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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3622/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI 7 MILANO presso il difensore avv. SCALMANINI PAOLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente E_ P.IVA_2
domiciliato in Corso Europa n. 12 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. OL
LE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CLAUDIO DANTE FORTUNATO (C.F. ), C.F._1
pagina 1 di 24 APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Pt_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate da nel primo grado del giudizio, ivi Pt_1
comprese quelle di natura istruttoria e, conseguentemente, contrariis rejectis, così giudicare:
A)Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'incidente stradale 05.11.15 occorso a
TO UD TE e costituente infortunio sul lavoro del medesimo, verificatosi per responsabilità esclusiva di l' ha disposto E_ Parte_1
l'erogazione in favore del Sig. TO UD TE delle prestazioni assicurative, come per legge, ammontanti a complessivi € 12.041,88 alla data del 04.10.19.
B)Accertata e dichiarata la civile responsabilità di nel E_
determinismo dell'incidente per cui è causa, per i motivi sopra specificati, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare E_
all' la somma di € 12.041,88 oltre eventuali ed ulteriori prestazioni da erogarsi Parte_1
in conseguenza dell'infortunio, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il tutto contenuto entro il valore massimo, nel presente giudizio, di € 25.000,00.
C)Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge.
D)In via istruttoria, si chiede altresì che il Giudice ammetta prova per testi sui seguenti capitoli: 1)”Vero che, verso le ore 18,40 del 05.11.15 il Sig. TO UD TE, alla guida del proprio motoveicolo tg. BK 53535 arrivava in prossimità del casello dell'Autostrada A1, barriera di Milano Sud - Melegnano con direzione da Milano verso pagina 2 di 24 Bologna viaggiando per immettersi nell'autostrada medesima attraverso il casello telepass posto alla sua estrema sinistra”. 2)”Vero che il TO era preceduto nella marcia da una vettura, che lentamente imboccava il casello: la sbarra si alzava e la vettura passava”. 3)”Vero che tale vettura viaggiava lentamente anche a causa dell'intenso traffico”. 4)”Vero che TO UD TE, munito di telepass, imboccava il predetto casello la cui sbarra permaneva alzata senza l'emissione di alcun segnale luminoso”. 5)”Vero che la moto viaggiava lentamente. 6)”Vero che, mentre il
TO transitava sotto la sbarra, questa scendeva senza alcuna preventiva segnalazione luminosa e/o sonora, colpendolo”. 7)”Vero che TO tentava di evitare l'impatto senza riuscirci”. 8)”Vero che, colpito dalla sbarra del casello, TO
UD TE cadeva a terra e veniva soccorso dal servizio 118”. Si indicano, come testimoni, residente in [...], Borgo Riccio da Parma n°2, da Testimone_1
sentirsi anche a conferma delle dichiarazioni rese agli accertatori nell'immediatezza dei fatti, TO UD TE, residente in [...], e , entrambi presso il Comando della Polizia Stradale Persona_1 Testimone_2
sottosezione autostradale Guardamiglio, da sentirsi anche a conferma degli accertamenti compiuti e del verbale redatto.
In caso di contestazioni specifiche e motivate in ordine alle prestazioni erogate ed erogande dall' per l'infortunio oggetto di causa, si chiede ammettersi prova per CP_2
testi sul seguente capitolo: "Vero che l' in conseguenza dell'incidente per cui è Parte_1
causa ha disposto l'erogazione delle prestazioni previdenziali di legge in favore di
TO UD TE, per un ammontare complessivo di € 12.041,88, di cui €
12.010,89 per inabilità temporanea di 186 giorni (dalla data del sinistro al 13.05.16) ed €
30,99 per costi relativi a certificazioni mediche”. Si indica, quale testimone, sul capitolo, il capo area assicurativa della Sede di Lodi ovvero un funzionario dal medesimo delegato.
pagina 3 di 24 Nel caso in cui la Corte lo ritenesse necessario, ammettere CTU medico legale sulla persona del sig. TO UD TE al fine di accertare la natura e l'entità dei postumi temporanei e permanenti dal medesimo esitati in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Per E_
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre l'integrale conferma della decisione del Giudice di prime cu-re.
OVVERO:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare le avverse domande per tutti i motivi meglio specificati nel pre-sente atto.
IN VIA SUBORDINATA:
Firmato Da: OL LE Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Serial#: AVV. LE OL CodiceFiscale_2
GRIMALDI ALLIANCE 20122 Milano, Corso Europa n. 12 Telefono: 02 30309330 -
FAX: 02 30309340 Email: Pec: Email_1
Email_2
34
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta appellata, ridurre gli importi richiesti dalle controparti per tutti i motivi meglio specificati in atti.
IN OGNI CASO:
Con vittoria e spese, diritti ed onorari del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 4 di 24 Ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto gene-riche, inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente giudizio, essendo peraltro do-cumentali ed in ogni caso formulate in modo tale da contenere, circostanze di fat-to e di diritto, negazioni, giudizi e valutazioni non demandabili a testimoni, riguar-dando inoltre circostanze non conosciute e non conoscibili da testimoni.
Inoltre, stante la genericità dei capitoli di prova non è neppure dato capire su quali e quante circostanze gli stessi potrebbero essere chiamati a rispondere.
Ci si oppone alle richieste di CTU in quanto meramente esplorative e quindi inammissibili.
Senza alcuna inversione degli oneri probatori, si chiede di essere ammessi ad interrogatorio formale degli attori, nonché a prova testimoniale diretta a mez-zo del teste
Sig. domiciliato c/o la Direzione 2° Tronco di Mi-lano di Testimone_3
Autostrade per l'Italia s.p.a. in Novate Milanese (MI), via della Polveriera n. 9, sui capitoli ritenuti dalla Corte adita idonei e pertinenti anche in base al com-portamento processuale delle controparti, nonché sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione
“Vero che”.
“1. Il sistema Telepass consente l'espletamento delle operazioni di transito alle stazioni autostradali dotate di porte dedicate, operazioni che avvengono attraver-so uno scambio di informazioni fra gli impianti della stazione e l'apparato Telepass collocato sul veicolo dell'utente e costituito da un modulo ricetrasmittente con an-tenna incorporata?
2. Per quanto concerne lo scambio di informazioni fra gli impianti della stazione e
l'apparato Telepass collocato sul veicolo dell'utente, il transito avviene in due di-stinte fasi?
3. La prima fase dello scambio di informazioni è la c.d. fase di presentazione, in cui il sistema di terra, attivato dal rilevamento del veicolo in ingresso, emette ciclica-mente messaggi per l'apparato di bordo richiedendo i dati identificativi dell'utente, apparato pagina 5 di 24 di bordo che, dopo i controlli di autodiagnosi, risponde alle interrogazioni inviando i dati richiesti, che sono controllati per verificare l'idoneità al transito?
4. In base all'esito delle verifiche sui dati ricevuti, il sistema di terra invia i comandi per il semaforo e la sbarra di uscita, nonché le direttive per attivare le segnalazioni luminose ed acustiche sull'apparato di bordo, mentre, nel frattempo, i sensori di terra determinano la classe del veicolo per l'applicazione della tariffa di pedaggio?
5. La fase successiva è la c.d. fase di validazione, durante la quale il sistema di transito autorizza il transito in base ai controlli effettuati sui dati acquisiti nella fa-se precedente
e trasferisce a bordo i dati relativi alla transazione avvenuta?
6. Quando un veicolo munito dell'apparecchio Telepass si immette nella corsia riservata a tali veicoli, un sistema ottico riconosce l'apparecchio che si trova sul veicolo
e invia un segnale;
l'apparecchio intercetta il segnale e ne trasmette uno, a sua volta, al sistema di rilevazione, da cui consegue l'alzamento della sbarra per consentire il passaggio dell'auto?
7. Al momento del transito in una pista munita del sistema Telepass, quest'ultimo si attiva automaticamente e interagisce con gli impianti della stazione in due fasi: prima della sbarra, emettendo una segnalazione acustica ed una luminosa;
dopo la sbarra, emettendo un'ulteriore segnalazione acustica ed un'ulteriore segnala-zione luminosa
(che possono essere diverse dalle prime in funzione dell'esito del transito) e mostrando un messaggio sul display dell'apparecchio?
8. Affinché l'apparecchio Telepass collocato sul veicolo in transito venga rilevato e il dialogo tra i sistemi funzioni correttamente, ogni veicolo dotato di Telepass deve rallentare in prossimità del casello e, soprattutto, prima di transitare attraverso la corsia riservata, deve verificare che la sbarra sia abbassata ed attendere che il proprio dispositivo Telepass azioni l'apertura della stessa?
9. Nel corso della fase di avvicinamento alla porta, il motociclista munito del dispositivo
Telepass deve mantenere la distanza di sicurezza del veicolo che precede (circa 20 m), pagina 6 di 24 per essere rilevato correttamente dal sistema di trasmissione terra-bordo, posto all'entrata della porta, e per poter arrestare il mezzo per qualunque necessità, e deve procedere a velocità ridotta, come indicato sull'apposita segnaletica (minore di 30 chilometri orari)?
10. Nel corso della fase di transito, il motociclista deve procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto trac-ciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso?
