTU disposta dal Giudice) e i ricorrenti non erano stati limitati nel godimento del bene di loro proprietà; peraltro il Giudice stesso aggiunse che “i profili di carattere amministrativo e penale sono estranei al presente giudizio“. Il successivo provvedimento del 18.04.2019, decidendo sul reclamo contro tale ordinanza, ribadì che “i profili di carattere amministrativo e penale“ erano estranei a quel giudizio che si incentrava solo sulla situazione possessoria degli istanti, che non era stata lesa perché l'unicità della concessione originaria non comportava l'unicità dell'edificio realizzato e quindi l'esistenza di parti comuni diverse da un mero muro di confine tra le due proprietà, ed in particolare non faceva divenire di proprietà comune la facciata dell'intero immobile come gli istanti sostenevano. Ogni questione circa la legittimità dell'intervento modificativo eseguito era pertanto estranea a quei processi, ed i
13 Giudici civili si sono dichiaratamente interessati dei “profili di carattere amministrativo e penale”: essi hanno esaminato e valutato i due edifici solo sotto
l'aspetto fattuale concludendo correttamente che i Sigg.ri non potevano Parte_2 vantare alcun diritto di comproprietà sulle parti modificate dai ; CP_2
• “La legittimità o meno del permesso di costruire deriva invece della classificazione di un edificio data dal Regolamento Urbanistico, che sotto il profilo amministrativo e per particolari fini di tutela dell'assetto del territorio può considerare unico un edificio solo perché generato da “progettazioni unitarie”, come dispone l'art. 75 sopra citato”.
Dunque, anche la sentenza 3706/2022 della Corte d'Appello di Firenze si pone nella medesima ottica argomentativa seguita nella presente sede, sottolineando come nel caso di specie sia ravvisabile una profonda diversità tra la valutazione da compiersi in sede penale (ai fini della decisione circa la sussistenza o meno del reato) rispetto a quella da effettuare in sede civile ed evidenziando l'estraneità del profilo amministrativo/urbanistico dell'immobile in questione rispetto a quello della decisione concernente l'assetto dei diritti reali relativi allo stesso e, in definitiva, rilevando come la valutazione operata in prime cure dal Tribunale di Grosseto (nella sentenza qui impugnata) fosse da ritenersi corretta.
3.2) Rilevata dunque l'infondatezza dei primi due motivi di gravame, va rilevato come ad analoga conclusione debba pervenirsi con riferimento anche al terzo motivo di appello.
3.2.1) In proposito occorre infatti rilevare come il motivo di gravame in questione risulti imperniato sulla dedotta sussistenza di una lesione del possesso, dando per appurato
(in base alle prospettazioni già prese in considerazione nei paragrafi che precedono ed oggetto dei primi due motivi di appello) che l'edificio in questione abbia carattere
“unitario”.
L'appellante ha infatti allegato (nell'incipit del motivo di gravame in oggetto) che
“La sussistenza di un edificio unitario originariamente assentito attribuisce alla IG.ra il possesso delle parti comuni del predetto edificio, che non possono essere CP_1 modificate senza il suo consenso”.
All'esito di tale premessa, la IG.ra ha poi fatto seguire un'articolata disamina CP_1 delle ragioni per cui, in ipotesi di edificio “unitario”, le parti comuni dello stesso non possano essere oggetto di condotte unilaterali poste in essere dai singoli partecipanti alla comunione e che siano in grado di comportare un'interferenza nel godimento di tali parti in capo agli altri partecipanti.
14 Su tali basi, in effetti, l'appellante ha dedotto che “In pratica, sussiste turbativa e/o molestia suscettibile di tutela possessoria ogni volta che, nella facciata o nel prospetto di un edificio, vengano inseriti elementi estranei, non simmetrici e del tutto occasionali (cioè che non trovano un equilibrato riscontro nell'omologa parte della facciata o del prospetto rimasti inalterati), suscettibili di alterare le linee della facciata e l'armonia delle stesse, nonché l'equilibrio delle simmetrie, così come erano state concepite dal progettista originario”.
