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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, viste le note depositate in relazione al termine ex art. 127 ter c.p.c. in scadenza in data 27 marzo 2025; ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 81/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
09/04/1971, C.F. , elettivamente domiciliata in CORSO C.F._1
CAVOUR n. 106, MESSINA presso lo studio dell'Avv. MARINO BATA'
NICOLETTA FLAVIA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11/01/2023 esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa, in data 29.07.2021, per essere sottoposta ad accertamento sanitario e vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che la stessa era stata visitata dapprima in data 31.08.2021 e poi, a seguito di ricorso amministrativo, nuovamente in data
05.10.2021, ma la domanda era stata rigetta;
che, pertanto, aveva depositato in data 25.11.2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva negato il suo diritto a percepire la prestazione richiesta. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento CP_1
del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 21.04.2023 eccependo l'inammissibilità della domanda di condanna dell'Ente al pagamento della prestazione richiesta, e contestandone l'infondatezza nel merito per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. 4221/2021 R.G.,
2 acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente “NON PRESENTA difetti fisici o mentali tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e pertanto alla stessa NON E' ATTRIBUIBILE il diritto all'assegno ordinario di invalidità”. Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità.
La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla domanda giudiziale. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “artrosi polidistrettuale con sindrome fibromialgica, Cardiopatia ipertensiva classe II
NYHA, Lesioni gliotiche postischemiche”.
Il c.t.u. ha, altresì, motivatamente ritenuto che alla luce della storia clinica, della obiettività riscontrata e della documentazione presente agli atti e della certificazione, la ricorrente “PRESENTA difetti fisici o mentali tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e pertanto alla stessa E'
ATTRIBUIBILE il diritto all'assegno ordinario di invalidità” con decorrenza dal mese di giugno 2023.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Il CTU ha altresì specificato che La data di decorrenza dei benefici scaturisce sia dall'esame obiettivo sia dagli esami strumentali (che si riportano di seguito), da cui si deduce che l'inizio delle patologie data ben prima della decorrenza riconosciuta, sebbene obiettivamente non si conosce mai esattamente la data di inizio di una patologia che il più delle volte è subdolo e risale a molti
3 anni prima, ma obiettivamente si prendono in considerazione ( per la valutazione medico legale) quando le patologie cominciano a dare una sintomatologia più o meno invalidante, ed ovviamente ingravescente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° giugno 2023.
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di CP_1
invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,
è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi
Cass. n. 27010 del 2018).
Il limitato accoglimento delle domande attoree e l'epoca di raggiungimento dello stato invalidante utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità
(successivo alla domanda giudiziale) giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative alla fase sommaria e al presente giudizio di merito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decretoi, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
CP_
con ricorso depositato in data 11/01/2023 nei confronti dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
4 - In parziale accoglimento delle domande dichiara che Parte_1
possiede il requisito sanitario utile per ottenere l'assegno
[...]
ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° giugno 2023;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 28 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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