11. provvede a far sottoscrivere ad ogni utente che intenda E_
munirsi di apparecchio Telepass il modulo di adesione al servizio Telepass (cfr. doc. 8)?
12. A seguito della sottoscrizione del modulo di adesione al servizio Telepass,
provvede a consegnare all'utente il “Manuale d'uso Telepass” CP_1 CP_1
(cfr. doc. 6) e le “Istruzioni per installazione ed uso Telepass” (cfr. doc. 7)?
12. A seguito della sottoscrizione del modulo di adesione al servizio Telepass,
provvede, altresì, a consegnare all'utente, qualora l'apparecchio E_
debba essere installato su un motociclo, le “Norme di utilizzo del Telepass Moto” (cfr. doc. 9)?
13. All'epoca dei fatti oggetto di causa, tra le corsie che componevano il casello Milano
Sud – Melegnano, gestito dalla convenuta, ve ne erano alcune dotate del c.d. sistema
Telepass e la prima corsia Telepass da sinistra era abilitata anche al passaggio dei motoveicoli, come si evinceva dalla segnaletica orizzontale presente, indicante tre moto stilizzate, ed era dotata, a tal fine, di una semisbarra di cadenzamento?
14. All'epoca dei fatti oggetto di causa, la segnaletica orizzontale del casello, compresa quella indicante le corsie per i motoveicoli, era in ottimo stato e ben visibile?”
15. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del 5.11.2015, il sistema Telepass del casello Milano
Sud – Melegnano dell'Autostrada A1 funzionava regolarmente?”
pagina 7 di 24 16. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del 5.11.2015, la semisbarra di cadenzamento collocata presso la prima corsia a sinistra del casello Milano Sud – Melegnano dell'Autostrada A1 funzionava regolarmente?”
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali richieste dalle controparti, si chiede di eliminare i capitoli contenenti valuta-zioni non demandabili ai testi, quelli incontestati e inconferenti e quelli generici e di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate ed ammesse con i medesimi testi supra indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata,
l' ha convenuto in giudizio (di seguito, anche Pt_1 E_
“ o ”) dinanzi al Tribunale Civile di Lodi, assumendo che il sig. CP_3 CP_1
UD TE TO sia rimasto vittima di un sinistro stradale, verificatosi in data 5 novembre 2015, alle ore 18:40 circa, mentre rientrava dal lavoro.
Secondo la prospettazione attorea, il sig. TO, percorrendo l'autostrada A1 e, in particolare, transitando attraverso il casello sito presso la barriera di Milano Sud –
Melegnano, diretto da Milano verso Bologna, sarebbe stato colpito dalla sbarra del varco
Telepass che si abbassava. Il fatto è stato qualificato quale infortunio sul lavoro in itinere.
Sulla base di tale ricostruzione, l' ha richiesto l'accoglimento delle seguenti Pt_1
conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che, a causa dell'incidente del 5.11.2015, avvenuto per responsabilità esclusiva di l' ha provveduto E_ Pt_1
all'erogazione, in favore del sig. TO, delle prestazioni assicurative previste per legge, per un importo pari ad € 12.041,88 alla data del 4 ottobre 2019;
pagina 8 di 24 2. In conseguenza dell'accertata responsabilità civile della convenuta, condannare al pagamento in favore dell' della suddetta somma, oltre a CP_1 Pt_1
eventuali e ulteriori prestazioni assicurative che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell'infortunio (da quantificarsi in corso di causa), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e comunque entro il limite di valore massimo del giudizio, fissato in € 25.000,00;
3. Con vittoria delle spese di lite, diritti e onorari, come per legge.
L'udienza di prima comparizione, originariamente fissata per il 20 gennaio 2023, è stata successivamente differita al 24 gennaio 2023.
In data 23 dicembre 2022, si è ritualmente costituita in giudizio la società E_
chiedendo al Giudice adito:
[...]
• In via principale: il rigetto integrale delle domande attoree, per tutte le ragioni dedotte negli atti difensivi;
• In via subordinata: nell'eventualità – definita “denegata e non creduta” – di accertamento di una propria responsabilità, di ridurre l'importo richiesto dall' per le ragioni indicate in atti;
Pt_1
• In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.
All'udienza del 24 gennaio 2023, instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha concesso alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., fissando l'udienza per la decisione sull'ammissibilità dei mezzi di prova alla data del 23 giugno
2023, successivamente differita al 21 luglio 2023, da tenersi con modalità di trattazione scritta
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie istruttorie e delle note di trattazione scritta, nei termini processuali concessi. pagina 9 di 24 Nel corso del giudizio instaurato da contro Pt_1 Controparte_4
in pendenza dinanzi al Tribunale di Lodi, il sig. UD TE TO, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 2 dicembre 2022, ha autonomamente convenuto in giudizio proponendo azione risarcitoria per i danni CP_3
subiti a seguito del medesimo sinistro oggetto del diverso giudizio introdotto da . Pt_1
L'attore ha domandato al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che in data 5 novembre 2015 il sig. UD TE
TO, mentre transitava a bordo del proprio motociclo presso la barriera autostradale di Milano Sud, comune di Melegnano, veniva colpito violentemente al casco dalla sbarra Telepass della corsia n. 61 (prima pista di sinistra), la quale si sarebbe abbassata improvvisamente durante il suo passaggio, determinandone la caduta a terra.
2. Accertare e dichiarare la responsabilità civile di in E_
ordine all'evento lesivo verificatosi in danno dell'attore in detta data.
3. Per l'effetto, condannare al risarcimento integrale di tutti i danni, CP_3
patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal sinistro medesimo, con liquidazione dei seguenti importi: o € 5.426,00 a titolo di danni materiali al veicolo, corrispondenti alle spese per ricambi e manodopera, come da preventivo rilasciato da “
[...]
” allegato in atti;
Controparte_5 o € 9.638,36 a titolo di danno da lesioni personali, così suddivisi:
▪ € 3.620,24 per danno biologico (nella misura del 4%);
▪ € 949,80 per inabilità temporanea assoluta (20 giorni);
▪ € 1.068,53 per inabilità temporanea parziale al 75% (30 giorni);
▪ € 949,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (40 giorni); pagina 10 di 24 ▪ € 783,59 per inabilità temporanea parziale al 25% (66 giorni);
▪ € 2.266,40 per danno patrimoniale da spese mediche.
In via subordinata, l'attore ha domandato la liquidazione di una somma maggiore o minore rispetto a quanto richiesto, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche tramite consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Il giudizio è stato iscritto presso il Tribunale Civile di Lodi con numero di registro generale 3036/2022 e il giudice ha fissato la comparizione delle parti alla data del 24 marzo 2023, con modalità di trattazione scritta.
In data 3 marzo 2023 si è costituita in giudizio formulando E_
le seguenti conclusioni:
• In via preliminare: accertare la connessione tra il presente giudizio e quello iscritto al R.G. 2198/2022, pendente dinanzi al medesimo Tribunale, assegnato alla dott.ssa Roca, e disporne la riunione per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
• In via principale: rigettare integralmente le domande attoree per le motivazioni esplicitate negli scritti difensivi.
• In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della convenuta, disporre la riduzione dell'importo richiesto, per le ragioni sviluppate negli atti.
• In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A seguito dell'udienza del 24 marzo 2023, il Giudice, in ragione dell'eccepita connessione tra i due procedimenti, ha rimesso la questione al Presidente di Sezione per l'eventuale riunione dei fascicoli. pagina 11 di 24 Il Presidente di Sezione ha quindi disposto la riassegnazione del fascicolo r.g. 3036/2022 al giudice già designato nel procedimento r.g. 2198/2022, per valutare la questione della riunione.
Il Giudice del procedimento RG 2198/22 ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, fissando per il 21 luglio 2023 la successiva udienza in trattazione scritta, destinata sia all'ammissione delle prove sia alla trattazione della riunione dei procedimenti.
Le parti hanno adempiuto al deposito delle rispettive memorie e note scritte nei termini previsti.
In data 21 luglio 2023, il Giudice assegnatario di entrambi i procedimenti ha accertato la sussistenza di un'evidente connessione (parzialmente) soggettiva e oggettiva tra i fascicoli R.G. 2198/2022 e 3036/2022, disponendo la riunione del secondo al primo.
In conseguenza della riunione, ritenendo che la controversia fosse matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice ha fissato udienza per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. al 23 febbraio 2024, da tenersi in forma scritta mediante deposito di note.
Con Sentenza n. 533/2024, pubblicata in data 29 giugno 2024, il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori
(TO e ), condannandoli in solido alla rifusione delle spese processuali in Pt_1
favore di liquidate in € 5.007,00 per onorari, oltre accessori di legge (15% per CP_3
spese generali, IVA e CPA).
Successivamente, l ha proposto appello avverso la predetta decisione, Pt_1
notificando atto di citazione in data 20 dicembre 2024. Nel giudizio d'appello, iscritto presso la Corte d'Appello di Milano al n. 3622/2024, l'ente appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento integrale delle proprie pagina 12 di 24 domande, comprese quelle istruttorie, reiterando la richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva di per l'infortunio occorso al sig. E_
TO in data 5 novembre 2015, e la conseguente condanna al rimborso di €
12.041,88, oltre eventuali ulteriori somme da determinarsi in corso di causa, con rivalutazione ed interessi, entro il valore massimo di € 25.000,00. L'appello censura la sentenza con un unico argomentato motivo così delineato:
“AN DEBEATUR – SULLA RESPONSABILITA': ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' - CONTRARIETA' AI PRINCIPI
NORMATIVI VIGENTI”
Si è ritualmente costituita in appello , al fine di contrastare E_
integralmente le avverse pretese e chiedere la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il consigliere istruttore, ritenuta sufficiente ai fini della decisione la documentazione prodotta, ha rinviato la causa, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3.6.2025.