3.2.2) In proposito va rilevato che, una volta esclusa la fondatezza dei primi due motivi di gravame e, dunque, ritenuta la perdurante condivisibilità della decisione assunta dal giudice di prime cure in ordine all'insussistenza di un fabbricato che possa considerarsi “unitario” (quantomeno con riferimento alla facciata), i rilievi dell'appellante, come sopra ricordati, non possono già in astratto trovare margini di accoglimento.
Pare superfluo rilevare che, se non si è in presenza di un edificio unico, ma di immobili distinti appartenenti a proprietari diversi, ognuno dei quali è titolare unico della facciata del proprio immobile, i rilievi svolti con riferimento alla tutela (anche solo del) possesso dell'intera facciata degli immobili limitrofi risultano in radice privati del proprio fondamentale antecedente logico-giuridico.
3.3) Con il quarto motivo di gravame, poi, l'appellante ha contestato la mancata ammissione dei mezzi di prova chiesti in prime cure.
3.3.1) La IG.ra ha detto che, se pur “La prova del fondamento della domanda CP_1
possessoria risulta indubbiamente conseguita sulla scorta degli elementi raccolti nel corso del giudizio e della sentenza penale n. 15/2022”, nondimeno la predetta ricorrente in prime cure aveva dedotto anche specifiche istanze istruttorie e, in particolare, aveva chiesto di “disporre la rinnovazione totale della CTU con sostituzione del consulente e la nomina di un architetto e di ammettere i mezzi istruttori articolati nella (propria) memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c.”, reiterando tale istanza anche dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, in forza dell'intervenuto deposito della sentenza penale di condanna del Tribunale di Grosseto (più volte in precedenza citata).
Tali istanze erano state respinte dal giudice di prime cure, ritenendo la causa già istruita sulla scorta delle risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e non attribuendo rilievo alla predetta sentenza penale di condanna.
Nel presente giudizio di appello, la IG.ra ha contestato le valutazioni esposte CP_1 dal Tribunale ed ha in particolare rilevato che “Nel caso di specie, l'eIGenza di approfondire le questioni e di istruire compiutamente la causa risulta massimamente evidente non solo per la lacunosità e l'estrema superficialità della CTU svolta nella fase cautelare da un consulente tecnico chiaramente sfornito delle competenze necessarie per
15 rispondere al quesito, ma soprattutto tenendo conto delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale Penale di Grosseto n. 15/2022, depositata in giudizio non perché facesse stato tra le parti, come erroneamente sostento dal Giudice di prime cure, ma perché – sulla scorta della precisa qualificazione delle opere e della condotta tenuta dai IGg.ri
– il Giudice civile prendesse atto delle carenze contenute nella CTU disposta nel CP_2
corso della fase cautelare e, sulla scorta di ciò, valutasse gli elementi posti a fondamento di tale decisione, così come dedotto ai motivi subb. 1 e 2 del presente appello e, rimanendo eventualmente dei dubbi. disponesse la rinnovazione della consulenza, come richiesto dalla IG.ra . CP_1
3.3.2) Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
3.3.2.1) Il motivo è infatti inammissibile nella parte in cui si riferisce a mezzi di prova diversi dalla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta in prime cure.
Ed infatti, per quanto nella seconda memoria dimessa in prime cure ex art. 183,
VI° comma, c.p.c. siano contenute anche istanze istruttorie per prova orale (id est, per testimoni), nell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio risulta formulata – sul piano istruttorio – unicamente l'istanza di rinnovazione della CTU (“- in via istruttoria, disporre se del caso la rinnovazione totale della CTU, con sostituzione del consulente e nomina di un architetto;
”), così come ribadito nella nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data 14.5.2024.
Ne consegue come le doglianze concernenti la mancata ammissione di istanze istruttorie per prova orale (e, in genere, di istanze istruttorie diverse dalla rinnovazione della CTU) risultino insuscettibili di essere prese in considerazione, in difetto di una domanda volta alla loro ammissione anche nella presente sede.
