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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 849/2021 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
c. f. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simone Stefanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pt_1 via Antonio Bertoloni n. 55, per procura allegata all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE contro p. i. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Controparte_1 P.IVA_2
Albanese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Pietro Belon n. 129, Pt_1 per procura allegata alla comparsa di costituzione
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: appalto, opposizione al decreto ingiuntivo n. 15044/2020 (R.G. 37182/2020).
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.01.2024 le parti hanno concluso richiamando i propri atti difensivi.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 17.06.2022.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 15044/2020 (R.G. 37182/2020), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 22.310,00, in favore della quale Controparte_1 debito residuo portato dalle fatture n. 08/11, n. 05/12, n. 06/12, n. 07/12, n. 08/12 relative a lavori svolti dall'impresa opposta presso il Condominio (cfr. fasc. monitorio).
Parte opponente, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, deduceva di nulla dovere alla opposta per non aver mai commissionato i lavori oggetto delle Controparte_1 fatture azionate e riguardanti, nello specifico: per la fattura n. 5/12 "lavori di ripristino fogna eseguiti nei locali della paninoteca", per la fattura n. 6/12 "lavori di ripristino fogna eseguiti nei locali del bar"; per la fattura n. 7/12 "lavori eseguiti sulla colonna di scarico nell'appartamento della sig.ra ” e per la fattura n. 8/12 "lavori Persona_1 eseguiti sulla colonna di scarico nei locali della paninoteca", fatture contestate già nell'assemblea del 21 maggio 2014 (cfr. doc. 6 e 7); asseriva, poi, di aver commissionato all'opposta esclusivamente dei lavori di rifacimento dell'impianto fognario, per l'importo inferiore di euro 7.500,00, che quest'ultima non aveva svolto a regola d'arte, come attestato dalla consulenza di parte fatta redigere (cfr. doc. 4 citazione) dopo le contestazioni promosse nelle assemblee di condominio alla presenza del legale rappresentante dell'opposta (cfr. verbali assembleari in doc. 2 e doc. 3 atto di citazione), e che aveva dovuto far effettuare nuovamente avvalendosi di un'altra impresa (cfr. verbale assembleare in cui vengono nuovamente commissionati i lavori in doc. 4 e doc. 5)
Resisteva in giudizio la eccependo, in via preliminare l'improcedibilità CP_1 dell'opposizione per la tardiva iscrizione a ruolo della stessa e, nel merito, di aver ricevuto l'incarico per i lavori oggetto delle fatture azionate, stante il loro carattere di urgenza, senza l'approvazione assembleare ma previa autorizzazione da parte dell'amministratore di condominio. Negava vizi nei lavori di rifacimento dell'impianto fognario.
All'udienza del 11.03.2021, il giudice primo assegnatario della causa non concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, per la sussistenza di verbali di assemblea di condominio con la presenza del legale rappresentante dell'opposta nei quale venivano autorizzati lavori per un importo inferiore e contenenti contestazioni sui lavori eseguiti.
All'udienza del 16.01.2024, terminata l'istruttoria, svolta in via orale e documentale, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e va accolta.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di improcedibilità per tardività dell'opposizione avanzata dalla . CP_1
Ciò in quanto il ha provato l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa in data Parte_1
09.12.2020 a fronte della notificazione dell'atto di opposizione a controparte in data
04.12.2020 e non, come sostenuto da parte opposta, in data 07.01.21, nel rispetto, quindi, del termine perentorio previsto dall'art. 165 c.p.c. (cfr. all. A memoria del 03.03.21).
Passando al merito della controversia va, innanzitutto, osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la dimostrazione del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi.
Sulla parte opponente, convenuta sostanziale, grava invece l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa.