Le parti hanno rinunciato ai termini per il deposito di note conclusive.
L causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
E' pacifico in atti che il sig. UD TE TO in data 5 novembre 2015, alle ore
18:40 circa, mentre rientrava dal lavoro, percorrendo l'autostrada A1 e, in particolare, transitando attraverso il casello sito presso la barriera di Milano Sud – Melegnano, diretto da Milano verso Bologna, è stato colpito dalla sbarra del varco Telepass che si abbassava. Il fatto è stato qualificato quale infortunio sul lavoro in itinere.
TESI
pagina 13 di 24 Secondo la ricostruzione offerta dall' , l'evento si sarebbe verificato durante il Pt_1
regolare utilizzo della corsia Telepass da parte del lavoratore, il quale sarebbe stato colpito dalla sbarra automatica che si è improvvisamente abbassata durante il suo transito, nonostante il veicolo precedente avesse già attraversato il varco.
Autostrade contesta tale versione e attribuisce la causa dell'incidente al comportamento scorretto del sig. TO, il quale avrebbe attraversato troppo a ridosso del veicolo precedente, senza rispettare la distanza minima di sicurezza e senza attendere la riapertura regolare del varco, tentando un attraversamento “in scia”.
In questa prospettiva, la condotta del danneggiato viene qualificata dalla convenuta in primo grado come fattore esclusivo di causalità o, quantomeno, come concausa sopravvenuta idonea a escludere o attenuare la responsabilità del custode.
Il Tribunale ha inquadrato la vicenda oggetto del presente giudizio riconducendola all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode.
In base a tale norma, grava sull'attore – nella specie, l' (e il sig. TO) – Pt_1
l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa in custodia. Una volta assolto tale onere, la responsabilità del custode è presunta ope legis, salvo che quest'ultimo provi l'esistenza del caso fortuito.
Per “caso fortuito” deve intendersi un evento estraneo alla sfera di controllo del custode, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità, e riconducibile al fatto del danneggiato, di un terzo o della natura. La valutazione deve avvenire secondo criteri oggettivi, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode stesso.
Il Tribunale di Lodi, decidendo sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto provata la dinamica dei fatti come prospettata da e dal sig. TO, e cioè che: Pt_1
• in data 5 novembre 2015, alle ore 18:40 circa, il sig. TO, guidando il proprio motociclo nella corsia riservata ai clienti Telepass presso il casello pagina 14 di 24 autostradale di Milano Sud–Melegnano, veniva colpito dalla sbarra automatica che si era abbassata improvvisamente durante il suo transito;
• il sig. TO era titolare di un regolare contratto per l'uso del servizio
Telepass;
• l'impatto con la sbarra si verificava mentre quest'ultima era ancora alzata per effetto del passaggio del veicolo precedente, e dunque prima della sua completa chiusura.
Secondo l'appellante, alla luce di tali circostanze, tutte considerate pacifiche, si sarebbe dovuta ritenere integrata la responsabilità oggettiva di in E_
qualità di custode della struttura (ossia del varco Telepass e del relativo sistema di sbarre automatiche), non essendo emersi elementi idonei a dimostrare il caso fortuito.
Ciononostante, il Tribunale ha escluso la responsabilità del custode, attribuendo la causa dell'evento a un comportamento colposo del danneggiato, ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale.
Lamenta l'appellante che il Giudice abbia escluso la responsabilità di CP_3
individuando nella condotta dello stesso sig. TO un caso fortuito, sulla base dei seguenti presupposti:
1. l'assenza di malfunzionamenti tecnici nel sistema di apertura e chiusura della sbarra;
2. il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del motociclista rispetto al veicolo precedente, circostanza che avrebbe impedito al sistema di rilevare correttamente il suo dispositivo Telepass, provocando l'abbassamento della sbarra durante il passaggio;
pagina 15 di 24 3. l'omesso utilizzo, da parte del TO, della corsia specificamente riservata ai motocicli, come previsto nel “manuale d'uso” del Telepass, che egli non ha contestato di aver ricevuto.
Anche qualora si ritenessero provati tali elementi – secondo – la conclusione cui Pt_1
è pervenuto il Tribunale non appare conforme a diritto.
In particolare:
• la condotta attribuita al danneggiato non integra, sotto il profilo oggettivo, gli estremi del caso fortuito: essa non è infatti né imprevedibile né inevitabile, e pertanto non idonea a escludere il nesso causale;
• il corretto funzionamento del sistema Telepass, dato per scontato dal Tribunale, non risulta in alcun modo dimostrato. La convenuta ha fatto generico riferimento al “giornale radio” del 5.11.2015, che non avrebbe segnalato anomalie;
tuttavia, tale documento non chiarisce né quali malfunzionamenti possa effettivamente rilevare né se la sbarra abbia effettivamente intercettato – o mancato di intercettare – il veicolo transitante.
Mancano, secondo , accertamenti specifici in merito a: Pt_1
• l'effettiva lettura del dispositivo Telepass installato sul motociclo;
• il funzionamento delle fotocellule e la loro capacità di rilevare il passaggio del veicolo (a prescindere dal possesso o meno del Telepass);
• la sequenza dei transiti antecedenti al sinistro e la logica di funzionamento del sistema automatico.
In difetto di tali riscontri, secondo l'appellante, non è possibile affermare che l'impianto fosse perfettamente funzionante né che l'evento si sia verificato per esclusiva responsabilità del danneggiato. Anzi, la circostanza che la sbarra si sia abbassata mentre un veicolo era ancora in transito evidenzia una potenziale criticità del sistema, che non pagina 16 di 24 può ritenersi conforme ai criteri minimi di sicurezza ed efficienza che devono caratterizzare un'infrastruttura automatizzata ad uso pubblico.
In conclusione, secondo , l'affermazione dell'esistenza di un caso fortuito, basata Pt_1
su presupposti non dimostrati, appare giuridicamente infondata e non idonea ad escludere la responsabilità del custode.
LA CORTE OSSERVA
Il giudizio promosso dall' nei confronti di ha ad Pt_1 E_
oggetto una domanda di regresso ex art. 1916 c.c., fondata sull'avvenuta erogazione di prestazioni in favore del lavoratore assicurato sig. TO, a seguito di un infortunio in itinere. L'ente previdenziale agisce, dunque, quale soggetto surrogatosi nei diritti dell'assicurato, al fine di ottenere il ristoro del danno patrimoniale rappresentato dalle somme già corrisposte, nonché da quelle eventualmente dovute in futuro.
Sotto il profilo sostanziale, la domanda si fonda sulla pretesa responsabilità extracontrattuale di , configurata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina la CP_1
responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia.
Per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III,
n. 2477/2018; Cass. civ. n. 2480/2006) richiede la sussistenza congiunta di due elementi:
• che il bene da cui è scaturito l'evento dannoso sia nella custodia materiale o giuridica del convenuto;
• che tale bene abbia svolto un ruolo causale autonomo nella produzione del danno, senza necessità di accertare l'esistenza di una colpa del custode.
La responsabilità del custode è in tal senso oggettiva, salvo prova contraria da parte del medesimo, il quale può andare esente da responsabilità solo qualora dimostri il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile, inevitabile e idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. pagina 17 di 24 Nel caso di specie, la sbarra automatica installata presso il varco Telepass rientra pacificamente nel novero delle “cose in custodia”, in quanto parte integrante del sistema tecnologico di accesso alla rete autostradale, la cui manutenzione, funzionamento e vigilanza sono riconducibili alla responsabilità del concessionario E_
.
[...]
Pacifico che sia onere del custode fornire prova rigorosa del caso fortuito, dimostrando l'assenza di difetti tecnici e la piena efficienza del dispositivo, nonché l'esclusiva incidenza causale del comportamento scorretto del danneggiato.
Nel presente giudizio, ha fornito adeguata prova della regolare funzionalità CP_1
del sistema di chiusura automatica della sbarra Telepass e dell'assenza di difetti o anomalie tecniche, nonché della corretta segnaletica predisposta a tutela degli utenti. Al contrario, il comportamento del sig. TO si è concretizzato in una condotta imprudente e non conforme alle disposizioni previste per l'utilizzo della corsia automatica, rappresentando un fattore causale autonomo e sopravvenuto rispetto all'attività di custodia.
Pertanto, il danno subito dal lavoratore deve essere qualificato come conseguenza del caso fortuito, con conseguente esclusione della responsabilità di E_
ai sensi dell'art. 2051 c.c..
A ulteriore conferma della correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure, si rende opportuno ripercorrere in questa sede la ricostruzione dei fatti di causa, unitamente alla documentazione che comprova la responsabilità del Sig. UD TE
TO, come ritenuto dal Tribunale.