3.3.2.2) Il motivo è poi infondato nella parte in cui attiene alla predetta richiesta di rinnovazione della CTU.
Ed infatti, come emerge dalle stesse allegazioni dell'appellante a sostegno della richiesta di rinnovazione in questione, l'eIGenza di dare corso a nuove operazioni di consulenza nascerebbe da un duplice ordine di considerazioni:
a) da un lato, “...per la lacunosità e l'estrema superficialità della CTU svolta nella fase cautelare da un consulente tecnico chiaramente sfornito delle competenze necessarie per rispondere al quesito”;
b) dall'altro, dovendosi tenere “conto delle statuizioni di cui alla sentenza del
Tribunale Penale di Grosseto n. 15/2022, depositata in giudizio non perché facesse stato tra le parti, come erroneamente sostento dal Giudice di prime cure, ma perché – sulla scorta della precisa qualificazione delle opere e della condotta tenuta dai IGg.ri – il Giudice civile prendesse atto delle carenze contenute CP_2
16 nella CTU disposta nel corso della fase cautelare e, sulla scorta di ciò, valutasse gli elementi posti a fondamento di tale decisione, così come dedotto ai motivi subb.
1 e 2 del presente appello”.
3.3.2.2.1) Quanto alla prima censura, si è all'evidente presenza di una petizione di principio, dal momento che non risulta in alcun modo indicato (né lo è nel contesto complessivo dell'atto di citazione introduttivo del presente grado di giudizio) in quali parti l'elaborato del geom. nominato CTU nel primo grado di giudizio, Persona_6
sarebbe lacunoso, superficiale e svolto da soggetto sfornito delle necessarie competenze.
Gli addebiti mossi al CTU, nei termini predetti, non risultano in effetti affiancati da alcuna allegazione, specificazione, argomentazione e/o rilievo che consenta di individuare quali sarebbero i profili non presi in considerazione dal geom. (sì da rendere Per_6 lacunoso l'elaborato), o quelli non approfonditi adeguatamente (sì da rendere superficiale lo stesso elaborato) e quali sarebbero, infine, le competenze di cui avrebbe dovuto essere dotato il tecnico predetto e che, invece, egli non avrebbe avuto e quali le occasioni in cui tale deficit si sarebbe palesato.
In difetto di tali elementi, in effetti, anche la contestazione in esame appare, più che infondata, inammissibile.
3.3.2.2.2) Quanto alla seconda censura, è agevole rilevare come anche in questo caso l'appellante risulti valorizzare il contenuto della sentenza penale di condanna del
Tribunale di Grosseto, e, per l'effetto, il ricorso alle previsioni dell'art. 75 Regolamento
Urbanistico del Comune di Grosseto che, nell'impostazione ricostruttiva dell'appellante, avrebbe dovuto rappresentare il cardine ermeneutico basilare per la valutazione concernente il carattere unitario o meno dell'edificio oggetto di causa.
Tale impostazione, per le medesime ragioni già in precedenza esposte, non è suscettibile di accoglimento e non può inficiare dunque le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio su cui il Tribunale di Grosseto ha, fondatamente, basato la propria decisione.
3.4) Infine, con il quinto motivo di gravame la IG.ra ha contestato la CP_1
decisione del Tribunale in punto di regolazione delle spese di lite.
3.4.1) La predetta appellante ha preliminarmente esposto di essere “...stata condannata delle spese di lite al termine della fase cautelare del giudizio possessorio, liquidate nella misura di €. 4.390,00 oltre accessori, al termine della fase di reclamo, quantificate nella misura di €. 3.000,00 oltre accessori ed infine anche nella fase del merito possessorio, nella misura di €. 10.500,00 oltre accessori di legge”.
Sul punto è stato quindi rilevato che “...mentre il reclamo costituisce un giudizio autonomo al termine del quale debbono essere liquidate le spese di lite, le due fasi del
17 giudizio possessorio (cautelare e di merito) non possono essere distinte per la natura bifasica del giudizio stesso”, evidenziando poi che “...al termine della fase di merito, non possono essere liquidate compensi né per la fase di studio, né per quella introduttiva perché esse non sono autonome rispetto a quelle già liquidate nella fase cautelare” e concludendo quindi che “...nello specifico caso di specie non dovrà essere riconosciuta neppure la fase istruttoria e/o di trattazione, atteso che il Giudice di prime cure, come già visto, non ha ammesso alcun nuovo mezzo istruttorio e ha deciso la controversia sulla scorta degli elementi acquisiti nella fase cautelare, per la quale sono già state liquidate le spese legali”.
Dunque, nell'impostazione dell'appellante, le spese di lite per la fase di merito
(liquidate dal giudice di prime cure in € 10.500,00 con riferimento a tutte le quattro fasi del giudizio) dovevano essere liquidate avendo a riferimento unicamente la fase decisionale, da liquidarsi in € 3.000,00 tenendo conto dell'identità delle questioni affrontate nelle due fasi del giudizio possessorio.
3.4.2) Il motivo è in parte fondato.
3.4.2.1) Come emerge nitidamente dalle prospettazioni dell'appellante, la censura in oggetto attiene esclusivamente alla liquidazione delle spese di lite della fase “di merito” del giudizio possessorio instaurato in prime cure, lamentandosi sostanzialmente da parte della IG.ra che, in tale liquidazione, siano state prese in considerazione anche le fasi CP_1
di studio ed introduttiva (in quanto già prese in considerazione nella liquidazione della fase “cautelare” o sommaria del giudizio possessorio) e quella istruttoria e/o di trattazione, non essendo stato ammesso alcun mezzo istruttorio.
La contestazione, dunque, presenta un duplice carattere:
a) da un lato, essa ha carattere “strutturale”, negando la possibilità che nel procedere alla liquidazione delle spese di lite della fase “di merito” del giudizio possessorio, possano essere liquidate le spese relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva;
b) dall'altro lato, essa presenta un profilo “contingente”, essendo diretta a negare che, nello specifico caso di specie, possa essere riconosciuta la refusione delle spese di lite per la fase istruttoria e/o di trattazione del giudizio “di merito” possessorio, non essendo stata svolta istruttoria.
3.4.2.1.1) In ordine al primo profilo si osserva come l'impostazione interpretativa dell'appellante meriti di essere condivisa.
A) All'esito delle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dalla riforma del 2005, il giudizio possessorio risulta caratterizzata da una natura bifasica che, a differenza
18 dell'assetto assunto nell'impianto normativo precedentemente vigente, presenta carattere solo eventuale.
Il “transito” del giudizio possessorio, da una fase sommaria e sostanzialmente cautelare, ad una fase a cognizione piena, risulta infatti attualmente subordinato ad una specifica istanza di (almeno) una parte, in assenza della quale il giudizio stesso si arresta al termine della prima fase.
E, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale...” (così Cass. 32350 del 3.11.2022 che, in base a tale impostazione, ha ritenuto che “...l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art.
292 c.p.c.”; nella medesima prospettiva cfr Cass. 4845 del 26.3.2012 – che ha ritenuto non necessario il conferimento di nuova procura al difensore per il giudizio sul merito possessorio –).
La ricostruzione fornita dalla Suprema Corte, secondo cui la fase “di merito” è retta dagli atti introduttivi della fase interdittale, appare dunque ostativa alla conclusione per cui, una volta instaurata la fase di merito predetta (ed una volta già intervenuta la liquidazione delle spese della fase interdittale con riferimento alla fase di studio ed a quella introduttiva della controversi), tali “fasi” dovrebbero nuovamente essere oggetto di liquidazione con il provvedimento che chiude la fase di merito, trattandosi di una duplicazione che non risulta sorretta da alcuna previsione in tal senso e, di fatto, riverberandosi nella reiterazione della liquidazione delle medesime spese processuali.
B) L'appello, sul punto, deve quindi trovare accoglimento.
