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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4094/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4094 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.6.1968 - c.f. - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Rocco
Duardo del Foro di Palmi) e l in Controparte_1
persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000093343 proposto da va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte_1
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dall'ordinanza ingiunzione de qua, notificatagli a mezzo raccomandata a/r in data 27.7.2022 ed emessa a seguito di sanzione amministrativa per le
1 violazioni accertate per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (anno
2013; importo € 32.006,60).
Costituendosi in giudizio, l' dopo aver specificato nella memoria difensiva essere stato CP_1
rideterminato detto importo in misura pari ad € 18.360,00 ai sensi dell'articolo 2 co.
1-bis D.L.
463/1983 convertito con modificazioni dalla L.638/1983, ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
2. Tanto sinteticamente premesso, a seguito dell'entrata in vigore dell' art.23 D.L. 48/2023
(recante Modifiche all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni) è stata fissata la nuova sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso con abrogazione del precedente importo.
A seguito di tale intervento legislativo, l' ha proposto al ricorrente l'estinzione del CP_1
procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta di € 364,21 (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa), valutata ed accettata dal ricorrente che ha provveduto al versamento del dovuto a mezzo modello F24 (cfr. allegato alle note d'udienza del 4.12.2024 unitamente alla proposta).
Tanto basta a far dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Quanto alle spese di lite, ne va disposta l'integrale compensazione.
Occorre al riguardo rilevare che da un lato la riduzione della pretesa dell' non può CP_1
considerarsi frutto né di una rinuncia parziale alla stessa né di un'ammissione parimenti parziale della relativa infondatezza;
dall'altro, che pagando senza riserva di ripetizione la somma – seppur minima – ingiunta il ricorrente ha di fatto riconosciuto la propria tenutezza in tal senso.
A mezzo di separato decreto si procederà alla liquidazione dei compensi per l'avv. Rocco
Duardo quale difensore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite attese le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti
2 costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 15.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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