La società è concessionaria della gestione di tratte E_
autostradali su incarico dello Stato.
pagina 18 di 24 Tra le tratte gestite vi è il tratto dell'Autostrada A1 all'altezza del casello di Milano Sud
–Melegnano, oggetto del presente giudizio.
Il casello suddetto è composto da più corsie, alcune delle quali sono riservate al sistema di pagamento automatico denominato “Telepass”. Tra queste, la corsia numero 61 – situata alla estrema sinistra – risulta abilitata anche al transito dei motoveicoli, come chiaramente indicato dalla segnaletica orizzontale consistente in tre simboli stilizzati di motocicli, nonché dotata di semisbarra di cadenzamento (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado, RG 2198/22).
Il sistema Telepass consente agli utenti dotati di apposito apparato installato a bordo del veicolo di effettuare il transito presso le stazioni autostradali abilitate, senza doversi arrestare.
Il funzionamento del sistema si basa su uno scambio di dati tra l'impianto installato presso il casello e il dispositivo Telepass presente sul veicolo, costituito da un modulo ricetrasmittente dotato di antenna incorporata.
Il processo di transito si articola in due fasi:
La prima è la c.d. fase di presentazione, nella quale il sistema a terra, attivato dal rilevamento del veicolo in ingresso, invia segnali ciclici all'apparato di bordo per richiederne i dati identificativi. Dopo una procedura di autodiagnosi, il dispositivo trasmette i dati richiesti, che vengono quindi verificati. In base all'esito positivo della verifica, il sistema attiva le segnalazioni luminose e acustiche, impartisce i comandi di apertura della sbarra e determina la classe del veicolo per l'applicazione della tariffa.
La seconda fase è la c.d. fase di validazione, nella quale il sistema autorizza il transito in funzione dei controlli effettuati e trasmette i dati della transazione all'apparato di bordo.
In pratica, quando un veicolo dotato di Telepass accede alla corsia dedicata, l'impianto ottico rileva il dispositivo, attiva la comunicazione con lo stesso, ne riceve il segnale di pagina 19 di 24 risposta, e solo allora procede all'apertura della sbarra per consentire il passaggio. Una volta completato il transito, il pedaggio viene addebitato in automatico sul conto corrente o sulla carta di credito associata al contratto Telepass.
Questa modalità -in astratto- di funzionamento non risulta contestata in atti.
Come riportato nel “Manuale d'uso dell'apparecchio” (doc. 3 fasc. ASPI) e nelle
“Istruzioni per l'installazione e l'uso” (doc. 4 fasc. ASPI), forniti all'atto della sottoscrizione del contratto, il sistema funziona in due momenti: prima della sbarra, mediante segnalazioni luminose e sonore, dopo la sbarra, mediante ulteriori segnali e messaggi su display, variabili in base all'esito del transito.
Per il corretto funzionamento del sistema, l'utente è tenuto a rallentare all'approssimarsi della corsia e ad accertarsi che la sbarra sia abbassata, attendendo che la stessa si sollevi esclusivamente a seguito dell'interazione del dispositivo con il sistema di terra.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del modulo di adesione al servizio Telepass, quest'ultimo si impegna espressamente a rispettare le modalità di avvicinamento, transito e uscita dalla pista, mantenendo una velocità inferiore ai 30 km/h e rispettando la distanza di sicurezza dal veicolo che precede (doc. 5).
Il successivo comma 7 del medesimo articolo prevede che, per i motoveicoli con cilindrata superiore a 150 cc, l'utilizzo dell'apparato sia consentito solo nelle piste
Telepass specificamente abilitate, individuabili mediante segnaletica orizzontale (tre moto stilizzate) e dotate di semisbarra laterale. Il cliente si impegna altresì a non transitare in presenza di luce rossa semaforica e a mantenere la distanza di sicurezza
(doc. 5).
pagina 20 di 24 Anche le “Norme di utilizzo del Telepass Moto” (doc. 6) ribadiscono l'obbligo per il motociclista di osservare precisi comportamenti durante l'intero attraversamento del varco.
Durante l'avvicinamento, è prescritto il mantenimento della distanza di sicurezza (ca. 20 metri) e l'adozione di velocità ridotta (inferiore a 30 km/h), come indicato nella segnaletica (doc. 6).
Nella fase di attraversamento del varco, il motociclista deve mantenere una traiettoria rettilinea, seguendo il lato della corsia tracciato da tre simboli gialli di moto (doc. 6).
In data 5 novembre 2015, alle ore 18.40, il sig. TO, alla guida del proprio motociclo marca Suzuki, targa BK53535, munito di Telepass (contratto n. 150041601 sottoscritto in data 14.05.2012), impegnava la corsia Telepass n. 61 presso il casello
Milano Sud – Melegnano (doc. 7).
Nonostante la sbarra della corsia fosse già sollevata – in quanto appena attraversata da un veicolo che lo precedeva – il sig. TO, invece di arrestarsi e attendere la nuova chiusura e successiva riapertura a seguito della rilevazione del proprio dispositivo, procedeva oltrepassando il portale, come egli stesso riconosce in atti (doc. 1).
Durante il transito, il sig. TO non si manteneva sul lato della corsia riservato ai motoveicoli, sprovvisto della semisbarra di cadenzamento.
In conseguenza di tale duplice incauta condotta, il sistema non riusciva a rilevare il
Telepass installato sul veicolo del sig. TO e, non riconoscendone il passaggio, provvedeva alla chiusura automatica della sbarra, che colpiva il casco del conducente, determinandone la caduta con lussazione della spalla sinistra e distorsione della caviglia sinistra.
Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale – Sottosezione di
Guardamiglio – che redigeva verbale di accertamento (doc. 6 citazione). pagina 21 di 24 Sia il sig. TO che il teste sig. confermavano che la sbarra risultava Tes_1
alzata al momento del passaggio della motocicletta, immediatamente successivo a quello di un'auto.
Il teste riferiva altresì che il motociclista transitava dopo un'autovettura che lo Tes_1
precedeva e che la sbarra (rimasta aperta) si abbassava repentinamente durante il suo passaggio.
Dal verbale della Polizia Stradale non emerge alcun elemento atto ad evidenziare un malfunzionamento del sistema. Anzi, come ivi riportato: “Questo Ufficio ha altresì richiesto il dettaglio dei transiti Telepass: [...] Non sono emerse anomalie di funzionamento”.
Parimenti, dal Giornale della Sala Radio di Autostrade del 5.11.2015 risulta che “il tecnico in loco conferma il funzionamento della sbarra senza danni” (doc. 8).
Tali circostanze venivano confermate anche dalla società con comunicazione CP_1
del 21.03.2016 allo in riscontro a una diffida e invito a Controparte_6
stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 (doc. 9 e 10).
Nella missiva di riscontro, la Società contestava integralmente la pretesa risarcitoria, rappresentando:
• l'assenza di qualsivoglia anomalia tecnica al sistema Telepass nella data indicata;
• la conformità del funzionamento del varco interessato al sinistro;
• la sussistenza di un preciso obbligo, a carico dei conducenti di motoveicoli, di percorrere il lato della pista privo di sbarra, come espressamente indicato sia nella segnaletica orizzontale sia nella documentazione contrattuale (modulo di adesione, manuale d'uso e norme di comportamento);
• l'ulteriore obbligo, per tutti gli utenti, di arrestare il veicolo in presenza di mancato sollevamento della sbarra, a prescindere dalla causa. pagina 22 di 24 Le risultanze istruttorie (e in particolare il Verbale di P.S.) dimostrano:
• il corretto funzionamento dell'infrastruttura e la regolare presenza di cartelli e segnaletica, dedicata ai motociclisti;
• l'utilizzo da parte del motociclista del Telepass, quantomeno dal 14.5.2012, quindi la conoscenza del suo utilizzo in concreto;
• la condotta negligente e imprudente del sig. TO, la quale ha interrotto il nesso causale tra fatto ed evento lesivo ex artt. 1218, 2043 e 2051 c.c.
Il sinistro, pertanto, deve ritenersi integralmente ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato, il quale:
• non ha rispettato le prescrizioni contrattuali e segnaletiche nella specie ben visibili;
• ha deliberatamente violato le modalità di utilizzo del varco Telepass;
• non si è accertato che la sbarra fosse ridiscesa, dopo il passaggio dell'auto;
È da escludere, quindi, ogni responsabilità della Società ai sensi dell'art. 2051 c.c., potendo l'evento costituire caso fortuito, imprevedibile e inevitabile.
Ne consegue che le domande risarcitorie avanzate dall' non possono essere Pt_1
accolte.
Per tali ragioni la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Le spese sono liquidate, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non tenutasi per il presente grado di giudizio).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a pagina 23 di 24 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 533/2024, pubblicata Pt_1
in data 29 giugno 2024, del Tribunale di Lodi, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di Pt_1 E_
delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.966,00, oltre iVA,
[...]
CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano, il 3.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3622/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI 7 MILANO presso il difensore avv. SCALMANINI PAOLA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente E_ P.IVA_2
domiciliato in Corso Europa n. 12 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. OL
LE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CLAUDIO DANTE FORTUNATO (C.F. ), C.F._1
pagina 1 di 24 APPELLATI
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per Pt_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande formulate da nel primo grado del giudizio, ivi Pt_1
comprese quelle di natura istruttoria e, conseguentemente, contrariis rejectis, così giudicare:
A)Accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'incidente stradale 05.11.15 occorso a
TO UD TE e costituente infortunio sul lavoro del medesimo, verificatosi per responsabilità esclusiva di l' ha disposto E_ Parte_1
l'erogazione in favore del Sig. TO UD TE delle prestazioni assicurative, come per legge, ammontanti a complessivi € 12.041,88 alla data del 04.10.19.
B)Accertata e dichiarata la civile responsabilità di nel E_
determinismo dell'incidente per cui è causa, per i motivi sopra specificati, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare E_
all' la somma di € 12.041,88 oltre eventuali ed ulteriori prestazioni da erogarsi Parte_1
in conseguenza dell'infortunio, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, più interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, il tutto contenuto entro il valore massimo, nel presente giudizio, di € 25.000,00.
C)Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge.
D)In via istruttoria, si chiede altresì che il Giudice ammetta prova per testi sui seguenti capitoli: 1)”Vero che, verso le ore 18,40 del 05.11.15 il Sig. TO UD TE, alla guida del proprio motoveicolo tg. BK 53535 arrivava in prossimità del casello dell'Autostrada A1, barriera di Milano Sud - Melegnano con direzione da Milano verso pagina 2 di 24 Bologna viaggiando per immettersi nell'autostrada medesima attraverso il casello telepass posto alla sua estrema sinistra”. 2)”Vero che il TO era preceduto nella marcia da una vettura, che lentamente imboccava il casello: la sbarra si alzava e la vettura passava”. 3)”Vero che tale vettura viaggiava lentamente anche a causa dell'intenso traffico”. 4)”Vero che TO UD TE, munito di telepass, imboccava il predetto casello la cui sbarra permaneva alzata senza l'emissione di alcun segnale luminoso”. 5)”Vero che la moto viaggiava lentamente. 6)”Vero che, mentre il
TO transitava sotto la sbarra, questa scendeva senza alcuna preventiva segnalazione luminosa e/o sonora, colpendolo”. 7)”Vero che TO tentava di evitare l'impatto senza riuscirci”. 8)”Vero che, colpito dalla sbarra del casello, TO
UD TE cadeva a terra e veniva soccorso dal servizio 118”. Si indicano, come testimoni, residente in [...], Borgo Riccio da Parma n°2, da Testimone_1
sentirsi anche a conferma delle dichiarazioni rese agli accertatori nell'immediatezza dei fatti, TO UD TE, residente in [...], e , entrambi presso il Comando della Polizia Stradale Persona_1 Testimone_2
sottosezione autostradale Guardamiglio, da sentirsi anche a conferma degli accertamenti compiuti e del verbale redatto.
In caso di contestazioni specifiche e motivate in ordine alle prestazioni erogate ed erogande dall' per l'infortunio oggetto di causa, si chiede ammettersi prova per CP_2
testi sul seguente capitolo: "Vero che l' in conseguenza dell'incidente per cui è Parte_1
causa ha disposto l'erogazione delle prestazioni previdenziali di legge in favore di
TO UD TE, per un ammontare complessivo di € 12.041,88, di cui €
12.010,89 per inabilità temporanea di 186 giorni (dalla data del sinistro al 13.05.16) ed €
30,99 per costi relativi a certificazioni mediche”. Si indica, quale testimone, sul capitolo, il capo area assicurativa della Sede di Lodi ovvero un funzionario dal medesimo delegato.
pagina 3 di 24 Nel caso in cui la Corte lo ritenesse necessario, ammettere CTU medico legale sulla persona del sig. TO UD TE al fine di accertare la natura e l'entità dei postumi temporanei e permanenti dal medesimo esitati in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Per E_
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre l'integrale conferma della decisione del Giudice di prime cu-re.
OVVERO:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Rigettare le avverse domande per tutti i motivi meglio specificati nel pre-sente atto.
IN VIA SUBORDINATA:
Firmato Da: OL LE Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Serial#: AVV. LE OL CodiceFiscale_2
GRIMALDI ALLIANCE 20122 Milano, Corso Europa n. 12 Telefono: 02 30309330 -
FAX: 02 30309340 Email: Pec: Email_1
Email_2
34
Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta appellata, ridurre gli importi richiesti dalle controparti per tutti i motivi meglio specificati in atti.
IN OGNI CASO:
Con vittoria e spese, diritti ed onorari del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
pagina 4 di 24 Ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate in quanto gene-riche, inammissibili ed irrilevanti ai fini del presente giudizio, essendo peraltro do-cumentali ed in ogni caso formulate in modo tale da contenere, circostanze di fat-to e di diritto, negazioni, giudizi e valutazioni non demandabili a testimoni, riguar-dando inoltre circostanze non conosciute e non conoscibili da testimoni.
Inoltre, stante la genericità dei capitoli di prova non è neppure dato capire su quali e quante circostanze gli stessi potrebbero essere chiamati a rispondere.
Ci si oppone alle richieste di CTU in quanto meramente esplorative e quindi inammissibili.
Senza alcuna inversione degli oneri probatori, si chiede di essere ammessi ad interrogatorio formale degli attori, nonché a prova testimoniale diretta a mez-zo del teste
Sig. domiciliato c/o la Direzione 2° Tronco di Mi-lano di Testimone_3
Autostrade per l'Italia s.p.a. in Novate Milanese (MI), via della Polveriera n. 9, sui capitoli ritenuti dalla Corte adita idonei e pertinenti anche in base al com-portamento processuale delle controparti, nonché sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione
“Vero che”.
“1. Il sistema Telepass consente l'espletamento delle operazioni di transito alle stazioni autostradali dotate di porte dedicate, operazioni che avvengono attraver-so uno scambio di informazioni fra gli impianti della stazione e l'apparato Telepass collocato sul veicolo dell'utente e costituito da un modulo ricetrasmittente con an-tenna incorporata?
2. Per quanto concerne lo scambio di informazioni fra gli impianti della stazione e
l'apparato Telepass collocato sul veicolo dell'utente, il transito avviene in due di-stinte fasi?
3. La prima fase dello scambio di informazioni è la c.d. fase di presentazione, in cui il sistema di terra, attivato dal rilevamento del veicolo in ingresso, emette ciclica-mente messaggi per l'apparato di bordo richiedendo i dati identificativi dell'utente, apparato pagina 5 di 24 di bordo che, dopo i controlli di autodiagnosi, risponde alle interrogazioni inviando i dati richiesti, che sono controllati per verificare l'idoneità al transito?
4. In base all'esito delle verifiche sui dati ricevuti, il sistema di terra invia i comandi per il semaforo e la sbarra di uscita, nonché le direttive per attivare le segnalazioni luminose ed acustiche sull'apparato di bordo, mentre, nel frattempo, i sensori di terra determinano la classe del veicolo per l'applicazione della tariffa di pedaggio?
5. La fase successiva è la c.d. fase di validazione, durante la quale il sistema di transito autorizza il transito in base ai controlli effettuati sui dati acquisiti nella fa-se precedente
e trasferisce a bordo i dati relativi alla transazione avvenuta?
6. Quando un veicolo munito dell'apparecchio Telepass si immette nella corsia riservata a tali veicoli, un sistema ottico riconosce l'apparecchio che si trova sul veicolo
e invia un segnale;
l'apparecchio intercetta il segnale e ne trasmette uno, a sua volta, al sistema di rilevazione, da cui consegue l'alzamento della sbarra per consentire il passaggio dell'auto?
7. Al momento del transito in una pista munita del sistema Telepass, quest'ultimo si attiva automaticamente e interagisce con gli impianti della stazione in due fasi: prima della sbarra, emettendo una segnalazione acustica ed una luminosa;
dopo la sbarra, emettendo un'ulteriore segnalazione acustica ed un'ulteriore segnala-zione luminosa
(che possono essere diverse dalle prime in funzione dell'esito del transito) e mostrando un messaggio sul display dell'apparecchio?
8. Affinché l'apparecchio Telepass collocato sul veicolo in transito venga rilevato e il dialogo tra i sistemi funzioni correttamente, ogni veicolo dotato di Telepass deve rallentare in prossimità del casello e, soprattutto, prima di transitare attraverso la corsia riservata, deve verificare che la sbarra sia abbassata ed attendere che il proprio dispositivo Telepass azioni l'apertura della stessa?
9. Nel corso della fase di avvicinamento alla porta, il motociclista munito del dispositivo
Telepass deve mantenere la distanza di sicurezza del veicolo che precede (circa 20 m), pagina 6 di 24 per essere rilevato correttamente dal sistema di trasmissione terra-bordo, posto all'entrata della porta, e per poter arrestare il mezzo per qualunque necessità, e deve procedere a velocità ridotta, come indicato sull'apposita segnaletica (minore di 30 chilometri orari)?
10. Nel corso della fase di transito, il motociclista deve procedere in linea retta, mantenendosi sul lato del varco segnalato a terra da tre simboli della moto trac-ciati in sequenza con vernice di colore giallo, fino all'uscita dallo stesso?
11. provvede a far sottoscrivere ad ogni utente che intenda E_
munirsi di apparecchio Telepass il modulo di adesione al servizio Telepass (cfr. doc. 8)?
