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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10731 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 36121/2022 R.G. il 11.6.2022 e vertente tra
, rappresentate e difese dagli avv.ti Serapio Deroma e Giovanna Goddi, Parte_1
giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
e
del sig. CP_1 Parte_2
OPPOSTI CONTUMACI
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.5.2022, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4270/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.3.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del sig. del complessivo importo Parte_2
di € 9.900,00 oltre alle spese di procedura e chiedeva disporsene la revoca, formulando istanza
ex art. 649 c.p.c.; si costituiva in giudizio il sig. che, nel contestare l'avversa Parte_2
domanda, ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva disposta l'interruzione del giudizio in ragione del decesso del sig.
[...]
alla data del 25.8.2023; nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione, non Parte_2
si costituivano in giudizio gli eredi del sig. e, all'udienza del 8.5.2024, ne veniva Parte_2
dichiarata la contumacia;
successivamente, precisate le conclusioni all'udienza del 5.3.2025
(svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito del deposito di comparsa conclusionale di parte opponente, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda monitoria proposta dal sig. trae origine dalla vicenda relativa alla emissione, Parte_2
in data 22.12.2017, dell'assegno bancario n. 0190378904-01 dell'importo di € 9.900,00 e, sul presupposto del mancato pagamento del titolo, ha ad oggetto la condanna di parte opponente al pagamento del relativo ammontare, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Il titolo di credito posto a fondamento della pretesa monitoria, decorso il termine per il valido esercizio della relativa azione cartolare, assume la valenza di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., il che implica la conseguenza processuale dell'inversione dell'onere della prova rispetto agli elementi costitutivi del rapporto fondamentale sottostante, che si presume esistente, salvo prova contraria.
Ai sensi dell'art. 1988 c.c. “…la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di
questo si presume fino a prova contraria…”; la promessa di pagamento o la ricognizione di debito produce il tipico effetto della relevatio ab onere probandi, ossia l'inversione dell'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'inesistenza del debito e, quindi, del rapporto fondamentale, che si presume esistente e valido fino a prova contraria.
Com'è noto “…la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha
solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex articolo
1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva una
semplice “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dell'onere
di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità
non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente
che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass., Sez. 1 -,
Sentenza n. 20689 del 13/10/2016; in senso conforme, v. Cass., Sez. U -, Sentenza n. 6459 del
6/3/2020; Sez. 3, Sentenza n. 21098 del 16/9/2013)…” (cfr. Cass. Civ., Ord. n. 24451 del
3.11.2020).
Nella fattispecie in esame difetta non soltanto la prova, ma anche la valida allegazione, della sussistenza e della natura giuridica del rapporto causale sottostante all'emissione dell'assegno azionato in via monitoria;
ed infatti, se in ricorso monitorio l'opposto, sig. aveva Parte_2
dichiarato che il titolo era stato emesso dal sig. “…in restituzione di un prestito Pt_1
personale…”, successivamente lo stesso opposto, all'udienza del 16.12.2022, per mezzo del proprio procuratore ebbe a dichiarare che “…l'assegno è stato consegnato al dal sig. Parte_2
e…non è stato emesso per rimborso dei prestito personale del in favore Parte_3 Parte_2
dell'opponente…”.
Risulta, pertanto, sconfessata dalla stessa parte opposta la causale giuridica che, in ricorso monitorio, era stata indicata come sottesa all'emissione dell'assegno in oggetto.
Risultando, quindi, acquisito (per le stesse ammissioni confessorie di parte opposta) che l'assegno non è stato emesso per il rimborso di prestito personale, ed a fronte delle deduzioni di parte opponente che negavano ab origine la sussistenza di qualsivoglia rapporto giuridicamente rilevante tra le parti che potesse giustificare l'emissione dell'assegno, parte opposta non è stata in grado di dimostrare la sussistenza di altro valido titolo causale, ma, ancora più a monte,
nemmeno di allegarne ed indicarne i possibili profili di riferimento, sicché l'emissione dell'assegno risulta totalmente sfornita della indicazione di qualsivoglia profilo causale, riferibile all'odierno opponente e ad un rapporto giuridicamente valido intercorso tra le parti, che possa averne giustificato l'emissione.
Dalle considerazioni che precedono ed in ossequio al principio della ragione più liquida (che risulta assorbente della disamina di tutte le altre censure ed eccezioni sulle quali trovava fondamento la prospettazione difensiva di parte opponente) discende l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 13.5.2022 nei confronti degli EREDI del sig.
[...]
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4270/2022 emesso dal
Tribunale di Roma in data 16.3.2022 per il complessivo importo di € 9.900,00;---
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
2.540,00,00 in favore dell'avv. Serapio Deroma per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA
e CPA, come per legge.---
Roma, 11.7.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi