Art. 12. Istruzioni 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.
2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto puo' esse ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto puo' esse ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 1.