12. A seguito della sottoscrizione del modulo di adesione al servizio Telepass,
provvede a consegnare all'utente il “Manuale d'uso Telepass” CP_1 CP_1
(cfr. doc. 6) e le “Istruzioni per installazione ed uso Telepass” (cfr. doc. 7)?
12. A seguito della sottoscrizione del modulo di adesione al servizio Telepass,
provvede, altresì, a consegnare all'utente, qualora l'apparecchio E_
debba essere installato su un motociclo, le “Norme di utilizzo del Telepass Moto” (cfr. doc. 9)?
13. All'epoca dei fatti oggetto di causa, tra le corsie che componevano il casello Milano
Sud – Melegnano, gestito dalla convenuta, ve ne erano alcune dotate del c.d. sistema
Telepass e la prima corsia Telepass da sinistra era abilitata anche al passaggio dei motoveicoli, come si evinceva dalla segnaletica orizzontale presente, indicante tre moto stilizzate, ed era dotata, a tal fine, di una semisbarra di cadenzamento?
14. All'epoca dei fatti oggetto di causa, la segnaletica orizzontale del casello, compresa quella indicante le corsie per i motoveicoli, era in ottimo stato e ben visibile?”
15. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del 5.11.2015, il sistema Telepass del casello Milano
Sud – Melegnano dell'Autostrada A1 funzionava regolarmente?”
pagina 7 di 24 16. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del 5.11.2015, la semisbarra di cadenzamento collocata presso la prima corsia a sinistra del casello Milano Sud – Melegnano dell'Autostrada A1 funzionava regolarmente?”
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove testimoniali richieste dalle controparti, si chiede di eliminare i capitoli contenenti valuta-zioni non demandabili ai testi, quelli incontestati e inconferenti e quelli generici e di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate ed ammesse con i medesimi testi supra indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata,
l' ha convenuto in giudizio (di seguito, anche Pt_1 E_
“ o ”) dinanzi al Tribunale Civile di Lodi, assumendo che il sig. CP_3 CP_1
UD TE TO sia rimasto vittima di un sinistro stradale, verificatosi in data 5 novembre 2015, alle ore 18:40 circa, mentre rientrava dal lavoro.
Secondo la prospettazione attorea, il sig. TO, percorrendo l'autostrada A1 e, in particolare, transitando attraverso il casello sito presso la barriera di Milano Sud –
Melegnano, diretto da Milano verso Bologna, sarebbe stato colpito dalla sbarra del varco
Telepass che si abbassava. Il fatto è stato qualificato quale infortunio sul lavoro in itinere.
Sulla base di tale ricostruzione, l' ha richiesto l'accoglimento delle seguenti Pt_1
conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che, a causa dell'incidente del 5.11.2015, avvenuto per responsabilità esclusiva di l' ha provveduto E_ Pt_1
all'erogazione, in favore del sig. TO, delle prestazioni assicurative previste per legge, per un importo pari ad € 12.041,88 alla data del 4 ottobre 2019;
pagina 8 di 24 2. In conseguenza dell'accertata responsabilità civile della convenuta, condannare al pagamento in favore dell' della suddetta somma, oltre a CP_1 Pt_1
eventuali e ulteriori prestazioni assicurative che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell'infortunio (da quantificarsi in corso di causa), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e comunque entro il limite di valore massimo del giudizio, fissato in € 25.000,00;
3. Con vittoria delle spese di lite, diritti e onorari, come per legge.
L'udienza di prima comparizione, originariamente fissata per il 20 gennaio 2023, è stata successivamente differita al 24 gennaio 2023.
In data 23 dicembre 2022, si è ritualmente costituita in giudizio la società E_
chiedendo al Giudice adito:
[...]
• In via principale: il rigetto integrale delle domande attoree, per tutte le ragioni dedotte negli atti difensivi;
• In via subordinata: nell'eventualità – definita “denegata e non creduta” – di accertamento di una propria responsabilità, di ridurre l'importo richiesto dall' per le ragioni indicate in atti;
Pt_1
• In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.
All'udienza del 24 gennaio 2023, instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha concesso alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c., fissando l'udienza per la decisione sull'ammissibilità dei mezzi di prova alla data del 23 giugno
2023, successivamente differita al 21 luglio 2023, da tenersi con modalità di trattazione scritta
Le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie istruttorie e delle note di trattazione scritta, nei termini processuali concessi. pagina 9 di 24 Nel corso del giudizio instaurato da contro Pt_1 Controparte_4
in pendenza dinanzi al Tribunale di Lodi, il sig. UD TE TO, con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 2 dicembre 2022, ha autonomamente convenuto in giudizio proponendo azione risarcitoria per i danni CP_3
subiti a seguito del medesimo sinistro oggetto del diverso giudizio introdotto da . Pt_1
L'attore ha domandato al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che in data 5 novembre 2015 il sig. UD TE
TO, mentre transitava a bordo del proprio motociclo presso la barriera autostradale di Milano Sud, comune di Melegnano, veniva colpito violentemente al casco dalla sbarra Telepass della corsia n. 61 (prima pista di sinistra), la quale si sarebbe abbassata improvvisamente durante il suo passaggio, determinandone la caduta a terra.
2. Accertare e dichiarare la responsabilità civile di in E_
ordine all'evento lesivo verificatosi in danno dell'attore in detta data.
3. Per l'effetto, condannare al risarcimento integrale di tutti i danni, CP_3
patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal sinistro medesimo, con liquidazione dei seguenti importi: o € 5.426,00 a titolo di danni materiali al veicolo, corrispondenti alle spese per ricambi e manodopera, come da preventivo rilasciato da “
[...]
” allegato in atti;
Controparte_5 o € 9.638,36 a titolo di danno da lesioni personali, così suddivisi:
▪ € 3.620,24 per danno biologico (nella misura del 4%);
▪ € 949,80 per inabilità temporanea assoluta (20 giorni);
▪ € 1.068,53 per inabilità temporanea parziale al 75% (30 giorni);
▪ € 949,80 per inabilità temporanea parziale al 50% (40 giorni); pagina 10 di 24 ▪ € 783,59 per inabilità temporanea parziale al 25% (66 giorni);
▪ € 2.266,40 per danno patrimoniale da spese mediche.
In via subordinata, l'attore ha domandato la liquidazione di una somma maggiore o minore rispetto a quanto richiesto, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche tramite consulenza tecnica d'ufficio di tipo medico-legale, con applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Il giudizio è stato iscritto presso il Tribunale Civile di Lodi con numero di registro generale 3036/2022 e il giudice ha fissato la comparizione delle parti alla data del 24 marzo 2023, con modalità di trattazione scritta.
In data 3 marzo 2023 si è costituita in giudizio formulando E_
le seguenti conclusioni:
• In via preliminare: accertare la connessione tra il presente giudizio e quello iscritto al R.G. 2198/2022, pendente dinanzi al medesimo Tribunale, assegnato alla dott.ssa Roca, e disporne la riunione per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
• In via principale: rigettare integralmente le domande attoree per le motivazioni esplicitate negli scritti difensivi.
• In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità della convenuta, disporre la riduzione dell'importo richiesto, per le ragioni sviluppate negli atti.
• In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
A seguito dell'udienza del 24 marzo 2023, il Giudice, in ragione dell'eccepita connessione tra i due procedimenti, ha rimesso la questione al Presidente di Sezione per l'eventuale riunione dei fascicoli. pagina 11 di 24 Il Presidente di Sezione ha quindi disposto la riassegnazione del fascicolo r.g. 3036/2022 al giudice già designato nel procedimento r.g. 2198/2022, per valutare la questione della riunione.
Il Giudice del procedimento RG 2198/22 ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, fissando per il 21 luglio 2023 la successiva udienza in trattazione scritta, destinata sia all'ammissione delle prove sia alla trattazione della riunione dei procedimenti.
Le parti hanno adempiuto al deposito delle rispettive memorie e note scritte nei termini previsti.
In data 21 luglio 2023, il Giudice assegnatario di entrambi i procedimenti ha accertato la sussistenza di un'evidente connessione (parzialmente) soggettiva e oggettiva tra i fascicoli R.G. 2198/2022 e 3036/2022, disponendo la riunione del secondo al primo.
In conseguenza della riunione, ritenendo che la controversia fosse matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, il Giudice ha fissato udienza per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. al 23 febbraio 2024, da tenersi in forma scritta mediante deposito di note.
Con Sentenza n. 533/2024, pubblicata in data 29 giugno 2024, il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori
(TO e ), condannandoli in solido alla rifusione delle spese processuali in Pt_1
favore di liquidate in € 5.007,00 per onorari, oltre accessori di legge (15% per CP_3
spese generali, IVA e CPA).
Successivamente, l ha proposto appello avverso la predetta decisione, Pt_1
notificando atto di citazione in data 20 dicembre 2024. Nel giudizio d'appello, iscritto presso la Corte d'Appello di Milano al n. 3622/2024, l'ente appellante ha chiesto la totale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento integrale delle proprie pagina 12 di 24 domande, comprese quelle istruttorie, reiterando la richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva di per l'infortunio occorso al sig. E_
TO in data 5 novembre 2015, e la conseguente condanna al rimborso di €
12.041,88, oltre eventuali ulteriori somme da determinarsi in corso di causa, con rivalutazione ed interessi, entro il valore massimo di € 25.000,00. L'appello censura la sentenza con un unico argomentato motivo così delineato:
“AN DEBEATUR – SULLA RESPONSABILITA': ILLOGICITA' DELLA
MOTIVAZIONE – CONTRADDITTORIETA' - CONTRARIETA' AI PRINCIPI
NORMATIVI VIGENTI”
Si è ritualmente costituita in appello , al fine di contrastare E_
integralmente le avverse pretese e chiedere la conferma integrale della sentenza impugnata.