Nel caso in esame il ha contestato l'esecuzione dei lavori oggetto delle fatture Parte_1 azionate in monitorio eccependo di aver commissionato solo una parte degli stessi per soli
7.500,00 euro, depositando in atti sia il verbale di assemblea dell'8 giugno 2011 che autorizzava l'intervento alla rete fognaria approvando il preventivo presentato dalla opposta della per l'importo di euro 7.500,00 (cfr. doc. 2 atto di citazione) , sia il CP_1 verbale di assemblea del 21 maggio 2014 nel quale il contestava, invece, tutti Parte_1 gli altri lavori azionati per non averli mai commissionati (cfr. doc. 6 atto di citazione).
A fronte di tali contestazioni dell'opponente, l'impresa avrebbe dovuto dimostrare di aver eseguito i lavori oggetto delle fatture azionate in monitorio.
Circostanza che non ha provato nel processo.
Ha dedotto di avere svolto i già menzionati lavori in urgenza con l'autorizzazione dell'amministratore e senza previa approvazione assembleare, ma non ha provato di aver ricevuto alcuna commissione o autorizzazione da parte dell'amministratore per i lavori contestati;
ha dedotto di aver svolto detti lavori per conto del stesso attraverso Parte_1 un subappalto ad una terza impresa, ma la circostanza non è emersa neppure nel corso della prova testimoniale dedotta ed ammessa, il teste escusso non avendo confermato l'esistenza di alcun rapporto tra le parti ma riferito esclusivamente dei rapporti interni esistenti tra le imprese (cfr. verbale di udienza del 4.11.2021 con l'escussione del teste ). Testimone_1
Ne deriva la mancanza di prova del credito portato dalle fatture azionate in monitorio.
Le fattura commerciali, infatti, e allo stesso modo le scritture contabili in cui le fatture vengono riportate, costituiscono prova scritta idonea a legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo, ma non possono assumere lo stesso valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in cui rimangono vigenti le regole ed i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione, in presenza di contestazioni della parte contro le quali sono azionate.
Ciò perché, essendo documenti a formazione unilaterale attraverso i quali si rendono noti a controparte elementi negoziali di un rapporto contrattuale già costituito, perdono valore di prova legale in ordine all'esistenza del credito qualora il rapporto venga contestato, come avvenuto nel caso in questione. (ex multis Cass., sez. II, n. 299/16; Cass., sez.I, n.
12765/07). Resta da esaminare la parte di lavori commissionata e relativa al credito di euro 7.500,00, in relazione alla quale il Condominio ha eccepito la mancata realizzazione a regola d'arte e la sussistenza di vizi che hanno comportato una nuova realizzazione dei lavori da parte di un'altra impresa.
Sul punto va osservato preliminarmente che, in generale, la disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera prevista in materia di contratto di appalto, dagli artt. 1667 e 1668, ha ad oggetto l'obbligo dell'appaltatore di consegnare al committente l'opera commissionata in modo conforme a quanto pattuito ed esente da vizi.
In relazione all'onere probatorio sulla sussistenza dei vizi va richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione laddove ha statuito che: “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”. (Cass. n.
19146/2013).
Facendo applicazione di detto principio al caso in esame, non essendo mai intervenuta l'accettazione delle opere – che sono state prontamente contestate dal Condominio nell'assemblea del 20 maggio 2013 alla presenza del legale rappresentante della CP_1
(cfr. doc. 5 citazione) – gravava sull'opponente esclusivamente l'onere di allegare l'esistenza dei vizi e delle difformità e sull'opposta l'onere di dimostrare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto.
Prova che quest'ultima non ha fornito.
Il opponente, al contrario, ha dato prova, con il deposito di una perizia di parte, Parte_1 sia della mancata realizzazione a regola d'arte dell'impianto fognario sia dell'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di una nuova impresa (cfr. docc. 3 e 4 citazione e doc. 10 memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c.).
Accertata quindi, sia l'assenza dell'incarico per i lavori ulteriori alla fattura di euro 7.500,00, sia la mancata realizzazione a regola d'arte degli unici lavori commissionati, l'opposizione va integralmente accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 849/21 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15044/2020 (R.G. 37182/2020);
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 più IVA, spese Parte_1 generali e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 14.01.2024.
Il Giudice Onorario
Paola Giardina