In proposito va poi rilevato come la sentenza impugnata non contenga un'esposizione analitica della liquidazione delle spese della fase di merito, essendo ivi indicato che “Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, (valore indeterminabile complessità media)”, con successiva liquidazione nei seguenti termini: “Condanna l'attrice a rifondere ai convenuti,
e le spese di lite, che si liquidano in € 10.300 per compensi CP_3 Controparte_2
oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi”.
19 La liquidazione omnicomprensiva sopra ricordata (seppur non contestata in riferimento ai parametri di liquidazione utilizzati) non risulta tuttavia di agevole individuazione con riferimento agli importi attribuiti a ciascuna fase considerata.
L'art. 21 del DM 55/2014 risulta infatti prevedere, per le cause di valore indeterminabile, che “Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'affare stesso. Qualora il valore effettivo dell'affare risulti di particolare importanza per l'oggetto, per il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.
Nel caso di specie, né l'applicazione dei parametri (vigenti a Marzo 2022) per lo scaglione di valore tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 (che forniscono un valore di € 7.254,00 per compenso, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, €
1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria) né di quelli per lo scaglione di valore tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (che forniscono un valore di € €
13.430,00 per compenso, di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria, € 4.050,00 per la fase decisoria) corrispondono a quanto indicato nella sentenza.
Va altresì rilevato come l'appellante abbia prospettato che la liquidazione operata dal giudice di prime cure sarebbe avvenuta secondo i seguenti criteri:
- Fase di studio della controversia 2.025,00
- Fase introduttiva del giudizio 1.349,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione 3.560,00
- Fase decisionale 3.409,00.
Anche tale quantificazione, peraltro, non corrisponde nel complesso all'importo indicato nella sentenza impugnata, pervenendosi infatti in tale ottica all'importo di €
10.343,00 (invece che di 10.300,00, indicato appunto nella sentenza).
C) Occorre tuttavia evidenziare che, in considerazione del fatto che l'accoglimento anche solo parziale del gravame comporta la necessità di dare corso ad una nuova valutazione complessiva delle spese di lite, comprensiva anche del primo grado di giudizio, la questione deve essere affrontata nel contesto della nuova rideterminazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, per effetto anche dell'accoglimento del motivo di gravame sul punto (nei termini affrontati infra al paragrafo 4).
3.4.2.1.2) Il motivo di gravame in oggetto è invece infondato con riferimento al secondo profilo, dal momento che il mancato espletamento di una fase istruttoria in senso
20 formale non esclude la ravvisabilità di una fase di trattazione, da liquidare in modo specifico.
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di indicare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del
2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (così Cass.
8561 del 27.3.2023).
3.5) Il gravame è dunque fondato negli esclusivi limiti di cui al pregresso paragrafo
3.4.2.1.1).
4) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite si osserva come le stesse vadano liquidazione in applicazione del principio della soccombenza ed avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n.
3083/2017; Cass. 2274/2017; 11423/2016).
In tale ottica deve quindi rilevarsi come il marginale accoglimento del gravame con riferimento ad una parte dell'importo delle spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio non incida in alcun modo sull'individuazione della IG.ra quale CP_1
parte soccombente nel presente giudizio, complessivamente inteso.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono dunque essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni, nell'assetto ad oggi vigente), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d.
“basso”) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M., osservando che, per quanto concerne il primo grado di giudizio, non possono essere computate (in accoglimento parziale del gravame, nei termini già indicati) le fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 183/2022 del Tribunale di Grosseto, in parziale CP_1
accoglimento del gravame, così statuisce:
1) in parziale accoglimento del quinto motivo di appello, dichiara non dovuta la refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, con riferimento alla fase di merito del giudizio possessorio, relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva;
21 2) condanna parte appellante a rifondere agli appellanti e CP_1 Controparte_3
le spese di lite, che vengono liquidate: Controparte_2
• per il primo grado, € 4.711,60 per compenso, di cui € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del 7.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConIGliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
22