Il consigliere istruttore, ritenuta sufficiente ai fini della decisione la documentazione prodotta, ha rinviato la causa, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3.6.2025.
Le parti hanno rinunciato ai termini per il deposito di note conclusive.
L causa è stata decisa nella camera di consiglio del 3.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
E' pacifico in atti che il sig. UD TE TO in data 5 novembre 2015, alle ore
18:40 circa, mentre rientrava dal lavoro, percorrendo l'autostrada A1 e, in particolare, transitando attraverso il casello sito presso la barriera di Milano Sud – Melegnano, diretto da Milano verso Bologna, è stato colpito dalla sbarra del varco Telepass che si abbassava. Il fatto è stato qualificato quale infortunio sul lavoro in itinere.
TESI
pagina 13 di 24 Secondo la ricostruzione offerta dall' , l'evento si sarebbe verificato durante il Pt_1
regolare utilizzo della corsia Telepass da parte del lavoratore, il quale sarebbe stato colpito dalla sbarra automatica che si è improvvisamente abbassata durante il suo transito, nonostante il veicolo precedente avesse già attraversato il varco.
Autostrade contesta tale versione e attribuisce la causa dell'incidente al comportamento scorretto del sig. TO, il quale avrebbe attraversato troppo a ridosso del veicolo precedente, senza rispettare la distanza minima di sicurezza e senza attendere la riapertura regolare del varco, tentando un attraversamento “in scia”.
In questa prospettiva, la condotta del danneggiato viene qualificata dalla convenuta in primo grado come fattore esclusivo di causalità o, quantomeno, come concausa sopravvenuta idonea a escludere o attenuare la responsabilità del custode.
Il Tribunale ha inquadrato la vicenda oggetto del presente giudizio riconducendola all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode.
In base a tale norma, grava sull'attore – nella specie, l' (e il sig. TO) – Pt_1
l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa in custodia. Una volta assolto tale onere, la responsabilità del custode è presunta ope legis, salvo che quest'ultimo provi l'esistenza del caso fortuito.
Per “caso fortuito” deve intendersi un evento estraneo alla sfera di controllo del custode, caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità, e riconducibile al fatto del danneggiato, di un terzo o della natura. La valutazione deve avvenire secondo criteri oggettivi, senza alcuna rilevanza della diligenza del custode stesso.
Il Tribunale di Lodi, decidendo sulla base della documentazione prodotta, ha ritenuto provata la dinamica dei fatti come prospettata da e dal sig. TO, e cioè che: Pt_1
• in data 5 novembre 2015, alle ore 18:40 circa, il sig. TO, guidando il proprio motociclo nella corsia riservata ai clienti Telepass presso il casello pagina 14 di 24 autostradale di Milano Sud–Melegnano, veniva colpito dalla sbarra automatica che si era abbassata improvvisamente durante il suo transito;
• il sig. TO era titolare di un regolare contratto per l'uso del servizio
Telepass;
• l'impatto con la sbarra si verificava mentre quest'ultima era ancora alzata per effetto del passaggio del veicolo precedente, e dunque prima della sua completa chiusura.
Secondo l'appellante, alla luce di tali circostanze, tutte considerate pacifiche, si sarebbe dovuta ritenere integrata la responsabilità oggettiva di in E_
qualità di custode della struttura (ossia del varco Telepass e del relativo sistema di sbarre automatiche), non essendo emersi elementi idonei a dimostrare il caso fortuito.
Ciononostante, il Tribunale ha escluso la responsabilità del custode, attribuendo la causa dell'evento a un comportamento colposo del danneggiato, ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale.
Lamenta l'appellante che il Giudice abbia escluso la responsabilità di CP_3
individuando nella condotta dello stesso sig. TO un caso fortuito, sulla base dei seguenti presupposti:
1. l'assenza di malfunzionamenti tecnici nel sistema di apertura e chiusura della sbarra;
2. il mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del motociclista rispetto al veicolo precedente, circostanza che avrebbe impedito al sistema di rilevare correttamente il suo dispositivo Telepass, provocando l'abbassamento della sbarra durante il passaggio;
pagina 15 di 24 3. l'omesso utilizzo, da parte del TO, della corsia specificamente riservata ai motocicli, come previsto nel “manuale d'uso” del Telepass, che egli non ha contestato di aver ricevuto.
Anche qualora si ritenessero provati tali elementi – secondo – la conclusione cui Pt_1
è pervenuto il Tribunale non appare conforme a diritto.
In particolare:
• la condotta attribuita al danneggiato non integra, sotto il profilo oggettivo, gli estremi del caso fortuito: essa non è infatti né imprevedibile né inevitabile, e pertanto non idonea a escludere il nesso causale;
• il corretto funzionamento del sistema Telepass, dato per scontato dal Tribunale, non risulta in alcun modo dimostrato. La convenuta ha fatto generico riferimento al “giornale radio” del 5.11.2015, che non avrebbe segnalato anomalie;
tuttavia, tale documento non chiarisce né quali malfunzionamenti possa effettivamente rilevare né se la sbarra abbia effettivamente intercettato – o mancato di intercettare – il veicolo transitante.
Mancano, secondo , accertamenti specifici in merito a: Pt_1
• l'effettiva lettura del dispositivo Telepass installato sul motociclo;
• il funzionamento delle fotocellule e la loro capacità di rilevare il passaggio del veicolo (a prescindere dal possesso o meno del Telepass);
• la sequenza dei transiti antecedenti al sinistro e la logica di funzionamento del sistema automatico.
In difetto di tali riscontri, secondo l'appellante, non è possibile affermare che l'impianto fosse perfettamente funzionante né che l'evento si sia verificato per esclusiva responsabilità del danneggiato. Anzi, la circostanza che la sbarra si sia abbassata mentre un veicolo era ancora in transito evidenzia una potenziale criticità del sistema, che non pagina 16 di 24 può ritenersi conforme ai criteri minimi di sicurezza ed efficienza che devono caratterizzare un'infrastruttura automatizzata ad uso pubblico.
In conclusione, secondo , l'affermazione dell'esistenza di un caso fortuito, basata Pt_1
su presupposti non dimostrati, appare giuridicamente infondata e non idonea ad escludere la responsabilità del custode.
LA CORTE OSSERVA
Il giudizio promosso dall' nei confronti di ha ad Pt_1 E_
oggetto una domanda di regresso ex art. 1916 c.c., fondata sull'avvenuta erogazione di prestazioni in favore del lavoratore assicurato sig. TO, a seguito di un infortunio in itinere. L'ente previdenziale agisce, dunque, quale soggetto surrogatosi nei diritti dell'assicurato, al fine di ottenere il ristoro del danno patrimoniale rappresentato dalle somme già corrisposte, nonché da quelle eventualmente dovute in futuro.
Sotto il profilo sostanziale, la domanda si fonda sulla pretesa responsabilità extracontrattuale di , configurata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina la CP_1
responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia.
Per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III,
n. 2477/2018; Cass. civ. n. 2480/2006) richiede la sussistenza congiunta di due elementi:
• che il bene da cui è scaturito l'evento dannoso sia nella custodia materiale o giuridica del convenuto;
• che tale bene abbia svolto un ruolo causale autonomo nella produzione del danno, senza necessità di accertare l'esistenza di una colpa del custode.
La responsabilità del custode è in tal senso oggettiva, salvo prova contraria da parte del medesimo, il quale può andare esente da responsabilità solo qualora dimostri il caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile, inevitabile e idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. pagina 17 di 24 Nel caso di specie, la sbarra automatica installata presso il varco Telepass rientra pacificamente nel novero delle “cose in custodia”, in quanto parte integrante del sistema tecnologico di accesso alla rete autostradale, la cui manutenzione, funzionamento e vigilanza sono riconducibili alla responsabilità del concessionario E_
.
[...]
Pacifico che sia onere del custode fornire prova rigorosa del caso fortuito, dimostrando l'assenza di difetti tecnici e la piena efficienza del dispositivo, nonché l'esclusiva incidenza causale del comportamento scorretto del danneggiato.
Nel presente giudizio, ha fornito adeguata prova della regolare funzionalità CP_1
del sistema di chiusura automatica della sbarra Telepass e dell'assenza di difetti o anomalie tecniche, nonché della corretta segnaletica predisposta a tutela degli utenti. Al contrario, il comportamento del sig. TO si è concretizzato in una condotta imprudente e non conforme alle disposizioni previste per l'utilizzo della corsia automatica, rappresentando un fattore causale autonomo e sopravvenuto rispetto all'attività di custodia.
Pertanto, il danno subito dal lavoratore deve essere qualificato come conseguenza del caso fortuito, con conseguente esclusione della responsabilità di E_
ai sensi dell'art. 2051 c.c..
A ulteriore conferma della correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure, si rende opportuno ripercorrere in questa sede la ricostruzione dei fatti di causa, unitamente alla documentazione che comprova la responsabilità del Sig. UD TE
TO, come ritenuto dal Tribunale.
La società è concessionaria della gestione di tratte E_
autostradali su incarico dello Stato.
pagina 18 di 24 Tra le tratte gestite vi è il tratto dell'Autostrada A1 all'altezza del casello di Milano Sud
–Melegnano, oggetto del presente giudizio.
Il casello suddetto è composto da più corsie, alcune delle quali sono riservate al sistema di pagamento automatico denominato “Telepass”. Tra queste, la corsia numero 61 – situata alla estrema sinistra – risulta abilitata anche al transito dei motoveicoli, come chiaramente indicato dalla segnaletica orizzontale consistente in tre simboli stilizzati di motocicli, nonché dotata di semisbarra di cadenzamento (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di primo grado, RG 2198/22).
Il sistema Telepass consente agli utenti dotati di apposito apparato installato a bordo del veicolo di effettuare il transito presso le stazioni autostradali abilitate, senza doversi arrestare.
Il funzionamento del sistema si basa su uno scambio di dati tra l'impianto installato presso il casello e il dispositivo Telepass presente sul veicolo, costituito da un modulo ricetrasmittente dotato di antenna incorporata.
Il processo di transito si articola in due fasi:
La prima è la c.d. fase di presentazione, nella quale il sistema a terra, attivato dal rilevamento del veicolo in ingresso, invia segnali ciclici all'apparato di bordo per richiederne i dati identificativi. Dopo una procedura di autodiagnosi, il dispositivo trasmette i dati richiesti, che vengono quindi verificati. In base all'esito positivo della verifica, il sistema attiva le segnalazioni luminose e acustiche, impartisce i comandi di apertura della sbarra e determina la classe del veicolo per l'applicazione della tariffa.
La seconda fase è la c.d. fase di validazione, nella quale il sistema autorizza il transito in funzione dei controlli effettuati e trasmette i dati della transazione all'apparato di bordo.
In pratica, quando un veicolo dotato di Telepass accede alla corsia dedicata, l'impianto ottico rileva il dispositivo, attiva la comunicazione con lo stesso, ne riceve il segnale di pagina 19 di 24 risposta, e solo allora procede all'apertura della sbarra per consentire il passaggio. Una volta completato il transito, il pedaggio viene addebitato in automatico sul conto corrente o sulla carta di credito associata al contratto Telepass.
Questa modalità -in astratto- di funzionamento non risulta contestata in atti.
Come riportato nel “Manuale d'uso dell'apparecchio” (doc. 3 fasc. ASPI) e nelle
“Istruzioni per l'installazione e l'uso” (doc. 4 fasc. ASPI), forniti all'atto della sottoscrizione del contratto, il sistema funziona in due momenti: prima della sbarra, mediante segnalazioni luminose e sonore, dopo la sbarra, mediante ulteriori segnali e messaggi su display, variabili in base all'esito del transito.
Per il corretto funzionamento del sistema, l'utente è tenuto a rallentare all'approssimarsi della corsia e ad accertarsi che la sbarra sia abbassata, attendendo che la stessa si sollevi esclusivamente a seguito dell'interazione del dispositivo con il sistema di terra.
Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del modulo di adesione al servizio Telepass, quest'ultimo si impegna espressamente a rispettare le modalità di avvicinamento, transito e uscita dalla pista, mantenendo una velocità inferiore ai 30 km/h e rispettando la distanza di sicurezza dal veicolo che precede (doc. 5).
Il successivo comma 7 del medesimo articolo prevede che, per i motoveicoli con cilindrata superiore a 150 cc, l'utilizzo dell'apparato sia consentito solo nelle piste
Telepass specificamente abilitate, individuabili mediante segnaletica orizzontale (tre moto stilizzate) e dotate di semisbarra laterale. Il cliente si impegna altresì a non transitare in presenza di luce rossa semaforica e a mantenere la distanza di sicurezza
(doc. 5).
pagina 20 di 24 Anche le “Norme di utilizzo del Telepass Moto” (doc. 6) ribadiscono l'obbligo per il motociclista di osservare precisi comportamenti durante l'intero attraversamento del varco.
Durante l'avvicinamento, è prescritto il mantenimento della distanza di sicurezza (ca. 20 metri) e l'adozione di velocità ridotta (inferiore a 30 km/h), come indicato nella segnaletica (doc. 6).
Nella fase di attraversamento del varco, il motociclista deve mantenere una traiettoria rettilinea, seguendo il lato della corsia tracciato da tre simboli gialli di moto (doc. 6).
In data 5 novembre 2015, alle ore 18.40, il sig. TO, alla guida del proprio motociclo marca Suzuki, targa BK53535, munito di Telepass (contratto n. 150041601 sottoscritto in data 14.05.2012), impegnava la corsia Telepass n. 61 presso il casello
Milano Sud – Melegnano (doc. 7).
Nonostante la sbarra della corsia fosse già sollevata – in quanto appena attraversata da un veicolo che lo precedeva – il sig. TO, invece di arrestarsi e attendere la nuova chiusura e successiva riapertura a seguito della rilevazione del proprio dispositivo, procedeva oltrepassando il portale, come egli stesso riconosce in atti (doc. 1).
Durante il transito, il sig. TO non si manteneva sul lato della corsia riservato ai motoveicoli, sprovvisto della semisbarra di cadenzamento.
In conseguenza di tale duplice incauta condotta, il sistema non riusciva a rilevare il
Telepass installato sul veicolo del sig. TO e, non riconoscendone il passaggio, provvedeva alla chiusura automatica della sbarra, che colpiva il casco del conducente, determinandone la caduta con lussazione della spalla sinistra e distorsione della caviglia sinistra.
Sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia della Polizia Stradale – Sottosezione di
Guardamiglio – che redigeva verbale di accertamento (doc. 6 citazione). pagina 21 di 24 Sia il sig. TO che il teste sig. confermavano che la sbarra risultava Tes_1
alzata al momento del passaggio della motocicletta, immediatamente successivo a quello di un'auto.
Il teste riferiva altresì che il motociclista transitava dopo un'autovettura che lo Tes_1
precedeva e che la sbarra (rimasta aperta) si abbassava repentinamente durante il suo passaggio.
Dal verbale della Polizia Stradale non emerge alcun elemento atto ad evidenziare un malfunzionamento del sistema. Anzi, come ivi riportato: “Questo Ufficio ha altresì richiesto il dettaglio dei transiti Telepass: [...] Non sono emerse anomalie di funzionamento”.
Parimenti, dal Giornale della Sala Radio di Autostrade del 5.11.2015 risulta che “il tecnico in loco conferma il funzionamento della sbarra senza danni” (doc. 8).
Tali circostanze venivano confermate anche dalla società con comunicazione CP_1
del 21.03.2016 allo in riscontro a una diffida e invito a Controparte_6
stipulare convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 (doc. 9 e 10).
Nella missiva di riscontro, la Società contestava integralmente la pretesa risarcitoria, rappresentando:
• l'assenza di qualsivoglia anomalia tecnica al sistema Telepass nella data indicata;
• la conformità del funzionamento del varco interessato al sinistro;
• la sussistenza di un preciso obbligo, a carico dei conducenti di motoveicoli, di percorrere il lato della pista privo di sbarra, come espressamente indicato sia nella segnaletica orizzontale sia nella documentazione contrattuale (modulo di adesione, manuale d'uso e norme di comportamento);
• l'ulteriore obbligo, per tutti gli utenti, di arrestare il veicolo in presenza di mancato sollevamento della sbarra, a prescindere dalla causa. pagina 22 di 24 Le risultanze istruttorie (e in particolare il Verbale di P.S.) dimostrano:
• il corretto funzionamento dell'infrastruttura e la regolare presenza di cartelli e segnaletica, dedicata ai motociclisti;
• l'utilizzo da parte del motociclista del Telepass, quantomeno dal 14.5.2012, quindi la conoscenza del suo utilizzo in concreto;
• la condotta negligente e imprudente del sig. TO, la quale ha interrotto il nesso causale tra fatto ed evento lesivo ex artt. 1218, 2043 e 2051 c.c.
Il sinistro, pertanto, deve ritenersi integralmente ascrivibile alla condotta colposa del danneggiato, il quale:
• non ha rispettato le prescrizioni contrattuali e segnaletiche nella specie ben visibili;
• ha deliberatamente violato le modalità di utilizzo del varco Telepass;
• non si è accertato che la sbarra fosse ridiscesa, dopo il passaggio dell'auto;
È da escludere, quindi, ogni responsabilità della Società ai sensi dell'art. 2051 c.c., potendo l'evento costituire caso fortuito, imprevedibile e inevitabile.
Ne consegue che le domande risarcitorie avanzate dall' non possono essere Pt_1
accolte.
Per tali ragioni la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Le spese sono liquidate, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non tenutasi per il presente grado di giudizio).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a pagina 23 di 24 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 533/2024, pubblicata Pt_1
in data 29 giugno 2024, del Tribunale di Lodi, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento in favore di Pt_1 E_
delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.966,00, oltre iVA,
[...]
CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano, il 3.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 24 di 24